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LE VOTAZIONI CUBANE:

LIBERE E SEGRETE

La Legge Elettorale Cubana regola l'elezione dei delegati che integrano le Assemblee Municipali e Provinciali del Potere Popolare, la costituzione delle Assemblee Municipali e Provinciali, l'elezione da parte di queste ultime dei propri Presidenti e Vice presidenti, e la costituzione dell'Assemblea Nazionale, così come l'elezione da parte della stessa del suo Presidente, Vicepresidente e Segretario, e del Presidente, Primo Vicepresidente, Vicepresidenti e gli altri membri del Consiglio di Stato.

I procedimenti elettorali che si stabiliscono sono due: generali e parziali. Il voto di ogni elettore è libero, uguale ad ogni altro e segreto, e tutti i cittadini con capacità legale ad esso hanno diritto ad eleggere ed essere eletti, votare nei referendum, essere iscritti nel registro degli eletti del Municipio dove risiedono, presenziare agli scrutini nei collegi elettorali, partecipare alla riunione di nomina dei candidati delegati a comporre l'Assemblea Municipale e stabilire i reclami che seguano la corretta procedura legale per far valere i propri diritti elettorali.

Per esercitare il suffragio attivo i cubani debbono aver compiuto il sedicesimo anno di età, ed essere residenti stabilmente nel Paese per un periodo non inferiore a due anni prima delle elezioni ed essere iscritti nel registro degli elettori del proprio comune. Sono inabilitati a votare o essere eletti gli incapaci mentali, previa dichiarazione giudiziale sul loro stato, quanti privati della libertà e quanti privati dei propri diritti politici.

Per essere eletto delegato a una Assemblea Municipale si dovrà aver compiuto il sedicesimo anno di età, vivere nel comune ed essere stato proposto come candidato dagli elettori, mentre per i delegati a integrare una Assemblea Provinciale, oltre al sedicesimo anno di età ed essere residenti nella provincia, è necessario essere stato nominato candidato all'Assemblea Municipale. Saranno eleggibili a deputati all'Assemblea Nazionale i maggiori di 18 anni che siano stati nominati da un'Assemblea Municipale, i membri del Consiglio di Stato dovranno essere stati previamente eletti deputati all'Assemblea Nazionale. In ogni caso hanno questo diritto ad essere eletti tutti i cubani, uomini e donne, che siano in pieno possesso dei propri diritti politici, siano residenti stabilmente nel Paese da un periodo non inferiore a cinque anni e non si trovino compresi nelle eccezioni previste nella Costituzione e nella Legge.

I deputati all'Assemblea Nazionale e i delegati alle Assemblee Provinciali si eleggono per un periodo di cinque anni, mentre i delegati alle Assemblee Municipali lo saranno per due anni e mezzo. Questi termini si prolungano solo in seguito ad accordo dell'Assemblea Nazionale in caso di guerra o in virtù di altre circostanze eccezionali che impediscano la normale celebrazione delle votazioni.

I delegati alle Assemblee Municipali si eleggono mediante il voto diretto degli elettori, in ragione di uno per ciascuna circoscrizione elettorale in cui sia diviso il comune. Il numero dei delegati per ogni comune non può essere inferiore a trenta.

Nelle Assemblee Provinciali si elegge con voto diretto degli elettori del comune per il quale siano stati nominati ed il loro numero totale deve essere come minimo 75.

L'Assemblea Nazionale è integrata da deputati eletti mediante il voto diretto degli elettori del comune in ragione di uno ogni ventimila abitanti del territorio o frazione superiore a diecimila abitanti.

Per organizzare, dirigere e convalidare i procedimenti elettorali esistono le Commissioni Elettorali a livello nazionale, Provinciale, Comunale, Distrettuale e Circoscrizionale.

Il Consiglio di Stato designa la Commissione Elettorale Nazionale, quest'ultima designa le Provinciali e così di seguito. In ogni circoscrizione elettorale si creano tanti collegi elettorali quanti risultino necessari ad effettuare lo scrutinio non appena termini la votazione. In ogni collegio funziona un seggio composto da un presidente, un segretario, un consigliere e due supplenti, designati dalla Commissione Elettorale di Circoscrizione.

In ogni Comune si organizza il registro degli elettori, nel quale si iscrivono tutti i cittadini con capacità legale per esercitare il proprio diritto al voto. Nessun cubano può essere escluso dal registro, eccetto quelli che siano inabilitati a votare. Nessuno può essere incluso in più di un registro e nessuno potrà comparire in un registro di elettori che non corrisponda a quello della sua residenza.

Per elaborare e presentare i progetti di candidatura dei delegati alle Assemblee Provinciali e dei deputati all'Assemblea Nazionale, così come per ricoprire le cariche che sono determinate tanto da queste assemblee quanto da quelle municipali, si creano le commissioni di candidature nazionale, provinciali, e municipali, presiedute sempre da un rappresentante della Confederazione Generale dei Lavoratori di Cuba. Queste commissioni sono inoltre integrate da rappresentanti dei Comitati di Difesa della Rivoluzione; della Federazione delle Donne Cubane; della Associazione Nazionale dei Piccoli Agricoltori; della Federazione Studentesca Universitaria e della Federazione degli Studenti della Scuola Media.

I candidati a delegati alle Assemblee Municipali sono nominati tramite votazione nelle riunioni degli elettori residenti nelle aree in cui si trovi divisa la circoscrizione. In ognuna delle circoscrizioni del Paese i candidati non possono essere più di otto né meno di due.

Le proposte di candidati a delegati alle Assemblee Provinciali e a deputati all'Assemblea Nazionale sono elaborate dalle commissioni di candidature e presentate per essere prese in considerazione alle Assemblee Municipali.

Queste proposte di precandidati si formano partendo dai delegati che risultarono eletti per integrare le Assemblee Municipali e che siano proposti dalle commissioni di candidature municipali e dai cittadini che, non essendo delegati municipali, siano proposti dalle commissioni di candidature municipali e provinciali. Inoltre, nel caso dei precandidati a deputati, si considerano anche i cittadini proposti dalla Commissione di Candidatura Nazionale.

Le commissioni di candidature nazionale e provinciali preparano le proposte dei precandidati a delegati e deputati prendendo in considerazione le proposte delle commissioni municipali e quelle che esse stesse elaborano, e dovranno allo stesso modo sentire il parere di tutte quelle istituzioni, organizzazioni e centri di lavoro che ritengono pertinente, così come sentire i criteri dei delegati.

Il numero dei delegati alle assemblee che siano selezionati come precandidati a deputati o a delegati alle assemblee provinciali, non deve eccedere il cinquanta per cento del totale dei precandidati proposti per suddetti incarichi in ogni comune. Allo stesso modo, il numero di proposte di precandidati a delegati alle assemblee provinciali e a deputati all'Assemblea Nazionale deve essere un numero non inferiore al doppio di quella dei delegati all'Assemblea Provinciale e dei deputati che deve eleggere ogni comune.

I candidati a delegati alle assemblee provinciali e a deputati sono nominati dalle assemblee municipali, che hanno la facoltà di approvare o respingere uno o tutti i proposti, nel cui caso le commissioni di candidature dovranno presentare altre proposte. Ogni Assemblea Municipale nomina lo stesso numero di candidati a delegati provinciali e a deputati di quello che le spetta eleggere al comune. In ogni caso fino ad un cinquanta per cento del totale dei candidati a deputati o delegati alle assemblee provinciali potrà essere selezionato tra i delegati della Assemblea Municipale. Nelle assemblee municipali la votazione per eleggere i candidati a deputati o delegati provinciali si realizza per alzata di mano e risultano nominati quelli che ottengono più della metà dei voti. Una volta convocate e iniziate le elezioni nel caso di quelle per delegati designati a integrare le assemblee municipali, l'elettore deve votare per uno solo dei candidati proposti nella sua circoscrizione. Nel caso delle elezioni per deputati all'Assemblea Nazionale o per delegati alle assemblee provinciali, potrà votare per tanti candidati quanti siano riportati nella scheda elettorale, per alcuni di essi o per nessuno.

Si considera eletto delegato all'Assemblea Municipale il candidato che, essendo stato nominato, abbia ottenuto più della metà del numero di voti validi emessi nella sua circoscrizione elettorale. A sua volta, si considerano eletti all'Assemblea Nazionale e delegati alle assemblee provinciali, quei candidati che abbiano ottenuto più della metà dei voti validi emessi nel comune o nel distretto elettorale, a seconda del caso di cui si tratta. Nel caso in cui una volta effettuate le elezioni rimangano delle cariche vacanti, il Consiglio di Stato ha la facoltà di convocare nuove elezioni, assegnare all'Assemblea Municipale la funzione di eleggere il delegato all'Assemblea Provinciale o il deputato, o lasciare vacante il posto. Una volta costituite le assemblee nazionale, provinciali e municipali, i suoi componenti procedono ad eleggere dal proprio interno e per mezzo del voto segreto i membri delle rispettive presidenze, i quali dovranno ottenere più della metà dei voti. Per la elezione del Consiglio di Stato, la commissione nazionale delle candidature presenta all'Assemblea Nazionale le proposte per Presidente, Primo Vicepresidente, Vicepresidente, Segretario e gli altri membri, selezionati tutti tra i deputati. La votazione è ugualmente segreta e risultano eletti coloro che abbiano ottenuto più del cinquanta per cento dei voti validi.

La legge elettorale stabilisce anche i princìpi e le norme di carattere etico che regolano le votazioni, considerando che queste hanno come obbiettivo la partecipazione istituzionale delle masse popolari con diritto al voto alla direzione dello Stato e alla presa delle decisioni. Di conseguenza, l'elettore prenderà in considerazione per determinare il suo voto le condizioni personali del candidato, il prestigio e la sua capacità di servire il popolo. La propaganda qualora si realizzi, consisterà nella divulgazione delle biografie e delle foto dei candidati che potranno essere esposte in luoghi pubblici o divulgate con i mezzi di diffusione. I candidati potranno partecipare nell'insieme a manifestazioni, conferenze e visite ai centri di lavoro al fine di facilitare la decisione degli elettori.

I tribunali municipali popolari saranno informati delle infrazioni alle disposizioni contenute nella Legge che saranno loro comunicate dalle commissioni elettorali, e coloro che le commettono possono essere sanzionati con multe se il fatto non costituisce un delitto di maggiore entità. Si considera tra le infrazioni la violazione dell'etica elettorale, che ci si iscriva o si voti senza il diritto di farlo, che si voti più di una volta nella stessa elezione, che si falsifichi, distrugga o sottragga parte della lista degli elettori, le sintesi biografiche, le schede, i documenti per lo scrutinio o qualunque altra documentazione elettorale e che si induca o si aiuti altra persona a commettere questi atti.


Sullo stesso argomento: Democrazia, monopartitismo, pluripartitismo: alcune comparazioni.