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i media digitali

di Pamela Samuelson
tratto da No copyright, nuovi diritti nel 2000, 1994, Shake Edizioni Underground

 

Negli ultimi due anni ho scritto 7 rubbriche Parlando legalmente e un inserto speciale per le communications circa gli aspetti legali che riguardano i professionisti informatici. Questi scritti hanno coperto uno spettro di temi legali che comprendono: le responsabilita' legali e civili per gli hacker che violano sistemi di sicurezza informatici; gli aspetti del primo emendamento sollevati dal mercato dell'informatica o dell'editoria elettronica; gli aspetti relativi alla proprieta' individuale quali la protezione mediante brevetto degli algoritmi utilizzabili in programmi per computer; la protezione mediante copyright del look and feel delle interfacce utente; cosa pensano i progettisti di tali interfacce utente; cosa pensano i progettisti di tali interfacce di una simile protezione e varie teorie mediante le quali un' azienda potrebbe rivendicare una proprieta' sulle informazioni riguardanti la specifica di sistemi software. Questo articolo suggerira' che alcune qualita' peculiari del mezzo digitale possono essere la ragione del perche' negli ultimi anni siano apparsi cosi' tanti temi legali impegnativi e del perche' possiamo aspettarcene altri in futuro. Sei caratteristiche dei media digitali sembrano tali da apportare cambiamenti significativi alla legge. Sebbene l'articolo si concentri sugli aspetti della proprieta' intellettuale - dato che la maggior parte dei contenuti dei media digitali sono prodotti di proprieta' intellettuale - esso suggerira' che l'implicazione dell'avere cosi' tante opere in formato digitale sono assai piu' ampie. Invito i miei lettori a estendere da se' queste osservazioni.

1. Facilita' di replicazione

La facilita' con cui le opere in forma digitale possono essere replicate pone un gran numero di sfide per la legge, specialmente per la legge sul copyright. Il copyright chiaramente costitui' un diritto legale ben piu' utile in un mondo in cui l'unico metodo, mediante il quale le opere scritte potevano essere copiate, era una macchina da stampa oppure la copia a mano. Le macchine da stampa erano costose ed ingombranti, inoltre richiedevano una considerevole abilita' e spesa per farle funzionare. La copia a mano era troppo costosa in termini di tempo impiegato per porre una minaccia commerciale agli editori. Sebbene le tipografie "pirata" fossero una minaccia economica, la legge sul copyright forniva un'arma legale di solito adeguata nel combattere una tale pirateria in un mondo dominato dal media della stampa, poiche' era in generale possibile localizzare le macchine tipografiche. La tecnologia della tiprografia e' migliorata in maniera sensazionale nel ventesimo secolo. Sebbene tale tecnologia sia migliorata, e' diventato piu' difficile per i possessori di diritto di autore esercitare il controllo sulla replicazione delle loro opere e ottenere risarcimenti per copie non autorizzate. La nuova attrezzatura per la riprografia e' divenuta sempre piu' a buon mercato, meno voluminosa e sempre piu' disponibile ad un maggior numero di persone rispetto alle macchine da stampa e spesso richiede meno abilita' per farla funzionare. La duplicazione mediante queste nuove tecnologie, di conseguenza, e' divenuta piu' difficile da rintracciare, diventando allo stesso tempo una maggiore preoccupazione economica per i possessori di copyright. In aggiunta al problema, per il possessore del copyright, di controllare la duplicazione della sua opera, vi e' l'idea, a quanto pare diffusa in tutta l'opinione pubblica, che fare copie per uso personale o privato e' legittimo. Questo punto di vista fu apparentemente reso rispettabile da un verdetto della Corte Suprema, nel Caso Sony Betamax. Questo caso, tuttavia, non determino' la legalita' di ogni copia per uso privato o personale. Determino' semplicemente che la Sony non era colpevole di concorso in violazione del copyright per aver venduto registratori, sebbene Sony immaginasse che qualcuno avrebbe utilizzato tali macchine per violare il copyright. Ma poiche' l'uso principale di tali macchine era permettere agli utenti di registrare i programmi televisivi per vederli in un altro momento, la Corte penso che cio' fosse "legale" e non costituisse una violazione.

Sebbene tutte le tecniche piu' avanzate di riproduzione pongano minacce tra loro simili ai possessori di copyright, cio' che rende le opere in forma digitale tanto minacciose e' il fatto che la tecnologia necessaria per usare l'opera digitale e' spesso la stessa che puo' essere impiegata per realizzare copie multiple dell'opera. Ancora piu' spaventoso, la tecnologia puo' essere impiegata per riprodurre copie "perfette". Vendere programmi per computer (o altre opere in forma digitale, per quanto ci riguarda) e' diventato paragonabile a vendere ad un cliente, insieme ad un automobile Ford, lo stabilimento dove si costruiscono le automobili Ford. Ogni copia del programma puo' diventare potenzialmente la fabbrica di se stesso. Non c'e' da meravigliarsi se l'industria degli audiovisivi si e' data cosi' tanto da fare per mantenere gli apparecchi di registrazione audio digitali (DAT N.d.T) al di fuori del mercato. Tale controversia sembra essersi conclusa in un compromesso - le royalties saranno raccolte su tutte le vendite di apparecchi e nastri DAT e distribuite ai possessori di copyright - che potrebbe costituire un importante precedente. Sebbene il systema di copyright nel mondo della carta stampata si sia generalmente concentrato sulla vendita delle opere soggette a copyright, nel mondo digitale la tendenza potrebbe essere quella di raccogliere i compensi finanziari per la creazione e la distribuzione di prodotti intellettuali, facendo pagare per l'accesso e l'uso di opere digitali e limitando i diritti di uso e copia di tali prodotti. La legge sul diritto di autore, tradizionalmente, non ha mai fornito ai possessori di copyright il diritto esclusivo di controllare l'uso fatto delle copie delle proprie opere. La prima eccezione a tale regola fu fatta pochi anni fa, quando i servizi di affitto di dischi e registrazioni in genere stavano minando le vendite delle registrazioni originali. L'anno scorso una seconda eccezione fu aggiunta alla legge sul copyright, che proibisce l'affitto di programmi per computer senza il permesso del possessore del copyright.

2. Facilita' di trasmissione ed uso multiplo

Una seconda caratteristica dei media digitali che pone delle sfide al tradizonale regime della proprieta' intellettuale e' la facilita' con cui le opere possono essere trasmesse ed usate da piu' di un utente. I canali di distribuzione per ricevere copie stampate dei libri dall'editore, da portare verso i luoghi dove essi possono essere venduti al pubblico, sono stati relativamente facili da controllare per i possessori del copyright. Le tipografie pirata e i distributori avrebbero buone probabilita' di essere catturati, perche' ci sarebbe inevitabilmente una risonanza pubblica circa i loro sforzi. Ogni copia pirata, raggiunge le mani di un consumatore (assumiamo che sia innocente circa il fatto che un copyright sia stato violato) potrebbe ancora essere usata soltanto da una persona alla volta. Persino se data a una terza persona, una copia pirata lascierebbe il possesso di un consumatore e sarebbe soltanto trasferita al successivo. Di conseguenza, sebbene i proprietari di copyright non siano mai contenti di copie pirata nelle mani dei consumatori, essi sarebbero in generale contenti di concentrare i loro sforzi per il rispetto del copyright nel chiudere le tipografie pirata ed impedire ai distributori di vendere copie illegali. Le preoccupazioni circa cio' che i consumatori possono fare con le copie pirata sono piu' serie quando le opere sono in forma digitale. Nel momento in cui una singola copia pirata puo' non solo essere inserita in un computer isolato all'interno dell'abitazione di un utente, ma anche caricato in un computer collegato a una rete di utenti di un ampio sistema informatico, ciascuno dei quali puo' godere di un uso rapido e virtualmente simultaneo della medesima copia, i proprietari di copyright, comprensibilmente, diventano maggiormente preoccupati di controllare le copie pirata. I primi sforzi per tentare di esercitare un tale controllo nel mercato del software, attraverso licenze shrink wrap e sistemi di protezione da copia, non hanno avuto molto successo. Forze di mercato portano all'abbandono del software protetto da copia, poiche' gli utenti pensavano che esso interferisse con gli usi legittimi del software. Le licenze shrink wrap (le quali sono comunque opinabili da un punto di vista legale) sono ampiamente ignorate dai consumatori, i quali continuano a usare e condividere software come se avessero acquisito il software senza restrizioni. Altri sforzi per controllare la trasmissione di opere in forma digitale sembrano condannati al fallimento, come per le regolazioni relative al controllo dell'esportazione, in un mondo in cui chiunque puo' eseguire trasmissioni digitali di opere protette verso sorgenti estere, attraverso un gran numero di mezzi. La facilita' di replicazione e la facilita' di trasmissione e uso multiplo presentano sfide della massima difficolta' all'applicazione dei copyright. Insieme, essi saranno potenti incentivi, per i proprietari di diritti su tali opere, a tentare di restringere l'accesso e l'uso e a derivare i ritorni economici piu' dall'uso che dalla vendita di copie. Coloro i quali lavorano con i sistemi informatici hanno gia' sviluppato sistemi elaborati per restringere l'accesso non solo al sistema medesimo, ma ad esempio per regolamentare, all'interno del sistema, quali gruppi di utenti siano autorizzati ad avere accesso a quali parti del sistema. Infine, ci si dovrebbe domandare se il governo deve regolamentare (come ha fatto nel mercato delle comunicazioni) coloro i quali hanno diritto di controllo sugli accessi alle sorgenti di informazione in forma digitale.

3. Malleabilita' dei mezzi digitali

Un ampio spettro di cambiamenti sociali e culturali possono essere ricondotti alla fissita' del testo resa possibile dal mezzo stampato. Prima dell'avvento della stampa, le opere scritte erano relativamente poche, difficili da ottenere e noise da copiare. Poiche' i trascrittori di testi non stampati spesso li emandavano in vari modi (aggiungendo nuovi commenti o cancellando cio' che non era interessante) , talvolta era difficile conoscere quale fosse la versione originale di un testo. Con le opere stampate, tutte le copie ancora esistenti di un'opera (almeno per una particolare dizione di essa) erano uguali. Per quanto benefiche fossero le conseguenze della natura statica delle opere stampate, non tutte le conseguenze del renderle statiche furono favorevoli. In un certo senso, le opere stampate sono troppo statiche, quanto meno per determinati utenti e determinati usi. Ad esempio, esse non possono essere modificate con facilita'. Se un testo necessita di essere modificato o corretto, gli editori talvolta pubblicano una nuova edizione. Ma, allo stesso tempo, la seconda edizione soffrira' del medesimo problema di eccessiva staticita' posseduto dalla prima edizione. Quanto risulta piacevole, allora, la prospettiva di avere opere in forma digitale. Possiamo correggere errori, aggiungere commenti, alterare la struttura delle frasi, cancellare cio' che non desideriamo, modificare informazioni e cosi' via, sconfiggendo pertanto uno dei maggiori vantaggi del mezzo stampato. Tali cambiamenti possono avvenire rapidamente e senza che nessuno sia in grado di dire che essi sono stati apportati. Le tecniche di campionamento digitale permettono di "tagliare" una registrazione sonora in parti sonore, le quali possono essere rimescolate e ricombinate con altre parti provenienti da altre registrazioni, producendo una nuova registrazione che non e' piu' riconoscibile come derivata dagli originali. Le fotografie possono essere manipolate in maniera digitale per aggiungere cio' che non c'era o rimuovere cio' che c'era o per combinare elementi fotografici provenienti da opere differenti (che sembra rendere sempre piu' difficile l'uso di fotografie come prove legali). I programmi per computer dopo essere stati manipolati da sofistcati sotware di reingegnerizzazione o da compilatori, possono essere trasformati in forme non riconoscibili. E questi sono solo pochi esempi di cio' che e' caratteristico di tutte le opere in forma digitale: esse sono intrinsecamente malleabili. La malleabilita' del mezzo digitale mostra vantaggi e svantaggi. I proprietari di copyright hanno ora ulteriori ragioni di essere preoccupati circa cio' che un singolo utente potrebbe fare con una copia dell'opera. Che succederebbe se l'utente l'adattasse e la rivendesse a qualcun altro? Che succederebbe se l'utente la modificasse in maniera che non e' in accordo con cio' che l'autore intendeva dire? Nel caso di un programma di computer supponiamo che l'utente lo modifichi per correggere un errore, ma che nel processo di eseguire una correzione, inavvertitamente cambi il software in un modo che pone a repentaglio la vita o la proprieta' (come potrebbe accadere nel caso di software in uso nell'aviazione) pertanto interessando una responsabilita' penale dello sviluppatore circa le garanzi fornite. La legge statunitense sul copyright fornisce ai proprietari di copyright il diritto di controllare la creazione di opere derivate. Il termine opera derivata e' definito in maniera abbastanza ampia (una qualsiasi opera... basata su un opera preesistente...). Pertanto, la legge sul copyright sembrerebbe fornire una qualche autorita' per esercitare il controllo su cio' che gli utenti potrebbero fare per trasformare le copie di un'opera in forma digitale soggetta a copyright che si trovi in loro possesso. Tuttavia, la maggior parte di cio' che un proprietario di copyright potrebbe voler controllare tramite il potere esercitabile sui diritti di opere derivate e' in realta' al di fuori del dominio di interesse, che il Congresso degli Stati Uniti ha tradizionalmente deciso di proteggere relativamente al copyright. La legge statunitense sul copyright, ad esempio, tradizionalmente non ha protetto gli autori da fraintendimenti o responsabilita' per danni fisici derivanti da cambimenti nel teso di un'opera soggetta a copyright. Altri paesi proteggono i diritti "morali" degli autori. Cio' puo' fornire un rimedio ai fraintendimenti su chi sia l'autore del testo, tuttavia non tocca il problema dei danni fisci (la prima volta che gli USA hanno considerato seriamente il riconoscimento dei diritti "morali" fu in risposta alla controversia sulla "colorazione" dei film, un altro fenomeno reso possibile dal calcolo automatico). In generale, chi compra una copia di un'opera con copyright puo' in una qualche maniera cambiarla ed e' libero di rivenderla sul mercato. All'interno della regola della "prima vendita" della legge sul copyright, tale regola tradizionalmente ha dato ai possesori di copie con diritti d'autore il diritto di esercitare i diritti di proprieta' personale sulla propria copia dell'opera purche' essi abbiano "pagato le decime" al propietario del copyright all'atto della prima vendita della copia al pubblico, al prezzo che essi avevano pagato per la copia originale. In generale, il giudicato discusso precedentemente sembra dare un'interpretazione piu' restrittiva del diritto sull'opera derivata rispetto a quanto potrebbe suggerire il contenuto della legge, dal momento che sembra richiedere, piu' o meno, che una seconda opera debba avere copiato espressioni protette nella prima opera per costruire un'opera derivata che violi il copyright. Se e' richiesta una copia riconoscibile di un'opera protetta per infrangere il copyright, allora il campionamento digitale potrebbe non costituire una violazione. Mentre non c'e' nulla che vieti alla legge sul copyright di assumere altre funzioni oltre alla protezione contro copie non autorizzate di espressioni protette, un tale cambiamento altererebbe considerevolmente questa legge. Il Congresso e i tribunali possono essere cauti nell'interpretare la legge sul copyright in maniera cosi' rigida, da costringere i consumatori di opere soggette a copyright a rinunciare ai significativi benefici della malleabilita' del mezzo digitale. Si deve ricercare un qualche tipo di equilibrio tra gli interessi dei proprietari dei copyright nel controllo delle modifiche alle loro opere e gli interessi dei consumatori (e forse persino dei concorrenti) nella possibilita' di trarre vantaggio dalla malleabilita' del mezzo digitale.

4. Equivalenza delle opere in forma digitale

Una quarta importante caratteristica del mezzo digitale e' cio' che io chiamo "equivalenza delle opere" realizzate con questo mezzo. La legge sul copyright ha tradizionalmente trattato i diversi tipi di opere protetti da copyright in maniera diversa. Alcuni tipi di opere, ad esempio, non hanno i medesimi insiemi di diritti esclusivi posseduti da altre opere. Alcuni privilegi sociali di copiare o di fare determinati usi di opere con copyright sono disponibili a certe classi di lavoratori protette da copyright, ma non da altre. Mentre vi sono alcune ragioni storiche e di strategia pubblica nel creare queste distinzioni tra differenti classi di opere, vi sono importanti ragioni aggiuntive per tali distinzioni: esse riflettono le differenze tra i media mediante i quali le diverse opere sono state tradizionalmente rese disponibili al pubblico, cosi' come tra le tecnologie mediante le quali i diversi media sono creati e tra i canali di distribuzione attraverso i quali i diversi media giungono al loro rispettivo pubblico. I libri, la quintessenza del mezzo stampato, sono creati da macchine da stampa, rilegati e venduti in grande misura nelle librerie. I dipinti, le sculture e le fotografie sono media abbastanza differenti dai libri e tendono a essere prodotti e distribuiti in maniere altrettanto differenti. Le registrazioni fonografiche e i compact disc sono incisi meccanicamente con informazioni codificate le quali, riprodotte da un apparecchio, permettono performance musicali all'interno di una casa. Sebbene anche i film necessitino di un apparecchio per essere riprodotti, essi differiscono notevolmente, in quanto media, dalla registrazione sonora. Tuttavia, essi hanno in comune il fatto di essere spesso trasmessi attraverso onde radio, un altro mezzo sulle cui differenze rispetto al mezzo stampato ha ragionato, tra gli altri, Marshall McLuhan. Il punto e' che il copyright ha tradizionalmente concettualizzato ogni entita' come esistente soltanto in quanto tale e non sotto altre forme. Cio' non significa affermare che copyright non ha esperienza nell'affrontare insiemi di opere di tipo diverso, oppure opere multimediali. Per fare un esempio noto, sebbene la musica appartenga a una categoria di opere, la poesia a un'altra e la registrazione sonora a un'altra ancora, la legge e' giunta a un compromesso nell'affrontare cio' che succede quando queste tre categorie sono combinate. La musica e la poesia (cioe' il testo), se scritte per essere eseguite insieme, sono classificate nel complesso come un'opera musicale. La registrazione sonora, invece, e' trattata come un'opera musicale. Sebbene alcune opere possano essere rese disponibili mediante media diversi (la musica puo' essere scritta su carta, eseguita su un palcoscenico o registrata su un nastro), la legge tratta ancora ogni mezzo in una maniera in qualche modo diversa. Ogni opera che possa essere rappresentata con altri media, puo' oggi essere rappresentata in forma digitale. In tale forma, essa puo' essere utilizzata in un computer o in un'altra unita' di elaborazione dati per essere visualizzata, ascoltata o eseguire qualche altra funzione. Una volta in formato digitale, l'opera protetta da copyright e' soggetta a diventare sempre meno differenziata e sempre piu' equivalente a un'altra, poiche' ora ambedue condivideranno il medesimo media. Tale equivalenza di opere in formato digitale rendera' sempre piu' facile creare opere difficili da classificare, combinando cio' che prima veniva pensato come diverse categorie di opere (cos'e' un rapporto annuale interattivo di una compagnia? un'opera letteraria? un programma per computer? un'opera audiovisiva?). Di conseguenza, le elaborate distinzioni tra i vari tipi di opere fatte dalla legge sul copyright perderanno il significato che esse possedevano quando i media erano molto piu' diversificati. Di importanza ancora maggiore sono le conseguenze della sfumatura di cio' che una volta era una distinzione rigida tra i dati e i testi da una parte e le macchine dall'altra. I programmi per computer hanno fatto si' che la distinzione tra testi e macchine e tra dati e macchine fosse piu' difficile da definire. A causa delle caratteristiche di automazione dei programmi per computer, vengono oggi brevettati metodi per rappresentare, organizzare e manipolare dati in programmi per computer. Una delle conseguenze piu' profonde di questo sviluppo e' il nuovo ingresso dei brevetti in un'arena in cui il copyright era precedentemente la sola forma di protezione della proprieta' intellettuale. Se viene brevettata una tecnica per organizzare dati in un database, il copyright sul database, oppure l'articolo del copyright che esclude le tecniche della portata della protezione dei diritti d'autore e' applicabile per escludere questo aspetto del programma dal dominio del copyright? Comunque verra' risolta la questione, la soluzione cambiera' il volto della legge sulla proprieta' intellettuale, per la quale la sovrapposizione della legge sul copyright e di quella dei brevetti costituisce un fenomeno nuovo.

5. Compattezza delle opere in digitale

La compatezza e' una quinta caratteristica dei media digitali che ha in se la possibilita' di creare nuovi problemi legali. Se confrontate con libri e altri media tradizionali, le opere in forma digitale non necessitano di un grande spazio. Di conseguenza, le opere in forma digitale sono intrtinsecamente semplici da rubare. L'anno scorso IBM annuncio' di avere immagazzinato con successo un gigabit di dati su un disco magnetico di un pollice quadrato. Se questo stesso bilione di bit di dati fosse stampato in doppia spaziatura, la pila di carta sarebbe stata alta quanto tre piani di un edificio. E' ben piu' facile andarsene con un pollice quadrato anziche' con tre piani di documenti. Questa e' un'altra ragione per la quale i distributori di proprieta' intellettuale avranno sempre piu' interesse a controllare l'accesso e gli usi di opere protette in forma digitale. La compattezza dei dati digitali permettera' anche nuove raccolte di materiali impensabili nel mondo della carta stampata. Non solo intere enciclopedie (che nel mondo della carta stampata sono in genere troppo voluminose per costituire un'unica opera trasportabile) ma anche intere biblioteche specializzate (che non sono mai state tradizionalmente concepite come collezioni di materiali proteggibili separatamente) sono gia' disponibili su un compact disc. Sta diventando pratica comune per le aziende immagazzinare tutte le loro registrazioni su uno o piu' computer centrali. Sebbene siamo soliti pensare che le registrazioni di un'azienda contengano informazioni confidenziali e forse addirittura segreti commerciali, non siamo soliti pensare a tali registrazioni come ad una collezione di materiale che puo' essere posto sotto copyright. Nel mondo della stampa, le medesime registrazioni non sarebbero pensate come una collezione proteggibile, ne' lo sarebbe una biblioteca. Ma, mentre la compatezza del media digitale rende possibile mettere le registrazioni di una compagnia, di intere biblioteche e simili, in forma compatta sembra possibile che alcuni nuovi tipi di problemi legali relativi alla proprieta' intellettuale possano risultare da quaste nuove raccolte. Un'altra conseguenza della compattezza e' che e' sempre piu' difficile ottenere qualcosa in piu' di una visione ristretta dei contenuti di un'opera in forma digitale, dal momento che e' virtualmente invisibile nella sua interezza all'utente, a causa del suo immagazzinamento in forma elettronica. Sebbene sia difficile guardare piu' di una pagina di un libro alla volta, tuttavia il peso reale di un volume da' alle opere stampate una visibilita' che le opere digitali non posseggono. Con le opere stampate, non ci sono vincoli significativi sulla possibilita' di spostarsi da una pagina a un altra nel mezzo del testo e di curiosare in esso a qualsiasi velocita' ed in qualsiasi maniera si desideri. Con le opere in forma digitale, gli utenti dell'opera tenderanno a diventare sempre piu' dipendenti dai sistemi di interfaccia utente, i quali funzioneranno da oblo' attraverso cui guardare i contenuti del compatto, benche' oceanico, testo dell'opera in forma digitale. A meno che uno non progetti i propri oblo' per visionare i contenuti codificati dell'opera, la possibilita' di accedere ai contenuti di essa sara' vincolata da quanto buone o cattive saranno le interfacce utente di uso generale necessarie per accedere a tali sistemi. Di conseguenza, sebbene la compattezza sia una virtu' per gli utenti, poiche' le opere digitali occupano meno spazio della carta, il compromesso per gli utenti, poiche' le opere digitali occupano meno spazio della carta, il compromesso per gli utenti puo' risiedere nella loro maggiore dipendenza dai sistemi di interfaccia utente, i quali non sempre sono stati disegnati tenendo conto delle necessita' del singolo utente. Coloro i quali gia' impegnano sistemi di calcolo per realizzare compiti quotidiani, avranno sufficente esperienza di quanto puo' essere frustrante l'avere a che fare con interfaccie utenti poco amichevoli, per capire quanto saranno importanti e critiche le interfaccie utente come sistemi di accesso in un mondo dipendente da biblioteche digitali o altre grandi raccolte di dati digitali.

6. Non linearita'

Una sesta caratteristica dei media digitali e' la potenzialita' che questi forniscono per esperienze non lineari con i testi e per lo sviluppo di nuovi metodi di ricerca e di collegamento dei testi medesimi. Nel mondo della carta stampata, le ricerche all'interno dei testi tendono ad avere caratteristiche abbastanza lineari. Sebbene ci siano alcune convenzioni (quali le note a pie' di pagina) tramite le quali i testi possono essere collegati tra loro, tali legami tendono ad essere comunque lineari. Alcune convenzioni tipiche dei libri forniscono flessibilita' nella ricerca: i libri posseggono sommari, indici, bibliografie, capitoli, numeri di pagina, sezioni, sotto sezioni ed altri simili elementi. Oggetti quali titoli, sottotitoli e grassetti ci aiutano a districarci all'interno dei libri. Noi sottolineiamo le parti che pensiamo di voler ritrovare in futuro. Pieghiamo gli angoli delle pagine o inseriamo un segnalibro quando vogliamo tenere il segno in un testo stampato.

Quando si converte il testo stampato ad un formato elettronico, si perde la capacita' di usare alcune delle tecniche convenzionali di ricerca tipiche della forma cartacea. Improvvisamente i numeri di pagina non sono piu' utili, a meno che essi non siano inseriti artificialmente per aiutare il lettore, segnalando dove la medesima parte del testo puo' essere reperita in forma stampata dell'opera. Mentre si cerca all'interno della versione elettronica di un'opera un passaggio particolare che si era visto nella versione stampata, non sara' di nessun aiuto ricordare che nel libro tale passaggio si trovava nell'angolo in alto a destra della pagina a sinistra, piu' o meno a meta'. Uno non puo' curiosare in un libro in forma digitale nello stesso modo in cui farebbe con un libro stampato. Tuttavia, ci sono cose che uno puo' fare con le versioni digitali di un testo che sono, in pratica, molto difficili o impossibili in forma stampata (come cercare tutte le occorrenze della parola "copyright" in un lungo testo).

A seconda della bonta' del progetto della conversione di un testo esistente in un ipertesto, si puo' creare ben piu' della ricerca di semplici parole chiave. I testi possono essere collegati ad altre parti del testo, in maniera tale che il click di un mouse possa far comparire sullo schermo un riferimento relativo al testo, o addirittura del testo correlato ma contenuto in un documento separato. Si puo' creare una specie di sentiero attraverso il testo digitale, costiuito da segnalibri, esaminando diversi aspetti di esso, uno alla volta e si puo' navigare avanti e indietro da un segnalibro all'altro. A seconda di come viene progettato il sistema si puo' addirittura salvare il proprio cammino di segnalibri, in modo da potervi ritornare e riattraversare lo stesso percorso in un altro momento e magari estenderlo.

Si possono progettare sistemi ipertestuali multiutente in cui e' possibile tracciare il proprio sentiero attraverso il testo, ma anche seguire sentieri tracciati da altri. Un sistema ipertestuale multitesto, permettendo agli utenti di spostarsi da un documento all'altro, fornisce un grande vantaggio non disponibile nelle opere stampate. Uno dei gruppi coinvolti nelle librerie digitali immagina la creazione di knowbots per navigare gli spazi digitali e raccogliere cio' che i singoli utenti desiderano, magari addirittura fornendo loro uno specchietto di cio' che viene trovato.

Ci sono un mucchio di nuove questioni relative alla legge sulla proprieta' intellettuale, sollevate dalle nuove capacita' di ricerca e di collegamento delle opere in forma digitale. Alcune di esse sono questioni di copyright, altre di brevetto. Poiche' le opere in forma digitale sono elaborate mediante macchinari, puo' essere possibile brevettare le tecniche di ricerca e collegamento le quali, applicate a opere in forma stampata, sarebbero incontrovertibilmente non brevettabili. La legge sui brevetti ha avuto per lungo tempo una regola secondo la quale cio' che e' stmapato, sebbene tecnicamente sia un prodotto fabbricato, non e' il tipo di cosa che la legge sui brevetti (una legge il cui fine principale e' proteggere le innovazioni tecnologiche) intende proteggere. Secondo questa regola, non sarebbe possibile proteggere le tecniche per organizzare indici in opere stampate. Tuttavia, la stessa identica tecnica, quando e' posta in forma digitale (e percio' eseguibile da una macchina) improvvisamente puo' diventare brevettabile, insieme ad altre cose quali tecniche per porre note a pie' di pagina, tecniche per il collegamento tra loro di parti di testo, tecniche per rappresentare simbolicamente le ricerche in un testo e tecniche per la visualizzazione di informazioni sul display di un computer.

Tra le molte questioni circa il copyright sollevate dalle opere in forma ipertestuale, ci si chiede se creare un percorso di ricerca attraverso il testo digitale sia un'opera di cui sia possibile rivendicarne la paternita', in particolare quando cio' viene fatto all'interno dei confini della copia di un sistema ipertestuale il cui copyright appartiene ad altri. Un'altra domanda e' se costituisca un'opera derivata che violi il copyright il fatto di creare un programma che colleghi fra loro vari testi e porzioni di testo, per permettere all'utente di saltare da una parte ad un'altra correlata ma senza che ci sia una nuova copia, potenzialmente in violazione, di tali testi. Sebbene nel mondo della carta stampata un bibliografo possa correlare una lista che altri possono utilizzare per cercare materiale su un determinato tema e questa compliazione possa essere protetta da copyright quando pubblicata su tale rivista, non e' mai considerata una violazione del copyright il fatto che il lettore della bibliografia attraversi il cammino di ricerca fissato dal bibliografo. Specialmente per le opere in forma digitale, creare collegamenti dentro e fra testi puo' essere una sorta di opera intelletuale per la quale una certa ricompensa sia appropriata e la legge sul copyright puo' avere bisogno di considerare l'introduzione di tali collegamenti nel gruppo delle espressioni da proteggere. Nel momento in cui l'ipertesto ci consente di estrarre le parti di informazioni corrette in maniera tempestiva ed economica da un enorme volume di dati, un qualche tipo di valore viene creato. La domanda e' chi lo posside: la persona che ha iniziato la richiesta di ricerca oppure la persona che l'ha resa possibile progettando un buon sistema ipertestuale?

Conclusione

Ciascuna delle sei caratteristiche del mezzo digitale menzionate in questo saggio sarebbero sufficenti a causare una qualche rottura ed aggiustamento nelle dottrine dei sistemi esistenti di proprieta' intellettuale. Ma la combinazione di tutte e sei mi sembra tale da cambiare la faccia della legge sulla proprieta' intellettuale per come la conosciamo oggi. Probabilmente le vecchie formule legali, copyright e brevetti, continueranno ad esistere e saranno chiamate con i loro vecchi nomi. Ci saranno indubbiamente similitudini tra le vecchie forme legali e le nuove, che si creeranno nell'avere a che fare con i media digitali. Ma la legge circa la proprieta' intellettuale apparira' in modo differente dopo essere venuta a patti con i media digitali.

 

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