Antipsichiatria on-line. News
Proposta di legge regionale n.
561, approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte in data
31/12/2000.
"Regolamentazione
sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia
prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di
psicochirurgia"
Art. 1 (finalità)
1. La regione Piemonte, ai sensi
degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto, persegue la finalità
di:
a) indirizzare e guidare lo sviluppo sociale del Piemonte verso obiettivi
di progresso civile e
democratico;
b) organizzare gli strumenti più efficaci per un preciso intervento a
tutela della salute dei cittadini.
Art. 2
(partecipazione e adesione ai principi)
1. La regione Piemonte, per le
finalità di cui all'articolo 1, aderisce ai deliberati delle Nazioni
Unite, del Consiglio d'Europa e alle disposizioni della Repubblica
Italiana in materia dei diritti umani.
Art. 3 (consenso
informato)
1. Nella regione Piemonte la terapia
elettroconvulsivante (T.E.C.) può essere praticata solo quando il paziente
esprime un consenso libero, consapevole, attuale e manifesto. A tal fine
occorre che lo psichiatra interessato fornisca, sia oralmente che in forma
scritta, oltre ai vantaggi attesi, esaurienti informazioni in ordine agli
effetti collaterali eventuali, ai possibili trattamenti alternativi ed
alle modalità di somministrazione. L'assenso del paziente deve essere
scritto ed allegato alla cartella clinica e va ripetuto ad ogni
applicazione.
2. Nei casi in cui esista una limitazione della capacità del paziente nel
comprendere l'informazione e nell'esprimere il consenso, si applica la
vigente normativa civilistica in tema di incapacità di agire delle
persone.
Art. 4 (limiti di
utilizzo)
1. E' fatto divieto di utilizzare in
tutte le strutture regionali la T.E.C. sui bambini e gli anziani. Per le
donne in gravidanza viene posto il medesimo divieto a meno che
l'applicazione della T.E.C. venga espressamente richiesta dalla paziente e
autorizzata anche dal coniuge e dai familiari diretti della paziente,
secondo le modalità espresse dall'articolo 3. Viene fatto divieto di
utilizzare in tutte le strutture regionali la lobotomia prefrontale e
transorbitale, ed altri simili interventi di psicochirurgia.