Antipsichiatria on-line. News
Federazione Antipsichiatrica: Lo statuto
Pubblichiamo di seguito lo
statuto della federazione così come è stato approvato e sottoscritto dai
gruppi presenti al coordinamento nazionale di S. Piero a Sieve (Fi) del
1/3 ottobre 1999.
Statuto
FEDERAZIONE ANTIPSICHIATRICA
Art. 1
La Federazione Antipsichiatrica è una federazione di
gruppi di volontariato o associazioni, costituita ai sensi della L. 266/91
con finalità di solidarietà e reciprocità sociale, con sede legale in S.
Teresa di Riva (Messina), via dell’agro n. 3. Le sedi legali delle
associazioni aderenti si intendono sedi operative decentrate della
federazione.
Art. 2
oggetto
La Federazione ha lo scopo di promuovere e coordinare a
livello nazionale le iniziative delle associazioni federate. Le
associazioni aderenti devono avere per oggetto sociale e per finalità la
tutela dei diritti di autodeterminazione delle persone e prevedere
espressamente l’adesione all’approccio nonpsichiatrico o antipsichiatrico,
nonché il superamento di ogni delega diretta o indiretta alla psichiatria
e ai suoi tecnici. Le associazioni aderenti devono essere costituite in
conformità con la L. 266/91 (democraticità della struttura, gratuità delle
cariche e delle prestazioni, assenza di fini di lucro...)
Art. 3
finalità
La Federazione ha lo scopo di:
- promuovere e rappresentare a livello nazionale le posizioni e le
esperienze delle associazioni federate;
- coordinare e gestire iniziative nazionali dirette nei campi
di interesse;
- promuovere gli scambi operativi e culturali, nonché
l’autoformazione delle associazioni aderenti;
- promuovere e gestire servizi di appoggio e sostegno alle
iniziative locali
Art. 4
attività
La federazione raggiunge le proprie finalità
attraverso:
- l’organizzazione di stage, seminari, convegni a livello nazionale e
internazionale, sui temi relativi all’autotutela dagli abusi
psichiatrici e al superamento delle pratiche e dell’ideologia
psichiatrica;
- attività editoriali;
- organizzazione di campagne stampa sui temi di interesse;
- organizzazione e gestione di un ufficio di consulenza legale, nonché
di un archivio nazionale sulle esperienze legali e su quelle non e anti
psichiatriche;
- ogni altra attività mirata al raggiungimento delle finalità sociali.
Art. 5
Soci
Sono soci della Federazione le associazioni che
sottoscrivono il presente statuto e vi aderiscono.
Le associazioni federate mantengono la loro autonomia dal
punto di vista organizzativo e delle attività.
Art. 6
Ammissione di associazioni
nella Federazione
Le associazioni che intendono federarsi alla FA devono
inoltrare domanda scritta al Gruppo di coordinamento, a firma del legale
rappresentante (o altra persona individuata come referente dall’assemblea
dei soci).
Nella domanda vanno indicati chiaramente, il nome
dell’associazione/gruppo, la data e le modalità di costituzione, il numero
e l’elenco dei soci e una dichiarazione in cui si accettano e
sottoscrivono le norme contenute nel presente statuto (e di eventuali
regolamenti interni in vigore alla data di presentazione).
Alla domanda dovranno essere allegati documenti inerenti
le attività già svolte o da intraprendere; nonché copia dello statuto (o
dell’accordo fra i soci).
Il Gruppo di coordinamento decide entro un mese dalla
presentazione dei documenti (o di eventuali integrazioni di materiali e
documenti che dovrà rendersi necessario richiedere per valutare la
domanda) previo consultazione di tutte le associazioni federate.
Il Gruppo di coordinamento nella valutazione delle
domande di ammissione si atterrà esclusivamente ai criteri esposti nel
presente statuto: adesione esplicita dell’associazione/gruppo
all’approccio antipsichiatrico e/o nonpsichiatrico; assenza di qualsiasi
finalità di lucro (diretta o indiretta) e gratuità delle prestazioni.
L’ammissione (o il rifiuto dell’istanza) verrà motivata
dal gruppo di coordinamento e notificata all’associazione richiedente e
(in copia) alle associazioni federate.
In caso di rifiuto, l’associazione potrà ripresentare
richiesta modificando e adeguando le proprie attività e/o il proprio
statuto a ciò che è espressamente previsto per le associazioni
federate.
L’ammissione delle associazioni nella Federazione,
disposta dal Gruppo di coordinamento, diventa operativa dopo la ratifica
da parte dell’assemblea dei soci.
Art. 7
Cancellazione delle associazioni federate
Le associazioni possono recedere dall’accordo federativo
tramite istanza inviata al gruppo di coordinamento.
Il recesso diventa efficace dal momento del ricevimento
dell’istanza.
Art. 8
Esclusione delle associazioni federate
Le associazioni federate possono essere escluse con
provvedimento motivato del Gruppo di coordinamento, quando pongono in
essere comportamenti e azioni contrarie all’accordo fra i soci, ai criteri
guida della Federazione e alla sua natura volontaria e gratuita .
Il provvedimento del Gruppo di coordinamento sospende in
via cautelare e immediata l’associazione dalla federazione, dopo aver
ascoltato il legale rappresentante della stessa. Con lo stesso
provvedimento vengono sospesi e sostituiti anche eventuali soci
dell’associazione che ricoprono cariche sociali.
I provvedimenti di sospensione e esclusione vanno
ratificati dall’assemblea dei soci.
Resta ferma la possibilità dei soci dell’associazione
radiata che non si riconoscono nei comportamenti censurati di continuare a
far parte della Federazione, iscrivendosi ad altre associazioni federate
territorialmente o idealmente più vicine.
Art. 9
aderenti – diritti
Gli aderenti della federazione sono i soci delle
associazioni federate.
Gli aderenti hanno diritto a partecipare all’assemblea
dei soci e proporre iniziative. Hanno altresì diritti di informazione e
controllo sulle attività federali.
Gli aderenti possono anche esprimere opinioni diverse da
quelle promosse dalla Federazione avendo cura di sottolineare la natura
esclusivamente personale di tali opinioni.
Art. 10
I soci - doveri
Gli aderenti hanno il dovere di osservare il presente
statuto e i regolamenti eventualmente adottati dall’assemblea su proposta
del Gruppo di coordinamento.
Gli aderenti hanno il dovere di attenersi nei loro
comportamenti al principio della gratuità e alla filosofia nonpsichiatrica
e antipsichiatrica.
Art. 11
Uffici
Sono uffici della federazione:
- l’assemblea dei soci
- il gruppo di coordinamento
- il portavoce-onorario
- il portavoce
- il segretario
- il tesoriere
Art. 12
assemblea dei soci
L’assemblea dei soci è formata dai rappresentanti delle
associazioni aderenti alla federazione. Essa ha la funzione di:
- definire contenuti, obiettivi e modalità delle iniziative nazionali
da realizzare;
- approvare i conti preventivo e consuntivo proposti dal Gruppo di
coordinamento;
- eleggere il viceportavoce e il tesoriere-segretario;
- ratificare la nomina del Portavoce indicato a turno da ciascuna
associazione federata;
- ratificare le decisioni del Gruppo di coordinamento in ordine
all’ammissione e all’esclusione delle associazioni alla federazione;
- proporre e votare i referendum di modifica del presente statuto;
- approvare i regolamenti applicativi del presente statuto;
- proporre e votare mozioni di sfiducia al gruppo di coordinamento
- eleggere il Portavoce Onorario.
Art. 13
assemblea dei soci - convocazione
L’assemblea dei soci viene convocata dal Portavoce in via
ordinaria con cadenza semestrale. Assemblee straordinarie possono essere
convocate su richiesta del Gruppo di coordinamento o di 1/3 delle
associazioni federate.
Art. 14
assemblea dei soci - validità
Le deliberazioni dell’assemblea dei soci sono valide se
adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
Sono salve le norme dello statuto che prescrivono
maggioranze diverse.
Art. 15
Il Gruppo di coordinamento
Il Gruppo di coordinamento è composto da:
- il portavoce;
- il segretario;
- il tesoriere;
- il portavoce onorario.
Il gruppo di coordinamento è l’organo di direzione della
Federazione. Esso ha il compito di:
- realizzare e coordinare le iniziative proposte dall’Assemblea dei
soci;
- di rappresentare sul piano nazionale le esperienze, le
istanze e le proposte delle associazioni federate;
- predisporre i regolamenti di attuazione del presente statuto
e sottoporli al vaglio dell’assemblea dei soci;
- proporre l’ammissione di nuove associazioni all’assemblea
dei soci;
- disporre la sospensione delle associazioni federate di cui
si propone la ratifica della radiazione da parte dell’assemblea dei
soci;
- determinare le quote di iscrizione annuale alla federazione;
- predisporre i bilanci preventivo e consuntivo per
l’approvazione dell’assemblea.
Il Gruppo di coordinamento viene convocato e presieduto
dal Portavoce in via ordinaria almeno trimestralmente.
Art. 16
Cariche
Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo interamente
gratuito.
Art. 17
Il portavoce onorario
La federazione può valutare l’opportunità di eleggere un
Portavoce Onorario fra i soggetti che con la loro opera o la loro
riflessione hanno dato un apporto decisivo alla lotta agli abusi
psichiatrici o al superamento delle pratiche e dell’ideologia
psichiatrica.
Il Portavoce Onorario, che può non essere aderente alla
federazione, non ha alcun ruolo diretto nella gestione della federazione,
ne rappresenta idealmente e culturalmente l’impegno. Può, se lo ritiene
opportuno, presenziare ai lavori dell’assemblea dei soci e del gruppo di
coordinamento, senza diritto di voto.
Esso viene eletto all’unanimità dall’assemblea dei
soci.
La carica di Portavoce Onorario è incompatibile con altre
cariche federali.
Art. 18
Il Portavoce
Il Portavoce è il rappresentante legale della federazione
a livello nazionale.
Dura in carico un anno e viene indicato a turno da
ciascuna delle associazioni federate. L’indicazione del Portavoce viene
concessa a turno alle associazioni secondo l’anzianità di iscrizione alla
federazione e, a parità di iscrizione, all’anzianità di costituzione così
come risulta dallo statuto o dall’accordo fra i soci.
L’indicazione del Portavoce va ratificata dall’assemblea
dei soci. In caso di mancata ratifica l’associazione proponente può
indicare un altro nominativo o riconfermare il socio indicato.
Le associazioni possono rinunciare a tale prerogativa. In
questo caso l’indicazione del Portavoce va operata dalla prima
associazione disponibile in graduatoria.
Il Portavoce presiede le riunioni del Gruppo di
coordinamento e dell’Assemblea dei soci.
Art. 19
Il segretario
Il segretario è un aderente che ha il compito di
coadiuvare il Portavoce nelle sue funzioni. Egli dura in carica un anno e
può essere eletto per 2 mandati consecutivi.
Il segretario ha la funzione di:
- predisporre tutti gli atti amministrativi relativi alla vita della
Federazione;
- redigere i verbali delle riunioni del Gruppo di
coordinamento e dell’Assemblea dei soci;
- sostituire il Portavoce nelle sue funzioni in caso di
impedimento o su delega scritta dello stesso.
Art. 20
Il tesoriere
Il tesoriere è un aderente che ha il compito di gestire
la contabilità della Federazione. Egli elabora i conti preventivo e
consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci e autorizza le spese
deliberate dal Gruppo di coordinamento.
Dura in carica 1 anno e può essere eletto per 2 mandati
consecutivi.
Art. 21
Il Gruppo di coordinamento
Mozione di sfiducia
Il Gruppo di coordinamento può essere sfiduciato
dall’assemblea dei soci, su richiesta di almeno 1/3 delle associazioni
federate. In caso di approvazione della proposta, l’assemblea provvede
nella stessa seduta a rinnovare le cariche sociali.
L’associazione che esprimeva nel gruppo di coordinamento,
al momento della sfiducia, il portavoce perde il diritto di indicare il
nuovo.
Art. 22
Referendum
Le modifiche dello statuto o lo scioglimento della
Federazione, proposte dal Gruppo di coordinamento, dall’assemblea dei
soci, vengono approvate all’unanimità.
In caso di referendum non è possibile delegare ad altri
soci il voto. La votazione, in ogni caso, deve interessare una modifica
per volta.
Art. 23
Scioglimento della Federazione
In caso di scioglimento della Federazione i beni in
possesso della stessa verranno suddivisi fra le associazioni federate
secondo i criteri e le modalità stabilite dall’assemblea.