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Bergamo, 09 Aprile 2002
ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BERGAMO c/o IL TRIBUNALE Con richiesta di sequestro AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI dott. S. Rodotà
Il sottoscritto ZAFFANELLA ORIO nato ad Alzano Lombardo (Bg) il 20.01.1957 e residente a Bergamo in Via Degrassi n°43, presidente dell'associazione apartitica di cittadini denominata "Mordilavita" con sede a Bergamo in via T.Tasso n°109, numeri telefonici 035.249054 e 348.2652017 ESPONE e DENUNCIA quanto segue Premessa Il 23.08.2000 il Comune di Bergamo ha emesso un bando di gara per asta pubblica per l'affidamento del servizio di installazione e gestione del sistema di telesorveglianza urbana, da affidare a privati, che monitorerà 24h su 24 punti nevralgici della città. Si tratta dell'installazione, avvenuta in questi giorni, di un primo lotto di 43 telecamere, a cui se ne aggiungeranno 18 nelle prossime settimane (per un totale di 61), per controllare luoghi della città considerati a rischio, anche se per la quasi totalità - a parte quelle collocate nel parco e nel piazzale del quartiere Malpensata e già funzionanti - riguardano il centro. (n.b. A tutt'oggi le quattro telecamere installate sul piazzale della Malpensata - già in funzione - non sono segnalate da alcun cartello che ne segnali ai cittadini la presenza, in contrasto con la normativa vigente che ne obbliga la comunicazione). Gestione delle informazioni visive che si riceveranno mediante una sala operativa di una società di sicurezza privata che ha vinto l'appalto, la Fidelitas con sede a Bergamo, collegata alle centrali dei carabinieri, polizia di stato e dei vigili urbani. Il sistema applicativo e tecnologico è fornito dalla multinazione americana SENSORMATIC (con sede in Florida), azienda specializza - così recita un suo mailing - nel "fornire soluzioni complete, integrate, personalizzate sulla copertura di merci, beni, informazioni e persone per la protezione e la deterrenza". Nello specifico le telecamere installate a Bergamo fanno parte del SISTEMA TVCC, il sistema più all'avanguardia per quanto riguarda la telesorveglianza. Consiste di telecamere molto sofisticate, UKON mod. SURVEJOR 2000, che: a) agiscono con un raggio d'azione perimetrale ed ambientale di 360° in orizzontale e 180° in verticale; b) sono attivabili automaticamente da suoni e rumori e si possono girare tutte simultaneamente se percepiscono rumori superiori ai 60 decibel; c) sono in grado, grazie alla loro alta definizione e lo zoom ottico incorporato, di riprendere, leggere ed ingrandire una targa o un'individuare una persona a più di 200 metri con le più diverse e avverse condizioni atmosferiche; d) sono predisposte per l'applicazione di rilevatori acustici, cioè di microfoni direzionali mediante i quali gli operatori della centrale possono oltre che vedere, ascoltare la conversazione che viene registrata tramite sistema DVD, pratico ed indeteriorabile. e) sono in grado di operare anche in condizioni di scarsa illuminazione o al buio perchè dotate di sistemi ad infrarossi f) contengono rilevatori, per esempio, per il riconoscimento biometrico-facciale a tecnologia digitale e possono quindi operare operazioni di confronto con immagini di volti preregistrati in un archivio centrale Le caratteristiche tecnologico-applicative sopra riportate e utilizzate dalle telecamere per il sistema di videosorveglianza installato a Bergamo, sono in stridente contrasto e violazione della legge, delle prescrizioni contenute nelle normative e nei regolamenti emanati a garanzia del diritto di libera circolazione e determinazione dei cittadini, del diritto alla riservatezza e alla tutela della privacy dei cittadini. Importante è notare come tutte le telecamere dislocate sul territorio siano connesse ad un computer centrale in grado di gestire fino a 1024 telecamere simultaneamente e può essere collegato ad un satellite che, a sua volta, è in grado di trasmettere e registrare dati in archivi. Tale "cervellone" è installato nella centrale operativa privata gestita da operatori della Fidelitas. Quindi le telecamere installate sul territorio del Comune di Bergamo sono in grado di riprendere e segnalare ciascuno di noi e qualsiasi atteggiamento o comportamento che la "tecnologia" considera anomalo: da un uomo che corre a chi alza un po' la voce scrutando in maniera indiscreta qualsiasi movimento di qualsiasi persona. Ogni gesto verrà visto, le nostre immagini verranno registrate, memorizzate e poi chissà, modificate e utilizzate in altri modi. Il processo tecnologico consente una sempre maggiore possibilità di sottoporre la vita quotidiana delle persone a controlli sofisticati e mirati, capaci certamente di contribuire a realizzare frontiere sempre più avanzate in termini di sicurezza pubblica e privata, ma altrettanto capaci di inserirsi in misura sempre più penetrante ed invasiva nella sfera privata degli individui, non sempre distinguendo in via preventiva ed esatta l'invasione per così dire "propria" da quella ingiustificata o illegittima.
Il merito L'entrata in vigore della legge 675/96, ormai nota come legge sulla privacy degli individui, a tutela dei dati personali ha recepito - anche in Italia - una direttiva europea che in altri paesi è stata recepita con ben maggiore anticipo. La direttiva comunitaria 95/46/CE e la Convenzione n°108/1981 del Consiglio d'Europa obbligano i paesi membri ad applicare la normativa sulla protezione dei dati personali a tutte le informazioni che permettano di identificare le persone a cui si riferiscono anche in via indiretta (attraverso, cioè, il collegamento con un'altra informazione). Infatti, l'articolo 1 della citata legge n°675/1996 definisce anch'esso "dato personale" qualunque informazione che permetta di identificare la persona fisica o giuridica a cui si riferisce anche in via indiretta (come i dati cifrati o codificanti, nonché i suoni o le immagini). Poiché dunque i suoni e le immagini rientrano con certezza nella nozione di dato personale sopra riportata, le prescrizioni e i principi contenuti nella legge n°675/1996 costituiscono l'unico riferimento normativo di carattere generale applicabile all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. La citata legge costituisce infatti il riferimento legislativo principale sulla base del quale l'Autorità interviene frequentemente per regolamentare i diversi profili di interconnessione tra sicurezza e riservatezza nella installazione e nella gestione dei sistemi di videosorveglianza. Nello specifico che a noi interessa, il Garante per la protezione dei dati personali dott. Stefano Rodotà, ha stabilito che gli enti locali che intendono dotarsi di sistemi di videosorveglianza del territorio, del traffico o di telecontrollo ambientale devono adeguare ai principi fondamentali previsti dalla legge sulla privacy anche le modalità di ripresa delle immagini. "Al fine di assicurare il rispetto dei princìpi fondamentali fissati dall'art.9 della legge n°675/96, sono necessarie limitazioni: 1) della ripresa delle immagini (memorizzazione e conservazione, angolo di visuale delle telecamere) 2) delle possibilità di ingrandimento dell'immagine 3) dei dettagli della ripresa dei tratti somatici delle persone" Lo ha stabilito il Garante in un provvedimento del 17 febbraio 2000 (che alleghiamo) nel quale si formulano una serie di osservazioni e di richieste di modifica al testo di un regolamento approvato dal Comune di Portici, in provincia di Napoli, per disciplinare l'installazione e l'utilizzo di impianti di videosorveglianza e controllo finalizzati, tra l'altro, a rilevare il flusso del traffico, fornire informazioni sulla viabilità, individuare le infrazioni al codice della strada e le situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica. La materia presenta numerose implicazioni con la disciplina sulla riservatezza dei dati personali e l'Autorità ha già avuto occasione di intervenire sull'argomento in più occasioni essendosi ormai diffuso tra le amministrazioni locali il ricorso a sistemi di sorveglianza elettronica sull'accesso ai centri storici, o all'installazione di telecamere in funzione di deterrenza contro atti di vandalismo e la microcriminalità nei quartieri a rischio. Nel provvedimento il Garante ha ricordato che nel recepire i principi fissati in sede comunitaria, la legge sulla privacy definisce come dato personale qualsiasi informazione che permette di risalire, anche indirettamente, all'identità della persona, compresi suoni ed immagini. La legge n°675/96 è dunque applicabile anche ai trattamenti di immagini effettuati attraverso la videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che i dati vengano registrati in un archivio o comunicati a terzi dopo l'attività di monitoraggio. I sistemi di rilevazione devono pertanto essere attivati in presenza di un quadro articolato di garanzie: Gli scopi dell'attività di telesorveglianza devono, innanzitutto, rispondere alle funzioni istituzionali demandate agli enti locali dalle norme nazionali, dall'ordinamento della polizia municipale o dagli statuti e dai regolamenti comunali. I sistemi installati devono, inoltre, essere conformi alle misure di sicurezza previste dalla legge sulla privacy e, in particolare, dal regolamento n°318/99 riguardante le misure minime che dovranno essere obbligatoriamente adottate da tutte le pubbliche ammnistrazioni per evitare i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, o accesso non autorizzato ai dati. Il Garante ha anche sollecitato il comune di Portici a procedere ad una localizzazione più precisa delle telecamere nei vari punti della città e ad adottare accorgimenti tecnici che consentano di limitare le possibilità di ingrandimento delle riprese o il livello di definizione e il livello di dettaglio delle immagini sui tratti somatici delle persone inquadrate dalle telecamere, al fine di assicurare il rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza dei dati in relazione agli scopi perseguiti con l'attività di videosorveglianza. Ciò significa, per esempio, che devono essere evitate riprese di persone in prossimità di telecamere utilizzate esclusivamente allo scopo di prevenire le violazioni del codice stradale. Il Comune deve inoltre individuare i soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni e chiarire ed indicare il soggetto o la struttura cui il cittadino si può rivolgere per esercitare il diritto di rettifica, aggiornamento o cancellazione delle informazioni che lo riguardano. Un altro esempio di soluzione tecnico giuridica in materia di videosorveglianza che sottende una valutazione di proporzionalità tra diritto alla sicurezza e diritto alla riservatezza in applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nella legge n°675/1996, è il progetto di installazione di telecamere su alcune linee di autobus e tram e presso alcune fermate del Comune di Torino. L'Amministrazione comunale piemontese e l'azienda speciale che gestisce il trasporto pubblico, d'intesa con il Prefetto e le autorità di pubblica sicurezza, hanno predisposto un progetto di videosorveglianza per tutelare la sicurezza dei viaggiatori e per prevenire reati di danneggiamento contro cose e atti di vandalismo. Su tale progetto è stato chiesto il parere del Garante. In tale occasione l'Autorità ha indicato alcune condizioni per la legittimità del progetto come l'esatta determinazione della localizzazione delle telecamere e delle modalità di ripresa in aderenza alle finalità perseguite. In particolare il Garante ha stabilito che le modalità di ripresa devono essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive nella riservatezza degli utenti del servizio di trasporto pubblico e delle persone in sosta o di passaggio presso le fermate. Nella relazione del garante per la tutela dei dati personali, 4 maggio 2000, riguardo alla videosorveglianza il dott. Stefano Rodotà scriveva testualmente al Presidente della Repubblica: "…la questione non può essere elusa, né banalizzata, né risolta con un atto di fede in una tecnologia che farebbe scomparire ogni forma di criminalità. Dobbiamo interrogarci intorno al senso che la libertà individuale assumerebbe in un ambiente implacabilmente scrutato dall'occhio elettronico. Dobbiamo valutare le conseguenze di un intreccio tra l'ormai dilagante società della classificazione, che accumula informazioni sulle persone e ne traccia i profili, e la società della sorveglianza, dove ogni azione in spazi aperti al pubblico viene seguita, controllata, registrata. Attraverso la lente della protezione dei dati personali giungiamo così a mettere a fuoco uno dei problemi più delicati delle nostre società. Le tecniche di controllo a distanza incidono sul diritto di circolare liberamente, privatizzano spazi pubblici, e stanno così ridefinendo il modo e il significato dei comportamenti individuali e delle relazioni sociali. Un uomo di vetro in una società trasparente: è questo il nostro futuro? Torna l'antico interrogativo: qual è il prezzo della libertà? E di quale misura di libertà godremo in un ambiente tecnologicamente ridisegnato in forme tali da ridurre diritti fondamentali delle persone? Noi, e usando il plurale parlo di tutti noi i cittadini. Siamo chiamati a sciogliere una contraddizione tra una trasparenza crescente e l'inconoscibilità o l'incontrollabilità di chi ci rende visibili, rimanendo egli stesso lontano o oscuro. Ma può la democrazia lasciar crescere al suo interno quello che, per dirla alla Conrad, può divenire il "cuore di un'immensa tenebra"? Vorrei ricordare che, di fronte al diffondersi delle tecniche di controllo delle comunicazioni, il Gruppo dei garanti europei ha adottato, il 3 maggio 1999, una raccomandazione che comprende "il divieto di qualsiasi sorveglianza su vasta scala delle telecomunicazioni, sia per campione sia in via generale. Il Garante italiano misura gli effetti su dignità e diritti delle persone dell'innovazione scientifica e tecnologica, appresta rimedi e regole dove le sue forze e le sue competenze lo consentono e, grazie a questo lavoro, contribuisce quotidianamente ad individuare aree critiche dove la protezione di dati personali assume anche un valore d'indizio di questioni più generali, dove la tutela della sfera privata s'incontra con i temi della libertà e della cittadinanza del nuovo millennio…".
Conclusioni L'art. 3 della Costituzione ammonisce il legislatore ordinario e gli stessi consociati sulla imperativa necessità della garanzia di una sfera privata inviolabile affinchè la dignità, ma soprattutto lo sviluppo della persona, siano effettivamente assicurati e non restino invece pura affermazione di principio o addirittura lettera morta. Anche se la normativa a tutela della privacy degli individui non vieta l'uso di telecamere, ne condiziona tuttavia la liceità all'adozione di una serie di cautele e all'adempimento di obblighi che, come abbiamo relazione precedentemente, sono completamente disattesi dalla videosorveglianza elettronica installata a Bergamo. Così come attuato, tale sistema in poco o nulla differisce da misure pseudocautelari con un ambito di applicazione generale ed indifferenziato o da permanenti mezzi di ricerca della prova. Ma se il principio comune a tutti gli ordinamenti di ispirazione minimamente democratica è che l'impegno di tali strumenti debba essere circondato da grande prudenza e sempre preceduto da determinati e specifici presupposti che appalesino il fumus della misura o una determinata soglia di gravità del comportamento, non ci si può esimere dall'interrogarsi sulla stessa liceità giuridica del modello di videosorveglianza applicato alla città di Bergamo. Infatti, il controllo si dirige in maniera indifferenziata ed indiscriminata verso chiunque entri nel raggio visuale delle telecamere. Il principio generale secondo il quale ogni trattamento di dati deve essere effettuato secondo modalità assai severe e rigide che devono essere notificate all'Ufficio del Garante affinchè questi ne verifichi le legittimità, fondatezza, titolarità ed infine le modalità di rilevamento, conservazione e trattamento tali da garantire il massimo della riservatezza, sono state completamente disattese dal Comune di Bergamo che non solo non ha ottemperato a questi atti amministrativi e burocratici ma - in concreto - nella realizzazione del sistema di videosorveglianza, ha violato le disposizioni della legge 675/1996. La telesorveglianza, ovvero qualsiasi forma di trasmissione di dati in qualsiasi modo realizzato, sono oggetto di disciplina della 675/1996 e, conseguentemente, della attività di verifica del Garante e delle sanzioni penali in caso di inottemperanza (sancite per es. dal D.P.R. n°318/1999, omessa adozione delle misure minime di sicurezza). Gli stessi enti pubblici-locali sono tenuti alla notifica delle modalità di acquisizione dei dati (nel caso specifico delle immagini) nonché alle metodologie di conservazione, trattamento e distruzione degli stessi. Il protocollo per la notifica al garante è assai analitico e complesso e spazia, per rimanere al caso di esempio, dalle caratteristiche di definizione delle immagini alla idoneità al brandeggiamento, fino ad arrivare ai sistemi di sicurezza previsti per la conservazione, alle modalità di codificazione-decodificazione ed alla individuazione specifica e nominativa di tutto il personale che, alle dipendenze di un responsabile, avrà accesso esclusivo ai dati stessi.
Per quanto sopra riportato chiediamo a codesta Procura della Repubblica l'immediato sequestro degli impianti di videosorveglianza installati a Bergamo, al fine di bloccare l'attività e l'utilizzo per quelli già entrati in funzione e impedirne l'attivazione per quelli da "inaugurare"nei prossimi giorni. Inoltre, che identifichi eventuali responsabilità penali laddove le ravvisasse. Al Garante, cointeressato alla vicenda, chiediamo un immediato intervento affinchè imponga al Comune di Bergamo i dettami contenuti nella legge 675/96 prima di ogni autorizzazione all'attivazione del sistema di videosorveglianza. Orio Zaffanella |
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