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Federazione Antipsichiatrica: Lo statuto

Pubblichiamo di seguito lo statuto della federazione così come è stato approvato e sottoscritto dai gruppi presenti al coordinamento nazionale di S. Piero a Sieve (Fi) del 1/3 ottobre 1999.

Statuto

FEDERAZIONE ANTIPSICHIATRICA

 

Art. 1

La Federazione Antipsichiatrica è una federazione di gruppi di volontariato o associazioni, costituita ai sensi della L. 266/91 con finalità di solidarietà e reciprocità sociale, con sede legale in S. Teresa di Riva (Messina), via dell’agro n. 3. Le sedi legali delle associazioni aderenti si intendono sedi operative decentrate della federazione.

 

Art. 2

oggetto

La Federazione ha lo scopo di promuovere e coordinare a livello nazionale le iniziative delle associazioni federate. Le associazioni aderenti devono avere per oggetto sociale e per finalità la tutela dei diritti di autodeterminazione delle persone e prevedere espressamente l’adesione all’approccio nonpsichiatrico o antipsichiatrico, nonché il superamento di ogni delega diretta o indiretta alla psichiatria e ai suoi tecnici. Le associazioni aderenti devono essere costituite in conformità con la L. 266/91 (democraticità della struttura, gratuità delle cariche e delle prestazioni, assenza di fini di lucro...)

Art. 3

finalità

La Federazione ha lo scopo di:

  1. promuovere e rappresentare a livello nazionale le posizioni e le esperienze delle associazioni federate;

  2. coordinare e gestire iniziative nazionali dirette nei campi di interesse;

  3. promuovere gli scambi operativi e culturali, nonché l’autoformazione delle associazioni aderenti;

  4. promuovere e gestire servizi di appoggio e sostegno alle iniziative locali

Art. 4

attività

La federazione raggiunge le proprie finalità attraverso:

  1. l’organizzazione di stage, seminari, convegni a livello nazionale e internazionale, sui temi relativi all’autotutela dagli abusi psichiatrici e al superamento delle pratiche e dell’ideologia psichiatrica;

  2. attività editoriali;

  3. organizzazione di campagne stampa sui temi di interesse;

  4. organizzazione e gestione di un ufficio di consulenza legale, nonché di un archivio nazionale sulle esperienze legali e su quelle non e anti psichiatriche;

  5. ogni altra attività mirata al raggiungimento delle finalità sociali.

Art. 5

Soci

Sono soci della Federazione le associazioni che sottoscrivono il presente statuto e vi aderiscono.

Le associazioni federate mantengono la loro autonomia dal punto di vista organizzativo e delle attività.

 

Art. 6

Ammissione di associazioni

nella Federazione

Le associazioni che intendono federarsi alla FA devono inoltrare domanda scritta al Gruppo di coordinamento, a firma del legale rappresentante (o altra persona individuata come referente dall’assemblea dei soci).

Nella domanda vanno indicati chiaramente, il nome dell’associazione/gruppo, la data e le modalità di costituzione, il numero e l’elenco dei soci e una dichiarazione in cui si accettano e sottoscrivono le norme contenute nel presente statuto (e di eventuali regolamenti interni in vigore alla data di presentazione).

Alla domanda dovranno essere allegati documenti inerenti le attività già svolte o da intraprendere; nonché copia dello statuto (o dell’accordo fra i soci).

Il Gruppo di coordinamento decide entro un mese dalla presentazione dei documenti (o di eventuali integrazioni di materiali e documenti che dovrà rendersi necessario richiedere per valutare la domanda) previo consultazione di tutte le associazioni federate.

Il Gruppo di coordinamento nella valutazione delle domande di ammissione si atterrà esclusivamente ai criteri esposti nel presente statuto: adesione esplicita dell’associazione/gruppo all’approccio antipsichiatrico e/o nonpsichiatrico; assenza di qualsiasi finalità di lucro (diretta o indiretta) e gratuità delle prestazioni.

L’ammissione (o il rifiuto dell’istanza) verrà motivata dal gruppo di coordinamento e notificata all’associazione richiedente e (in copia) alle associazioni federate.

In caso di rifiuto, l’associazione potrà ripresentare richiesta modificando e adeguando le proprie attività e/o il proprio statuto a ciò che è espressamente previsto per le associazioni federate.

L’ammissione delle associazioni nella Federazione, disposta dal Gruppo di coordinamento, diventa operativa dopo la ratifica da parte dell’assemblea dei soci.

 

Art. 7

Cancellazione delle associazioni federate

Le associazioni possono recedere dall’accordo federativo tramite istanza inviata al gruppo di coordinamento.

Il recesso diventa efficace dal momento del ricevimento dell’istanza.

Art. 8

Esclusione delle associazioni federate

Le associazioni federate possono essere escluse con provvedimento motivato del Gruppo di coordinamento, quando pongono in essere comportamenti e azioni contrarie all’accordo fra i soci, ai criteri guida della Federazione e alla sua natura volontaria e gratuita .

Il provvedimento del Gruppo di coordinamento sospende in via cautelare e immediata l’associazione dalla federazione, dopo aver ascoltato il legale rappresentante della stessa. Con lo stesso provvedimento vengono sospesi e sostituiti anche eventuali soci dell’associazione che ricoprono cariche sociali.

I provvedimenti di sospensione e esclusione vanno ratificati dall’assemblea dei soci.

Resta ferma la possibilità dei soci dell’associazione radiata che non si riconoscono nei comportamenti censurati di continuare a far parte della Federazione, iscrivendosi ad altre associazioni federate territorialmente o idealmente più vicine.

 

Art. 9

aderenti – diritti

Gli aderenti della federazione sono i soci delle associazioni federate.

Gli aderenti hanno diritto a partecipare all’assemblea dei soci e proporre iniziative. Hanno altresì diritti di informazione e controllo sulle attività federali.

Gli aderenti possono anche esprimere opinioni diverse da quelle promosse dalla Federazione avendo cura di sottolineare la natura esclusivamente personale di tali opinioni.

 

Art. 10

I soci - doveri

Gli aderenti hanno il dovere di osservare il presente statuto e i regolamenti eventualmente adottati dall’assemblea su proposta del Gruppo di coordinamento.

Gli aderenti hanno il dovere di attenersi nei loro comportamenti al principio della gratuità e alla filosofia nonpsichiatrica e antipsichiatrica.

 

Art. 11

Uffici

Sono uffici della federazione:

  • l’assemblea dei soci

  • il gruppo di coordinamento

  • il portavoce-onorario

  • il portavoce

  • il segretario

  • il tesoriere

Art. 12

assemblea dei soci

L’assemblea dei soci è formata dai rappresentanti delle associazioni aderenti alla federazione. Essa ha la funzione di:

  1. definire contenuti, obiettivi e modalità delle iniziative nazionali da realizzare;

  2. approvare i conti preventivo e consuntivo proposti dal Gruppo di coordinamento;

  3. eleggere il viceportavoce e il tesoriere-segretario;

  4. ratificare la nomina del Portavoce indicato a turno da ciascuna associazione federata;

  5. ratificare le decisioni del Gruppo di coordinamento in ordine all’ammissione e all’esclusione delle associazioni alla federazione;

  6. proporre e votare i referendum di modifica del presente statuto;

  7. approvare i regolamenti applicativi del presente statuto;

  8. proporre e votare mozioni di sfiducia al gruppo di coordinamento

  9. eleggere il Portavoce Onorario.

Art. 13

assemblea dei soci - convocazione

L’assemblea dei soci viene convocata dal Portavoce in via ordinaria con cadenza semestrale. Assemblee straordinarie possono essere convocate su richiesta del Gruppo di coordinamento o di 1/3 delle associazioni federate.

Art. 14

assemblea dei soci - validità

Le deliberazioni dell’assemblea dei soci sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

Sono salve le norme dello statuto che prescrivono maggioranze diverse.

Art. 15

Il Gruppo di coordinamento

Il Gruppo di coordinamento è composto da:

  1. il portavoce;

  2. il segretario;

  3. il tesoriere;

  4. il portavoce onorario.

Il gruppo di coordinamento è l’organo di direzione della Federazione. Esso ha il compito di:

  1. realizzare e coordinare le iniziative proposte dall’Assemblea dei soci;

  2. di rappresentare sul piano nazionale le esperienze, le istanze e le proposte delle associazioni federate;

  3. predisporre i regolamenti di attuazione del presente statuto e sottoporli al vaglio dell’assemblea dei soci;

  4. proporre l’ammissione di nuove associazioni all’assemblea dei soci;

  5. disporre la sospensione delle associazioni federate di cui si propone la ratifica della radiazione da parte dell’assemblea dei soci;

  6. determinare le quote di iscrizione annuale alla federazione;

  7. predisporre i bilanci preventivo e consuntivo per l’approvazione dell’assemblea.

Il Gruppo di coordinamento viene convocato e presieduto dal Portavoce in via ordinaria almeno trimestralmente.

 

Art. 16

Cariche

Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo interamente gratuito.

 

Art. 17

Il portavoce onorario

La federazione può valutare l’opportunità di eleggere un Portavoce Onorario fra i soggetti che con la loro opera o la loro riflessione hanno dato un apporto decisivo alla lotta agli abusi psichiatrici o al superamento delle pratiche e dell’ideologia psichiatrica.

Il Portavoce Onorario, che può non essere aderente alla federazione, non ha alcun ruolo diretto nella gestione della federazione, ne rappresenta idealmente e culturalmente l’impegno. Può, se lo ritiene opportuno, presenziare ai lavori dell’assemblea dei soci e del gruppo di coordinamento, senza diritto di voto.

Esso viene eletto all’unanimità dall’assemblea dei soci.

La carica di Portavoce Onorario è incompatibile con altre cariche federali.

 

Art. 18

Il Portavoce

Il Portavoce è il rappresentante legale della federazione a livello nazionale.

Dura in carico un anno e viene indicato a turno da ciascuna delle associazioni federate. L’indicazione del Portavoce viene concessa a turno alle associazioni secondo l’anzianità di iscrizione alla federazione e, a parità di iscrizione, all’anzianità di costituzione così come risulta dallo statuto o dall’accordo fra i soci.

L’indicazione del Portavoce va ratificata dall’assemblea dei soci. In caso di mancata ratifica l’associazione proponente può indicare un altro nominativo o riconfermare il socio indicato.

Le associazioni possono rinunciare a tale prerogativa. In questo caso l’indicazione del Portavoce va operata dalla prima associazione disponibile in graduatoria.

Il Portavoce presiede le riunioni del Gruppo di coordinamento e dell’Assemblea dei soci.

Art. 19

Il segretario

Il segretario è un aderente che ha il compito di coadiuvare il Portavoce nelle sue funzioni. Egli dura in carica un anno e può essere eletto per 2 mandati consecutivi.

Il segretario ha la funzione di:

  1. predisporre tutti gli atti amministrativi relativi alla vita della Federazione;

  2. redigere i verbali delle riunioni del Gruppo di coordinamento e dell’Assemblea dei soci;

  3. sostituire il Portavoce nelle sue funzioni in caso di impedimento o su delega scritta dello stesso.

 

Art. 20

Il tesoriere

Il tesoriere è un aderente che ha il compito di gestire la contabilità della Federazione. Egli elabora i conti preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci e autorizza le spese deliberate dal Gruppo di coordinamento.

Dura in carica 1 anno e può essere eletto per 2 mandati consecutivi.

 

Art. 21

Il Gruppo di coordinamento

Mozione di sfiducia

Il Gruppo di coordinamento può essere sfiduciato dall’assemblea dei soci, su richiesta di almeno 1/3 delle associazioni federate. In caso di approvazione della proposta, l’assemblea provvede nella stessa seduta a rinnovare le cariche sociali.

L’associazione che esprimeva nel gruppo di coordinamento, al momento della sfiducia, il portavoce perde il diritto di indicare il nuovo.

 

Art. 22

Referendum

Le modifiche dello statuto o lo scioglimento della Federazione, proposte dal Gruppo di coordinamento, dall’assemblea dei soci, vengono approvate all’unanimità.

In caso di referendum non è possibile delegare ad altri soci il voto. La votazione, in ogni caso, deve interessare una modifica per volta.

 

Art. 23

Scioglimento della Federazione

In caso di scioglimento della Federazione i beni in possesso della stessa verranno suddivisi fra le associazioni federate secondo i criteri e le modalità stabilite dall’assemblea.