i media
digitali
di Pamela Samuelson
tratto da No copyright, nuovi diritti nel 2000, 1994, Shake
Edizioni Underground
Negli ultimi due anni ho scritto 7 rubbriche Parlando legalmente
e un inserto speciale per le communications circa gli aspetti
legali che riguardano i professionisti informatici. Questi scritti
hanno coperto uno spettro di temi legali che comprendono: le
responsabilita' legali e civili per gli hacker che violano sistemi
di sicurezza informatici; gli aspetti del primo emendamento
sollevati dal mercato dell'informatica o dell'editoria elettronica;
gli aspetti relativi alla proprieta' individuale quali la protezione
mediante brevetto degli algoritmi utilizzabili in programmi
per computer; la protezione mediante copyright del look
and feel delle interfacce utente; cosa pensano i progettisti
di tali interfacce utente; cosa pensano i progettisti di tali
interfacce di una simile protezione e varie teorie mediante
le quali un' azienda potrebbe rivendicare una proprieta' sulle
informazioni riguardanti la specifica di sistemi software. Questo
articolo suggerira' che alcune qualita' peculiari del mezzo
digitale possono essere la ragione del perche' negli ultimi
anni siano apparsi cosi' tanti temi legali impegnativi e del
perche' possiamo aspettarcene altri in futuro. Sei caratteristiche
dei media digitali sembrano tali da apportare cambiamenti significativi
alla legge. Sebbene l'articolo si concentri sugli aspetti della
proprieta' intellettuale - dato che la maggior parte dei contenuti
dei media digitali sono prodotti di proprieta' intellettuale
- esso suggerira' che l'implicazione dell'avere cosi' tante
opere in formato digitale sono assai piu' ampie. Invito i miei
lettori a estendere da se' queste osservazioni.
1. Facilita' di replicazione
La facilita' con cui le opere in forma digitale possono essere
replicate pone un gran numero di sfide per la legge, specialmente
per la legge sul copyright. Il copyright chiaramente costitui'
un diritto legale ben piu' utile in un mondo in cui l'unico
metodo, mediante il quale le opere scritte potevano essere copiate,
era una macchina da stampa oppure la copia a mano. Le macchine
da stampa erano costose ed ingombranti, inoltre richiedevano
una considerevole abilita' e spesa per farle funzionare. La
copia a mano era troppo costosa in termini di tempo impiegato
per porre una minaccia commerciale agli editori. Sebbene le
tipografie "pirata" fossero una minaccia economica,
la legge sul copyright forniva un'arma legale di solito adeguata
nel combattere una tale pirateria in un mondo dominato dal media
della stampa, poiche' era in generale possibile localizzare
le macchine tipografiche. La tecnologia della tiprografia e'
migliorata in maniera sensazionale nel ventesimo secolo. Sebbene
tale tecnologia sia migliorata, e' diventato piu' difficile
per i possessori di diritto di autore esercitare il controllo
sulla replicazione delle loro opere e ottenere risarcimenti
per copie non autorizzate. La nuova attrezzatura per la riprografia
e' divenuta sempre piu' a buon mercato, meno voluminosa e sempre
piu' disponibile ad un maggior numero di persone rispetto alle
macchine da stampa e spesso richiede meno abilita' per farla
funzionare. La duplicazione mediante queste nuove tecnologie,
di conseguenza, e' divenuta piu' difficile da rintracciare,
diventando allo stesso tempo una maggiore preoccupazione economica
per i possessori di copyright. In aggiunta al problema, per
il possessore del copyright, di controllare la duplicazione
della sua opera, vi e' l'idea, a quanto pare diffusa in tutta
l'opinione pubblica, che fare copie per uso personale o privato
e' legittimo. Questo punto di vista fu apparentemente reso rispettabile
da un verdetto della Corte Suprema, nel Caso Sony Betamax.
Questo caso, tuttavia, non determino' la legalita' di ogni copia
per uso privato o personale. Determino' semplicemente che la
Sony non era colpevole di concorso in violazione del copyright
per aver venduto registratori, sebbene Sony immaginasse che
qualcuno avrebbe utilizzato tali macchine per violare il copyright.
Ma poiche' l'uso principale di tali macchine era permettere
agli utenti di registrare i programmi televisivi per vederli
in un altro momento, la Corte penso che cio' fosse "legale"
e non costituisse una violazione.
Sebbene tutte le tecniche piu' avanzate di riproduzione pongano
minacce tra loro simili ai possessori di copyright, cio' che
rende le opere in forma digitale tanto minacciose e' il fatto
che la tecnologia necessaria per usare l'opera digitale e' spesso
la stessa che puo' essere impiegata per realizzare copie multiple
dell'opera. Ancora piu' spaventoso, la tecnologia puo' essere
impiegata per riprodurre copie "perfette". Vendere
programmi per computer (o altre opere in forma digitale, per
quanto ci riguarda) e' diventato paragonabile a vendere ad un
cliente, insieme ad un automobile Ford, lo stabilimento dove
si costruiscono le automobili Ford. Ogni copia del programma
puo' diventare potenzialmente la fabbrica di se stesso. Non
c'e' da meravigliarsi se l'industria degli audiovisivi si e'
data cosi' tanto da fare per mantenere gli apparecchi di registrazione
audio digitali (DAT N.d.T) al di fuori del mercato. Tale controversia
sembra essersi conclusa in un compromesso - le royalties
saranno raccolte su tutte le vendite di apparecchi e nastri
DAT e distribuite ai possessori di copyright - che potrebbe
costituire un importante precedente. Sebbene il systema di copyright
nel mondo della carta stampata si sia generalmente concentrato
sulla vendita delle opere soggette a copyright, nel mondo digitale
la tendenza potrebbe essere quella di raccogliere i compensi
finanziari per la creazione e la distribuzione di prodotti intellettuali,
facendo pagare per l'accesso e l'uso di opere digitali e limitando
i diritti di uso e copia di tali prodotti. La legge sul diritto
di autore, tradizionalmente, non ha mai fornito ai possessori
di copyright il diritto esclusivo di controllare l'uso fatto
delle copie delle proprie opere. La prima eccezione a tale regola
fu fatta pochi anni fa, quando i servizi di affitto di dischi
e registrazioni in genere stavano minando le vendite delle registrazioni
originali. L'anno scorso una seconda eccezione fu aggiunta alla
legge sul copyright, che proibisce l'affitto di programmi per
computer senza il permesso del possessore del copyright.
2. Facilita' di trasmissione ed uso multiplo
Una seconda caratteristica dei media digitali che pone delle
sfide al tradizonale regime della proprieta' intellettuale e'
la facilita' con cui le opere possono essere trasmesse ed usate
da piu' di un utente. I canali di distribuzione per ricevere
copie stampate dei libri dall'editore, da portare verso i luoghi
dove essi possono essere venduti al pubblico, sono stati relativamente
facili da controllare per i possessori del copyright. Le tipografie
pirata e i distributori avrebbero buone probabilita' di essere
catturati, perche' ci sarebbe inevitabilmente una risonanza
pubblica circa i loro sforzi. Ogni copia pirata, raggiunge le
mani di un consumatore (assumiamo che sia innocente circa il
fatto che un copyright sia stato violato) potrebbe ancora essere
usata soltanto da una persona alla volta. Persino se data a
una terza persona, una copia pirata lascierebbe il possesso
di un consumatore e sarebbe soltanto trasferita al successivo.
Di conseguenza, sebbene i proprietari di copyright non siano
mai contenti di copie pirata nelle mani dei consumatori, essi
sarebbero in generale contenti di concentrare i loro sforzi
per il rispetto del copyright nel chiudere le tipografie pirata
ed impedire ai distributori di vendere copie illegali. Le preoccupazioni
circa cio' che i consumatori possono fare con le copie pirata
sono piu' serie quando le opere sono in forma digitale. Nel
momento in cui una singola copia pirata puo' non solo essere
inserita in un computer isolato all'interno dell'abitazione
di un utente, ma anche caricato in un computer collegato a una
rete di utenti di un ampio sistema informatico, ciascuno dei
quali puo' godere di un uso rapido e virtualmente simultaneo
della medesima copia, i proprietari di copyright, comprensibilmente,
diventano maggiormente preoccupati di controllare le copie pirata.
I primi sforzi per tentare di esercitare un tale controllo nel
mercato del software, attraverso licenze shrink wrap e sistemi
di protezione da copia, non hanno avuto molto successo. Forze
di mercato portano all'abbandono del software protetto da copia,
poiche' gli utenti pensavano che esso interferisse con gli usi
legittimi del software. Le licenze shrink wrap (le quali sono
comunque opinabili da un punto di vista legale) sono ampiamente
ignorate dai consumatori, i quali continuano a usare e condividere
software come se avessero acquisito il software senza restrizioni.
Altri sforzi per controllare la trasmissione di opere in forma
digitale sembrano condannati al fallimento, come per le regolazioni
relative al controllo dell'esportazione, in un mondo in cui
chiunque puo' eseguire trasmissioni digitali di opere protette
verso sorgenti estere, attraverso un gran numero di mezzi. La
facilita' di replicazione e la facilita' di trasmissione e uso
multiplo presentano sfide della massima difficolta' all'applicazione
dei copyright. Insieme, essi saranno potenti incentivi, per
i proprietari di diritti su tali opere, a tentare di restringere
l'accesso e l'uso e a derivare i ritorni economici piu' dall'uso
che dalla vendita di copie. Coloro i quali lavorano con i sistemi
informatici hanno gia' sviluppato sistemi elaborati per restringere
l'accesso non solo al sistema medesimo, ma ad esempio per regolamentare,
all'interno del sistema, quali gruppi di utenti siano autorizzati
ad avere accesso a quali parti del sistema. Infine, ci si dovrebbe
domandare se il governo deve regolamentare (come ha fatto nel
mercato delle comunicazioni) coloro i quali hanno diritto di
controllo sugli accessi alle sorgenti di informazione in forma
digitale.
3. Malleabilita' dei mezzi digitali
Un ampio spettro di cambiamenti sociali e culturali possono
essere ricondotti alla fissita' del testo resa possibile dal
mezzo stampato. Prima dell'avvento della stampa, le opere scritte
erano relativamente poche, difficili da ottenere e noise da
copiare. Poiche' i trascrittori di testi non stampati spesso
li emandavano in vari modi (aggiungendo nuovi commenti o cancellando
cio' che non era interessante) , talvolta era difficile conoscere
quale fosse la versione originale di un testo. Con le opere
stampate, tutte le copie ancora esistenti di un'opera (almeno
per una particolare dizione di essa) erano uguali. Per quanto
benefiche fossero le conseguenze della natura statica delle
opere stampate, non tutte le conseguenze del renderle statiche
furono favorevoli. In un certo senso, le opere stampate sono
troppo statiche, quanto meno per determinati utenti e determinati
usi. Ad esempio, esse non possono essere modificate con facilita'.
Se un testo necessita di essere modificato o corretto, gli editori
talvolta pubblicano una nuova edizione. Ma, allo stesso tempo,
la seconda edizione soffrira' del medesimo problema di eccessiva
staticita' posseduto dalla prima edizione. Quanto risulta piacevole,
allora, la prospettiva di avere opere in forma digitale. Possiamo
correggere errori, aggiungere commenti, alterare la struttura
delle frasi, cancellare cio' che non desideriamo, modificare
informazioni e cosi' via, sconfiggendo pertanto uno dei maggiori
vantaggi del mezzo stampato. Tali cambiamenti possono avvenire
rapidamente e senza che nessuno sia in grado di dire che essi
sono stati apportati. Le tecniche di campionamento digitale
permettono di "tagliare" una registrazione sonora
in parti sonore, le quali possono essere rimescolate e ricombinate
con altre parti provenienti da altre registrazioni, producendo
una nuova registrazione che non e' piu' riconoscibile come derivata
dagli originali. Le fotografie possono essere manipolate in
maniera digitale per aggiungere cio' che non c'era o rimuovere
cio' che c'era o per combinare elementi fotografici provenienti
da opere differenti (che sembra rendere sempre piu' difficile
l'uso di fotografie come prove legali). I programmi per computer
dopo essere stati manipolati da sofistcati sotware di reingegnerizzazione
o da compilatori, possono essere trasformati in forme non riconoscibili.
E questi sono solo pochi esempi di cio' che e' caratteristico
di tutte le opere in forma digitale: esse sono intrinsecamente
malleabili. La malleabilita' del mezzo digitale mostra vantaggi
e svantaggi. I proprietari di copyright hanno ora ulteriori
ragioni di essere preoccupati circa cio' che un singolo utente
potrebbe fare con una copia dell'opera. Che succederebbe se
l'utente l'adattasse e la rivendesse a qualcun altro? Che succederebbe
se l'utente la modificasse in maniera che non e' in accordo
con cio' che l'autore intendeva dire? Nel caso di un programma
di computer supponiamo che l'utente lo modifichi per correggere
un errore, ma che nel processo di eseguire una correzione, inavvertitamente
cambi il software in un modo che pone a repentaglio la vita
o la proprieta' (come potrebbe accadere nel caso di software
in uso nell'aviazione) pertanto interessando una responsabilita'
penale dello sviluppatore circa le garanzi fornite. La legge
statunitense sul copyright fornisce ai proprietari di copyright
il diritto di controllare la creazione di opere derivate. Il
termine opera derivata e' definito in maniera abbastanza ampia
(una qualsiasi opera... basata su un opera preesistente...).
Pertanto, la legge sul copyright sembrerebbe fornire una qualche
autorita' per esercitare il controllo su cio' che gli utenti
potrebbero fare per trasformare le copie di un'opera in forma
digitale soggetta a copyright che si trovi in loro possesso.
Tuttavia, la maggior parte di cio' che un proprietario di copyright
potrebbe voler controllare tramite il potere esercitabile sui
diritti di opere derivate e' in realta' al di fuori del dominio
di interesse, che il Congresso degli Stati Uniti ha tradizionalmente
deciso di proteggere relativamente al copyright. La legge statunitense
sul copyright, ad esempio, tradizionalmente non ha protetto
gli autori da fraintendimenti o responsabilita' per danni fisici
derivanti da cambimenti nel teso di un'opera soggetta a copyright.
Altri paesi proteggono i diritti "morali" degli autori.
Cio' puo' fornire un rimedio ai fraintendimenti su chi sia l'autore
del testo, tuttavia non tocca il problema dei danni fisci (la
prima volta che gli USA hanno considerato seriamente il riconoscimento
dei diritti "morali" fu in risposta alla controversia
sulla "colorazione" dei film, un altro fenomeno reso
possibile dal calcolo automatico). In generale, chi compra una
copia di un'opera con copyright puo' in una qualche maniera
cambiarla ed e' libero di rivenderla sul mercato. All'interno
della regola della "prima vendita" della legge sul
copyright, tale regola tradizionalmente ha dato ai possesori
di copie con diritti d'autore il diritto di esercitare i diritti
di proprieta' personale sulla propria copia dell'opera purche'
essi abbiano "pagato le decime" al propietario del
copyright all'atto della prima vendita della copia al pubblico,
al prezzo che essi avevano pagato per la copia originale. In
generale, il giudicato discusso precedentemente sembra dare
un'interpretazione piu' restrittiva del diritto sull'opera derivata
rispetto a quanto potrebbe suggerire il contenuto della legge,
dal momento che sembra richiedere, piu' o meno, che una seconda
opera debba avere copiato espressioni protette nella prima opera
per costruire un'opera derivata che violi il copyright. Se e'
richiesta una copia riconoscibile di un'opera protetta per infrangere
il copyright, allora il campionamento digitale potrebbe non
costituire una violazione. Mentre non c'e' nulla che vieti alla
legge sul copyright di assumere altre funzioni oltre alla protezione
contro copie non autorizzate di espressioni protette, un tale
cambiamento altererebbe considerevolmente questa legge. Il Congresso
e i tribunali possono essere cauti nell'interpretare la legge
sul copyright in maniera cosi' rigida, da costringere i consumatori
di opere soggette a copyright a rinunciare ai significativi
benefici della malleabilita' del mezzo digitale. Si deve ricercare
un qualche tipo di equilibrio tra gli interessi dei proprietari
dei copyright nel controllo delle modifiche alle loro opere
e gli interessi dei consumatori (e forse persino dei concorrenti)
nella possibilita' di trarre vantaggio dalla malleabilita' del
mezzo digitale.
4. Equivalenza delle opere in forma digitale
Una quarta importante caratteristica del mezzo digitale e'
cio' che io chiamo "equivalenza delle opere" realizzate
con questo mezzo. La legge sul copyright ha tradizionalmente
trattato i diversi tipi di opere protetti da copyright in maniera
diversa. Alcuni tipi di opere, ad esempio, non hanno i medesimi
insiemi di diritti esclusivi posseduti da altre opere. Alcuni
privilegi sociali di copiare o di fare determinati usi di opere
con copyright sono disponibili a certe classi di lavoratori
protette da copyright, ma non da altre. Mentre vi sono alcune
ragioni storiche e di strategia pubblica nel creare queste distinzioni
tra differenti classi di opere, vi sono importanti ragioni aggiuntive
per tali distinzioni: esse riflettono le differenze tra i media
mediante i quali le diverse opere sono state tradizionalmente
rese disponibili al pubblico, cosi' come tra le tecnologie mediante
le quali i diversi media sono creati e tra i canali di distribuzione
attraverso i quali i diversi media giungono al loro rispettivo
pubblico. I libri, la quintessenza del mezzo stampato, sono
creati da macchine da stampa, rilegati e venduti in grande misura
nelle librerie. I dipinti, le sculture e le fotografie sono
media abbastanza differenti dai libri e tendono a essere prodotti
e distribuiti in maniere altrettanto differenti. Le registrazioni
fonografiche e i compact disc sono incisi meccanicamente con
informazioni codificate le quali, riprodotte da un apparecchio,
permettono performance musicali all'interno di una casa. Sebbene
anche i film necessitino di un apparecchio per essere riprodotti,
essi differiscono notevolmente, in quanto media, dalla registrazione
sonora. Tuttavia, essi hanno in comune il fatto di essere spesso
trasmessi attraverso onde radio, un altro mezzo sulle cui differenze
rispetto al mezzo stampato ha ragionato, tra gli altri, Marshall
McLuhan. Il punto e' che il copyright ha tradizionalmente concettualizzato
ogni entita' come esistente soltanto in quanto tale e non sotto
altre forme. Cio' non significa affermare che copyright non
ha esperienza nell'affrontare insiemi di opere di tipo diverso,
oppure opere multimediali. Per fare un esempio noto, sebbene
la musica appartenga a una categoria di opere, la poesia a un'altra
e la registrazione sonora a un'altra ancora, la legge e' giunta
a un compromesso nell'affrontare cio' che succede quando queste
tre categorie sono combinate. La musica e la poesia (cioe' il
testo), se scritte per essere eseguite insieme, sono classificate
nel complesso come un'opera musicale. La registrazione sonora,
invece, e' trattata come un'opera musicale. Sebbene alcune opere
possano essere rese disponibili mediante media diversi (la musica
puo' essere scritta su carta, eseguita su un palcoscenico o
registrata su un nastro), la legge tratta ancora ogni mezzo
in una maniera in qualche modo diversa. Ogni opera che possa
essere rappresentata con altri media, puo' oggi essere rappresentata
in forma digitale. In tale forma, essa puo' essere utilizzata
in un computer o in un'altra unita' di elaborazione dati per
essere visualizzata, ascoltata o eseguire qualche altra funzione.
Una volta in formato digitale, l'opera protetta da copyright
e' soggetta a diventare sempre meno differenziata e sempre piu'
equivalente a un'altra, poiche' ora ambedue condivideranno il
medesimo media. Tale equivalenza di opere in formato digitale
rendera' sempre piu' facile creare opere difficili da classificare,
combinando cio' che prima veniva pensato come diverse categorie
di opere (cos'e' un rapporto annuale interattivo di una compagnia?
un'opera letteraria? un programma per computer? un'opera audiovisiva?).
Di conseguenza, le elaborate distinzioni tra i vari tipi di
opere fatte dalla legge sul copyright perderanno il significato
che esse possedevano quando i media erano molto piu' diversificati.
Di importanza ancora maggiore sono le conseguenze della sfumatura
di cio' che una volta era una distinzione rigida tra i dati
e i testi da una parte e le macchine dall'altra. I programmi
per computer hanno fatto si' che la distinzione tra testi e
macchine e tra dati e macchine fosse piu' difficile da definire.
A causa delle caratteristiche di automazione dei programmi per
computer, vengono oggi brevettati metodi per rappresentare,
organizzare e manipolare dati in programmi per computer. Una
delle conseguenze piu' profonde di questo sviluppo e' il nuovo
ingresso dei brevetti in un'arena in cui il copyright era precedentemente
la sola forma di protezione della proprieta' intellettuale.
Se viene brevettata una tecnica per organizzare dati in un database,
il copyright sul database, oppure l'articolo del copyright che
esclude le tecniche della portata della protezione dei diritti
d'autore e' applicabile per escludere questo aspetto del programma
dal dominio del copyright? Comunque verra' risolta la questione,
la soluzione cambiera' il volto della legge sulla proprieta'
intellettuale, per la quale la sovrapposizione della legge sul
copyright e di quella dei brevetti costituisce un fenomeno nuovo.
5. Compattezza delle opere in digitale
La compatezza e' una quinta caratteristica dei media digitali
che ha in se la possibilita' di creare nuovi problemi legali.
Se confrontate con libri e altri media tradizionali, le opere
in forma digitale non necessitano di un grande spazio. Di conseguenza,
le opere in forma digitale sono intrtinsecamente semplici da
rubare. L'anno scorso IBM annuncio' di avere immagazzinato con
successo un gigabit di dati su un disco magnetico di un pollice
quadrato. Se questo stesso bilione di bit di dati fosse stampato
in doppia spaziatura, la pila di carta sarebbe stata alta quanto
tre piani di un edificio. E' ben piu' facile andarsene con un
pollice quadrato anziche' con tre piani di documenti. Questa
e' un'altra ragione per la quale i distributori di proprieta'
intellettuale avranno sempre piu' interesse a controllare l'accesso
e gli usi di opere protette in forma digitale. La compattezza
dei dati digitali permettera' anche nuove raccolte di materiali
impensabili nel mondo della carta stampata. Non solo intere
enciclopedie (che nel mondo della carta stampata sono in genere
troppo voluminose per costituire un'unica opera trasportabile)
ma anche intere biblioteche specializzate (che non sono mai
state tradizionalmente concepite come collezioni di materiali
proteggibili separatamente) sono gia' disponibili su un compact
disc. Sta diventando pratica comune per le aziende immagazzinare
tutte le loro registrazioni su uno o piu' computer centrali.
Sebbene siamo soliti pensare che le registrazioni di un'azienda
contengano informazioni confidenziali e forse addirittura segreti
commerciali, non siamo soliti pensare a tali registrazioni come
ad una collezione di materiale che puo' essere posto sotto copyright.
Nel mondo della stampa, le medesime registrazioni non sarebbero
pensate come una collezione proteggibile, ne' lo sarebbe una
biblioteca. Ma, mentre la compatezza del media digitale rende
possibile mettere le registrazioni di una compagnia, di intere
biblioteche e simili, in forma compatta sembra possibile che
alcuni nuovi tipi di problemi legali relativi alla proprieta'
intellettuale possano risultare da quaste nuove raccolte. Un'altra
conseguenza della compattezza e' che e' sempre piu' difficile
ottenere qualcosa in piu' di una visione ristretta dei contenuti
di un'opera in forma digitale, dal momento che e' virtualmente
invisibile nella sua interezza all'utente, a causa del suo immagazzinamento
in forma elettronica. Sebbene sia difficile guardare piu' di
una pagina di un libro alla volta, tuttavia il peso reale di
un volume da' alle opere stampate una visibilita' che le opere
digitali non posseggono. Con le opere stampate, non ci sono
vincoli significativi sulla possibilita' di spostarsi da una
pagina a un altra nel mezzo del testo e di curiosare in esso
a qualsiasi velocita' ed in qualsiasi maniera si desideri. Con
le opere in forma digitale, gli utenti dell'opera tenderanno
a diventare sempre piu' dipendenti dai sistemi di interfaccia
utente, i quali funzioneranno da oblo' attraverso cui guardare
i contenuti del compatto, benche' oceanico, testo dell'opera
in forma digitale. A meno che uno non progetti i propri oblo'
per visionare i contenuti codificati dell'opera, la possibilita'
di accedere ai contenuti di essa sara' vincolata da quanto buone
o cattive saranno le interfacce utente di uso generale necessarie
per accedere a tali sistemi. Di conseguenza, sebbene la compattezza
sia una virtu' per gli utenti, poiche' le opere digitali occupano
meno spazio della carta, il compromesso per gli utenti, poiche'
le opere digitali occupano meno spazio della carta, il compromesso
per gli utenti puo' risiedere nella loro maggiore dipendenza
dai sistemi di interfaccia utente, i quali non sempre sono stati
disegnati tenendo conto delle necessita' del singolo utente.
Coloro i quali gia' impegnano sistemi di calcolo per realizzare
compiti quotidiani, avranno sufficente esperienza di quanto
puo' essere frustrante l'avere a che fare con interfaccie utenti
poco amichevoli, per capire quanto saranno importanti e critiche
le interfaccie utente come sistemi di accesso in un mondo dipendente
da biblioteche digitali o altre grandi raccolte di dati digitali.
6. Non linearita'
Una sesta caratteristica dei media digitali e' la potenzialita'
che questi forniscono per esperienze non lineari con i testi
e per lo sviluppo di nuovi metodi di ricerca e di collegamento
dei testi medesimi. Nel mondo della carta stampata, le ricerche
all'interno dei testi tendono ad avere caratteristiche abbastanza
lineari. Sebbene ci siano alcune convenzioni (quali le note
a pie' di pagina) tramite le quali i testi possono essere collegati
tra loro, tali legami tendono ad essere comunque lineari. Alcune
convenzioni tipiche dei libri forniscono flessibilita' nella
ricerca: i libri posseggono sommari, indici, bibliografie, capitoli,
numeri di pagina, sezioni, sotto sezioni ed altri simili elementi.
Oggetti quali titoli, sottotitoli e grassetti ci aiutano a districarci
all'interno dei libri. Noi sottolineiamo le parti che pensiamo
di voler ritrovare in futuro. Pieghiamo gli angoli delle pagine
o inseriamo un segnalibro quando vogliamo tenere il segno in
un testo stampato.
Quando si converte il testo stampato ad un formato elettronico,
si perde la capacita' di usare alcune delle tecniche convenzionali
di ricerca tipiche della forma cartacea. Improvvisamente i numeri
di pagina non sono piu' utili, a meno che essi non siano inseriti
artificialmente per aiutare il lettore, segnalando dove la medesima
parte del testo puo' essere reperita in forma stampata dell'opera.
Mentre si cerca all'interno della versione elettronica di un'opera
un passaggio particolare che si era visto nella versione stampata,
non sara' di nessun aiuto ricordare che nel libro tale passaggio
si trovava nell'angolo in alto a destra della pagina a sinistra,
piu' o meno a meta'. Uno non puo' curiosare in un libro in forma
digitale nello stesso modo in cui farebbe con un libro stampato.
Tuttavia, ci sono cose che uno puo' fare con le versioni digitali
di un testo che sono, in pratica, molto difficili o impossibili
in forma stampata (come cercare tutte le occorrenze della parola
"copyright" in un lungo testo).
A seconda della bonta' del progetto della conversione
di un testo esistente in un ipertesto, si puo' creare
ben piu' della ricerca di semplici parole chiave. I testi
possono essere collegati ad altre parti del testo, in maniera
tale che il click di un mouse possa far comparire sullo schermo
un riferimento relativo al testo, o addirittura del testo correlato
ma contenuto in un documento separato. Si puo' creare
una specie di sentiero attraverso il testo digitale, costiuito
da segnalibri, esaminando diversi aspetti di esso, uno alla
volta e si puo' navigare avanti e indietro da un segnalibro
all'altro. A seconda di come viene progettato il sistema si
puo' addirittura salvare il proprio cammino di segnalibri,
in modo da potervi ritornare e riattraversare lo stesso percorso
in un altro momento e magari estenderlo.
Si possono progettare sistemi ipertestuali multiutente in cui
e' possibile tracciare il proprio sentiero attraverso
il testo, ma anche seguire sentieri tracciati da altri. Un sistema
ipertestuale multitesto, permettendo agli utenti di spostarsi
da un documento all'altro, fornisce un grande vantaggio non
disponibile nelle opere stampate. Uno dei gruppi coinvolti nelle
librerie digitali immagina la creazione di knowbots per navigare
gli spazi digitali e raccogliere cio' che i singoli utenti
desiderano, magari addirittura fornendo loro uno specchietto
di cio' che viene trovato.
Ci sono un mucchio di nuove questioni relative alla legge sulla
proprieta' intellettuale, sollevate dalle nuove capacita'
di ricerca e di collegamento delle opere in forma digitale.
Alcune di esse sono questioni di copyright, altre di brevetto.
Poiche' le opere in forma digitale sono elaborate mediante
macchinari, puo' essere possibile brevettare le tecniche
di ricerca e collegamento le quali, applicate a opere in forma
stampata, sarebbero incontrovertibilmente non brevettabili.
La legge sui brevetti ha avuto per lungo tempo una regola secondo
la quale cio' che e' stmapato, sebbene tecnicamente
sia un prodotto fabbricato, non e' il tipo di cosa che
la legge sui brevetti (una legge il cui fine principale e'
proteggere le innovazioni tecnologiche) intende proteggere.
Secondo questa regola, non sarebbe possibile proteggere le tecniche
per organizzare indici in opere stampate. Tuttavia, la stessa
identica tecnica, quando e' posta in forma digitale (e
percio' eseguibile da una macchina) improvvisamente puo'
diventare brevettabile, insieme ad altre cose quali tecniche
per porre note a pie' di pagina, tecniche per il collegamento
tra loro di parti di testo, tecniche per rappresentare simbolicamente
le ricerche in un testo e tecniche per la visualizzazione di
informazioni sul display di un computer.
Tra le molte questioni circa il copyright sollevate dalle opere
in forma ipertestuale, ci si chiede se creare un percorso di
ricerca attraverso il testo digitale sia un'opera di cui sia
possibile rivendicarne la paternita', in particolare quando
cio' viene fatto all'interno dei confini della copia di
un sistema ipertestuale il cui copyright appartiene ad altri.
Un'altra domanda e' se costituisca un'opera derivata che
violi il copyright il fatto di creare un programma che colleghi
fra loro vari testi e porzioni di testo, per permettere all'utente
di saltare da una parte ad un'altra correlata ma senza che ci
sia una nuova copia, potenzialmente in violazione, di tali testi.
Sebbene nel mondo della carta stampata un bibliografo possa
correlare una lista che altri possono utilizzare per cercare
materiale su un determinato tema e questa compliazione possa
essere protetta da copyright quando pubblicata su tale rivista,
non e' mai considerata una violazione del copyright il
fatto che il lettore della bibliografia attraversi il cammino
di ricerca fissato dal bibliografo. Specialmente per le opere
in forma digitale, creare collegamenti dentro e fra testi puo'
essere una sorta di opera intelletuale per la quale una certa
ricompensa sia appropriata e la legge sul copyright puo'
avere bisogno di considerare l'introduzione di tali collegamenti
nel gruppo delle espressioni da proteggere. Nel momento in cui
l'ipertesto ci consente di estrarre le parti di informazioni
corrette in maniera tempestiva ed economica da un enorme volume
di dati, un qualche tipo di valore viene creato. La domanda
e' chi lo posside: la persona che ha iniziato la richiesta
di ricerca oppure la persona che l'ha resa possibile progettando
un buon sistema ipertestuale?
Conclusione
Ciascuna delle sei caratteristiche del mezzo digitale menzionate
in questo saggio sarebbero sufficenti a causare una qualche
rottura ed aggiustamento nelle dottrine dei sistemi esistenti
di proprieta' intellettuale. Ma la combinazione di tutte e sei
mi sembra tale da cambiare la faccia della legge sulla proprieta'
intellettuale per come la conosciamo oggi. Probabilmente le
vecchie formule legali, copyright e brevetti, continueranno
ad esistere e saranno chiamate con i loro vecchi nomi. Ci saranno
indubbiamente similitudini tra le vecchie forme legali e le
nuove, che si creeranno nell'avere a che fare con i media digitali.
Ma la legge circa la proprieta' intellettuale apparira' in modo
differente dopo essere venuta a patti con i media digitali. |