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Antipsichiatria on-line.Auto/tutela. Sentenze  

 

Mancata convalida di TSO per difetto di motivazione

Di seguito il testo del decreto emanato dal Giudice Tutelare di Torino con cui lo stesso non convalida il decreto del sindaco che prorogava un TSO, per inadeguatezza della motivazione.Esso rappresenta un precedente molto importante da citare nei casi di richiesta di revoca o sospensione del TSO.

 

Il Pretore, - premesso che il sig. P.V., nato a..., il 25 aprile 1949, abitante in Torino alla via ..., è stato ricoverato presso l’ospedale ..., in data 19 settembre 1981 ed è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio (tso) in condizioni di degenza ospedaliera;

che detta degenza è stata prorogata sino alla data del ...;

che con fonogramma n. 210 del 24 settembre 1981 il direttore del reparto psichiatrico richiedeva altra proroga del tso sino alla data dell’8 ottobre 1981, allegando la seguente diagnosi: "bouffèe delirante in schizofrenico cronico";

che il sindaco di Torino, e per esso l’assessore alla sanità, prof. Olivieri, in data 24 settembre 1981 emanava un provvedimento con il quale ordinava la prosecuzione della degenza ospedaliera sino alla data richiesta, notificando poi tale atto al giudice tutelare in data 25 settemvre 1981;

ritenuto che gli artt. 33, 34, 35 legge 23 dicembre 1978 n.833 dispongono che il tso in condizioni di degenza ospedaliera può essere adottato in determinate condizioni, e configurano un particolare procedimento mirato a disporre detto trattamento;

che, per quanto qui interessa, il procedimento si articola in tre fasi, ciascuna delle quali mette capo ad un atto, specificatamente disciplinato dalla legge: 1) fase medica: il primo sanitario intervenuto formula una proposta motivata (art. 33, 3° comma), che potrà o meno essere convalidata da un medico dell’USL (art. 34, 4° comma); 2) fase sindacale: il sindaco, nella qualità di autorità sanitaria locale, sulla base degli atti precedenti, dispone, o meno, l’adozione del tso in condizioni di assistenza ospedaliera od extraospedaliera (art. 33, 3° comma); 3) fase giudiziale: il giudice tutelare, esaminati gli atti precedenti, assunte le informazioni del caso, disposti gli accertamenti eventualmente opportuni, emana un decreto motivato con il quale convalida, o meno, il provvedimento del sindaco (art. 35, 3° comma);

che tale procedura deve essere seguita sia in caso di primo ricovero (art. 35, 1° e 2° comma), sia in caso di proroga del ricovero già disposto (art. 35, 4° comma), aggiungendo, in codesto ultimo caso, la prevedibile durata ulteriore del trattamento medesimo (art. 35, 4° comma);

che detto procedimento configura tre distinte competenze, tendenti, nella loro sintesi, alla attuazione del precetto di cui all’art. 32 Cost.: la prima, dei sanitari, costituita dall’esercizio obbligatorio della discrezionalità tecnica, esercizio da attuarsi in condizioni di piena e approfondita controllabilità; la seconda, del sindaco, costituita dall’obbligo di controllo dell’operato dei sanitari, e dalla valutazione più ampia e complessiva del caso, amche in rapporto allo stato dei servizi ospedalieri ed extraospedalieri, ove la legge vuole avvenga prioritariamente l’intervento terapeutico (art. 34, 4° comma); la terza, del giudice, di garanzia piena della libertà individuale del cittadino (art. 13, 2° comma, Cost.), e di osservanza sostanziale dei limiti di rispetto della persona umana (art. 32, 2° comma, Cost., art. 33, 2° comma legge cit.);

che la struttura del procedimento è ulteriolmente rafforzata dall’imposizione di termini brevi sia all’intervento del sindaco (art. 35, 1° comma; termini codesti mutati in peius per il ricoverato rispetto all’abrogata, in parte qua, legge 13 maggio 1978, n. 180), che a quello del giudice tutelare (art. 35, 2° comma),

che il procedimento in esame assolve realmente alla razionalità teleologica della legge, con ché ogni fase di esso sia correttamente attuata;

che, infatti, solo in presenza di una proposta sanitaria motivata (contenente cioé anamnesi; descrizione del fatto che ha determinato il tso; comportamento del paziente, soprattutto durante il periodo di ricovero già effettuato; intervento terapeutico svolto sia in condizioni di degenza ospedaliera, che extraospedaliera; diagnosi e prognosi prevedibile) è possibile al sindaco valutare se occorra, o meno, prorogare il tso, se mutare la degenza ospedaliera in assistenza ambulatoriale ecc., ed al giudice valutare comparativamente le ragioni terapeutiche con quelle di libertà del paziente, eventualmente anche disponendo controlli e verifiche sanitarie;

che tutto ciò è imposto dalla interpretazione della legge più rigorosamente conforme alla sua ratio ed ai precetti costituzionali, soprattutto ove si rammenti che in queste situazioni - potenzialmente - la libertà individuale dell’assistito può essere compressa per un tempo indeterminato, di proroga in proroga;

rilevato che, nel caso di specie, la richiesta di proroga anzidetta è carente di qualsiasi elemento idoneo a farla considerare motivata, come richiesto dalla legge;

che infatti l’annotazione di una sommaria diagnosi costituisce una mera postulazione di principio (il pazienteè affetto da bouffèe delirante, e pertanto deve essere ricoverato con tso, ciò al momento del primo ricovero; il paziente deve continuare il ricovero essendo affetto da bouffèe delirante, ciò al momento della proroga), il che non consente alcun controllo vero, e non fornisce alcuna delle indicazioni ridette;

che il provvedimento sindacale è pur esso privo di qualsiasi motivazione, limitandosi a recepire acriticamente la ‘diagnosi’ del sanitario;

che tali atti amministrativi sono pertanto affetti da totale illegittimità, essendo in violazione di legge;

che questo giudice ha l’obbligo di disapplicare quegli atti, a mente degli art. 2 e 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E 8cfr., altresì art. 33, 2° comma, cit.), impregiudicata ogni valutazione del comportamento tenuto dagli organi amministrativi predetti;

che pertanto il provvedimento del sindaco non può essere convalidato.

Per questi motivi, visto l’art. 35, 2° comma, legge 23 dicembre 1978 n. 833, decreta: il provvedimento di sottoposizione a trattamento sanitario obbligatorio, in condizioni di degenza ospedaliera, emanata dal sindaco di Torino in data 24 settembre 1981 nei confronti del sig. P.V., non è convalidato.

 

Decreto 28 settembre 1981 (tratto da Foro It. 1981, I, c. 3011)