Antipsichiatria on-line.News. Il manicomio prossimo venturo.
Proposta di legge Cento
Art. 1.
(Dipartimento per la salute mentale delle aziende
sanitarie locali).
1.
Il primo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
sostituito dai seguenti:
"Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano su base
dipartimentale i servizi di assistenza
psichiatrica. Gli
interventi per la tutela della salute mentale sono svolti dai servizi
unici di psichiatria, di neuropsichiatria infantile e di psicologia,
istituiti presso ogni azienda sanitaria locale. Tali servizi sono
coordinati tra loro, con il servizio sociale del dipartimento per la
salute mentale delle aziende sanitarie locali e con gli altri che siano
ritenuti necessari. L'organizzazione dipartimentale deve prevedere la
costituzione di due gruppi interdisciplinari ed unici per l'intera azienda
sanitaria locale, dei quali uno per la popolazione adulta ed un altro per
la popolazione infantile, integrati tra loro per garantire la continuità
negli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione, relativi alle
malattie mentali, nel passaggio dall'età infantile all'adolescenza ed
all'età adulta".
2.
Al terzo comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le
parole: "dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al
primo comma" sono sostituite dalle seguenti: "dai servizi e dai
dipartimenti di cui ai commi primo e
secondo". 3. I
dipartimenti per la salute mentale di cui ai commi primo e secondo
dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, devono essere istituiti entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 2.
(Presidio per il ricovero psichiatrico della
popolazione
adulta).
1.
Il quarto comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
sostituito dai seguenti:
"Le
regioni devono istituire, nel territorio di competenza del dipartimento
per la salute mentale, comunità socio-terapeutiche per il trattamento
sanitario, volontario ed obbligatorio, dei pazienti le cui relazioni con
l'ambiente familiare e sociale appaiano gravemente compromesse in
conseguenza della patologia, al fine di promuovere il superamento della
malattia e la piena riabilitazione mediante la partecipazione e la
corresponsabilizzazione del paziente stesso alla vita della comunità,
nonché una progressiva riduzione del ricovero a tempo
parziale. La
responsabilità della comunità socio-terapeutica è affidata dal
dipartimento per la salute mentale ad un medico psichiatra, che abbia
acquisito il riconoscimento di formatore secondo quanto previsto
all'articolo
34-bis. La
comunità socio-terapeutica deve essere organizzata per ospitare un numero
di pazienti compreso tra i quindici e i venti in funzione della
popolazione servita dal dipartimento per la salute
mentale. La comunità
socio-terapeutica, quale servizio psichiatrico, deve operare in strutture
rispondenti alle specifiche esigenze della malattia mentale; in
particolare si devono assicurare ambienti che garantiscano il rispetto
della dignità umana e la possibilità per i pazienti di organizzare
autonomamente la propria quotidianità e di ottenere e custodire oggetti
personali. I piani
sanitari regionali devono prevedere, per l'istituzione della comunità
socio-terapeutica, l'utilizzazione prioritaria di tutte le strutture
edilizie sanitarie e socio-assistenziali adatte allo scopo presenti nelle
aziende sanitarie interessate".
Art. 3.
(Presìdi del dipartimento).
1.
Il quinto comma dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
sostituito dai seguenti:
"I
presìdi utilizzati dai servizi di psichiatria, di neuropsichiatria
infantile e di psicologia, sono quelli delle aziende sanitarie locali a
livello distrettuale, i poliambulatori, gli ospedali generali e le
comunità socio-terapeutiche secondo quanto previsto dal presente
articolo. Il servizio
di psichiatria delle aziende sanitarie locali assicura le necessarie
competenze negli ospedali generali: è vietata in ogni caso l'istituzione
di divisioni o sezioni psichiatriche, nonché di servizi psichiatrici
ospedalieri
autonomi. Le aziende
sanitarie locali devono organizzare, anche attraverso convenzioni private,
un servizio di assistenza domiciliare in grado anche di aiutare le
famiglie che ospitano parenti o congiunti affetti da patologie
psichiatriche. Il
servizio di neuropsichiatria infantile delle aziende sanitarie locali
risiede nell'ospedale generale, con posti letto tecnici di appoggio, in
numero da cinque a dieci, nei reparti di pediatria, e svolge la propria
attività nelle strutture e nei presìdi del dipartimento materno infantile,
nel quale è obbligatoriamente integrato".
Art. 4.
(Formazione del personale).
1.
Dopo l'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come modificato
dalla presente legge, è inserito il seguente:
"Art.
34-bis. - (Albo nazionale dei formatori)- 1. Il Ministro
della sanità istituisce, con proprio decreto, l'albo nazionale dei
formatori, al quale possono accedere coloro che dimostrano di possedere i
requisiti specifici ottenuti attraverso esperienze
documentabili. 2.
Le regioni, per l'attuazione dei programmi di formazione previsti nei
piani sanitari regionali, identificano le istituzioni pubbliche e private
che hanno svolto attività formativa specifica nell'ultimo
quinquennio".
2.
L'istituzione dell'albo nazionale dei formatori e i provvedimenti delle
regioni di cui all'articolo 34-bis della legge 23 dicembre
1978, n. 833, introdotto dal comma 1 del presente articolo, devono essere
attuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 5.
(Corsi di aggiornamento).
1.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità a
quanto disposto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale
1998-2000" di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22 novembre
1999, organizzano corsi di aggiornamento per il personale medico ed
infermieristico operante nelle strutture psichiatriche al fine di
consentire ad ogni operatore la frequenza di almeno un corso ogni due
anni. 2. Al fine di cui
al comma 1 sono autorizzati accordi, convenzioni con università o con
istituti specializzati pubblici o privati operanti nel settore della
psichiatria o della psicologia da almeno cinque anni.
Art. 6.
(Abrogazione di norme).
1.
L'articolo 8 della legge 13 maggio 1978, n. 180, è abrogato.
Art. 7.
(Trattamento sanitario presso la comunità
socio-terapeutica).
1.
Nei commi primo e secondo dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, e nella rubrica e nei commi secondo e terzo dell'articolo 2 della
legge 13 maggio 1978, n. 180, le parole: "trattamento sanitario
obbligatorio", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti:
"trattamento sanitario presso la comunità
socio-terapeutica".
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