- Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro
per le lavoratrici ed i lavoratori
delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo
e di inserimento lavorativo.
-
-
- VERBALE
DI ACCORDO PRELIMINARE
-
- La
cooperazione sociale, con le sue attivita' socio-sanitarie-assistenziali-educative
e di inserimento lavorativo rappresenta, a sei anni dall'attuazione
della Legge 8.11.91 n.381 "Disciplina delle
Cooperative sociali", un segmento significativo di
produzione di servizi in crescita anche dal punto di
vista occupazionale.
- Questo
settore puÚ contare su circa 3.000 cooperative con oltre
80.000 addette/i nonche' sul contributo del volontariato
che opera in tale ambito e le collaborazioni col mondo
associativo.
- Questo
sviluppo segnala come ormai da tempo si va affermando in
tema di gestione dei servizi socio-sanitari-assistenziali-educativi
e in materia di politiche attive del lavoro verso le
fasce deboli, l'integrazione tra i soggetti pubblici e
quelli privati.
- Le
parti sottolineano la necessita' che tale rapporto sia
inserito all'interno di un quadro di indirizzi di
politica nazionale e territoriale, tale da integrare e
qualificare l'insieme di risorse pubbliche e private
disponibili.
- Il
quadro di indirizzi deve tra l'altro porre in relazione
bisogni e diritti dell'utenza, efficienza nella
organizzazione dei servizi, nuove opportunita'
occupazionali e trattamento economico-normativo delle
lavoratrici e dei lavoratori. In questo ambito le
organizzazioni cooperative possono assumere un ruolo
innovativo con un'offerta qualificata di servizi e
modelli organizzativi in funzione dei bisogni dell'utenza.
- In
coerenza con il protocollo nazionale di relazioni
industriali sottoscritto tra LEGACOOP, CCI, AGCI e CGIL,
CISL, UIL in data 5.4.1990, le parti firmatarie del
presente verbale di accordo preliminare ribadiscono il
proprio impegno ad operare nelle diverse sedi
istituzionali e legislative per favorire il
consolidamento di una qualificata presenza della realta'
cooperativa in questi ambiti.
- E'
convinzione comune che per lo sviluppo di un corretto
mercato di riferimento, elemento centrale sia il rapporto
tra la Pubblica Amministrazione e la cooperazione sociale,
che oggi risulta largamente inadeguato. La situazione e'
infatti caratterizzata da alcuni elementi preoccupanti
per il raggiungimento delle finalita' indicate, in
particolare:
- a) la
difficolta' a recepire e realizzare a livello regionale e
territoriale la Legge 381/1991;
- b) l'esistenza
di un mercato fortemente differenziato a livello
territoriale che comporta difficolta' alla estesa
applicazione del CCNL;
- c) il
perdurare di una differenziazione sul territorio per
quanto riguarda il trattamento previdenziale delle/dei
socie/i lavoratrici/ori, con la conseguenza di creare
situazioni che non garantiscono nei rapporti di
convenzione e/o appalto una corretta relazione tra qualita'
dei servizi e costi degli stessi;
- d) l'utilizzo
del parametro economico come metro prevalente di
selezione tra i contraenti da parte dei soggetti pubblici.
- Per
questi motivi e' necessario sottolineare e riaffermare
che il presente CCNL e' ritenuto dalle parti contraenti
base comune di confronto con le diverse Pubbliche
Amministrazioni, ribadendo la necessita' che nei
soprarichiamati rapporti l'applicazione contrattuale sia
un requisito specificatamente previsto e qualificante
nonche' di limitare l'accesso ai soprarichiamati rapporti
alle sole realta' cooperative che ne garantiscano l'applicazione.
- In
relazione a quanto sopra le parti sono pertanto impegnate:
- a) ad
una definizione del CCNL tale da favorire un'offerta
qualificata dei servizi;
- b) ad
intervenire verso i soggetti pubblici e privati
committenti per la corretta e puntuale assunzione dei
costi delle prestazioni, quali risultano dall'applicazione
del CCNL nella determinazione dei corrispettivi di
convenzione e/o appalto.
- Le
parti, mentre raggiungono un accordo per il rinnovo della
parte normativa ed economica del contratto che si applica
alle lavoratrici ed ai lavoratori delle cooperative
operanti nel settore, a fronte delle difficolta' sopra
citate che impediscono la crescita di tale settore in
modo organico, evidenziano al Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale le seguenti argomentazioni al
fine di assumere a livello istituzionale le conseguenti
necessarie iniziative.
- In
particolare sottolineano la necessita' che siano attuati
sia a livello di governo nazionale sia a livello
regionale tutti i provvedimenti applicativi delle leggi
di interesse del settore:
- …
istituire in tutte le Regioni l'albo delle cooperative
sociali;
- …
prevedere modalita' di raccordo con l'attivita' dei
servizi socio-sanitari-assistenziali-educativi;
- …
rilanciare la formazione professionale indispensabile
allo sviluppo della occupazione e ad assicurare qualita'
ed efficienza dei servizi;
- …
introdurre forme di agevolazioni contributive e fiscali
condizionate al rispetto delle condizioni economiche e
normative previste dal CCNL;
- …
costituire osservatori nazionali, regionali e/o
provinciali permanenti, come da apposita norma
contrattuale, con la partecipazione dei Ministeri del
Lavoro e della Previdenza Sociale, della Sicurezza
Sociale al fine di svolgere, tra l'altro, attivita' di
monitoraggio sugli appalti e di controllo sul recepimento
delle regole di mercato indicate dai Ministeri competenti;
- …
emanazione da parte del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale di una tabella del costo del lavoro,
da aggiornare periodicamente, derivante dal presente CCNL
e dalle normative di legge affinche' sia utile a comporre
la soglia minima nella determinazione delle basi d'asta e
della congruita' dei corrispettivi di committenza.
- …
definire un articolato tipo di capitolato di appalto cui
deve attenersi la pubblica amministrazione;
- …
definire i criteri per l'assegnazione di appalti con
offerta piu' vantaggiosa, con particolare riferimento
alla qualita' della prestazione;
- …
portare urgentemente a soluzione, con apposita iniziativa
ministeriale, una riforma in materia di salario
convenzionale, istituendo un livello unico nazionale che
dia diritto a 52 contributi settimanali annui e
gradualmente porti a 26 giornate lavorative mensili,
nonche' un inquadramento previdenziale proprio per le
cooperative di tipo a) ex art. 1 Legge 381/1991 che
comporti una adeguata riduzione della contribuzione
previdenziale per le cooperative operanti al di fuori del
regime dei salari medi convenzionali;
- …
considerare urgente un intervento che collochi in maniera
corretta la figura della/del socia/o lavoratrice/ore in
modo da valorizzare da un lato la sua partecipazione alla
gestione dell'impresa cooperativa, dall'altro da regolare
tutte le normative, economiche e previdenziali connesse
alla sua prestazione di lavoro.
- Al
fine di garantire eque condizioni di mercato, le parti,
in coerenza con quanto sopra affermato, riconfermano la
conseguente necessita' che lo strumento del salario
convenzionale, fissato con decreto ministeriale in base
alla normativa vigente, venga applicato esclusivamente
per i servizi in quei determinati territori per i quali
esso e' stato definito.
- Le
parti sono consapevoli che senza significative e nuove
risposte a tali problemi aumenterebbero enormemente gli
ostacoli alla attivita' e alla presenza stessa della
cooperazione sociale rendendo sempre piu' formale
qualsiasi regolamentazione contrattuale del rapporto di
lavoro, con effetti gravissimi, sia per quanto attiene la
tutela e la valorizzazione del lavoro che la situazione
generale del comparto dei servizi alle persone che si
troverebbe cosÏ alla merce' di logiche speculative tese
solo al massimo risparmio.
- Tenendo
conto delle difficolta' incontrate nella gestione del
precedente contratto, le parti si impegnano ad una azione
congiunta al fine di realizzare gli osservatori citati.
- Per
quanto riguarda gli aspetti di loro piu' diretta
competenza, al fine di assicurare al settore socio-sanitario-assistenziale-educativo
e di inserimento lavorativo uno strumento utile a
garantirne prospettive di crescita nella trasparenza ed
al contempo utile alla gestione delle tematiche
contrattuali, le Parti convengono sulla necessita' di
costituire Commissioni Paritetiche.
- Nel
corso della gestione contrattuale le parti individueranno
pertanto ogni misura utile a rendere maggiormente
operative le attivita' di tali Commissioni Paritetiche,
ivi comprese le eventuali risorse necessarie, e ne
definiranno lo schema di modalita' di funzionamento ai
medesimi livelli nazionale, regionale e/o provinciale di
cui all'art. 9 "Diritto d'informazione e confronto
tra le parti".
- Le
Commissioni Paritetiche, che avranno carattere di
bilateralita' e saranno nominate dalle parti firmatarie
ai vari livelli previsti, svolgeranno le seguenti
funzioni:
- …
attivare iniziative e strumenti per ampliare il grado di
applicazione del CCNL anche utilizzando i dati forniti
dagli appositi Osservatori;
- …
valutare e gestire congiuntamente le esigenze specifiche
di applicazione del presente contratto in materia di
persone svantaggiate (sede esclusiva a livello
territoriale) in base a quanto previsto all'art. 2 del
CCNL;
- …
valutare esigenze relative ai bisogni formativi del
settore e promuovere idonee iniziative a sostegno, anche
valorizzando gli strumenti bilaterali costituiti tra
Centrali Cooperative e Confederazioni Sindacali nell'ambito
della formazione;
- …
individuare apposite forme finalizzate alla
certificazione della corretta applicazione contrattuale
da parte delle cooperative operanti nel settore per gli
eventuali usi previsti dalle leggi e segnalare agli
organismi competenti eventuali inadempienze.
- …
collaborare per l'applicazione settoriale della Decreto
Legislativo 19.9.1994 n.626 sulla sicurezza e successive
integrazioni e/o modificazioni in coordinamento con la
Commissione prevista dall'Accordo interconfederale del 5.10.1995;
- …
gestire le procedure per la conciliazione delle
controversie individuali e plurime su ricorso delle parti
firmatarie ai sensi della lettera d) del Titolo VIII del
Protocollo del 5.4.90 definito tra le Centrali
Cooperative e le Confederazioni Sindacali relativamente
al livello territoriale.
-
Valido dall'1.4.95 al 31.12.97
- TITOLO
I
- VALIDIT¿
ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
- ART.1
- AMBITO
DI APPLICAZIONE
- Il
presente contratto regola i rapporti di lavoro all'interno
delle cooperative sociali e di quelle operanti nel
settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di
inserimento lavorativo che:
- a)
svolgono interventi, gestiscono servizi, nel comparto
socio-sanitario-assistenziale-educativo ed attivita'
connesse;
- b)
hanno come scopo il recupero, la riabilitazione
professionale e l'inserimento o reinserimento sociale e
lavorativo, attraverso la concreta partecipazione ad
attivita' lavorative di persone svantaggiate o in
condizioni di emarginazione e tendono ad elevare la
capacita' lavorativa e la professionalita' di tali
soggetti al fine di un loro successivo inserimento o
reinserimento in ambiti lavorativi ordinari;
- c)
svolgono attivita' lavorative di tipo artigianale,
industriale, agricolo e commerciale, occupando
lavoratrici e lavoratori normodotati e lavoratrici e
lavoratori svantaggiati in proporzioni diverse in
relazione al tipo di svantaggio di cui sono portatrici o
portatori i soggetti avviati al lavoro, nonchÈ in base
alle modalita' di organizzazione della produzione.
- Pertanto,
per le persone svantaggiate presenti nelle cooperative
che hanno come finalita' l'inserimento lavorativo, l'attivita'
lavorativa rappresenta uno strumento atto ad integrare un
programma riabilitativo e formativo piu' ampio ed a
verificare il grado di sviluppo delle capacita'
lavorative degli stessi.
- A
titolo esemplificativo le attivita' sono le seguenti:
- …
comunita' alloggio per minori;
- …
centro di informazione e/o di orientamento;
- …
centri di aggregazione giovanili;
- …
servizi di animazione territoriali;
- …
comunita' terapeutiche per soggetti tossicodipendenti;
- …
comunita' alloggio per portatrici e portatori di handicap
fisici e psichici;
- …
centri diurni e di accoglienza per soggetti portatori di
handicap fisici e psichici;
- …
servizi di assistenza domiciliare;
- …
centri diurni per anziane e anziani;
- …
gestione di strutture protette;
- …
attivita' di inserimento lavorativo e di lavoro con
presenza di persone svantaggiate realizzato attraverso la
gestione di unita' produttive di tipo artigianale,
industriale, agricolo e commerciale;
- …
attivita' per il recupero di persone svantaggiate anche
organizzate attraverso strutture comunitarie semi-residenziali
e residenziali.
- Per
le attivita' di cui al punto c) dell'ambito di
applicazione o per quelle comunque riconducibili a quanto
previsto dal comma b dell'art: 1 della legge 38l/91 le
cooperative possono applicare i CCNL di riferimento del
settore di attivita' svolta, previa verifica aziendale,
fatta salva la possibilita' di utilizzo degli istituti di
cui all'art. 2 del presente CCNL.
- Premesso
che l'adesione alla cooperativa pone la socia-lavoratrice
e il socio-lavoratore nel diritto dovere di disporre
collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione,
di partecipare alla elaborazione ed alla realizzazione
dei processi produttivi e di sviluppo dell'Azienda, di
partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati
economici ed alle decisioni ad essi conseguenti, di
contribuire economicamente alla formazione del capitale
sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio
lavoro e le proprie capacita' professionali, ferme
restando le prerogative statutarie e le delibere delle
assemblee sociali, per quanto attiene al trattamento
economico complessivo delle socie-lavoratrici e dei soci-lavoratori
delle cooperative si fa riferimento a quanto previsto dal
presente CCNL.
- Le
parti si impegnano a recepire all'interno del presente
CCNL quanto eventuali innovazioni normative o accordi
interconfederali dovessero stabilire in materia di socia-lavoratrice
e di socio lavoratore.
-
- ART.2
- PERSONE
SVANTAGGIATE
- Per
persone svantaggiate si intendono quelle di cui all'art.4
della legge 8.11.1991 n.381 "Disciplina delle
Cooperative Sociali".
- Gli
istituti di cui al presente articolo sono applicabili,
previa verifica tra le parti a livello locale, anche ai
casi di persone in condizioni di particolare disagio
sociale, segnalati e certificati dai servizi pubblici
competenti, per il cui inserimento lavorativo e'
necessario rimuovere resistenze di carattere culturale,
organizzativo e/o sociale.
- Il
rapporto tra la cooperativa e le persone svantaggiate ha
come finalita' la loro positiva integrazione nella vita
sociale e lavorativa.
- Tale
rapporto deve svilupparsi sulla base di un progetto
personalizzato che preveda la durata e le modalita' dell'inserimento.
- Le
Commissioni Paritetiche, la dove costituite, assumono l'onere
di sollecitare presso gli enti locali una azione di
coordinamento, di supporto per tutta la durata del
progetto tramite la garanzia di:
- …
servizi terapeutico-riabilitativi (e di verifica dell'evoluzione
del disagio);
- … di
assistenza alla persona ed alla famiglia;
- … di
trasporto;
- … di
formazione;
- … di
orientamento per la rimozione delle barriere
architettoniche;
- … di
informazione sulle prestazioni fruibili e sulle modalita';
- … di
sostegno dell'esperienza cooperativa tramite anche
committenze pubbliche.
- Allo
stesso modo, in attesa della riforma della legge del
collocamento obbligatorio, le Commissioni Paritetiche, la
dove costituite dovranno considerarsi organismo
funzionale ad una organica politica per l'occupazione e
quindi in stretto collegamento con le istituzioni di
governo del mercato del lavoro.
- Le
parti si impegnano a definire iniziative congiunte per la
definizione dell'assetto dei servizi e legislativo.
- Relativamente
alle persone svantaggiate di cui trattasi le parti
convengono sulle seguenti modalita' di trattamento:
- A)
Alle persone svantaggiate viene riconosciuto il
trattamento contrattuale per le mansioni effettivamente
svolte in cooperativa.
- B) Le
Commissioni Paritetiche di cui al verbale di accordo
preliminare, in raccordo con la Commissione
Circoscrizionale per l'impiego ed i servizi della Unita'
Sanitaria Locale, a supporto dell'inserimento in mansioni
confacenti alle condizioni psico-fisiche, attitudinali e
professionali delle persone svantaggiate, sulla base di
una articolata informazione fornita dall'impresa
cooperativa preventivamente all'avvio di un percorso di
inserimento lavorativo e all'adozione di forme di
sostegno, esprimono un parere motivato e controllano,
anche con interventi diretti sia presso gli EE.LL. sia a
livello aziendale, la corretta attuazione da parte delle
cooperative dei seguenti strumenti adottati sulla base di
progetti personalizzati:
- 1)
convenzioni con enti locali, A.S.L. ed eventuali
organismi associativi per "borse di lavoro" o
assunzione del carico degli oneri sociali anche in
presenza di Contratti di Formazione e Lavoro;
- 2)
contratti ad orari ridotti;
- 3)
contratti part-time (anche verticale, per consentire la
fruizione di cure e terapie riabilitative);
- 4)
salari di primo ingresso (per periodi definibili sino a 3
anni).
- C)
Per le persone svantaggiate inserite nelle cooperative
principalmente con uno scopo di recupero sociale e per le
quali la partecipazione ad attivita' lavorativa
rappresenta esclusivamente uno strumento socializzante a
valenza pedagogica e terapeutica, atto ad integrare un
programma riabilitativo e formativo piu' ampio e a
verificare l'eventuale grado di idoneita' al lavoro delle
persone stesse, puÚ essere previsto l'instaurarsi di
specifici rapporti sulla base di progetti personalizzati
concordati con la Pubblica Amministrazione.
- I
progetti, di cui le commissioni paritetiche controllano l'applicazione
e gli sviluppi, devono comunque prevedere i tempi di
svolgimento, le modalita' di rapporto con la persona
interessata (accoglienza in strutture residenziali,
inserimento in stages formativi, in gruppi di lavoro,
affidamento attivita' manipolativa), il coinvolgimento di
operatrici e operatori ed istituzioni interessate.
- Al
termine di tali progetti ed in presenza di possibili
evoluzioni positive possono essere adottati gli strumenti
di agevolazione all'inserimento lavorativo previsti al
punto precedente.
- D)
Laddove a conclusione di un progetto individualizzato di
inserimento lavorativo non siano raggiunti i livelli
produttivi previsti da parte del soggetto inserito e non
vi siano, quindi, gli estremi per ipotizzare una
permanenza in azienda, la cooperativa propone alle
Commissioni Paritetiche, dove costituite, che esprimono
su ciÚ parere vincolante, la possibilita' di adottare
gli strumenti atti a prevedere la prosecuzione del
rapporto di lavoro a condizioni specifiche e
personalizzate.
- E) Le
parti potranno richiedere alle Commissioni Paritetiche la
revisione del rapporto instaurato in base alle modalita'
di trattamento di cui ai punti A) e B) in relazione all'evoluzione
o alla modifica delle condizioni psico-fisiche delle
persone svantaggiate.
- F)
Qualora le Commissioni Paritetiche non siano state
istituite, le imprese si obbligano ad inviare la
documentazione relativa ai progetti personalizzati alle
OO.SS. provinciali di competenza.
- Le
parti in relazione ai cambiamenti intercorsi e/o
intercorrenti in merito al tema dell'inserimento
lavorativo convengono di effettuare, entro il 30.9.97, un
confronto sulla intera materia, definendo, se del caso,
una ipotesi di rideterminazione del complesso degli
istituti ai fini del prossimo CCNL.
-
- ART.
3
- RINVIO
A NORMA DI LEGGE
- Per
quanto attiene le materie non disciplinate o solo
parzialmente regolate dal presente contratto si fa
espresso rinvio alle leggi in vigore per i rapporti di
lavoro di diritto privato ed allo statuto dei lavoratori
in quanto applicabili.
-
- ART.
4
- CONDIZIONI
DI MIGLIOR FAVORE
- Sono
fatte salve ad esaurimento le eventuali condizioni di
miglior favore in atto.
- A tal
fine in sede di confronto aziendale di cui all'art. 9 del
CCNL verranno individuate specifiche definizioni di
armonizzazione nell'ambito normativo e nell'ambito
retributivo tra il trattamento preesistente e quello
previsto dal presente CCNL.
-
- ART.
5
- INSCINDIBILITA'
DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI
- Le
disposizioni del presente contratto devono essere
considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine,
correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili
con alcun altro trattamento.
- Il
presente costituisce quindi l'unico CCNL in vigore fra le
parti contraenti.
- ART.
6
- NORMATIVA
CONTRATTUALE CONFEDERALE
- NAZIONALE
E LEGISLATIVA
- Gli
eventuali accordi interconfederali e le normative
legislative nazionali che intervenissero nell'arco della
vigenza contrattuale su materie definite e/o riguardanti
il presente CCNL saranno recepite nell'ambito dello
stesso. Eventuali esigenze di armonizzazione normativa
saranno prontamente definite tra le parti.
-
- ART.
7
- DECORRENZA
E DURATA
- Salvo
le specifiche decorrenze previste nei successivi articoli,
il presente contratto decorre dall'1.4.95 e scade il 31.12.97;
esso si intendera' tacitamente rinnovato di anno in anno
qualora non venga disdetto da una delle parti, con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 2 (due)
mesi prima della sua scadenza, anche in coerenza con l'esito
della verifica di cui alla clausola attuativa dell'art.
72 del presente contratto.
-
- TITOLO
II
- RELAZIONI
SINDACALI
-
- ART.
8
- PROTOCOLLO
DI RELAZIONI INDUSTRIALI
- Le
parti si riconoscono nei valori e nelle finalita' del
Protocollo Nazionale di Relazioni Industriali del 5.4.1990
sottoscritto tra Centrali Cooperative e CGIL-CISL-UIL.
- Pertanto
tale Protocollo costituisce allegato al presente CCNL e
ne e', quindi, parte integrante. Lo stesso Protocollo
costituisce parte operativa per quanto, dello stesso, non
e' previsto specificatamente dal presente CCNL.
- ART.9
- DIRITTO
DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI
- Le
parti si impegnano alla piu' ampia diffusione di dati e
conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti
corretti per la definizione e la applicazione degli
accordi di lavoro e per un sempre piu' responsabile e
qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
- Le
parti, inoltre, convengono sulla necessita' di sviluppare
le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate
alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di
sostegno al governo dei processi di sviluppo del settore
ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto
nazionale, regionale, provinciale nonchÈ aziendale.
- Le
sedi di informazione e confronto sono:
-
- A)
Livello Nazionale
- Annualmente,
di norma entro l'autunno, su richiesta di una delle parti,
le stesse si incontreranno in particolare per:
- …
analizzare l'andamento del settore;
- …
verificare i programmi ed i progetti di sviluppo
complessivi del settore;
- …
verificare gli andamenti occupazionali in termini
quantitativi e qualitativi;
- …
valutare lo stato di applicazione del presente CCNL;
- …
valutare le esigenze del settore al fine di promuovere
iniziative anche volte alla Pubblica Amministrazione
finalizzate a favorire la crescita e la qualificazione
dei servizi dello stesso nonchÈ una sempre piu' adeguata
utilizzazione delle risorse disponibili.
-
- B)
Livello Regionale o Provinciale
- Annualmente
di norma entro l'anno, su richiesta di una delle parti,
le stesse si incontreranno in particolare per:
- -
a livello regionale:
- …
verificare lo stato di definizione o applicazione delle
normative regionali ex Legge 381/91;
- …
analizzare l'evoluzione dei rapporti di committenza con
la Pubblica Amministrazione;
- …
valutare le esigenze al fine di assumere le opportune
iniziative presso la Pubblica Amministrazione, per quanto
di competenza del livello regionale, affinchÈ vengano
attivati e/o potenziati di corsi di qualificazione,
aggiornamento e riqualificazione professionale per il
personale delle realta' interessate dal presente CCNL;
-
- - a
livello provinciale:
- …
analizzare l'andamento del settore, ai diversi livelli,
con particolare attenzione all'assetto dei servizi ed al
dato occupazionale;
- …
valutare le esigenze al fine di assumere le opportune
iniziative presso la Pubblica Amministrazione affinchÈ,
nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze, si tenga
conto, nei regimi di convenzione e negli appalti dei
costi connessi con l'applicazione del presente CCNL;
- …
verificare i programmi e i progetti di sviluppo
complessivi del settore;
- …
valutare le esigenze al fine di assumere le opportune
iniziative nei confronti della Pubblica Amministrazione,
per quanto di competenza del livello provinciale, affinchÈ
vengano attivati e/o potenziati i corsi di qualificazione,
aggiornamento e riqualificazione professionale per il
personale delle realta' interessate dal presente CCNL.
- In
caso di accordo per l'effettuazione della contrattazione
di secondo livello in sede regionale in sostituzione di
quella prevista in sede provinciale, cosÏ come previsto
dall'art. 10, le parti regionali, sentite le rispettive
parti provinciali, potranno concordare di sostituire
parzialmente l'informazione a livello regionale.
-
- C)
Livello Aziendale (per le imprese oltre i 15 addetti)
- Semestralmente,
su richiesta, verranno fornite alle RSU, od in loro
assenza alle R.S.A., od in loro assenza alle OO.SS.
territoriali firmatarie del CCNL adeguate informazioni
riguardanti gli andamenti occupazionali, le innovazioni
sull'organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei
servizi, i rapporti diretti e/o di convenzione o appalto
con gli Enti Pubblici, i progetti ed i programmi di
sviluppo.
- Inoltre
in caso di significative evoluzioni sui dati
occupazionali e sui processi organizzativi, le relative
informazioni verranno, su richiesta, tempestivamente
fornite alle RSU, od in loro assenza alle R.S.A., od in
loro assenza alle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
-
- Osservatorio
nazionale
- Le
parti stipulanti confermano la costituzione della Sezione
Socio-Sanitaria-Assistenziale-Educativa e dell'Inserimento
Lavorativo Cooperativo dell'Osservatorio Nazionale sulla
Cooperazione, previsto dal protocollo di intesa
interconfederale del 5.4.1990.
- La
sezione dell'osservatorio e' guidata dal Comitato
composto da sei (6) componenti effettivi e sei (6)
supplenti, nominato dalle parti stipulanti.
- La
Sezione operera' secondo le norme del regolamento
approvato dal Comitato di gestione fermo restando l'impegno
ad individuare le fonti di finanziamento di ogni singola
iniziativa, nel quadro della integrazione con l'osservatorio
generale di cui al Protocollo del 5/4/90.
- La
Sezione dell'Osservatorio potra' utilizzare i risultati
di ricerche effettuate a cura delle parti stipulanti il
CCNL od a cura dell'Osservatorio generale sulla
cooperazione o promuoverne di sua iniziativa .
- Oltre
ai temi di cui al punto 1) del protocollo d'intesa
interconfederale 5/4/90 le problematiche di settore che
potranno essere oggetto di ricerca ed analisi nel settore
della cooperazione di cui trattasi sono di massima le
seguenti:
- …
presenza e sviluppo delle cooperative del settore nelle
varie aree geografiche;
- …
stato dei rapporti tra cooperative e pubbliche
amministrazioni per l'insieme delle questioni che
attengono al settore di attivita';
- …
verifica dello stato di applicazione del CCNL e dello
stato delle relazioni industriali e sindacali;
- …
applicazione delle leggi sociali e di norme in materia di
condizioni di lavoro, sullo stato della sicurezza e della
salute nell'ambiente di lavoro;
- …
situazione del mercato del lavoro del settore, della
formazione professionale e degli andamenti occupazionali;
- …
qualita' ed efficienza dei servizi nell'ambito del
settore.
- Tutte
le deliberazioni e le proposte della sezione dell'osservatorio
nazionale saranno trasmesse alle parti stipulanti il CCNL
per consentire le opportune valutazioni nonchÈ un loro
eventuale utilizzo.
- I
finanziamenti delle iniziative di studio e ricerca
adottate saranno pariteticamente ripartiti fra le stesse
secondo modalita' da concordarsi.
-
- Osservatori
territoriali
- Le
parti convengono di promuovere la costituzione di
Osservatori regionali, e/o provinciali su delega di
questi, aventi analoghe caratteristiche organizzative e
operanti in relazione ai temi richiamati per il livello
di competenza.
-
- ART.
10
- STRUTTURA
DELLA CONTRATTAZIONE
- Le
norme del presente articolo tengono conto dello spirito
del protocollo sulla "Politica dei redditi" del
23.7.93 compatibilmente con la specificita' del presente
contratto.
- La
struttura della contrattazione e' articolata su due
livelli: nazionale e provinciale.
- Il
livello provinciale puÚ essere sostituito da quello
regionale su accordo tra le parti territorialmente
interessate. La scelta del livello terra' anche conto del
numero di aziende presenti sul territorio e della
presenza delle strutture di rappresentanza delle parti.
- 1.
Il Contratto nazionale
- a.
Ruolo e riferimenti
- Il
CCNL ha il ruolo di unificante centralita' in rapporto
anche alle relazioni sindacali, di definizione delle
condizioni sia economiche che normative delle prestazioni
di lavoro che si svolgono nelle cooperative, di precisa
fissazione delle materie rinviate alla competenza del
livello di contrattazione integrativa.
- Per
quanto concerne gli effetti economici da esso prodotti,
il CCNL e' coerente con i tassi di inflazione programmati
assunti come obiettivo della concertazione per la
politica dei redditi.
- Nel
determinare tali effetti, si tiene conto delle politiche
concordate nelle sessioni di politica dei redditi, dell'obiettivo
mirato alla salvaguardia del potere di acquisto delle
retribuzioni, delle tendenze economiche generali, della
situazione economica, dell'andamento e delle prospettive
della competitivita' e del mercato del lavoro del settore.
- b.
Procedure di rinnovo
- Le
procedure per il rinnovo del CCNL sono le seguenti:
- …
disdetta: almeno 2 mesi prima della scadenza a mezzo
raccomandata a.r.;
- …
invio piattaforma: almeno 1 mese prima della scadenza a
mezzo raccomandata a.r.;
- …
inizio trattativa: entro 20 giorni dal ricevimento della
piattaforma.
- Nel
mese antecedente la scadenza del CCNL, ove il negoziato
si apra entro i termini previsti al comma precedente, e
per il mese successivo alla scadenza medesima le parti
non assumeranno iniziative unilaterali ne' procederanno
ad azioni dirette.
- Nel
caso di presentazione della piattaforma oltre i limiti di
tempo di cui al 1 comma, la norma di cui al 2 comma avra'
efficacia limitatamente ai due mesi successivi alla
presentazione della piattaforma medesima.
- Ove
tale condizione venga violata, l'indennita' di vacanza
contrattuale di cui alla lettera c. del presente articolo
verra' anticipata di tre mesi se della violazione e'
responsabile la parte datoriale e posticipata di tre mesi
rispetto alla normale decorrenza se responsabili sono le
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.
- In
caso di mancata o ritardata disdetta del CCNL, esso si
intende prorogato di un anno e cosÏ di anno in anno.
- c.
Indennita' di vacanza contrattuale
- A
decorrere dal primo giorno del 4 mese dopo la scadenza
del CCNL, ove sia intervenuta disdetta e nel caso di
presentazione della piattaforma nei termini di cui al 1
comma della lettera b, qualora non sia intervenuto
accordo di rinnovo, sara' erogata a tutti i lavoratori
una indennita' di vacanza contrattuale pari al 30% del
tasso annuo programmato d'inflazione, da calcolarsi sui
minimi retributivi contrattuali vigenti.
- Dall'inizio
del 7 mese di vacanza contrattuale, detto importo sara'
pari al 50% del tasso d'inflazione programmato.
- 2.
Il contratto territoriale
- Esso
potra' essere provinciale o in alternativa, a norma del
presente articolo, regionale.
- 3.
Confronto applicativo aziendale
- I
titolari di tale confronto sono le aziende e le R.S.U. o
in loro assenza le R.S.A.
- E'
demandata al confronto tra le RSU o in loro assenza le
RSA e la direzione aziendale la verifica dell'applicazione
del contratto, delle leggi sociali e delle norme in
materia di condizioni di lavoro.
- E'
altresÏ prevista per le parti a livello aziendale la
discussione sull'applicazione delle seguenti materie:
- -
ambiente;
- -
salute e sicurezza sul lavoro;
- -
organizzazione del lavoro;
- -
formazione professionale;
- -
inquadramento professionale;
- -
gestione dell'orario di lavoro (in tale ambito le parti
potranno anche definire la trasformazione delle giornate
del 2 giugno e 4 novembre da giornate a retribuzione
aggiuntiva in permesso retribuito aggiuntivo);
- -
diritto allo studio;
- -
nonche' quant'altro espressamente rinviatovi.
- Tale
confronto avverra' entro un mese dalla firma del presente
CCNL per la prima applicazione dello stesso ed almeno
annualmente per quanto attiene le materie ad esso
rinviate.
- Norma
transitoria
- Le
parti concordano di rinviare alla contrattazione
nazionale la definizione della tempistica, delle materie
e dei criteri per la affermazione della contrattazione di
secondo livello, la quale, pertanto, potra' svolgersi
solamente sulla base delle relative norme dalle stesse
definite.
-
- ART.
11
- NORME
DI GARANZIA DEL
- FUNZIONAMENTO
DEI SERVIZI ESSENZIALI
- In
attuazione di quanto previsto dalla legge 12.6.90 n.146,
le parti individuano in ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo
i seguenti servizi essenziali:
- … le
prestazioni medico sanitarie, l'igiene, l'assistenza
finalizzata ad assicurare la
- tutela
fisica e/o la confezione, distribuzione e
somministrazione del vitto a:
- …
persone non autosufficienti;
- …
minori;
- …
soggetti affidati a strutture tutelari o a servizi di
assistenza domiciliare.
- Nell'ambito
dei servizi essenziali di cui sopra, dovra' essere
garantita la continuita' delle prestazioni indispensabili
per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti
costituzionalmente garantiti.
- Al
fine di una corretta applicazione delle norme di cui
sopra, saranno individuati, nell'ambito del rapporto tra
le parti in sede aziendale, appositi contingenti di
personale che dovranno garantire la continuita' delle
prestazioni indispensabili inerenti ai servizi essenziali
sopra individuati.
- A
livello aziendale potranno, inoltre, essere definite
altre tipologie di servizio cui applicare la normativa
del presente articolo.
-
- ART.
12
- PROCEDURE
PER LA PREVENZIONE DEL CONFLITTO
- Le
parti sottolineano l'importanza di una coerente
applicazione delle procedure previste dal Titolo 8 del
Protocollo 5.4.1990 tra le Centrali Cooperative e le
Organizzazioni Sindacali.
-
- ART.
13
- PARI
OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
- Ai
fini di una piena e puntuale applicazione della legge 125/91
e' costituito a livello nazionale il Comitato per le Pari
Opportunita' tra uomo e donna composto da una componente
designata da ognuna delle OO.SS. firmatarie del presente
CCNL e da un pari numero di componenti in rappresentanza
delle Centrali Cooperative, tra le quali individuare la
figura con funzioni di Presidente. Possono inoltre essere
istituiti Comitati per le Pari Opportunita' tra uomo e
donna presso singole realta' territoriali aventi
dimensioni e caratteristiche rilevanti verificate a
livello nazionale nell'ambito del rapporto tra le parti.
- Le
Associazioni Cooperative assicurano le condizioni e gli
strumenti per il loro funzionamento. Nell'ambito del
rapporto tra le parti saranno definiti i termini del
finanziamento delle iniziative assunte dal Comitato per
le Pari Opportunita'.
- Le
finalita' dei Comitati per le Pari Opportunita' tra uomo
e donna sono quelle definite dalla legge di riferimento.
I Comitati costituiti al livello territoriale opereranno
sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato
per le Pari Opportunita' tra uomo e donna nazionale che
verra' istituito entro sei mesi dalla data della stipula
del presente CCNL.
-
- ART.
14
- TUTELA
DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
- IN
PARTICOLARI CONDIZIONI PSICOFISICHE
- Alle
lavoratrici e ai lavoratori per i quali sia stata
attestata, da una struttura pubblica o da struttura
convenzionata prevista dalle leggi vigenti, la condizione
di persona affetta da tossicodipendenza, alcoolismo
cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si
impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e
riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, si
applicano le misure a sostegno di cui alla legge 162/90.
- Si
conviene altresÏ che durante i periodi afferenti ai
permessi e/o aspettative non maturera' a favore della
lavoratrice e del lavoratore alcun beneficio derivante
dagli istituti previsti dal presente contratto.
-
- ART.
15
- TUTELA
DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
- PORTATRICI
E PORTATORI DI HANDICAP
- Per
quanto concerne la tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori portatrici o portatori di handicap si fa
riferimento alla legge 5 febbraio 1992 n.104 "Legge
quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle
persone handicappate".
-
- ART.
16
- TUTELA
DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI CHE SVOLGONO ATTIVITA'
DI VOLONTARIATO Al SENSI DELLA LEGGE 266/91
- Le
parti, sottolineando i valori solidaristici e civili del
volontariato ed in considerazione di quanto previsto
dalla specifica legge quadro n. 266/91, convengono che le
lavoratrici e i lavoratori che svolgono attivita' di
volontariato ai sensi della suddetta legge siano
applicate, compatibilmente con l'organizzazione aziendale,
le forme di flessibilita' dell'orario di lavoro o delle
turnazioni previste dal presente CCNL.
-
- TITOLO
III
- DIRITTI
SINDACALI
-
- ART.
17
- RAPPRESENTANZE
SINDACALI
- Le
rappresentanze sindacali nelle Cooperative e nelle societa'
collegate sono le R.S.U. (RAPPRESENTANZE SINDACALI
UNITARIE) costituite ai sensi del protocollo d'intesa
sottoscritto tra LNCeM, CCI, AGCI, e CGIL, CISL, UIL in
data 13 settembre 1994 che costituisce parte integrante
del presente CCNL.
- Ad
integrazione dell'art. 3 di detto protocollo le parti,
relativamente al numero dei componenti le R.S.U.,
convengono quanto segue:
- a) 3
(tre) componenti per le RSU costituite nelle unita'
produttive che occupano fino a 75 addette/i;
- b) 4
(quattro) componenti per le RSU costituite nelle unita'
produttive che occupano da 76 a 150 addette/i;
- c) 5
(cinque) componenti per le RSU costituite nelle unita'
produttive che occupano da 151 a 200 addette/i;
- Sino
alla costituzione delle sopraindicate RSU le
rappresentanze sindacali nelle Cooperative e nelle societa'
collegate sono le RSA (Rappresentanze Sindacali Aziendali).
- Le R.S.U.
o in loro assenza le R.S.A. hanno competenze per quanto
previsto dall'art. 9.
- Per l'espletamento
dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze
Sindacali sono previsti permessi retribuiti secondo i
criteri e le procedure di cui all'art. 23 della legge 300/70
e permessi non retribuiti per le finalita' e secondo i
criteri di cui all'art. 24 della legge medesima.
- A
livello aziendale potra' essere concordato tra le parti,
ove se ne ravvisi l'esigenza oggettiva riconosciuta, il
superamento delle quantita' dei permessi orari retribuiti
di cui al comma precedente.
-
- ART.
18
- PERMESSI
PER CARICHE SINDACALI
- Le
lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati
Direttivi delle organizzazioni sindacali nazionali,
regionali o provinciali di categoria, hanno diritto ai
permessi retribuiti ai sensi dell'art. 30 della Legge 300/70
per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti,
quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta
per iscritto dalle organizzazioni predette.
- I
nominativi e le variazioni relative dovranno essere
comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette all'azienda
da cui la lavoratrice o il lavoratore dipende.
-
- ART.
19
- ASPETTATIVA
E PERMESSI
- PER
FUNZIONI PUBBLICHE ELETTIVE
- Per
il collocamento in aspettativa di lavoratrici e di
lavoratori chiamate/i a ricoprire cariche pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali,
regionali o provinciali e per la concessione di permessi
alle lavoratrici e ai lavoratori chiamate/i a funzioni
pubbliche elettive, si rinvia alle disposizioni di cui
agli artt. 31 e 32 della Legge 300/70.
-
- ART.
20
- ASSEMBLEA
- Le
lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi
fuori dell'orario di lavoro nonche' durante lo stesso nei
limiti di 12 ore annue per le quali verra' corrisposta la
normale retribuzione.
- L'Azienda
Cooperativa dovra' destinare di volta in volta locali
idonei per lo svolgimento delle assemblee. Le stesse
possono riguardare la generalita' delle lavoratrici e dei
lavoratori o gruppi di essi/e, e sono indette nella
misura massima di 10 ore annue dalle R.S.U. di cui all'art.
17 del presente CCNL e nella misura massima di 2 ore
annue dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
- In
assenza delle R.S.U. le 12 ore annue di assemblea, sono
indette dalle R.S.A. unitamente alle OO.SS. firmatarie
del contratto.
- Della
convocazione della riunione deve essere data all'Amministrazione
tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 48 ore.
Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto
sopra, dandone comunicazione, dirigenti donne e uomini
esterni dei sindacati firmatari del presente CCNL. Lo
svolgimento delle assemblee dovra' essere effettuato
senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'utenza.
-
- ART.
21
- AFFISSIONE
- E'
consentito ai Sindacati territoriali aderenti alle
Organizzazioni firmatarie del presente contratto di far
affiggere in appositi spazi comunicazioni a firma delle
responsabili o dei responsabili dei Sindacati medesimi.
- Le
anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di
interesse sindacale e del lavoro. Le copie delle
comunicazioni di cui sopra dovranno essere
contemporaneamente consegnate alla Direzione aziendale.
-
- ART.
22
- CONTRIBUTI
SINDACALI
- Le
addette e gli addetti hanno facolta' di rilasciare delega,
a favore della propria organizzazione sindacale, per la
riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o
retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali
nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
- La
delega ha validita' dal primo giorno del mese successivo
a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata
ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato.
Sia la delega che la revoca della stessa devono essere
inoltrate in forma scritta, alla cooperativa di
appartenenza ed alla organizzazione sindacale interessata.
- Le
trattenute mensili operate dalle singole cooperative
sulle retribuzioni delle addette e degli addetti in base
alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali
sono versate entro il decimo giorno del mese successivo
alle stesse secondo le modalita' comunicate dalle
organizzazioni sindacali con accompagnamento di distinta
nominativa.
- La
cooperativa e' tenuta, nei confronti dei terzi, alla
riservatezza dei nominativi del personale che ha
rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle OO.SS.
-
- TITOLO
IV
- ASSUNZIONE
E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
-
- ART.
23
- ASSUNZIONE
- Con l'obiettivo
della valorizzazione degli eventuali titoli disciplinanti
le professioni del personale che appartiene ai settori di
intervento, l'assunzione al lavoro deve essere effettuata
in conformita' alle disposizioni di legge che regolano la
materia.
- All'atto
dell'assunzione sara' comunicato alla lavoratrice ed al
lavoratore, per iscritto, quanto segue:
- … la
tipologia del rapporto di lavoro;
- … la
data di decorrenza dell'assunzione;
- … il
livello di inquadramento cui viene assegnata o assegnato;
- … il
trattamento economico;
- … la
durata del periodo di prova;
- …
tutte le eventuali altre condizioni concordate.
- Prima
dell'assunzione in servizio, la Cooperativa potra'
accertare l'idoneita' fisica attraverso visita medica da
parte di strutture pubbliche, o convenzionate, delle
lavoratrici e dei lavoratori aventi rapporto diretto con
l'utenza.
- L'assunzione
delle persone svantaggiate avverra' con chiamata
nominativa compatibilmente con quanto previsto dalle
Leggi vigenti e sulla base di quanto stabilito fra le
parti.
- Le
parti, in considerazione della specificita' dell'attivita'
svolta convengono di escludere dalla riserva di cui all'art.
25 della Legge 23 luglio 1991 n.223 le assunzioni dei
lavoratori appartenenti alle seguenti qualifiche
professionali:
- assistente
domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale
addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o
formata/o, animatrice/ore senza titolo, istruttrice/ore
di attivita' manuali ed espressive, istruttore di nuoto,
guida, operatrice/ore dei servizi informativi e di
orientamento, autista soccorritrice/ore, educatrice/ore
senza titolo, assistente domiciliare e dei servizi
tutelari operatrice/ore socio-assistenziale addetta/o all'assistenza
di base o altrimenti definita/o coordinatrice/ore,
maestra/o di attivita' manuali ed espressive, guida con
compiti di programmazione, massaggiatrice/ore, animatrice/ore
con titolo, infermiera/ere generica/o, ricercatrice/ore
dei servizi informativi e di orientamento, assistente all'infanzia
con funzioni educative, operatrice/ore dell'inserimento
lavorativo, impiegata/o di concetto con responsabilita'
specifiche in area amministrativa, educatrice/ore
professionale, assistente sociale, terapista della
riabilitazione, infermiera/e professionale, consigliere
di orientamento, capo ufficio, coordinatrice/ore di unita'
operativa e/o servizi semplici, educatrice/ore
professionale coordinatrice/ore, coordinatrice/ore di
unita' operativa e/o servizi complessi, psicologa/o,
sociologa/o, pedagogista, medico, responsabile di area
aziendale, responsabile di area aziendale strategica,
direttrice/ore aziendale.
-
- ART.
24
- DOCUMENTI
DI LAVORO
- All'atto
dell'assunzione la lavoratrice e il lavoratore dovra'
presentare o consegnare i seguenti documenti:
- …
libretto di lavoro e cartellino rosa;
- …
stato di famiglia;
- …
residenza anagrafica;
- …
libretto di idoneita' sanitaria;
- …
fotocopia di codice fiscale;
- …
fotocopia documento di riconoscimento valido;
- …
certificato di iscrizione all'albo/ordine professionale (se
obbligatorio);
- …
eventuale libretto di pensione;
- …
certificato che attesta il grado di istruzione e di
qualifica.
- La
lavoratrice e il lavoratore dovra' comunicare ogni
variazione rispetto ai documenti e ai dati forniti all'atto
dell'assunzione.
-
- ART.
25
- RAPPORTI
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
- In
tutte le strutture comprese nell'ambito di applicazione
di cui all'art. 1 del presente contratto, ai sensi dell'art.
23 della legge n. 56 del 28.2.1987, l'apposizione di un
termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che
nell'ipotesi di cui all'art. 1 della legge 18.4.1962 n.
230 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 8
bis del DL 29.1.1983 n. 17 convertito con modificazioni
della legge 25.3.1983 n. 79, e' consentita, in relazione
alle particolari esigenze della Cooperativa ed al fine di
evitare eventuali carenze del servizio, nelle seguenti
ipotesi:
a) punte di intensa attivita' derivante da convenzioni o
commesse eccezionali con attivita' lavorativa cui non sia
possibile sopperire con il normale organico;
b) per garantire le indispensabili necessita' dei servizi
assistenziali e la totale funzionalita' di tutte le
strutture di cui all'art. 1 del presente contratto
durante il periodo annuale programmato di ferie;
c) per l'esecuzione di progetti di ricerca nell'ambito
dei fini istituzionali della Cooperativa anche in
collaborazione con Ministeri ed altre istituzioni
pubbliche o private;
d) per l'effettuazione di attivita' socio-sanitaria,
riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonche'
promozionale, anche in collaborazione con UU.SS.LL.,
Province, Regioni, Comuni, Ministeri od altri Enti ed
inoltre per l'espletamento di corsi di formazione o di
specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui
sopra;
e) per sostituzioni di lavoratrici o lavoratori assenti
per permesso straordinario non retribuito concesso dalla
Cooperativa;
f) in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni
di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di
giudizio, ecc.) nonche' in caso di impugnativa di
licenziamento da parte della lavoratrice o del lavoratore
sino alla definizione del giudizio;
g) per sostituzione della lavoratrice o del lavoratore
assente con diritto alla conservazione del posto (malattia,
maternita', aspettativa non retribuita, infortunio,
permessi, servizio militare).
La percentuale delle lavoratrici e dei lavoratori assunti
con contratto a tempo determinato non puÚ essere
superiore contemporaneamente al 30% del personale assunto
a tempo indeterminato, ad esclusione di quanto riferito
ai punti b), c) e g).
- Sara'
comunque attivabile un numero minimo di n.3 (tre)
rapporti di lavoro a tempo determinato per Cooperativa.
- Si
precisa che l'istituto del contratto a tempo determinato
non deve sopperire a carenze stabili dell'organico.
- Prima
di procedere ad assunzioni a tempo determinato, secondo
le ipotesi del presente articolo, le imprese cooperative
attiveranno, con i soggetti di rappresentanza sindacale
di cui all'art. 17, procedure di informazione sulle
esigenze di assunzioni in questione e di confronto sulla
coerenza delle motivazioni di cui al primo comma del
presente articolo.
- Deroghe
al limite massimo di cui al precedente paragrafo sono
esclusivamente possibili previa intesa tra le parti al
livello aziendale.
-
- ART.
26
- LAVORO
A TEMPO PARZIALE
- Il
rapporto di lavoro a tempo parziale ha la funzione di:
- …
favorire la flessibilita' della prestazione di lavoro in
rapporto all'attivita' della Cooperativa;
- …
consentire il soddisfacimento di esigenze individuali
delle lavoratrici e dei lavoratori, ferme restando le
esigenze della Cooperativa.
- Il
rapporto a tempo parziale sara' applicato nelle singole
Cooperative secondo i seguenti principi:
- …
volonta' di entrambe le parti;
- … in
caso di assunzione a tempo pieno e' riconosciuto il
diritto di precedenza, per le medesime mansioni o
mansioni similari, nei confronti delle lavoratrici e dei
lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorita'
per chi, gia' dipendente, aveva trasformato il rapporto
di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
- La
Cooperativa rispondera' entro 20 (venti) giorni alle
richieste di trasformazione dei rapporti di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale e viceversa. L'eventuale
risposta negativa dovra' essere motivata e comunicata
anche alle rappresentanze sindacali.
- Le
lavoratrici ed i lavoratori interessati alla
trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a
tempo pieno o viceversa dovranno esprimere la propria
opzione entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta ricevuta.
- Inoltre
il rapporto di lavoro a tempo parziale e' regolato come
segue.
- A)
Nella lettera di assunzione dovranno essere specificati:
- … l'eventuale
periodo di prova;
- … l'orario
settimanale;
- … la
qualifica assegnata.
- Il
minimo settimanale dell'orario di lavoro non puÚ essere
inferiore a 10 ore.
- Qualora
non sia possibile il raggiungimento di detto minimo in un'unica
ubicazione di servizio le parti si danno atto che il
rispetto dello stesso e' possibile solo a fronte della
disponibilita' della lavoratrice o del lavoratore ad
operare su piu' ubicazioni ove la Cooperativa ne abbia
nello stesso ambito territoriale e non si oppongano
impedimenti di natura tecnico-produttiva ed organizzativa
derivanti da criteri e modalita' di esecuzione dei
servizi.
- Nel
caso in cui la lavoratrice o il lavoratore con rapporto a
tempo parziale presti l'attivita' lavorativa in due o piu'
ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il
raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento
da un posto all'altro di lavoro spetta alla lavoratrice o
al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non
inferiori ai Km 15 sulla base di criteri definiti dalla
contrattazione di secondo livello. Nei casi di
disponibilita' di nuove prestazioni derivanti dalla
acquisizione di nuovi servizi, dalla vacanza di posti
derivanti da cessazioni di rapporti di lavoro in atto, la
Cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico
produttive, ricerchera', dandone comunicazione alle
rappresentanze sindacali, soluzioni per un aumento delle
ore settimanali del personale part-time.
- B) E'
ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura
massima del 50% dell'orario settimanale della lavoratrice
e del lavoratore che ha avuto l'assunzione con contratto
a tempo parziale.
- C) La
variazione con carattere di continuita' dell'orario
settimanale, di cui alla lettera di assunzione, dovra'
essere comunicata per iscritto alla lavoratrice e al
lavoratore e contestualmente alle rappresentanze
sindacali unitarie ed all'Ispettorato del Lavoro.
- D) Il
personale che ha avuto l'assunzione a tempo parziale avra'
la retribuzione in base alle ore prestate nel mese. In
ogni caso la retribuzione non potra' essere inferiore a
quella corrispondente all'orario settimanale risultante
dalla lettera di assunzione o dalla comunicazione di cui
al punto C) che precede.
- E) La
retribuzione oraria si ottiene come stabilito all'art. 69.
- F) I
corrispondenti trattamenti economici relativi all'indennita'
di fine rapporto, alla 13 mensilita', ai compensi
stabiliti dagli accordi integrativi, alle ferie e alle
festivita' troveranno applicazione proporzionale alle ore
lavorate.
- G)
Per la tredicesima mensilita' si corrispondera' una quota
pari all'8,33% della retribuzione percepita per le ore
lavorate.
- Per
il trattamento di fine rapporto si applicano le
disposizioni di legge vigenti.
- Il
trattamento di malattia ed infortunio e quello relativo
alle lavoratrici madri e qualsiasi altro trattamento
contrattuale e di legge sara' garantito in proporzione
alla durata della prestazione di cui ai punti A) e C) che
precedono.
- I
ratei di retribuzione globale mensili relativi a tutti
gli altri istituti contrattuali nell'anno di passaggio
dal rapporto a tempo parziale al rapporto a tempo pieno e
viceversa saranno calcolati in misura proporzionale all'effettiva
durata della prestazione lavorativa nei due distinti
periodi.
- Nei
casi di risoluzione del rapporto di lavoro o di
assunzione nel corso dell'anno i trattamenti derivanti
dalle norme che precedono trovano applicazione in
rapporto al periodo lavorato.
- L'utilizzo
complessivo del lavoro a tempo parziale e le sue modalita'
di attuazione saranno argomento di informazione e
confronto tra le parti a livello aziendale in particolar
modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione
del lavoro supplementare.
-
- ART.
27
- CONTRATTI
DI FORMAZIONE E LAVORO
- Per l'assunzione
di personale con contratto di formazione lavoro si fa
riferimento all'accordo interconfederale del 5.10.95
intercorso in materia.
- In
riferimento a quanto previsto nella apposita tabella
allegata a tale accordo, concernente i livelli da
escludersi e l'individuazione delle professionalita'
intermedie ed elevate, in considerazione delle modifiche
intervenute con il presente CCNL in materia di
inquadramento del personale, la sezione relativa risulta
cosÏ modificata:
- -
professionalita' da escludersi: quelle relative ai
livelli I, II, III;
- -
professionalita' intermedie: quelle relative ai livelli
IV, V;
- -
professionalita' elevate: quelle relative ai livelli VI,
VII; VIII, IX, X.
- ART.
28
- APPRENDISTATO
- I
rapporti di lavoro con contratti di apprendistato sono
definiti nel rispetto della legislazione vigente.
- Le
parti, in considerazione delle modificazioni
intercorrenti, si reincontreranno entro due mesi dalla
firma del presente CCNL per una compiuta regolamentazione
della materia.
-
- ART.
29
- PERIODO
DI PROVA
- L'assunzione
in servizio delle lavoratrici e dei lavoratori avviene
con un periodo di prova la cui durata non potra' essere
superiore ai seguenti periodi:
- … 1
livello 30 gg. di effettiva prestazione
- … 2
livello 30 gg. di effettiva prestazione
- … 3
livello 30 gg. di effettiva prestazione
- … 4
livello 30 gg. di effettiva prestazione
- … 5
livello 60 gg. di effettiva prestazione
- … 6
livello 60 gg. di effettiva prestazione
- … 7
livello 60 gg. di effettiva prestazione
- … 8
livello 180 gg. di effettiva prestazione
- … 9
livello 180 gg. di effettiva prestazione
- … 10
livello 180 gg. di effettiva prestazione
- Nel
corso del periodo di prova e' reciproco il diritto alla
risoluzione del rapporto di lavoro in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso ne' di relativa indennita'.
- Durante
il periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e
gli obblighi del presente contratto salvo quanto
diversamente stabilito dal contratto stesso. In caso di
risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di
prova ovvero alla fine dello stesso, alla lavoratrice ed
al lavoratore spetta la retribuzione relativa alle
giornate e alle ore di lavoro, nonche' i ratei di ferie,
di tredicesima e di trattamento di fine rapporto.
- Ove
il periodo di prova venga interrotto per causa di
malattia la lavoratrice ed il lavoratore potranno essere
ammessi a completare il periodo di prova qualora siano in
grado di riprendere il servizio entro 60 gg.
- Trascorso
il periodo di prova senza che si sia proceduto alla
disdetta del rapporto di lavoro, la lavoratrice ed il
lavoratore si intenderanno confermati in servizio.
-
- ART.
30
- PREAVVISO
DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI
- Salvo
l'ipotesi di cui al punto e) dell'art... il contratto di
impiego a tempo indeterminato non puÚ essere risolto da
alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono
stabiliti in giorni di calendario, come segue:
|
Liv.
1/2/3/4
|
Liv.
5/6/7
|
Liv.
8/9/10
|
per anzianita' di
servizio fino a tre anni |
15 gg.
|
45 gg.
|
90 gg.
|
per anzianita' di
servizio oltre i tre anni |
30
gg.
|
60 gg.
|
120 gg.
|
-
- La
parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra
una indennita' pari all'importo della retribuzione del
periodo di mancato preavviso.
- La
parte che riceve il preavviso puÚ troncare il rapporto
sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da
ciÚ derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di
preavviso non compiuto.
- Durante
il periodo di preavviso per licenziamento l'impresa
cooperativa concedera' alla lavoratrice ed al lavoratore
dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la
distribuzione e la durata dei permessi stessi sono
stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.
- Tanto
il licenziamento che le dimissioni devono essere
comunicati per iscritto.
-
- ART.
31
- RILASCIO
DEI DOCUMENTI E DEL CERTIFICATO Dl LAVORO
- All'atto
dell'effettiva cessazione del rapporto di lavoro, l'azienda
cooperativa riconsegnera' alla lavoratrice ed al
lavoratore i dovuti documenti regolarmente aggiornati e
di essi la lavoratrice ed il lavoratore rilasceranno
regolare ricevuta.
- All'atto
della risoluzione del rapporto di lavoro, l'azienda
cooperativa dovra' rilasciare a richiesta della
lavoratrice e del lavoratore un certificato con l'indicazione
della durata del rapporto di lavoro e delle mansioni
svolte dalla stessa lavoratrice e dallo stesso lavoratore.
-
- ART.
32
- TRATTAMENTO
DI FINE RAPPORTO
- Il
trattamento di fine rapporto e' regolato dalle norme
della Legge 297/82.
-
- ART.
33
- MOBILIT¿
E TRASFERIMENTI
- Per
mobilita' temporanea si intende:
- … la
mobilita' di urgenza dettata da eventi contingenti e
imprevedibili;
- …
utilizzazione del personale in unita' diversa da quella
di provenienza nel
- rispetto
delle attribuzioni spettanti alle singole posizioni
personali.
- Qualora
esigenze organizzative aziendali lo richiedano, lo
spostamento puÚ divenire trasferimento definitivo.
- In
sede di confronto aziendale tra le parti, di cui all'art.
10, verranno verificati i processi di mobilita' posti in
atto, con particolare attenzione a quelli con carattere
definitivo attuati ai sensi dell'art. 13 della legge 20.5.1970
n. 300.
-
- ART.
34
- CAMBI
DI GESTIONE
- Rilevato
che il settore e' notevolmente caratterizzato dalla
effettuazione del servizio tramite contratti di appalto o
convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi
di gestione, allo scopo di perseguire la continuita' e le
condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene
concordato quanto ai seguenti punti.
- A) L'azienda
uscente, con la massima tempestivita' possibile, e
comunque prima dell'evento, dara' formale notizia della
cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali e alle
RSU.
- L'azienda
subentrante (anch'essa con la massima tempestivita'
possibile e comunque prima del verificarsi dell'evento),
dara' a sua volta formale notizia alle OO.SS.
territoriali circa l'inizio della nuova gestione.
- Quanto
sopra al fine di garantire tutte le informazioni utili
alla corretta applicazione delle norme contrattuali
nazionali e provinciali e delle disposizioni di legge in
materia.
- B) L'azienda
subentrante, nel caso in cui siano rimaste invariate le
prestazioni richieste e risultanti nel capitolato d'appalto,
o convenzione, assumera', nei modi e condizioni previsti
dalle leggi vigenti, ferma restando la risoluzione del
rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il
personale addetto all'appalto o convenzione stessi, salvo
quanto previsto al successivo punto d).
- Le
imprese interessate prenderanno preventivi accordi per
effettuare il passaggio diretto delle lavoratrici e dei
lavoratori addetti all'appalto o convenzione medesimi.
- C)
Qualora, per comprovati motivi, alla data della
cessazione dell'appalto o convenzione, quanto previsto
dal punto b), del presente articolo non abbia trovato
applicazione, l'Azienda cessante potra' porre in
aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli
istituti contrattuali le lavoratrici ed i lavoratori che
operano sull'appalto o convenzione interessati per un
periodo massimo di 7 giorni lavorativi, al fine di
consentire l'espletamento delle procedure relative all'assunzione
con passaggio diretto.
- D) In
caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione
e nelle modalita' del servizio da parte del committente e/o
tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul
dato occupazionale e sul mantenimento delle condizioni di
lavoro, l'Azienda fornira' le opportune informazioni alle
OO.SS. territoriali.
- Le
parti si attiveranno per individuare le possibilita' di
adibire il personale dell'Azienda eccedente in altri
servizi, anche con orari diversi ed in mansioni
equivalenti.
-
- TITOLO
V
- COMPORTAMENTI
IN SERVIZIO
-
- ART.
35
- COMPORTAMENTO
IN SERVIZIO
- La
lavoratrice ed il lavoratore, in relazione alle
caratteristiche del campo di intervento, deve impostare
il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione dell'utenza,
agendo con criteri di responsabilita', attenendosi alle
disposizioni impartite dalla direzione aziendale ed alle
regole aziendali ed osservando in modo scrupoloso i
propri doveri.
-
- ART.
36
- RITARDI
ED ASSENZE
- Premesso
che i ritardi e le assenze devono essere giustificati
immediatamente e che la lavoratrice ed il lavoratore
devono osservare il proprio orario di lavoro, i ritardi
giustificati o dovuti a motivi di eccezionalita' o forza
maggiore debbono essere recuperati; ove non sia possibile
il recupero, i ritardi e le assenze comportano la perdita
dell'importo della retribuzione corrispondente alla non
effettuazione delle ore lavorabili.
- I
ritardi ingiustificati nonchÈ l'assenza arbitraria ed
ingiustificata sono oggetto di sanzioni disciplinari di
cui all'art. 37 e comportano la perdita della relativa
retribuzione.
-
- ART.
37
- PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
- Indicazione
dei provvedimenti disciplinari
- In
conformita' all'art. 7 della Legge 300/70 le mancanze
della lavoratrice e del lavoratore possono dar luogo alla
adozione dei seguenti provvedimenti da parte dell'azienda:
- …
richiamo verbale;
- …
richiamo scritto;
- …
multa non superiore all'importo di 4 ore della
retribuzione;
- …
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un
periodo non superiore a 4 giorni;
- …
licenziamento.
- Procedura
per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
- L'azienda
non potra' applicare nei confronti della lavoratrice e
del lavoratore alcun provvedimento disciplinare ad
eccezione del rimprovero verbale senza aver
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo
sentito a sua difesa.
- Il
provvedimento disciplinare non potra' essere applicato
prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione
per iscritto del fatto che vi ha dato corso, nel corso
dei quali la lavoratrice ed il lavoratore potranno
presentare le loro giustificazioni.
- Trascorso
il predetto termine di 5 giorni, ove l'azienda non abbia
ritenuto valide le giustificazioni della lavoratrice o
del lavoratore o in assenza di giustificazioni della
lavoratrice o del lavoratore, la stessa potra' dare
applicazione alle sanzioni disciplinari dandone motivata
comunicazione all'interessata o all'interessato.
- Se il
provvedimento non verra' comunicato entro i 10 giorni
successivi a quello della presentazione delle
giustificazioni, le stesse si riterranno accolte.
- Ferma
restando la facolta' di adire all'autorita' giudiziaria
la lavoratrice o il lavoratore al quale sia stata
applicata una sanzione disciplinare puÚ promuovere, nei
20 giorni successivi anche per mezzo della Organizzazione
Sindacale alla quale appartenga ovvero conferisca mandato,
la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro
e della Massima Occupazione, di un Collegio di
Conciliazione e di Arbitrato, composto da un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo
membro da scegliere di comune accordo o, in difetto di
accordo, nominato dal direttore dell'UPLMO.
- La
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia
da parte del collegio.
- Qualora
l'Azienda Cooperativa non provveda entro 10 giorni dall'invito
dell'Ufficio del Lavoro a nominare il proprio
rappresentante in seno al collegio di cui al comma
precedente, la sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla definizione del giudizio.
- Non
puÚ tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione e
parimenti l'arco temporale per l'individuazione del
numero delle infrazioni e dei corrispondenti
provvedimenti disciplinari e' di 2 anni.
- Nel
caso di persone svantaggiate le norme e i provvedimenti
disciplinari dovranno essere individualmente armonizzati
con i programmi personalizzati di risocializzazione.
- Esemplificazione
dei provvedimenti disciplinari
- a)
Rimprovero verbale.
- Nel
caso di infrazioni di lieve entita' alla lavoratrice e al
lavoratore potra' essere applicato il richiamo verbale.
- b)
Rimprovero scritto.
- E' un
provvedimento di carattere preliminare e viene applicato
per mancanze di gravita' inferiore a quelle indicate nei
punti successivi. Dopo tre rimproveri scritti non caduti
in prescrizione, la lavoratrice ed il lavoratore se
ulteriormente recidiva/o, incorre in piu' gravi
provvedimenti che possono andare dalla multa alla
sospensione di durata non superiore ad un giorno.
- c)
Multa.
- Vi si
incorre per:
- …
inosservanza dell'orario di lavoro;
- …
assenza non giustificata non superiore ad un giorno; per
tale caso la multa sara' pari al 5% della paga globale
corrispondente alle ore non lavorate;
- …
inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni
e delle disposizioni a tale scopo emanate dall'azienda,
quando non ricorrano i casi previsti per i ,provvedimenti
di sospensione o licenziamento;
- …
irregolarita' di servizio, abusi, disattenzioni,
negligenza nei propri compiti, quando non abbiano
arrecato danno;
- …
mancata comunicazione della variazione di domicilio e/o
di residenza e relativo recapito telefonico nei casi in
cui vi sia tale obbligo.
- L'importo
delle suddette multe (escluso quello costituente
risarcimento danno) e' devoluto alle istituzioni
assistenziali o previdenziali aziendali o, in mancanza di
queste, all'lNPS.
- Eccezione
fatta per il punto 5. la recidiva per due volte in
provvedimenti di multa non prescritti da' facolta' all'azienda
di comminare al lavoratore il provvedimento di
sospensione fino ad un massimo di 4 giorni.
- d)
Sospensione.
- Vi si
incorre per:
- …
inosservanza ripetuta per oltre tre volte dell'orario di
lavoro;
- …
assenza arbitraria di durata superiore ad un giorno e non
superiore a 3;
- …
inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni
e delle relative disposizioni emanate dall'azienda,
quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose
e nessun danno alle persone;
- …
presentarsi al lavoro e prestare servizio in stato di
ubriachezza o di alterazione derivante dall'uso di
sostanze stupefacenti;
- …
abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo
salvo quanto previsto dal punto 3) del provvedimento di
licenziamento;
- …
insubordinazione verso i superiori;
- …
irregolarita' volontaria nelle formalita' per il
controllo delle presenze quando non costituisca recidiva;
- …
assunzione di un contegno scorretto ed offensivo verso
gli utenti, i soggetti esterni, i colleghi, atti o
molestie anche di carattere sessuale che siano lesivi
della dignita' della persona;
- …
rifiuti ad eseguire incarichi affidati e/o mansioni
impartite.
- La
recidiva in provvedimento di sospensione non prescritti
puÚ fare incorrere la lavoratrice ed il lavoratore nel
provvedimento di cui al punto successivo (licenziamento).
- e)
Licenziamento.
- Vi si
incorre per tutti quei casi in cui la gravita' del fatto
non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di
lavoro:
- …
assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 giorni
consecutivi;
- …
assenze ingiustificate, ripetute tre volte in un anno,
nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
- …
abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza
nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implichino
pregiudizio all'incolumita' delle persone o alla
sicurezza degli ambienti affidati;
- …
inosservanza delle norme mediche per malattia;
- …
grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie
di fatto;
- …
danneggiamento volontario alla eventuale attrezzatura
affidata;
- …
litigi di particolare gravita', ingiurie, risse sul luogo
di lavoro;
- …
furto nell'azienda di beni a chiunque appartenenti;
- …
esecuzione di attivita' per proprio conto o di terzi
effettuati durante l'orario di lavoro;
- …
contraffazione o mendace dichiarazione di grave entita'
sulla documentazione inerente all'assunzione;
- …
azioni in grave contrasto con i principi della
cooperativa;
- …
gravi comportamenti lesivi della dignita' della persona.
- Il
caso di licenziamento ai sensi del presente articolo
esclude la liquidazione della indennita' sostitutiva del
preavviso, fatto salvo il riconoscimento a favore della
lavoratrice e del lavoratore del trattamento di fine
rapporto.
- L'elencazione
di cui alle lettere a), b), c), d), e), non e' tassativa
e non esclude comportamenti o fatti che per la loro
natura e/o priorita' possono essere ricondotti alle
stesse lettere.
-
- ART.
38
- RESPONSABILIT¿
CIVILE
- DELLE
LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
- NEI
LORO RAPPORTl DI LAVORO CON L'UTENZA
- La
responsabilita' civile delle lavoratrici e dei lavoratori
nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi di
cui all'art. 5 della Legge 13.05. 1985 n. 190 verra'
coperta da apposita polizza di responsabilita' civile
stipulata dall'impresa.
-
- ART.
39
- PATROCINIO
LEGALE DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
- L'impresa,
nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicurera'
l'assistenza in sede processuale alle lavoratrici ed ai
lavoratori che si trovino implicati, in conseguenza di
fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e/o
all'adempimento dei compiti d'ufficio, in procedimenti di
responsabilita' civile o penale, in ogni stato e grado
del giudizio, purchÈ non vi sia conflitto di interesse
con l'impresa, ferma restando la responsabilita'
personale per colpa grave e/o dolo.
-
- ART.
40
- RITIRO
DELLA PATENTE
- Alla
lavoratrice ed al lavoratore con qualifica di autista o
che per necessita' di servizio e' tenuta/o al possesso di
una patente di guida, che per motivi che non comportano
il licenziamento in tronco sia dall'autorita' ritirata la
patente necessaria per l'esercizio della propria attivita',
viene riconosciuto il diritto alla conservazione del
posto per un periodo di 9 mesi senza percepire
retribuzione alcuna ne maturare altra indennita'.
- Alla
lavoratrice o al lavoratore in questo periodo potranno
essere assegnati, previo accordo tra le parti in sede
aziendale, ove ve ne sia la possibilita', altri lavori;
in questo caso percepira' la retribuzione del livello nel
quale verra' a prestare servizio.
- ART.
41
- UTILIZZO
DEL MEZZO PROPRIO DI TRASPORTO
- PER
RAGIONI DI SERVIZIO
- L'utilizzo
del mezzo proprio di trasporto per ragioni di servizio,
sara' oggetto di confronto applicativo tra le parti in
sede aziendale al fine della verifica delle esigenze e
dei relativi interventi..
-
- TITOLO
VI
- CLASSIFICAZIONE
DEL PERSONALE
-
- ART.
42
- INQUADRAMENTO
DEL PERSONALE
- L'inquadramento
del personale e' determinato in relazione alle mansioni
effettivamente svolte.
- Durante
il processo di inserimento lavorativo per le persone
svantaggiate l'inquadramento professionale deriva da una
valutazione congiunta sia delle capacita' professionali
espresse sia del raggiungimento degli obiettivi
terapeutico-riabilitativi professionali.
- Al
termine del processo d'inserimento lavorativo l'inquadramento
professionale e' determinato esclusivamente in base alle
mansioni svolte e al ruolo effettivamente ricoperto.
- I
profili professionali sotto illustrati hanno carattere
esemplificativo.
- …
1 Livello
- Addetta/o
alle pulizie, addetta/o alla sorveglianza e custodia
locali, addetta/o all'assolvimento di commissioni
generiche, addetta/o ai servizi di spiaggia, ausiliaria/o.
- …
2 Livello
- Bagnina/o,
operaia/o generica/o, centralinista, addetta/o alla
cucina;
- …
3 Livello
- Operaia/o
qualificata/o, autista con patente B/C, aiuto cuoca/o,
addetta/o all'infanzia con funzioni non educative,
addetta/o alla segreteria, assistente domiciliare e dei
servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale
addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o
non formata/o.
- … 4
Livello
- Operaia/o
specializzata/o, cuoca/o, autista con patente D/K,
autista soccorritrice/ore, autista accompagnatrice/ore,
impiegata/o d'ordine, animatrice/ore senza titolo,
assistente domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore
socio-assistenziale addetta/o all'assistenza di base o
altrimenti definita/o formata/o, operatrice/ore tecnico
dell'assistenza, istruttrice/ore di attivita' manuali ed
espressive, istruttore di nuoto, guida, operatore dei
servizi informativi e di orientamento.
- …
5 Livello
- Educatrice/ore
senza titolo, capo operaia/o, capo cuoca/o, assistente
domiciliare e dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale
addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o
coordinatrice/ore, maestra/o di attivita' manuali ed
espressive, guida con compiti di programmazione,
massaggiatrice/ore, animatrice/ore con titolo, infermiera/e
generica/o, ricercatrice/o dei servizi informativi e di
orientamento, assistente all'infanzia con funzioni
educative, operatrice/ore dell'inserimento lavorativo,
impiegata/o di concetto.
- …
6 Livello
- Impiegata/o
di concetto con responsabilita' specifiche in area
amministrativa, educatrice/ore professionale, assistente
sociale, terapista della riabilitazione, infermiere
professionale, consigliere di orientamento.
- …
7 Livello
- Capo
ufficio, coordinatrice/ore di unita' operativa e/o
servizi semplici, educatrice/ore professionale
coordinatrice/ore.
- …
8 Livello
- Coordinatrice/ore
di unita' operativa e/o servizi complessi, psicologa/o,
sociologa/o, pedagogista, medico.
- …
9 Livello
- Responsabile
di area aziendale, psicologa/o - sociologa/o -
pedagogista - medico se in possesso di 5 (cinque) anni di
esperienza nel ruolo, nel settore cooperativo.
- …
10 Livello
- Responsabile
di area aziendale strategica, direttrice/ore aziendale.
-
- Nota
1
- Le
responsabili e i responsabili di strutture di medie
dimensioni di cui al CCNL 1.4.92 sono inquadrati all'ottavo
livello in qualita' di coordinatrice/ore di unita'
operativa e/o servizi complessi.
- Le
responsabili e i responsabili di area aziendale complessa
di cui al CCNL 1.4.92 sono inquadrati al nono livello in
qualita' di responsabili di area aziendale.
-
- Nota
2
- I
profili professionali non specificatamente individuati
nei diversi livelli sopra indicati saranno inquadrati,
attraverso il rapporto tra le parti in sede aziendale,
sulla base dell'insieme di capacita' professionale,
autonomia e responsabilita' ed eventuali titoli di studio
o professionali richiesti, individuato dai profili
professionali gia' previsti per ogni singolo livello di
inquadramento.
-
- Nota
3
- Con
riferimento ai livelli settimo e ottavo gli specifici
inquadramenti del personale sono demandati al rapporto
tra le parti in sede aziendale in relazione alla natura
semplice o complessa delle strutture operative.
QUADRI
- A)
Definizione
- Appartengono
all'area quadri le lavoratrici e i lavoratori che, pur
non facendo parte della categoria dirigenziale, svolgono
in maniera continuativa e dietro formale incarico della
cooperativa una funzione di rilevante importanza ai fini
dello sviluppo e della attuazione degli obiettivi dell'impresa.
- Tali
lavoratrici e lavoratori sono caratterizzati da notevole
capacita' di assunzione di responsabilita', capacita'
innovativa e capacita' di perseguire obiettivi aziendali
globali e integrati in armonia con la legge 13 maggio
1985 n.190.
-
- B)
Procedure per l'individuazione
- L'individuazione
e l'inserimento nelle area quadri verranno effettuati
dalle cooperative nell'ambito delle lavoratrici e dei
lavoratori con funzioni direttive di cui ai livelli , 8,
9, 10, del presente articolo.
- Tale
individuazione avverra' all'interno dello specifico
sistema organizzativo e professionale sara' riferita al
criterio oggettivo del ruolo svolto e al criterio
soggettivo della professionalita' espressa.
- In
tale senso non vi e' coincidenza automatica fra
appartenenza ai suddetti livelli ed appartenenza alla
area quadri.
- L'attribuzione
della qualifica di quadro verra' comunicata alla
lavoratrice ed al lavoratore, mediante lettera (previa
accettazione da parte dell'interessata e dell'interessato)
che specifichera' ruolo, responsabilita', funzione e
retribuzione.
-
- c)
Assegnazione non definitiva di mansioni
- In
attuazione degli artt. n.5 della legge 190/85 e n.1 della
legge 106/86 l'assegnazione temporanea ad un ruolo di
quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di una
lavoratrice o di un lavoratore assente con diritto alla
conservazione del posto, dara' diritto al riconoscimento
della qualifica di quadro solo dopo un periodo di 6 (sei)
mesi di copertura del ruolo stesso.
-
- D)
Formazione professionale
- Le
parti riconoscono decisivo l'apporto delle donne e uomini
quadri all'adeguamento delle aziende alle trasformazioni
che stanno intervenendo nel settore. Le aziende si
impegnano, pertanto, a favorire la partecipazione dei
quadri a corsi di formazione e/o aggiornamento
finalizzato a valorizzare la loro capacita' professionale
nell'ambito delle esigenze aziendali di gestione e di
sviluppo.
-
- E)
Retribuzione
- La
retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori quadri e'
costituita, oltre che da quella di competenza del livello
di appartenenza, da una indennita' di funzione, con
decorrenza dalla data di riconoscimento della qualifica
di quadro. L'indennita' sopraddetta sara' mensile minima
e articolata nelle seguenti fasce:
- 8
livello: f. 100.000
- 9
livello: f. 200.000
- 10
livello: f. 300.000
- Tali
indennita' decorrono dall'1.1.97.
- La
collocazione dei quadri donne e uomini all'interno delle
rispettive fasce verra' attuata dall'impresa, tenuto
conto degli elementi di cui al paragrafo b).
- Le
presenti indennita' verranno corrisposte anche a
copertura di particolari condizioni di orario richieste e
prestate dai quadri e derivanti dalle funzioni attribuite.
- Le
citate indennita' saranno corrisposte per tutte le
mensilita' previste dal presente contratto, nonche' ai
fini del calcolo del TFR.
- Alla
lavoratrice ed al lavoratore appartenente all'area quadri,
si applicano le norme del presente contratto, disposte
per le altre lavoratrici e gli altri lavoratori e di
legge disposte per le impiegate e per gli impiegati.
- La
societa' cooperativa e' tenuta ad assicurare la
lavoratrice ed il lavoratore appartenente all'area quadri
per rischio di responsabilita' civile verso terzi
conseguente a colpa nello svolgimento delle sue mansioni
contrattuali.
-
- ART.
43
- MANSIONI
E VARIAZIONI TEMPORANEE DELLE STESSE
- La
lavoratrice o il lavoratore deve essere adibita/o alle
mansioni per le quali e' stata/o assunta/o e a quelle
corrispondenti ai livelli superiori che abbia
successivamente acquisito, in conformita' all'art. 13
della Legge n. 300 del 20.5.70.
- La
lavoratrice o il lavoratore, purche' in possesso di
necessari titoli professionali previsti dalla legge, in
relazione alle esigenze di servizio verificate tra le
parti puÚ essere assegnata/o temporaneamente a mansioni
diverse da quelle inerenti alla sua categoria e livello,
sempre che ciÚ non comporti alcun mutamento sostanziale
della posizione economica della lavoratrice o del
lavoratore medesima/o.
- Alla
lavoratrice o al lavoratore chiamata/o a svolgere
mansioni inerenti a categoria o qualifica superiore alla
sua, deve essere corrisposto in ogni caso e per tutta la
durata della loro esplicazione, una retribuzione non
inferiore a quella percepita, maggiorata della differenza
di livello fra la qualifica superiore e quella di
inquadramento.
- Nel
caso di assegnazione a mansioni superiori, la lavoratrice
o il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente
alla attivita' svolta e l'assegnazione della stessa
diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo
per sostituzione di lavoratrice o di lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
di tre mesi.
-
- ART.
44
- MUTAMENTO
DELLE MANSIONI PER INIDONEITA' FISICA
- Nel
caso in cui alla lavoratrice e al lavoratore venga
riconosciuta l'inidoneita' in via permanente allo
espletamento delle funzioni inerenti alla propria
qualifica, la cooperativa esperira' ogni utile tentativo,
compatibilmente con le strutture organizzative dei vari
settori e con le disponibilita' di organico, per
recuperare la lavoratrice e il lavoratore al servizio
attivo anche in mansioni diverse rispetto a quelle
proprie del profilo rivestito, o a qualifiche funzionali
inferiori.
- Dal
momento del nuovo inquadramento la lavoratrice e il
lavoratore seguira' la dinamica retributiva della nuova
qualifica funzionale con il riassorbimento del
trattamento gia' in godimento a seguito degli adeguamenti
retributivi previsti dai futuri rinnovi contrattuali.
-
- ART.
45
- TRATTAMENTO
ECONOMICO CONSEGUENTE AL
- PASSAGGIO
AL LIVELLO FUNZIONALE SUPERIORE
- Nel
caso di passaggio ad un livello funzionale superiore il
nuovo inquadramento retributivo verra' effettuato con l'attribuzione
della retribuzione in godimento maggiorata della
differenza tra il valore iniziale del nuovo livello di
inquadramento e il valore iniziale del livello di
provenienza.
-
- TITOLO
VII
- ORARIO
DI LAVORO
-
- ART.
46
- ORARIO
DI LAVORO
- L'orario
settimanale ordinario di lavoro e' stabilito in 38 (trentotto)
ore settimanali.
- L'articolazione
degli orari di lavoro risponde alle esigenze funzionali
dei servizi stabilite dalla direzione aziendale.
- L'orario
normale di lavoro nel corso della settimana lavorativa e'
distribuito in modo da concedere in ogni caso alla
lavoratrice ed al lavoratore una giornata di riposo
cadente normalmente di domenica. Qualora in detta
giornata venga richiesta la prestazione lavorativa, la
lavoratrice ed il lavoratore hanno diritto a godere di un
riposo compensativo in un altro giorno feriale della
settimana e, comunque, secondo le vigenti disposizioni di
legge, cui il presente contratto rinvia esplicitamente.
- Dalla
data dell'1.1.92 per quelle realta' aziendali dove siano
in atto orari ordinari settimanali di lavoro inferiori
alle 38 ore, la differenza di prestazioni lavorative tra
quelle esistenti e l'orario settimanale ordinario
previsto dal presente CCNL a regime 38 (trentotto) ore
rimarra' a titolo personale per le singole ed i singoli
lavoratori in forza alla data dell'1.1.92 e sara' goduta
giornalmente, laddove l'organizzazione del lavoro lo
consenta, o con diversa periodizazzione dei permessi
individuali retribuiti.
- Pertanto,
in entrambi i casi, la fruizione dei suddetti permessi
retribuiti non incide sul computo della retribuzione
mensile e sul relativo divisore connesso all'orario
contrattuale di 38 (trentotto) ore settimanali (165).
-
- ART.
47
- FLESSIBILIT¿
- E'
consentita la facolta' di superare le ore settimanali di
cui all'art. 46 nella misura massima di 10 ore
settimanali con recupero nei successivi 6 mesi del monte
ore lavorato in eccedenza nel periodo sopra considerato;
qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute
non permettano il recupero totale di tale monte ore e'
dovuta per le ore non recuperate e nei limiti di cui all'art.
48 la retribuzione con le maggiorazioni previste per il
lavoro straordinario.
-
- ART.
48
- LAVORO
STRAORDINARIO
- E'
considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre
l'orario settimanale di lavoro, da riposo a riposo,
stabilito dall'art.46.
- Il
tetto annuo di ore straordinarie non puÚ superare di
norma le 100 ore annue per dipendente.
- Il
lavoro straordinario oltre il tetto annuo di 100 ore e
fino a 150 ore sara' utilizzato, di intesa con le RSA o
con le RSU, per comprovate e motivate esigenze di
servizio.
- Per
la retribuzione delle ore di lavoro straordinario valgono
le maggiorazioni sottoindicate riferite ai minimi
contrattuali conglobati:
- a)
lavoro diurno straordinario 15%
- b)
lavoro notturno straordinario 30%
- c)
lavoro festivo diurno straordinario 30%
- d)
lavoro festivo notturno straordinario 50%.
- Per
lavoro notturno si intende quello prestato dalle 22,00
alle 6,00. Si considera lavoro in orario festivo quello
eseguito nelle festivita' di cui all'art.53 o nelle
giornate programmate come riposo settimanale, ovviamente
per le prestazioni non a turno.
- Compatibilmente
con le esigenze di servizio e' privilegiata la possibilita'
di effettuare pari ore di riposo compensativo, senza
maggiorazione.
-
-
- ART.
49
- LAVORO
NOTTURNO ORDINARIO
- Per
lavoro notturno si intende quello prestato dalle ore 22.00
alle ore 6.00.
- Per
tale lavoro e' prevista un'indennita' di L. 20.000 per
prestazioni oltre le 4 ore e fino alle 8 ore per notte,
di L. 10.000 per prestazioni oltre le 2 ore e fino alle 4
ore per notte. Fino alle 2 ore per notte non e' dovuta l'indennita'
di cui al presente articolo.
- La
presente indennita' non e' dovuta alle lavoratrici ed ai
lavoratori che usufruiscono dell'indennita' di cui all'art.
50.
- Per
le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e
custodia, non soggetti a turni e la cui attivita' si
svolge esclusivamente in ore notturne, la suddetta
indennita' e' sostituita da una maggiorazione del 100% su
paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta.
-
- ART.
50
- INDENNIT¿
DI TURNO
- Alle
lavoratrici ed ai lavoratori, inseriti in servizi
funzionanti su turni ruotanti con continuita' nell'arco
delle 24 ore, comprensivi di almeno 5 (cinque) notti al
mese per la singola lavoratrice o lavoratore, viene
corrisposta una indennita' di turno pari al 10% della
quota oraria lorda per ogni ora di turno effettivamente
svolta dalla singola lavoratrice o lavoratore.
-
- ART.
51
- SERVIZIO
CON OBBLIGO DI RESIDENZA NELLA STRUTTURA
- Nei
casi di servizi residenziali continuativi alle
lavoratrici e ai lavoratori cui e' richiesta la
reperibilita' con obbligo di residenza nella struttura
secondo una apposita programmazione, oltre alla normale
retribuzione, verra' riconosciuta un'indennita' fissa
mensile lorda di L. 150.000. Nei casi di richiesta di
reperibilita' con obbligo di residenza nella struttura
aventi carattere di occasionalita' e per periodi non
superiori ai 10 giorni al mese tale indennita' verra'
sostituita da un'indennita' lorda giornaliera di L. 10.000.
Gli orari di reperibilita' compresi nelle ore di riposo,
notturno e/o diurno, nonche' per la consumazione dei
pasti non sono ovviamente conteggiati ai fini del computo
dell'orario di lavoro cosÏ come definito all'art. 52. La
reperibilita' richiesta e' compensata con l'indennita' di
cui ai paragrafi precedenti.
- Le
parti convengono che il presente articolo sara' oggetto
di ridefinizione nel contesto del prossimo rinnovo
contrattuale.
-
- ART.
52
- PRONTA
DISPONIBILIT¿ - REPERIBILIT¿
- Il
servizio di pronta disponibilita' e' legato allo
svolgimento di particolari servizi e caratterizzato dalla
reperibilita' delle lavoratrici e dei lavoratori e dall'obbligo
degli stessi di raggiungere il luogo di lavoro indicato
nel piu' breve tempo possibile dalla chiamata secondo
intese da definirsi in ambito aziendale fra le parti.
- L'individuazione
dei servizi e le figure professionali corrispondenti
tenute al servizio di pronta disponibilita' vengono
definite a livello aziendale fra le parti, garantendo un
equo meccanismo di rotazione.
- Il
servizio di pronta disponibilita' va di norma limitato ai
periodi notturni, festivi e prefestivi; ha durata massima
di 12 ore e minima di 4 ore. Per le ore di pronta
disponibilita' alla lavoratrice e al lavoratore spetta
una indennita' oraria lorda di £. 3.000. In caso di
chiamata al lavoro, l'attivita' prestata viene computata
come lavoro straordinario ai sensi dell'art.48.
- Di
regola non potranno essere previste, per ciascun
dipendente, piu' di 8 turni di pronta disponibilita' al
mese.
-
- TITOLO
VIII
- FESTIVITA'
E FERIE
-
- ART.
53
- FESTIVIT¿
- Tutte
le lavoratrici e i lavoratori devono fruire di un giorno
di riposo in occasione di ciascuna delle seguenti
festivita':
I) Capodanno
2) Epifania
3) Anniversario della Liberazione
4) LunedÏ di Pasqua
5) Festa del lavoro
6) Assunzione della Madonna
7) Ogni Santi
8) Immacolata Concezione
9) S. Natale
10) S. Stefano
11) S. Patrono.(a Roma tale festivita' ricorre il 29
giugno)
- In
occasione delle suddette festivita' decorre a favore
della lavoratrice e del lavoratore la normale
retribuzione.
- Nel
caso in cui una delle festivita' sopra indicate cada nel
giorno di riposo settimanale, in aggiunta alla normale
retribuzione viene corrisposto un ulteriore importo pari
alla retribuzione normale di fatto giornaliera (1/26).
- La
lavoratrice e il lavoratore che, per ragioni inerenti al
servizio, dovra' prestare la propria opera nelle suddette
giornate, avra' diritto alla retribuzione delle ore
lavorate, oppure, compatibilmente con le esigenze
organizzative aziendali, ad un corrispondente riposo da
fruire, entro trenta giorni dalla data della festivita'
infrasettimanale non fruita, in giornata stabilita dall'impresa
sentito l'interessato.
- In
occasione di coincidenza di una delle festivita' predette
con il giorno di riposo settimanale nel quale venga
richiesta la normale prestazione lavorativa, la
lavoratrice e il lavoratore ha diritto di fruire di un
ulteriore giorno di riposo in un altro giorno stabilito
dalla direzione aziendale in accordo con l'interessata o
l'interessato, fermo restando il pagamento relativo alla
maggiorazione del lavoro straordinario festivo.
-
- ART.
54
- FERIE
- Tutte
le lavoratrici e tutti i lavoratori hanno diritto ad un
periodo di ferie di 26 gg. lavorativi per anno, comunque
calcolati su di una settimana lavorativa di 6 gg.
- In
occasione della fruizione del periodo di ferie decorre a
favore della lavoratrice e del lavoratore la normale
retribuzione di fatto.
- In
sostituzione delle 4 festivita' infrasettimanali abolite
dalla Legge 54/77(S. Giuseppe. Ascensione, Corpus Domini,
SS. Pietro e Paolo)alla lavoratrice e al lavoratore
spettano n. 4 giorni annui di permesso retribuito da
aggiungersi alle ferie e da fruirsi entro l'anno solare.
- Tali
giorni potranno essere rapportati ad ore in relazione all'orario
di lavoro in azienda.
- Per
le festivita' nazionali del 2 giugno e del 4 novembre, le
cui celebrazioni sono state spostate alla prima domenica
del mese relativo, si provvedera' ad una retribuzione
giornaliera suppletiva secondo la regola delle festivita'
cadenti di domenica.
- Il
periodo di ferie consecutive o collettive non potra'
eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.
- L'epoca
delle ferie sara' stabilita dalla direzione aziendale,
relativamente a 2 settimane di ferie da godere nel
periodo 1.6/30.9, previo esame congiunto in sede
aziendale, tenendo conto del desiderio delle lavoratrici
e dei lavoratori e compatibilmente con le esigenze del
lavoro dell'azienda.
- Le
rimanenti ferie possono essere richieste dalla
lavoratrice e dal lavoratore in qualunque altro momento
dell'anno previo accordo con la direzione aziendale e
fermo restando le esigenze di servizio.
- Le
eventuali chiusure annuali del presidio in cui opera la
lavoratrice e il lavoratore. ove stabilite, sono
computate nelle ferie.
- Il
periodo di preavviso non puÚ essere considerato periodo
di ferie.
- Qualora
per cause dovute ad improcrastinabili esigenze
organizzative, ed in via del tutto eccezionale, la
lavoratrice e il lavoratore non sia ammesso al godimento
delle ferie, fra le parti si concordera' il rinvio delle
stesse ad altra epoca.
- In
caso di richiamo in servizio, per cause eccezionali, nel
corso del periodo di ferie sara' corrisposta alla
lavoratrice e al lavoratore la retribuzione per le ore di
viaggio e il biglietto di viaggio o il rimborso
chilometrico.
- La
lavoratrice e il lavoratore che all'epoca delle ferie non
ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie avra'
diritto, per ogni mese di servizio prestato ad un
dodicesimo dei giorni di ferie annuali previsti.
- In
caso di risoluzione del rapporto di lavoro alla
lavoratrice e al lavoratore spettera' il pagamento delle
ferie in proporzione ai dodicesimi maturati. La frazione
di mese superiore a 15 giorni, sara' considerata come
mese intero.
-
- TITOLO
IX
- PERMESSI,
ASPETTATIVE E CONGEDI
- ART.
55
- PERMESSI
E RECUPERI
- Alla
lavoratrice e al lavoratore possono essere concessi dall'azienda,
per particolari esigenze personali, ed a domanda, brevi
permessi di durata non superiore alla meta' dell'orario
giornaliero per un massimo di 38 (trentotto) ore nel
corso dell'anno e comunque dopo aver utilizzato i
permessi retribuiti, pari a 4 gg. di cui all'art. 54 del
presente contratto.
- Entro
i due mesi successivi a quello della fruizione del
permesso, la lavoratrice e il lavoratore e' tenuto a
recuperare le ore non lavorate in una o piu' soluzioni in
relazione alle esigenze di servizio.
- Nei
casi in cui non sia stato possibile effettuare i recuperi,
l'impresa provvede a trattenere una somma pari alla
retribuzione spettante alla lavoratrice e al lavoratore
per il numero di ore non recuperate.
-
- ART.
56
- CONGEDO
MATRIMONIALE
- La
lavoratrice e il lavoratore, non in prova, in occasione
del matrimonio ha diritto ad un periodo di permesso con
decorrenza della retribuzione, della durata di 15 giorni
consecutivi di calendario.
-
- ART.
57
- TUTELA
DELLA MATERNIT¿
- Per
la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si
fa riferimento alle norme di legge.
-
- ART.
58
- SERVIZIO
MILITARE, OBIEZIONE DI COSCIENZA IN SERVIZIO CIVILE
- Il
lavoratore, tenuto ad adempiere agli obblighi di leva, ha
diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianita'
di servizio, (ai soli fini del TFR e degli scatti di
anzianita') semprechÈ si sia messo a disposizione dell'impresa
nel termine di 30 gg. di cui all'art. 3 del d. l. c.p.s.
13/O9/46 n. 303.
- Per
il richiamo in servizio militare si fa riferimento alla
legge 370/55.
- Gli
obiettori di coscienza in servizio civile secondo le
norme vigenti hanno diritto, conformemente alle leggi in
vigore, alla conservazione del posto, secondo le
disposizioni del citato d.l.c.p.s. 303/46.
-
- ART.
59
- DONAZIONE
SANGUE
- La
lavoratrice e il lavoratore che dona il sangue ha diritto
al permesso retribuito secondo la legge vigente.
-
- ART.
60
- PERMESSI
PER LUTTO DI FAMIGLIA
- In
caso di decesso della moglie, del marito, della
convivente, del convivente risultanti dallo stato di
famiglia, della figlia, del figlio, della sorella, del
fratello, dei genitori, dei suoceri, spetta alla
lavoratrice e al lavoratore un permesso retribuito fino
ad un massimo di 2 giorni lavorativi per evento.
-
- ART.
61
- ASPETTATIVA
NON RETRIBUITA
- Alla
lavoratrice e al lavoratore, con anzianita' di servizio
non inferiore ad un anno, che ne faccia richiesta puÚ
essere concessa, per gravi o comprovate necessita'
personali e per cause di malattia di familiari, fermo
restando la salvaguardia delle esigenze di servizio, una
aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianita'
ad alcun effetto, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi
nell'arco della vigenza contrattuale e nella misura
massima del 3% del totale degli addetti a tempo pieno
dell'impresa.
- La
lavoratrice e il lavoratore che entro 15 (quindici)
giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si
presenti per riprendere servizio e' considerato
dimissionario.
- L'impresa,
qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti
meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione,
puÚ invitare la lavoratrice e il lavoratore a riprendere
servizio nei termini di 10 (dieci) giorni.
-
- ART.
62
- TRATTAMENTO
SPETTANTE ALLE LAVORATRICI E AI LAVORATORI
- IN
OCCASIONE DELLE ELEZIONI E/O REFERENDUM
- Per
il trattamento delle lavoratrici e dei lavoratori
operanti nei seggi elettorali in qualita' di presidente,
scrutatrice e scrutatore, segretaria e segretario di
seggio, rappresentante di lista si fa riferimento alla
normativa vigente in materia. Per l'esercizio del diritto
di voto alle lavoratrici ai lavoratori con residenza
extraregionale sara' concesso un permesso non retribuito
di giorni 1 (uno).
-
- TITOLO
X
- DIRITTO
ALLO STUDIO E
- FORMAZIONE
PROFESSIONALE
-
- ART.
63
- DIRITTO
ALLO STUDIO
- Le
lavoratrici ed i lavoratori studenti, iscritti e
frequentanti corsi regolari di studio in scuole di
istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali, hanno diritto, su loro richiesta, ad
essere immessi in turni di lavoro che agevolino la
frequenza ai corsi o la preparazione degli esami. Sempre
su loro richiesta saranno esonerati dal prestare lavoro
straordinario e durante i riposi settimanali.
- Le
lavoratrici e i lavoratori, compresi quelli universitari,
che devono sostenere prove di esame possono usufruire, su
richiesta, di permessi retribuiti per sostenere le prove
d'esame.
- Per
usufruire dei permessi di cui al comma precedente la
lavoratrice e il lavoratore dovra' esibire la
documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificato,
dichiarazione o altro idoneo mezzo di prova).
- I
permessi non saranno retribuiti per gli stessi esami
universitari che siano stati sostenuti per piu' di 2
volte nello stesso anno accademico.
- Il
limite massimo di tempo per il diritto allo studio e' di
150 ore annue individuali retribuite.
- Tali
ore, fermo restando il limite individuale di cui sopra,
sono utilizzate annualmente in ragione di un massimo del
2% del personale in servizio e. comunque, di almeno una
unita', per la frequenza necessaria al conseguimento di
titoli di studio o di abilitazione in corsi universitari,
in scuole statali o istituti legalmente riconosciuti.
-
- ART.
64
- QUALIFICAZIONE,
RIQUALIFICAZIONE E
- AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALI
- Le
parti convengono sulla necessita' di predisporre
condizioni tali da favorire la partecipazione delle
lavoratrici e dei lavoratori operanti nell'area socio-sanitaria-assistenziale-educativa
cooperativa ai corsi di qualificazione, riqualificazione
o aggiornamento necessari ad una sempre migliore
qualificazione delle prestazioni.
- A
tale scopo le lavoratrici e i lavoratori nella misura
massima annua dell'8% del totale dell'organico della
cooperativa facente capo al presente CCNL potranno
usufruire di permessi retribuiti individuali fino ad un
massimo di 100 ore annue.
- In
sede di confronto aziendale verranno individuate le
priorita' in base alle quali programmare la
qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del
personale, tenuto conto delle esigenze di servizio.
- Verranno,
inoltre, individuati i criteri obiettivi per l'identificazione
delle priorita' per l'accesso ai corsi indicando i
criteri di riparto all'interno delle singole qualifiche.
- Nell'adozione
dei criteri si dovra' tenere conto dell'anzianita'
anagrafica e successivamente quella di servizio.
- Le
lavoratrici e i lavoratori che usufruiscono dei suddetti
permessi retribuiti dovranno fornire alla direzione
aziendale il certificato di iscrizione al corso, il
calendario delle lezioni e, successivamente, i
certificati di regolare frequenza.
- I
suddetti permessi non sono cumulabili con i permessi di
cui al punto 2 dell'art. 63.
- Le
parti firmatarie si faranno carico ai diversi livelli di
sollecitare agli organismi istituzionali competenti la
predisposizione di adeguati processi formativi.
-
- TITOLO
XI
- TRATTAMENTO
DELLE ASSENZE PER MOTIVI DI SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
-
- ART.
65
- TRATTAMENTO
ECONOMICO DI MALATTIA
- ED
INFORTUNIO NON SUL LAVORO
- L'assenza
per malattia o per infortunio non sul lavoro deve essere
comunicata all'azienda al piu' presto e comunque entro la
prima ora prevista per l'inizio della presenza al lavoro,
salvo il caso di accertato impedimento; inoltre la
lavoratrice ed il lavoratore devono inviare all'azienda
stessa entro due giorni dall'inizio dell'assenza idonea
certificazione sanitaria attestante l'incapacita'
lavorativa.
- La
conservazione del posto si ha per 12 mesi nell'arco dell'ultimo
triennio.
- Oltre
i limiti di cui sopra il datore di lavoro potra'
effettuare la risoluzione del rapporto di lavoro,
rimanendo salvo in ogni caso per la lavoratrice e il
lavoratore il diritto al T.F.R. e all'indennita'
sostitutiva del preavviso.
- I
limiti di cui sopra potranno essere raggiunti per assenze
di malattia o di infortunio non sul lavoro anche se fatti
in piu' riprese.
- In
presenza di malattia o di infortunio non sul lavoro, alla
lavoratrice o al lavoratore non in prova sara'
corrisposto il trattamento assistenziale ad integrazione
dell'indennita' di malattia a carico degli enti
competenti fino al raggiungimento del 100% della normale
retribuzione fino al 180 giorno.
- Tale
trattamento decorre dall'1.7.97. fino a tale data ,
pertanto, resta in vigore il trattamento previsto dall'art.
64 del CCNL sottoscritto in data 1.4.92.
- Nel
caso di malattia superiore a 3 giorni il diritto a
percepire il trattamento previsto dal presente articolo
e' subordinato al riconoscimento dell'indennita' di
malattia da parte degli enti assicuratori.
- La
malattia insorta durante il periodo di ferie di cui all'art.
54 ne sospende la fruizione nell'ipotesi di ricovero
ospedaliero per la durata dello stesso e/o di prognosi
complessiva superiore a 7 (sette) giorni di calendario.
- Le
parti, in considerazione delle modifiche intervenute a
far data dall'1 luglio 1997 relativamente al trattamento
economico in caso di malattia e di infortunio non sul
lavoro, convengono di effettuare, entro il 31 marzo 1998,
una verifica tra i dati di assenza per malattia e
infortunio non sul lavoro nel settore comparando gli
stessi tra il primo semestre e il secondo semestre 1997 e
definendo, qualora i dati ne evidenziassero l'esigenza,
misure di specifica disincentivazione al fine di limitare
il fenomeno.
- Tale
verifica e le relative definizioni dovranno intendersi
come risultanze del presente rinnovo contrattuale e non
avranno relazione alcuna con l'esito del percorso di
rinnovo contrattuale successivo al 31 dicembre 1997.
-
- ART.
66
- INFORTUNIO
SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI
- In
presenza di infortunio sul lavoro saranno conservati il
posto e l'anzianita' a tutti gli effetti contrattuali
fino alla guarigione clinica documentata dalla necessaria
certificazione sanitaria definita e rilasciata dall'istituto
assicuratore.
- In
presenza di malattia professionale alla lavoratrice e al
lavoratore sara' conservato il posto per un periodo pari
a quello per il quale l'interessata/o percepisce l'indennita'
per inabilita' temporanea prevista dalla legge.
- L'infortunio
sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al
proprio superiore diretto affinchÈ l'azienda possa
prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di
legge.
- La
lavoratrice o il lavoratore sono altresÏ tenuti a
consegnare, nel piu' breve tempo possibile, la
certificazione sanitaria rilasciata dall'ente competente.
- Alla
lavoratrice ed al lavoratore sara' riconosciuto per
infortunio sul lavoro, a partire dal 1 giorno di assenza
e fino al 180 giorno, un trattamento assistenziale ad
integrazione di quanto corrisposto dall'istituto
assicuratore fino al raggiungimento del 100% della
normale retribuzione.
- La
corresponsione dell'integrazione e' subordinata al
riconoscimento dell'infortunio da parte dell'ente
assicuratore.
- Il
presente articolo ha decorrenza dal giorno successivo
alla data della firma del presente contratto.
-
- ART.
67
- SUPERAMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- In
attuazione dell'art. 24 della legge 104/92 le singole
Aziende Cooperative valuteranno con le rappresentanze
sindacali la fattibilita' di progetti conformi alla
normativa e finalizzati all'eliminazione delle barriere
architettoniche.
- Nell'ambito
delle compatibilita' la possibile fattibilita' dei
singoli interventi dovra' essere realizzata entro 1 anno
dalla concessione edilizia.
-
- ART.
68
- TUTELA
DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO
- Per l'applicazione
dei contenuti del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n.626
"Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE
e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e
successive integrazioni e/o modificazioni, si fa
riferimento al protocollo d'intesa sottoscritto tra le OO.SS.
CGIL - CISL - UIL e le Centrali Cooperative LNCeM, CCI,
AGCI in data 5 ottobre 1995 allegato al presente CCNL.
-
- TITOLO
XII
- RETRIBUZIONE
-
- ART.
69
- ELEMENTI
DELLA RETRIBUZIONE
- Gli
elementi che concorrono a formare la retribuzione globale
della lavoratrice e del lavoratore sono i seguenti:
- …
minimo contrattuale conglobato;
- …
scatti di anzianita';
- …
elemento integrativo derivante dalla contrattazione
integrativa territoriale;
- …
ogni altro elemento retributivo corrisposto alla
lavoratrice o al lavoratore.
- Per
determinare la paga oraria dei singoli elementi del
trattamento economico globale assunti a base di calcolo
per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo
mensile degli elementi stessi per 165 per un orario
contrattuale di lavoro di 38 ore settimanali.
-
- ART.
70
- MINIMI
CONTRATTUALI CONGLOBATI MENSILI
- Per
minimo contrattuale conglobato di cui al punto 1 dell'art.
69 vale la seguente tabella:
Livello
|
Minimo contrattuale
conglobato a regime
|
1
|
1.649.200
|
2
|
1.664.400
|
3
|
1.741.900
|
4
|
1.873.400
|
5
|
1.986.500
|
6
|
2.095.500
|
7
|
2.230.700
|
8
|
2.407.700
|
9
|
2.659.300
|
10
|
3.037.000
|
|
|
- Nel
nuovo "minimo contrattuale conglobato" vengono
assorbiti i seguenti elementi in vigore precedentemente
al presente contratto:
- 1)
minimo contrattuale del livello di inquadramento (art. 68
del CCNL 1.4.92);
- 2)
indennita' di contingenza (art. 69 del CCNL 1.4.92);
- 3)
elemento distinto della retribuzione (L. 20.000 di cui
all'accordo interconfederale 31.7.92)
-
- Clausola
di salvaguardia
- A
coloro che risultino occupati alla data del 30 aprile
1997 e siano inquadrati al 3 livello di cui all'art. 41
del CCNL 1.4.92 in qualita' di assistente di base
qualificato e per i quali non sussistono i requisiti per
l'inquadramento al 4 livello in qualita' di assistente
domiciliare dei servizi tutelari operatrice/ore socio-assistenziale
addetta/o all'assistenza di base o altrimenti definita/o
formata/o di cui all'art. 42 del presente CCNL, se in
possesso di 2 (due) anni di anzianita' aziendale nel
ruolo o a seguito di successiva maturazione di detta
anzianita', verra' erogata una indennita' ad personam di
L. 90.000 lorde assorbibili in caso di inquadramento
successivo al livello superiore. Il raggiungimento di
tale indennita' seguira' il percorso definito per le
decorrenze applicative di cui al 2 comma dell'art. 72.
-
- ART.
71
- INDENNITA'
DI CONTINGENZA
- L'indennita'
di contingenza viene erogata come specifica voce
retributiva fino al 31.12.96 secondo le precedenti norme
generali e contrattuali.
- Dall'1.1.97
gli importi corrispondenti per i vari livelli di
inquadramento sono conglobati nei nuovi "minimi
contrattuali conglobati" come previsto dall'art. 70
del presente contratto.
- Conseguentemente,
dalla stessa data, viene soppressa la relativa voce
retributiva.
- Analogamente
dall'1.1.97 l'E.D.R. di cui all'accordo confederale del
31.7.92, verra' conglobato nei nuovi "minimi
contrattuali conglobati", come previsto dall'art.70,
e, conseguentemente, dalla stessa data viene soppressa la
relativa voce retributiva.
-
- ART.
72
- DECORRENZE
APPLICATIVE
- L'inquadramento
del personale di cui all'art.42 e gli elementi della
retribuzione di cui all'art.69 decorrono a far data dal 1.1.97.
Fino al 31.12.96 rimangono in vigore le normative degli
artt. 41, 67, 68 e 69 del precedente CCNL 1.4.92.
- Le
differenze tra gli importi a regime dei nuovi minimi
contrattuali conglobati, di cui all'art.70 del presente
contratto, ed il totale degli importi delle voci
retributive per livello di inquadramento assorbite dai
minimi contrattuali conglobati, come dal 2 comma dell'art.70,
verranno erogate con le seguenti modalita':
- -
dall'1.1.97: 25% della differenza;
- dall'1.7.97: 35% della differenza;
- -
dall'1.11.97: 40% della differenza.
- Per
le seguenti lavoratrici e lavoratori, reinquadrati dall'1.1.97
dai livelli previsti dall'art. 41 del CCNL 1.4.92 agli
indicati nuovi livelli di cui all'art. 42 del presente
contratto:
- -
animatrice/ore non qualificata/o
------------------------------------------------------------------------
dal 2 liv. al 4 liv.
- -
animatrice/ore qualificata/o, infermiera/re generica/o
--------------------------------------------- dal 3 liv.
al 5 liv.
- -
impiegata/o di concetto con responsabilita' in specifiche
aree amministrative ------------- dal 4 liv. al 6 liv.
- -
capo ufficio
--------------------------------------------------------------------------------------------------
dal 5 liv. al 7 liv.
- -
psicologa/o, sociologa/o, pedagogista (se sussistono
- i
requisiti di cui all'art.42 del presente CCNL)
-------------------------------------------------------
dal 6 o 7 liv. al 8 o 9 liv.
- -
medico (se sussistono i requisiti di cui all'art.42 del
presente CCNL) ----------------------- dal 7 liv. al 9
liv.
- le
modalita' di erogazione di cui al comma precedente
saranno le seguenti:
- -
dall'1.1.97: 20% della differenza;
- -
dall'1.7.97: 20% della differenza;
- -
dall'1.11.97: 20% della differenza;
- -
dall'1.3.98: 40% della differenza.
- Le
erogazioni di cui ai precedenti due commi assorbiranno a
decorrere dall'1.1.97 ogni importo erogato alla
lavoratrice ed al lavoratore a titolo di indennita' di
vacanza contrattuale.
-
- Norma
transitoria
- In
applicazione di quanto previsto dai precedenti commi del
presente articolo, con la retribuzione relativa al mese
di maggio 1997 le cooperative procederanno alla
liquidazione, per il periodo 1.1.97-30.4.97, degli
importi risultanti dal conguaglio tra quanto spettante,
nel periodo indicato, a titolo di minimo contrattuale
conglobato ( di cui all'art.70 del presente contratto),
corrispondente ai singoli livelli di inquadramento di cui
all'art.42 del presente contratto, e quanto erogato nello
stesso periodo a titolo di minimo contrattuale (di cui
all'art. 68 del CCNL 1.4.92), di indennita' di
contingenza (di cui all'art. 69 del CCNL 1.4.92), nonche'
di E.D.R. (di cui all'accordo interconfederale 31.7.92) e
di Indennita' di Vacanza Contrattuale (di cui all'accordo
interconfederale 23.7.93.
- Tale
operazione di conguaglio verra' evidenziata in busta paga
mediante la apposita voce "conguaglio CCNL 1.1.97-30.4.97".
- In
tale voce confluiranno anche i conguagli per lo stesso
periodo 1.1.97-30.4.97, relativi alle indennita' quadri,
di cui all'art.42 del presente contratto, e del direttore
aziendale, di cui all'art.42 del presente contratto.
- Nel
caso quanto erogato o da erogare a titolo di minimo
contrattuale (di cui all'art. 68 del CCNL 1.4.92, di
indennita' di contingenza (di cui all'art. 69 del CCNL 1.4.92),
di E.D.R. (di cui all'accordo interconfederale 31.7.92),
nonche' di I.V.C. (di cui all'accordo interconfederale 23.7.93)
sia complessivamente maggiore di quanto previsto dall'applicazione
dei minimi contrattuali conglobati di cui all'art. 70 del
presente contratto, la differenza verra' mantenuta con un'apposita
voce retributiva "ad personam" fino a
concorrenza di ulteriori incrementi contrattuali.
- Con
la stessa retribuzione relativa al mese di maggio 1997
verranno eliminate, secondo quanto previsto dagli artt.70
e 71 del presente contratto, le voci retributive "minimo
contrattuale", "indennita' di contingenza"
e "E.D.R." (20.000 lire) e verra' inserita la
voce retributiva "minimo contrattuale conglobato"
corrispondente al livello di inquadramento previsto dall'art.42
del presente contratto.
- Con
la retribuzione relativa al mese di maggio 1997 cessera',
pertanto, di essere erogata l'indennita' di vacanza
contrattuale di cui all'accordo interconfederale 23.7.93.
-
- Clausola
attuativa
- A
partire dal 1.9.97 ed entro il 31.10.97 le parti
firmatarie il presente contratto effettueranno una
verifica congiunta sui risultati raggiunti relativamente
a:
- - un
salario, convenzionale unico, ai fini retributivi, che
copra ai fini pensionistici l'intero anno, secondo quanto
previsto nell'accordo preliminare al presente contratto;
- - un
progetto o dispositivo legislativo di inquadramento
specifico, ai fini contributivi - previdenziali ed
assistenziali, delle cooperative sociali, secondo quanto
previsto nell'accordo preliminare al presente contratto;
- - un
soddisfacente grado di conseguimento degli accordi di
gradualita' di cui all'art.73;
- - uno
o piu' atti ministeriali che puntualizzino alle varie
tipologie di commitenza pubblica, nonche' agli uffici
ministeriali periferici, i costi derivanti dal presente
CCNL e dalle normative di legge, affinche' gli stessi
risultino determinanti nella definizione delle basi d'asta
e della congruita' dei corrispettivi di committenza.
- Tale
verifica comportera' un'intesa tra le parti di conferma e
di sviluppo delle relazioni contrattuali in essere in
caso di esito positivo o, in caso contrario, di messa in
discussione di ogni impegno contrattuale ad essa
successivo.
-
- Una
tantum
- Entro
il mese successivo alla firma del presente contratto alle
lavoratrici e ai lavoratori in forza alla data del 26.3.97
e' corrisposto un importo forfetario, utile ai fini di
istituti di legge (TFR, tredicesima mensilita', festivita'
godute) e suddivisibile in quote mensili o frazione in
relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo
1 marzo -31 dicembre 1996, nelle seguenti entita',
corredate all'inquadramento del personale in atto nello
stesso periodo secondo quanto previsto dall'art. 41 del
CCNL 1.4.92.
1
liv. |
L.
231.000 |
2
liv. |
L.
243.479 |
3
liv. |
L.
263.560 |
4
liv. |
L.
279.911 |
5
liv. |
L.
295.169 |
6
liv. |
L.
313.236 |
7
liv. |
L.
338.343 |
8
liv. |
L.
371.607 |
9
liv. |
L.
427.971 |
- Da
detto importo verra' detratto quanto corrisposto a titolo
di indennita' di vacanza contrattuale nel periodo 1.3.96
- 31.12.96.
- Di
conseguenza le imprese cooperative che hanno
compiutamente erogato la citata indennita' di vacanza
contrattuale nello stesso periodo 1.3.96 - 31.12.96 non
dovranno procedere all'erogazione dell'importo forfetario
di cui sopra.
-
- ART.
73
- ACCORDI
DI GRADUALITA'
- Al
fine di estendere il livello di applicazione del presente
CCNL, nella consapevolezza che tale obiettivo sia
funzionale a garantire adeguate condizioni di
competitivita' delle imprese cooperative ed a
salvaguardare i livelli occupazionali, le parti regionali
o, su loro delega, le parti provinciali definiscono
programmi di graduale riallineamento dei trattamenti
economici in atto per le lavoratrici ed i lavoratori a
quelli previsti dal presente contratto collettivo
nazionale di lavoro.
- Detti
programmi possono essere definiti per l'intero territorio
regionale e/o per territori subregionali e devono essere
depositati presso gli uffici Provinciali del Lavoro e
presso le sedi territoriali dell'INPS e dell'INAIL.
- Le
aziende interessate aderiscono a detti programmi
sottoscrivendo apposito verbale di accettazione.
- I
suddetti programmi di gradualita' non potranno prevedere
tempi attuativi oltre il 31/12/98.
- A tal
fine entro 2 mesi dalla data di sottoscrizione del
presente contratto le parti regionali verificano e
certificano le condizioni territoriali di necessita' dei
succitati accordi di gradualita' in base ad uno dei
seguenti requisiti:
- -
applicazione globale intervenuta nel 1996 del trattamento
economico previsto dal CCNL 1.4.92;
- -
carenza di applicazione globale del trattamento economico
previsto dal CCNL 1.4.92 alla data della succitata
verifica tra le parti.
- Entro
2 mesi dall'espletamento della succitata verifica gli
accordi di gradualita' vanno definiti tra le parti
competenti. Successivi momenti intermedi di verifica e/o
di aggiornamento degli accordi in questione possono
essere opportunamente definiti.
- Le
parti ribadiscono, quindi, che le condizioni di
trattamento contrattuale valide per i servizi effettuati
in ciascun territorio sono quelle derivanti da quanto
previsto dal presente contratto, e da eventuali accordi
integrativi territoriali esistenti, salvo per quei
servizi effettuati nei territori per i quali le
condizioni di trattamento economico contrattuale sono
state specificatamente previste nei citati accordi di
gradualita'.
- Entro
3 mesi prima della data di riallineamento definitivo
prevista nei singoli accordi di gradualita', le parti
competenti possono valutare specifici ulteriori
interventi di riallineamento nei confronti di particolari
casi eccezionali debitamente motivati.
- Dell'intero
processo di definizione degli accordi di gradualita' le
parti competenti informano le parti nazionali che possono,
su richiesta, fornire adeguata assistenza.
- In
caso di mancata definizione dei citati accordi di
gradualita' e se risultano sussistere le esigenze, le
parti nazionali possono convocare le parti regionali per
l'espletamento delle procedure sopra descritte ai fini
del raggiungimento degli stessi accordi.
- Con
periodicita' semestrale e con la assistenza della
specifica sezione settoriale dell'Osservatorio Nazionale
di cui all'art. 9 le parti nazionali procederanno ad un
esame congiunto sugli effetti e sull'evoluzione degli
accordi in questione anche al fine di concordare, se del
caso, appositi interventi promozionali.
-
- ART.
74
- INDENNITA'
PROFESSIONALI
- Al
personale inquadrato nei seguenti profili professionali
saranno corrisposte le seguenti indennita' mensili lorde:
- infermiera/e generica/o L. 100.000
- infermiera/e professionale L. 200.000
- terapista della riabilitazione L. 200.000
- medico L. 400.000
Alla direttrice e al direttore aziendale verra'
corrisposta una specifica indennita' di direzione nella
misura minima mensile lorda di L. 350.000.
- ART.
75
- TREDICESIMA
MENSILIT¿
- Entro
il mese di dicembre di ogni anno l'Azienda corrispondera'
al personale un importo pari ad una mensilita' della
retribuzione.
- Nel
caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel
corso dell'anno dovranno essere corrisposti tanti
dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilita'
per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
- La
frazione di mese superiore ai quindici giorni lavorativi
va considerata come mese intero.
- La
tredicesima mensilita' non spetta per il periodo
trascorso in aspettativa senza assegni per motivi di
famiglia o in altra posizione di stato che comporti la
sospensione dello stipendio.
- ART.
76
- SCATTI
DI ANZIANITA'
- A
decorrere dalla data della firma del presente contratto
ogni addetta/o, ha diritto, alla maturazione di ogni
biennio, per ogni biennio di anzianita' presso una stessa
impresa ad uno scatto biennale per un massimo di cinque
scatti, secondo i valori mensili sotto indicati per
ciascun livello
1 |
livello |
22.500 |
2 |
livello |
26.000 |
3 |
livello |
31.500 |
4 |
livello |
36.000 |
5 |
livello |
40.000 |
6 |
livello |
45.000 |
7 |
livello |
52.000 |
8 |
livello |
61.000 |
9 |
livello |
76.500 |
10
|
livello |
90.000 |
- Gli
aumenti periodici di anzianita' decorrono dal 1 giorno
del mese immediatamente successivo a quello in cui si
compie il biennio di anzianita'.
- In
caso di passaggio al livello superiore l'importo degli
scatti maturati sara' attribuito in funzione del nuovo
livello e la frazione di biennio in corso di maturazione
al momento del passaggio sara' considerata utile agli
effetti della maturazione del biennio nel nuovo livello,
fermo restando il numero massimo di cinque scatti di cui
al 1 comma.
-
- Norma
di raccordo
- Gli
scatti di anzianita' maturati antecedentemente la firma
del presente CCNL continueranno ad essere corrisposti
secondo gli importi in essere all'atto della maturazione.
- Il
prossimo CCNL armonizzera' il trattamento degli scatti di
anzianita'.
- ART.
77
- INDENNITA'
DI CASSA O DI MANEGGIO DENARO
- Alla
lavoratrice e al lavoratore che effettua normalmente
maneggio di denaro con onere per errori (ovvero con
responsabilita' finanziaria in caso di ammanchi) deve
essere corrisposta una indennita' mensile lorda di £. 60.000.
Le somme eventualmente richieste a detta lavoratrice e a
detto lavoratore a titolo di cauzione, devono essere
depositate e vincolate a nome delle parti presso un
istituto di credito di comune gradimento. I relativi
interessi matureranno a favore della lavoratrice o del
lavoratore.
-
- ART.
78
- RIMBORSI
Dl TRASFERTA O Dl MISSIONE
- Alle
lavoratrici e ai lavoratori occasionalmente e
temporaneamente comandate o comandati in missione per
esigenze di servizio, vanno rimborsate, entro i limiti
della normalita', a pie' di lista, le spese sostenute per
trasporto, vitto e alloggio. In sede di impresa
cooperativa saranno fissati i criteri per i rimborsi
delle spese chilometriche e per le eventuali coperture
assicurative.
-
- ART.
79
- ATTIVITA'
DI SOGGIORNO
- Alle
lavoratrici ed ai lavoratori impiegate o impiegati in
attivita' di soggiorno, spetta il trattamento definito
nell'ambito del rapporto tra le parti in sede di impresa
cooperativa o, su richiesta di una delle parti, in ambito
territoriale.
-
- ART.
80
- CORRESPONSIONE
DELLA RETRIBUZIONE
- La
retribuzione deve essere corrisposta alla lavoratrice e
al lavoratore in una data stabilita non oltre il 20
giorno successivo alla fine di ciascun mese.
- Il
pagamento della retribuzione deve essere effettuato a
mezzo di busta paga in cui devono essere distintamente
specificati la ragione sociale della societa', il nome e
la qualifica della lavoratrice e del lavoratore, il
periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, l'importo
dei singoli elementi che concorrono a formarla (salario o
stipendio scatti di anzianita' maturati, indennita' di
contingenza, ecc...) e la elencazione delle trattenute di
legge e di contratto.
- Qualsiasi
reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella
indicata nella busta paga deve essere fatto all'atto del
pagamento.
-
- ART.
81
- ABITI
DA LAVORO
- L'impresa
e' tenuta a fornire alla lavoratrice e al lavoratore due
abiti da lavoro all'anno, quando necessario, con
reintegro previa riconsegna del vecchio abito
inutilizzabile per normale usura.
- DISPOSIZIONE
FINALE
-
- CONTRIBUTI
DI SERVIZIO CONTRATTUALE
-
- Ai
fini di una piu' adeguata ed efficace gestione degli
strumenti relazionali e promozionali previsti dal
presente impianto contrattuale le Associazioni
cooperative stipulanti procederanno alla riscossione dei
contributi di servizio contrattuale secondo il
regolamento allegato al presente articolo che ne fa parte
integrante.
- Sono
tenute alla corresponsione dei contributi di cui al
precedente capoverso le imprese cooperative rientranti
nella sfera di applicazione del presente CCNL.
- Le
misure contributive e le relative norme di esazione
formeranno oggetto di appositi regolamenti da stipularsi
anche eventualmente con l'Istituto previdenziale o
assistenziale prescelto.
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