Antipsichiatria on-line.News. Il manicomio prossimo venturo.
Proposta di legge Burani
Art. 1.
1. Gli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
abrogati.
Art. 2.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano
con propria legge i servizi di salute mentale entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge secondo i princìpi e i
criteri ivi stabiliti. 2. La
prevenzione e la cura delle malattie mentali sono effettuate attraverso il
dipartimento di salute mentale (DSM). 3. I DSM
attuano la prevenzione e la cura della malattia mentale sul territorio o
su parte del territorio di una azienda sanitaria locale (ASL), e hanno la
responsabilità della cura del malato e del suo recupero sociale, in
relazione al suo stato. Il responsabile del DSM deve essere un medico
psichiatra con esperienza o capacità direttive ed è nominato dalla ASL di
competenza ai sensi delle vigenti norme legislative e contrattuali, previo
parere, non vincolante, di appositi organismi rappresentativi dell'utenza.
I DSM comprendono le seguenti strutture, di cui almeno una per ogni
tipo:
a) centro di salute mentale (CSM): ha la responsabilità del malato
in tutti i suoi aspetti sociali, legali e terapeutici; svolge attività
anche di urgenza, ha una apertura parziale 24 ore su 24 e deve essere
articolato su tutto il territorio nazionale. In particolare ha il compito
di:
1) curare il malato al suo domicilio;
2) assicurare al malato un'attività lavorativa e sociale compatibile con
le sue possibilità;
3) assicurare una adeguata attività di day-hospital, anche
attraverso convenzioni, comprendenti attività ricreative e lavorative. I
day-hospital devono essere dotati di almeno 10 posti ogni 100 mila
abitanti e devono essere aperti per almeno 50 ore settimanali;
4) organizzare e controllare l'inserimento, volontario od obbligatorio,
del malato nelle strutture di tipo residenziale, liberamente scelte dal
malato o dai suoi familiari, anche se non facenti parte del territorio di
competenza del DSM;
5) seguire e controllare il passaggio del malato nelle varie strutture,
tenendone informati i familiari o i conviventi;
6) assicurare al malato i necessari esami periodici sul suo stato fisico
di salute, oltre agli esami preliminari volti ad escludere eventuali
fattori organici della malattia;
7) assicurare, direttamente o mediante organizzazioni convenzionate, il
servizio di emergenza psichiatrica territoriale, funzionante 24 ore su 24
per le situazioni in cui sia richiesto un intervento
domiciliare;
b) struttura residenziale con assistenza continuata (SRA): è
destinata ai pazienti che necessitano di interventi terapeutici e
riabilitativi, volontari od obbligatori, non erogabili a domicilio o nei
day-hospital. Tali strutture devono essere dotate di adeguati spazi
verdi e di ricreazione. Le strutture per giovani e per adulti devono
assicurare al malato, per almeno quattro ore al giorno, attività
lavorative, ricreative e di attività fisica. Deve essere assicurato, tra
strutture pubbliche e convenzionate, un numero di posti corrispondenti ad
almeno 80 ogni 100 mila abitanti. Ogni struttura non può avere più di 50
ospiti. In ogni regione devono essere organizzate almeno tre SRA per
accogliere i malati più gravi, pericolosi per sé e per gli altri o che
rifiutino l'inserimento in comunità aperte. I malati destinati
all'ospedale psichiatrico giudiziario sono ricoverati, alla data di
entrata in vigore della presente legge, in tali strutture regionali. Le
SRA sono suddivise in tre gruppi:
1) per giovani da 15 a 25 anni, prevedendo l'accoglibilità per i giovani
dai 14 ai 22 anni;
2) per adulti;
3) per anziani con autosufficienza limitata o non
autosufficienti.
4. Alcune o tutte le strutture del DSM di cui al comma 3 possono essere
raggruppate in una unica zona o gruppo di edifici, qualora questo realizzi
una migliore efficacia nella continuità dei trattamenti
terapeutici. 5. I DSM
hanno l'obbligo di collaborare con le autorità scolastiche per compiti di
prevenzione della malattia mentale e di informazione al corpo
insegnante. 6. Gli
ospedali generali e le cliniche universitarie si possono dotare di un
reparto psichiatrico con compiti di terapia dei malati in fase acuta o in
situazione di emergenza, nonché per l'effettuazione di esami clinici dei
malati che richiedano la degenza ospedaliera. 7. Almeno
un ospedale ogni 500 mila abitanti deve essere dotato di un servizio di
pronto soccorso psichiatrico, in cui è assicurata la presenza di uno
psichiatra 24 ore su 24. 8. Al
personale dipendente dall'amministrazione dell'ospedale di cui al comma 7
è fatto obbligo, al momento del ricovero del paziente, di richiedere
immediatamente informazioni e cartella clinica al CSM di appartenenza,
tenere informato il CSM delle terapie effettuate, avvisarlo
preventivamente sulle dimissioni e concordare con questo le modalità con
cui sarà assicurata la continuità delle terapie al paziente.
Art. 3.
1. Ogni trattamento sanitario obbligatorio (TSO) deve essere effettuato
dopo che sia stato attuato ogni valido tentativo per ottenere il consenso
del malato. 2. Il TSO
può essere:
a) TSO di urgenza. Può essere richiesto da chiunque ne abbia
interesse. Deve essere convalidato da uno psichiatra, esercitante la
professione. Ha validità massima di 72 ore e deve essere effettuato negli
ospedali generali o nelle cliniche psichiatriche sedi dei reparti di
psichiatria. Non è rinnovabile. Deve essere effettuato solo se esistano
alterazioni psichiche tali da arrecare danno o pregiudizio al malato o a
terzi. Può essere effettuato anche in caso di patologie fisiche che il
malato rifiuta di curare. I medici del reparto possono interrompere il
ricovero, avvisando tempestivamente il medico curante, i familiari ed il
CSM;
b) TSO. Può consistere in visite mediche a domicilio o presso il
CSM; in somministrazione a domicilio di farmaci; in ricoveri presso le
strutture residenziali; in esami clinici e di laboratorio ed in genere in
trattamenti diagnostici da effettuare presso gli ospedali dotati di
reparti di psichiatria. Ha una durata massima di due mesi, rinnovabile.
Può essere richiesto dai familiari, da operatori sociali che abbiano in
cura il malato, da uno psichiatra o dal CSM.
3. Il TSO deve essere confermato da due psichiatri, di cui uno dipendente
da una struttura pubblica, che abbiano visitato il malato e che
certifichino con motivazione scritta la loro decisione. 4. Il TSO
presso i reparti di psichiatria ospedalieri può essere protratto oltre le
72 ore solo a scopo diagnostico o nell'attesa di trovare strutture
alternative e, comunque, non è rinnovabile allo scadere dei due
mesi. 5. I TSO
possono essere interrotti dal medico responsabile della struttura o dal
medico curante, se si tratta di prescrizione di farmaci, qualora siano
venuti meno i motivi del trattamento e con motivazione scritta e dopo
essersi assicurati della possibilità di continuità del trattamento
terapeutico. 6.
L'abbandono del malato in caso di TSO configura, salvo che non sussistano
gli estremi di un delitto più grave, omissione di soccorso.
7. Il TSO è effettuato di regola da personale sanitario e nel massimo
rispetto delle relazioni sociali e della personalità del malato. Solo in
caso di evidente pericolosità può essere richiesto l'intervento della
forza pubblica. 8. Il TSO,
se richiesto per inserimento in strutture residenziali od ospedaliere, è
effettuato nelle strutture indicate dal malato, o dai familiari e dagli
operatori sociali che l'hanno in cura, o dove opera il medico
curante. 9. Il
responsabile della struttura sanitaria deve inoltrare con la massima
sollecitudine, e comunque non oltre le 24 ore, alla commissione per i
diritti del malato di mente di cui al comma 10, con indicazione della
motivazione dello stesso, salvo il caso di TSO di urgenza, notifica del
TSO, degli obiettivi del trattamento nonché della sua presumibile durata.
Deve altresì inoltrare con le stesse caratteristiche di urgenza alla
citata commissione i ricorsi dei malati avverso il TSO. 10. E'
istituita presso ogni sede di giudice tutelare una commissione per i
diritti del malato di mente con funzioni ispettive e di controllo.
11. La commissione di cui al comma 10 è presieduta da un giudice tutelare
ed è composta dal giudice stesso, da uno psichiatra con almeno dieci anni
di attività professionale in strutture pubbliche o convenzionate e da un
rappresentante delle associazioni dei familiari presenti sul territorio. I
membri aggiunti, fino a tre unità, della commissione, di cui al comma 10,
durano in carica tre anni e la loro attività è remunerata su base oraria
corrispondente agli emolumenti dei dirigenti di enti pubblici. I membri
della commissione devono dare la massima garanzia di moralità pubblica;
sono estratti a sorte da un elenco di dieci candidati indicati
rispettivamente dalla associazione professionale e dalle associazioni di
familiari. 12. La
commissione di cui al comma 10, che può avvalersi dell'opera di consulenti
aggiunti, nel numero massimo di tre, decide in merito a:
a) la convalida dei TSO;
b) l'esame di ricorsi sui TSO da parte dei malati, o di chiunque ne
abbia interesse;
c) i reclami o le segnalazioni da parte di cittadini sul
funzionamento delle strutture che effettuano TSO operanti sul territorio,
per gli eventuali opportuni procedimenti a carattere civile o
penale.
13. Il malato, e chiunque ne abbia interesse, può appellarsi in qualsiasi
momento alla commissione di cui al comma 10 per chiedere l'annullamento od
una modifica dei termini del TSO. 14. Il
ricorso di cui al comma 13 non può essere presentato più di una volta
durante la durata del TSO. La commissione di cui al comma 10 ha l'obbligo
di comunicare per scritto le sue decisioni entro una settimana
dall'avvenuto ricevimento del ricorso. 15.
L'omissione della comunicazione di TSO, dei ricorsi del malato e delle
decisioni della commissione di cui al comma 10, configura, salvo che non
esistano gli estremi per un reato più grave, il reato di omissione di atti
di ufficio. 16. Nel
caso di TSO ripetuti per oltre sei mesi, il malato, o chi ne abbia
interesse, può proporre al tribunale competente per territorio ricorso
contro il provvedimento convalidato dalla commissione di cui al comma 10.
Nel processo davanti al tribunale, le parti possono stare in giudizio
senza ministero di difensore o farsi rappresentare da persona munita di
mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso può
essere presentato al tribunale mediante semplice lettera scritta. Il
presidente fissa l'udienza di comparizione delle parti con decreto in
calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è notificato alle parti
nonché al pubblico ministero. Il presidente del tribunale decide entro
dieci giorni, sentite le parti ed il pubblico ministero. I ricorsi ed i
successivi provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del
processo non è soggetta a registrazione.
Art. 4.
1. Il malato ha diritto alla cura anche quando la sua alterazione mentale
lo porti a rifiutare ogni aiuto. Deve essere comunque sempre cercato il
suo consenso e le cure farmacologiche devono essere intraprese dopo una
attenta valutazione del rapporto tra costi e benefìci, tenendo conto anche
degli inconvenienti, sia fisici sia relativi alla vita di relazione,
dovuti agli effetti collaterali della cura stessa. 2. I
malati di mente devono essere inseriti nelle liste di collocamento
obbligatorio per portatori di handicap. Le strutture curative hanno
l'obbligo di supportare l'attività lavorativa del malato in modo che sia
di utilità alla azienda in cui è inserito. Quando venga meno la capacità
del malato ad un lavoro in una struttura normale, gli deve essere proposto
un lavoro in una delle strutture protette allo scopo costituite.
3. Il malato di mente deve ricevere dalla sua attività un emolumento
corrispondente al valore economico del lavoro effettivamente svolto. Da
tale emolumento possono essere detratte le spese per gli operatori adibiti
alla cura del malato e per le strutture protette costituite ai sensi del
comma 2. Al malato deve comunque essere lasciato non meno di un quarto
degli emolumenti di sua competenza. 4. Il
malato di mente ha diritto al rispetto della propria personalità. La sua
situazione di abbandono non costituisce motivo di un inserimento coatto in
una struttura protetta, a meno che il proseguimento della sua vita
abituale non comporti un serio pericolo per la sua salute o per le sue
capacità intellettive o il malato stesso non costituisca pericolo per
altri. La difesa degli interessi del malato può essere demandata a persone
allo scopo nominate. 5. Le
strutture di terapia residenziale devono prevedere, pur nel rispetto delle
regole di vita comunitaria, almeno quattro ore giornaliere di libera
uscita, nonché permessi prolungati per viaggi o per visite presso
familiari o amici, se da questi esplicitamente accettati. Le disposizioni
del presente comma non si applicano in caso di TSO. 6. I
familiari non possono essere obbligati alla convivenza con malati di mente
maggiorenni. Devono essere proposte forme di sussidio ai familiari
disponibili a mantenere in famiglia il malato; il CSM deve adoperarsi al
fine di incentivare la convivenza e garantire ai familiari i necessari
aiuti e le convenienti pause nella convivenza stessa. 7. Il
malato di mente, o i familiari, ha diritto di scegliere liberamente il
medico curante e le eventuali strutture di ricovero e di supporto. Le
strutture del territorio di appartenenza possono essere adeguatamente
proposte ma non possono essere fatte oggetto di scelta coatta.
8. Il malato di mente ed i familiari devono essere incentivati a
costituire associazioni, per la tutela dei loro interessi. Le associazioni
devono essere preliminarmente e primariamente ascoltate dalle strutture
del DSM in tutte le decisioni relative alla politica psichiatrica sul
territorio.
Art. 5.
1. I servizi del DSM possono essere a gestione pubblica o privata. Devono
essere a diretta gestione pubblica il CSM, salvo per quanto riguarda le
emergenze ed il day-hospital, ed almeno una struttura residenziale
per tipo e per ASL. Le strutture incaricate dell'ispezione, ai sensi del
comma 2, devono essere sempre pubbliche. 2. La
regione controlla, tramite i suoi ispettori, la conformità delle strutture
del DSM, sia pubbliche che private, alle disposizioni della presente legge
e di eventuali leggi regionali ed ai princìpi di un corretto e umano
trattamento dei malati di mente. Le ispezioni devono essere almeno
biennali e non devono essere precedute da alcuna forma di avviso.
3. La regione stipula convenzioni con le strutture sanitarie esistenti sul
proprio territorio, abilitandole al trattamento delle malattie mentali e
tenendo presente il parere dei responsabili del DSM e dell'utenza, e, in
maniera prioritaria, il risultato delle ispezioni di cui al comma 2. Tali
convenzioni danno alle strutture stesse la possibilità di essere
utilizzate dalle ASL come parte integrante della organizzazione del DSM,
mediante contratti allo scopo stipulati, qualora l'ASL non ritenga di
dover utilizzare esclusivamente strutture proprie. Nella utilizzazione di
strutture private è data la precedenza alle strutture a carattere
cooperativo o che utilizzano il lavoro, anche parziale, di malati di
mente.
Art. 6.
1. Nell'ambito dell'assessorato alla sanità, le regioni hanno l'obbligo di
istituire un ufficio di psichiatria con funzioni ispettive, di stimolo e
di indirizzo per tutte le ASL e per la raccolta di dati
epidemiologici. 2. Gli
uffici di cui al comma 1 sono altresì incaricati di effettuare le
ispezioni biennali su tutte le strutture pubbliche e private esistenti sul
territorio regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2. A tale riguardo
devono essere ascoltati le associazioni dei familiari e adeguati campioni
dell'utenza. 3. Gli
uffici di cui al presente articolo hanno altresì il compito di valutare
l'efficienza delle iniziative di socializzazione e di riabilitazione
intraprese a favore dei malati di mente; di controllare il rispetto dei
diritti dei ricoverati nelle strutture pubbliche e private, nonché il
livello di aggiornamento professionale dei lavoratori; di promuovere
l'avvio di esperienze di riabilitazione lavorativa e l'istituzione di
cooperative dei soggetti ricoverati. 4. Le
regioni sono tenute a controllare l'aggiornamento professionale degli
operatori psichiatrici e a promuovere i necessari corsi di formazione, in
collaborazione con l'università e con le strutture riabilitative delle
ASL. 5. I
gruppi di studi e le commissioni regionali istituiti in materia di
malattie mentali devono prevedere una adeguata rappresentanza
dell'utenza.
Art. 7.
1. Presso il Ministero della sanità, è istituito, nei limiti delle
dotazioni di organico esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, l'Ufficio speciale di psichiatria. Tale Ufficio ha il
compito di:
a) effettuare ispezioni presso le strutture regionali al fine di
controllare l'attuazione e la conformità alle disposizioni della presente
legge;
b) raccogliere ed elaborare dati statistici relativi alla
diffusione e alle caratteristiche delle malattie di mente, allo stato
delle strutture ed al grado di attuazione della presente
legge;
c) raccogliere informazioni sulle esperienze in altri Paesi, in
particolare dell'Unione europea;
d) proporre studi e ricerche in campo epidemiologico, clinico e
organizzativo, di intesa con il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. Presso il Ministero della sanità è istituita la Commissione centrale di
psichiatria, di seguito denominata "Commissione", organo di consulenza
scientifica ed organizzativa formato da:
a) un rappresentante per ogni commissione regionale di psichiatria
istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
b) il direttore dell'Ufficio speciale di psichiatria di cui al
comma 1;
c) due professori di università specializzati in
psichiatria;
d) due responsabili di unità operative di psichiatria;
e) due rappresentanti delle associazioni di familiari dei malati di
mente a carattere almeno regionale.
3. La Commissione opera di intesa con l'Ufficio speciale di psichiatria di
cui al comma 1 nella elaborazione di verifiche sull'attuazione della
presente legge, sul grado di soddisfazione degli utenti e degli operatori
e su eventuali proposte da sottoporre al Ministero della sanità. I suoi
membri durano in carica cinque anni.
Art. 8.
1. Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici sono utilizzati
per la realizzazione di strutture a favore dei malati di mente. Qualora la
loro ubicazione e le loro caratteristiche non li rendano adatti alla
trasformazione nelle nuove strutture previste dalla presente legge, può
esserne disposta l'alienazione, purché il ricavato sia destinato per
l'apprestamento di strutture destinate ai malati di mente o per il loro
funzionamento. 2.
L'attività ed il personale dei reparti ospedalieri e delle comunità
situate negli ex ospedali psichiatrici devono essere integrati nelle
strutture dei DSM all'atto della loro istituzione. 3. Le ASL
possono ricevere in uso, con convenzione di una durata almeno ventennale,
con decreto del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il
Ministro per la solidarietà sociale, edifici, strutture ed aree
appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di destinarli
alle attività dei DSM. 4. Le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali
possono concedere in uso gratuito agli enti ed alle associazioni
convenzionati e del privato sociale beni di loro proprietà con vincolo di
destinazione alle attività di prevenzione, recupero e reinserimento, anche
lavorativo, del malato di mente.
Art. 9.
1. Le università nelle quali siano istituite scuole di specializzazione di
psichiatria partecipano all'assistenza psichiatrica pubblica e,
nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle convenzioni tra
università e regioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, hanno la responsabilità di reparti ospedalieri. 2. Le
università di cui al comma 1 possono, altresì, provvedere alla gestione di
un DSM. Per le sedi universitarie dislocate in più poli di insegnamento, è
garantito che ad ogni polo sia affidata la responsabilità di un
DSM. 3. Le
università sono abilitate a svolgere, anche a livello nazionale e
regionale, attività diagnostiche, terapeutiche, di ricerca e di assistenza
di secondo livello per patologie di mente particolari. 4. Le
università si attengono ai princìpi organizzativi e funzionali stabiliti
dalla presente legge e dalle leggi regionali. 5. Sono
assicurate in ogni caso alle università l'autonomia direzionale e
gestionale dei servizi di cui al presente articolo e la possibilità di
organizzare gli stessi, in modo confacente alle esigenze dell'attività
didattica, di formazione e specializzazione professionale e di ricerca
scientifica, a condizione che siano sempre garantiti i diritti del
malato. 6. Le
cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad organizzare la
ricerca e la didattica in maniera compatibile con i parametri regionali.
Alle attività di ricerca e di studio svolte nell'ambito delle convenzioni
partecipano secondo le qualifiche e le competenze gli operatori del DSM
indipendentemente dall'ente di appartenenza.
Art. 10.
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in
ogni ASL sono istituiti i relativi DSM con i servizi e le strutture a
gestione pubblica previsti dalla presente legge. Il personale può essere
reperito anche in deroga alle norme vigenti sulle assunzioni, sui
trasferimenti e sugli inquadramenti. La ASL deve inoltre porre ogni cura
nell'assicurare, alla data di cui al presente comma, il completamento dei
servizi eventualmente anche tramite idonee strutture convenzionate.
2. I prefetti devono cooperare al reperimento delle strutture di cui al
comma 1, su richiesta dei responsabili delle ASL o delle autorità comunali
o regionali, anche mediante requisizione di edifici pubblici o privati,
che rispondano, almeno provvisoriamente, ai requisiti previsti dalla
presente legge. 3. Qualora
una ASL non provveda all'istituzione dei DSM entro il termine di cui al
comma 1, il presidente della giunta regionale esonera dal servizio il
responsabile della ASL e nomina un commissario ad acta, con lo
specifico compito di organizzare il DSM e di reperire personale e
strutture. 4. Qualora
entro un mese giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il
presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario
ad acta ai sensi del comma 3, quest'ultimo è nominato con decreto
del Ministro della sanità.
Art. 11.
1. Le attività per la tutela della salute mentale sono finanziate con
appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo
vincolati, in misura non inferiore al 5 per cento dell'ammontare del Fondo
stesso.
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