ART. 1 . (Principi
generali).
1. I principi generali
desumibili dalla presente legge costituiscono princìpi fondamentali in
materia di assistenza e di tutela dei malati di mente di età superiore ai
quattordici anni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. 2. Le
disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente
con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. 3.
Le regioni e le province autonome adeguano la propria legislazione ai
princìpi stabiliti dalla presente legge entro un anno dalla data della sua
entrata in vigore.
ART. 2.
1. Le regioni e le
provincie autonome prevedono nelle proprie leggi e attuano con i propri
piani sanitari una rete integrata di strutture di assistenza psichiatrica
che in modo adeguato ed uniforme su tutto il proprio territorio
garantiscono: a) l'assistenza psichiatrica ambulatoriale dei malati di
mente e l'informazione ed il sostegno psicologico e sociale delle loro
famiglie, tramite centri di salute mentale (CSM) o analoghi presìdi
sanitari comunque denominati; b) l'assistenza psichiatrica ospedaliera dei
malati di mente in fase acuta tramite servizi psichiatrici di diagnosi e
cura (SPDC); c) l'assistenza psichiatrica riabilitativa dei malati di
mente in fase subacuta, tramite day hospital, comunità terapeutiche o
altri presìdi analoghi, comunque denominati; d)l'assistenza psichiatrica
residenziale dei malati di mente in fase cronica, non assistibile a
domicilio, tramite comunità protette o strutture analoghe, comunque
denominate.
ART. 3. (Modifica dell'articolo 34 e abrogazione
dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).
1. L'articolo 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
sostituito dal seguente: "ART. 34 – (Accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori per malattia mentale) – 1. Gli interventi per
accertamenti diagnostici, cura e riabilitazione relativi alle malattie
mentali di norma sono volontari. Qualsiasi intervento obbligatorio,
comportando una limitazione della libertà, deve essere ordinato o
convalidato dalla commissione per la tutela della salute mentale (CTSM).
La CTSM è presieduta da un giudice tutelare, ed è composta da un medico
specialista in psichiatria, un medico specialista in medicina legale od in
psichiatria forense, uno psicologo, un assistente sociale e da un
rappresentante dei sindaci dei comuni appartenenti all'area di competenza
della CTSM. La CTSM, è competente su tutti gli atti riguardanti
l'accertamento sanitario obbligatorio (ASO), anche con procedimento di
urgenza, il trattamento sanitario obbligatorio (TSO), la dimissione in
affidamento (DA) di paziente in TSO. La CTSM, ha sede presso la pretura
territorialmente competente e si avvale della relativa cancelleria. 2-
L'accertamento sanitario obbligatorio (ASO) è attuato nei casi e con le
seguenti modalità:
a) qualora una persona, presumibilmente ammalata di
mente e bisognosa di cure, non accetti volontariamente i necessari
accertamenti diagnostici od i successivi interventi terapeutici,
esponendosi al rischio di un aggravamento del proprio stato e a possibili
danni, è fatto obbligo ai parenti conviventi di riferire la situazione
alla CTSM territorialmente competente. In assenza dell'intervento dei
parenti tale compito spetta alle autorità sanitarie o alle autorità di
pubblica sicurezza venute a conoscenza del fatto. Se la situazione
presenta i caratteri dell'urgenza ed ogni ritardo rischia di comportare un
danno per il malato o per altri, le suddette autorità attivano il
procedimento di urgenza previsto dal comma 3;
b) il giudice che
presiede la CTSM stabilisce, entro sette giorni dal momento in cui è stato
informato della situazione, il giorno, l'ora ed il luogo dell'esame del
presunto malato da parte della CTSM. Entro lo stesso termine il
cancelliere della CTSM notifica, con comunicazione giudiziaria, il
provvedimento al presunto malato, informandolo del diritto di farsi
assistere nell'esame da un proprio avvocato, da un medico psichiatra e da
una persona di fiducia. La comunicazione è inviata in copia anche a chi ha
inviato la segnalazione alla CTSM,
c) la CTSM, esaminato, entro
quindici giorni dalla emissione dell'ordinanza, il presunto malato, e
sentite in udienza, immediatamente successiva, tutte le parti interessate,
dispone con provvedimento motivato che il paziente sia sottoposto ad
accertamento sanitario obbligatorio (ASO) presso il servizio psichiatrico
di diagnosi e cura (SPDC) quando:
1) le condizioni di salute mentale
del paziente possono ricevere un sensibile miglioramento dalle prestazioni
di cure ovvero risentire di un sensibile peggioramento per la loro
mancanza;
2) per effetto della malattia il paziente non è in grado di
giudicare il proprio stato e rifiuta di sottoporsi ai necessari
accertamenti diagnostici ed interventi terapeutici;
3) per effetto
della malattia il paziente sia incapace di badare a sé e di tutelare i
propri interessi, oppure sia pericoloso per la salute fisica e psichica,
per i beni e per la sicurezza propri o di altri;
d) la durata dell'ASO
non può superare i quindici giorni dal momento dell'inizio della sua
attuazione in SPDC, salvo il caso di richiesta di continuazione delle
terapie in trattamento sanitario obbligatorio, (TSO), come previsto dal
comma 4;
e) la CTSM, quando vi sia motivo di ritenere che i normali
tempi di esecuzione del procedimento per l'ASO determinino un ritardo
indesiderabile che può dar luogo a danni per la salute del paziente od a
situazioni di pericolo, può invitare le autorità di pubblica sicurezza e
le autorità sanitarie affinchè attivino il procedimento di urgenza
previsto dal comma 3;
f) la CTSM può emettere un provvedimento di ASO
su richiesta adeguatamente motivata e documentata del primario del SPDC, a
conclusione del procedimento di urgenza previsto dal comma 3;
g) la
CTSM, contestualmente al provvedimento di ASO, nomina un tutore con il
compito di difendere gli interessi ed i beni del paziente, compreso il
bene salute, per tutta la durata dei provvedimenti sanitari obbligatori.
Il tutore assume nei confronti del paziente maggiorenne tutti i diritti ed
i doveri di colui che esercita la patria potestà nei confronti di un
minore. Quando il paziente ha una età compresa tra i quattordici ed i
diciotto anni, le funzioni di tutore sono svolte da chi esercita la patria
potestà. Il primario del SPDC deve informare il tutore ed acquisire il suo
consenso su ogni intervento riguardante il paziente, tranne quelli urgenti
ed indispensabili per la sicurezza del paziente stesso o del servizio
ospedaliero. Il tutore deve informare e consigliare il paziente in merito
al ricovero ed al trattamento adottato, e deve, inoltre, assisterlo per
eventuali reclami e ricorsi. Il tutore deve visitare il paziente entro
ventiquattro ore dalla nomina, e successivamente con frequenza almeno
settimanale, ed ha, comunque, il diritto di contattarlo liberamente sia di
persona, sia per iscritto o per telefono, nel rispetto dei regolamenti
ospedalieri. La CTSM può sostituire il tutore, su richiesta motivata del
tutore stesso o del paziente o del primario del SPDC.
3. L'accertamento
sanitario obbligatorio, con procedura di urgenza (ASOU) è attuato nei casi
e con le seguenti modalità:
a) le Forze di pubblica sicurezza, nello
svolgimento dei propri compiti istituzionali di prevenzione e repressione
dei reati, quando vi siano ragionevoli motivi di supporre che una persona
soffra di una malattia mentale ed abbia bisogno immediato di cure e
controlli, a tutela della sua salute ed incolumità o a tutela di legittimi
diritti di terzi, fanno sottoporre a visita medica, nel territorio o in
Pronto Soccorso, il presunto ammalato per gli accertamenti terapeutici
necessari;
b) il medico, nello svolgimento dei propri compiti di
assistenza, quando vi siano ragionevoli motivi di supporre che una persona
affetta da malattia mentale che necessiti di immediate cure e le rifiuti
per incapacità di giudicare il proprio stato, possa commettere atti che
comportino un danno a se stesso od a terzi, può richiedere l'intervento
delle Forze di pubblica sicurezza affinchè prevengano possibili reati e
provvedano all'accompagnamento del malato al pronto soccorso psichiatrico
per gli accertamenti terapeutici necessari;
c) lo psichiatra in
servizio presso il SPDC, presa visione della richiesta di ricovero
obbligatorio per accertamenti presentata, per iscritto, dal medico che ha
precedentemente visitato, nel territorio o in pronto soccorso, richiesta
che deve certificare, oltre alle notizie anamnestiche ed alla ipotesi
diagnostica, gli specifici motivi che hanno reso impossibile il
trattamento extra-ospedaliero od il ricovero volontario del malato,
effettuati gli interventi diagnostici e terapeutici immediatamente
necessari, provvede, con relazione scritta motivata, a convalidare la
richiesta di ricovero obbligatorio con procedura di urgenza presso il SPDC
od a dimettere il soggetto, qualora non ravvisi la necessità di un
trattamento ospedaliero, oppure, acquisito un consenso valido e
presumibilmente stabile da parte del paziente, trasforma il ricovero
obbligatorio in un ricovero volontario;
d) il primario responsabile del
SPDC, al termine di un periodo di osservazione clinica della durata
massima di tre giorni dal momento della convalida dell'ASOU,, invia una
relazione scritta alla CTSM, per richiedere la continuazione del ricovero
in regime di ASO, oppure per comunicare l'avvenuta dimissione del paziente
o la trasformazione del ricovero obbligatorio in volontario. In attesa del
provvedimento della commissione sono effettuati tutti gli interventi
diagnostici e terapeutici ritenuti indispensabili e non rinviabili
nell'interesse del paziente;
e) la CTSM, entro i successivi sette
giorni , presa visione della documentazione inviata dal primario del SPDC,
effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti opportuni, esaminati
gli eventuali esposti fatti dal paziente o da qualsiasi altra persona
interessata, convalida gli interventi svolti con procedura di urgenza e,
in presenza di una richiesta adeguatamente motivata, dispone con ordinanza
la continuazione del ricovero in regime di accertamento sanitario
obbligatorio;
f) il primario della SPDC, quando un paziente in ricovero
volontario non sia in grado, per effetto della sua malattia, di giudicare
il proprio stato e rifiuti i necessari accertamenti diagnostici o
interventi terapeutici o chieda di essere dimesso contro il parere dei
sanitari, può attivare, con la convalida di un altro medico, un ASOU se vi
sia motivo di ritenere che il mancato intervento diagnostico o terapeutico
o la dimissione possono causare un serio danno al paziente o a terzi.
Immediatamente dopo il primario del SPDC invia una relazione scritta alla
CTSM per richiedere la continuazione del ricovero in regime di ASO, ai
sensi delle disposizioni di cui alle lettere d) ed e).
4. Il
trattamento sanitario obbligatorio TSO, è attuato nei casi e con le
seguenti modalità:
a) il primario del SPDC, al termine di un ASO, può
richiedere alla CTSM territorialmente competente di emettere un
provvedimento di continuazione delle terapie in regime di TSO quando: 1.
il paziente è affetto da una malattia mentale che può ricevere un
sensibile miglioramento da una continuazione delle terapie in atto o
risentire di un sensibile peggioramento della loro interruzione;
2. il
paziente per effetto della sua malattia, non è in grado di giudicare il
proprio stato e rifiuta di proseguire le terapie necessario od è
improbabile che continui ad assumerle una volta dimesso, oppure,
nonostante le terapie in atto, non ha ancora raggiunto uno stato di
sufficiente compenso psichico;
3. il paziente, per l'interruzione della
terapia o per la sua insufficiente azione rischia di essere, se dimesso,
incapace di badare a sé, oppure pericoloso per la salute fisica e
psichica, per i beni e per la sicurezza propria o di terzi;
b) la CTSM,
entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta di TSO, presa
visione della documentazione clinica inviata dal primario del SPDC,
sentito il parere del tutore, effettuati gli accertamenti e le indagini
ritenuti opportuni, esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente o
da qualsiasi altra persona interessata, quando giudichi la richiesta
effettivamente rispondente agli interessi ed ai bisogni del malato, emette
il provvedimento di TSO;
c) il primario del SPDC, in attesa delle
decisioni della CTSM sul TSO, continua a praticare tutti gli interventi
terapeutici necessari nell'interesse del paziente in regime di
prolungamento automatico dell'ASO;
d) il TSO ha la durata massima di
tre mesi ma, persistendo la situazione di necessità, il primario del SPDC
può richiedere alla CTSM, con relazione clinica motivata, una proroga di
sei mesi e, successivamente, ulteriori proroghe di un anno.
e) la CTSM,
ricevuta la richiesta di proroga, attua la procedura prevista alla lettera
b).
5. La dimissione in affidamento (DA) di un paziente in TSO è
effettuata nei casi e con le seguenti modalità:
a) il primario del SPDC
può disporre, in accordo con il tutore, la DA di un paziente, mantenedo il
regime di TSO, quando
1) il paziente ha raggiunto, durante il ricovero,
un sufficiente stato di compenso psichico e la sua malattia non trarrebbe
ulteriore giovamento da un prolungarsi della ospedalizzazione;
2) è
improbabile che il paziente, se dimesso e affidato a se stesso, sia capace
di badare a sé o di sottoporsi con regolarità alle cure delle quali ha
bisogno o di guardarsi da azioni gravemente irresponsabili o di difendersi
da maltrattamenti, abusi, raggiri e tentativi di sfruttamento;
3) il
paziente non si oppone ad essere dimesso ed affidato a terzi, permanendo
il regime di TSO, e mostra disponibilità ad accettare le regole
dell'affidamento;
4) vi sia la persona idonea a svolgere i compiti
dell'affidatario ed una collocazione adeguata ai bisogni ed alle necessità
di cura del paziente in TSO;
b) la CTSM, ricevuta immediata
comunicazione della avvenuta DA da parte del primario del SPDC, presa
visione della documentazione inviata, comprendente il parere del tutore,
effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti opportuni, esaminati
gli esposti fatti dal paziente o da qualsiasi altra persona interessata,
convalida, entro sette giorni, la DA e la contestuale nomina, effettuata
dal primario del SPDC, dell'affidatario.
c) la nomina di affidatario
può essere data a:
1) un familiare;
2) il medico responsabile di un
centro di salute mentale (CSM)
3) il medico responsabile di un centro
di riabilitazione psichiatrica;
4) il medico responsabile di una
comunità protetta;
5) qualsiasi altra persona o nucleo familiare
ritenuto idoneo, ad eccezione del tutore, che nel suo ruolo di sostegno
del paziente e di difensore dei suoi diritti deve rimanere figura
indipendente ed alternativa, in rapporto dialettico con l'affidatario e
con il personale curante;
d) l'affidatario ha il compito di assistere,
proteggere, consigliare il paziente, di garantire che sia adeguatamente
alloggiato, nutrito ed abbigliato, in condizioni igieniche personali ed
ambientali corrette, di controllare il suo stato di salute fisica e
psichica e la regolare assunzione delle terapie prescritte, riferendone al
personale curante, di assicurare la sua presenza alle visite di controllo
ed alle attività psicoriabilitative e risocializzanti, di collaborare con
il tutore nella gestione delle risorse economiche del paziente;
e) il
paziente, al momento della dimissione deve essere a conoscenza dei compiti
dell'affidatario ed impegnarsi a non ostacolare il loro regolare
svolgimento;
f) il primario del SPDC, verifica il buon andamento del
SPDC, verifica il buon andamento della DA e, qualora insorga un sensibile
peggioramento delle condizioni psichiche del paziente, con conseguenti
gravi anomalie di comportamento o con l'impossibilità di proseguire nelle
cure necessario, dispone la revoca della DA, ed il rientro del paziente in
SPDC. Se la situazione assume le caratteristiche dell'urgenza ed ogni
ritardo rischia di provocare un danno al paziente od a terzi, le autorità
sanitarie, con la collaborazione, quando necessaria, delle autorità di
pubblica sicurezza, accompagnano subito il paziente al SPDC. Il primario
del SPDC, entro tre giorni dal rientro del paziente, provvede ad informare
la CTSM che, entro i successivi sette giorni, effettuati gli accertamenti
e le indagini ritenuti opportuni, esaminati gli eventuali esposti fatti
dal paziente o da qualsiasi altra persona interessata, convalida gli
weventuali interventi compiuti con procedura di urgenza e la disposizione
di revoca della DA;
g) il primario del SPDC, con disposizione motivata,
può sostituire l'affidatario o modificare la collocazione del paziente, in
accordo con il tutore e dandone immediata comunicazione alla CTSM che,
entro sette giorni, effettuati gli accertamenti e le indagini ritenuti
opportuni ed esaminati gli eventuali esposti fatti dal paziente o da
qualsiasi altra persona interessata, convalida la disposizione;
h) per
tutta la durata della DA rimane invariato l'obbligo per il primario del
SPDC, di inviare alla CTSM le richieste motivate di proroga del TSO del
paziente entro i termini previsti dal comma 4.
6. La cessazione di
accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori è attuata nei casi e con
le modalità seguenti:
a) il primario del SPDC può disporre
immediatamente la cessazione di un qualsiasi accertamento o trattamento
sanitario obbligatorio, quando le condizioni cliniche del paziente
consentono di considerarlo guarito o sufficientemente migliorato o quando
il paziente dà un consenso valido e mostra affidabilità riguardo alla
continuazione delle terapie necessarie in trattamento volontario;
b) il
TTSM, ricevuta la comunicazione della cessazione, ne prende atto per
quanto di competenza;
c) con la cessazione decadono automaticamente ed
immediatamente le nomine del tutore e dell'affidatario ed ogni loro
compito.
7. L'opposizione ed i ricorsi relativi alle disposizioni di
cui al presente articolo sono attuati con le seguenti modalità:
a)
avverso gli atti intrapresi dal primario del SPDC, da altro personale
curante, dal tutore, dall'affidatario, il paziente o qualsiasi altra
persona interessata può fare opposizione mediante esposto scritto in carta
semplice alla CTSM, che deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla
ricezione dell'esposto;
b) avverso alle decisioni della CTSM, il
paziente, il primario del SPDC, il tutore, l'affidatario o qualsiasi altra
persona interessata possono presentare ricorso alla corte d'appello
competente per territorio;
c) la presentazione di opposizioni e ricorsi
non ha effetto sospensivo sugli atti e le decisioni contestati".
2.
L'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è
abrogato.