Antipsichiatria on-line. News  

Proposta di legge regionale n. 561, approvata dal Consiglio Regionale del Piemonte in data 31/12/2000.

"Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale e altri simili interventi di psicochirurgia"

Art. 1 (finalità)

1. La regione Piemonte, ai sensi degli articoli 2, 4 e 6 dello Statuto, persegue la finalità di:                                                                                               a) indirizzare e guidare lo sviluppo sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico;                                                                                b) organizzare gli strumenti più efficaci per un preciso intervento a tutela della salute dei cittadini.

Art. 2 (partecipazione e adesione ai principi)

1. La regione Piemonte, per le finalità di cui all'articolo 1, aderisce ai deliberati delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e alle disposizioni della Repubblica Italiana in materia dei diritti umani.

Art. 3 (consenso informato)

1. Nella regione Piemonte la terapia elettroconvulsivante (T.E.C.) può essere praticata solo quando il paziente esprime un consenso libero, consapevole, attuale e manifesto. A tal fine occorre che lo psichiatra interessato fornisca, sia oralmente che in forma scritta, oltre ai vantaggi attesi, esaurienti informazioni in ordine agli effetti collaterali eventuali, ai possibili trattamenti alternativi ed alle modalità di somministrazione. L'assenso del paziente deve essere scritto ed allegato alla cartella clinica e va ripetuto ad ogni applicazione.                                          2. Nei casi in cui esista una limitazione della capacità del paziente nel comprendere l'informazione e nell'esprimere il consenso, si applica la vigente normativa civilistica in tema di incapacità di agire delle persone.

Art. 4 (limiti di utilizzo)

1. E' fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la T.E.C. sui bambini e gli anziani. Per le donne in gravidanza viene posto il medesimo divieto a meno che l'applicazione della T.E.C. venga espressamente richiesta dalla paziente e autorizzata anche dal coniuge e dai familiari diretti della paziente, secondo le modalità espresse dall'articolo 3. Viene fatto divieto di utilizzare in tutte le strutture regionali la lobotomia prefrontale e transorbitale, ed altri simili interventi di psicochirurgia.