Quali sono
effettivamente le regole che riguardano la tutela delle
lavoratrici e in che cosa consistono? Quando una lavoratrice ha
diritto alle indennita' pagate dall'Inps? A chi e come
richiederle? A quanto ammontano?
A queste ed a numerose altre domande risponde questa guida, che
ha una funzione esclusivamente divulgativa e non puo' in ogni
caso costituire fonte di diritti. Per una piu' completa
conoscenza della normativa che regola la materia occorre,
pertanto, fare riferimento alle leggi vigenti ed alle
disposizioni contenute nelle circolari dell'Istituto.
Sono cinque i fondamentali diritti della lavoratrice:
Durante tale periodo la lavoratrice non puo' neppure essere sospesa dal lavoro, salvo nel caso in cui sia intervenuta la sospensione dell'attivita' dell'azienda. Le dimissioni volontarie presentate in tale periodo devono essere convalidate dall'Ispettorato del lavoro.
Esiste inoltre il divieto del lavoro notturno dall'inizio dello stato di gravidanza fino al settimo mese.
Tale periodo comprende:
Il periodo di due mesi prima del parto e' prolungato fino alla data effettiva del parto se questa non coincide con la data presunta.
Nel casi in cui la lavoratrice svolga attivita' ritenute, con decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, gravose o pregiudizievoli per l'avanzato stato di gravidanza, l'astensione obbligatoria e' anticipata a tre mesi dalla data presunta del parto.
» prevista inoltre l'astensione anticipata fin dal primo mese di gestazione o nei tempi ritenuti necessari dall'Ispettorato del Lavoro, dopo accertamento medico, se:
Anche per il periodo di estensione obbligatoria dopo il parto e' previsto il riconoscimento di situazioni particolari che danno il diritto a prolungare i tre mesi di assenza, con la relativa indennita' economica.
Sempre su disposizione dell'Ispettorato del Lavoro, il prolungamento va dalla fine del terzo mese alla fine del settimo mese dopo il parto, quando la lavoratrice madre e' addetta a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri e non puo' essere assegnata ad altre mansioni.
Per tutti i periodi sopraindicati e' corrisposta una indennita' previdenziale, che compensa parzialmente la perdita del salario.
Nel caso in cui il bambino sia nato morto, o sia deceduto successivamente al parto, alla lavoratrice e' comunque riconosciuto il diritto alle prestazioni economiche per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Il divieto di licenziamento in questo caso cessa alla fine dei tre mesi.
Qualora la gravidanza non si concluda con un parto normale, ma si interrompa prima, si ha, a seconda dei casi, aborto o parto prematuro.
L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, e' considerata come aborto se si verifica prima del 180ƒ giorno dall'inizio della gestazione. Si considera, invece, parto prematuro se interviene dopo tale periodo. Per data di inizio della gestazione si intende il 300ƒ giorno antecedente la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza.
La distinzione ha
conseguenze pratiche rilevantissime, giacche' l'evento in caso di
aborto e' equiparato alla malattia e percio' la lavoratrice ha
diritto ad astenersi dal lavoro solo il tempo necessario al
ripristino della capacita' lavorativa e non puo' vantare altri
diritti a prestazioni di natura economica al di fuori di quello (eventuale)
all'indennita' di malattia.
Se si tratta di "parto prematuro", e cioe' di quello
che si verifica, prima della normale scadenza, dopo il 180ƒ
giorno dall'inizio della gravidanza, la lavoratrice ha diritto
all'interdizione obbligatoria "post partum", con il
trattamento economico di maternita'.
In base alla legge nƒ 1204/1971, hanno diritto all'indennita' per l'astensione obbligatoria ´le lavoratrici, comprese le apprendiste, che prestano la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, delle societa' cooperative, anche se socie di queste ultime, ...le lavoratrici a domicilio e ....le lavoratrici addette ai servizi domestici...ª
Le lavoratrici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici, hanno diritto ad un trattamento economico a carico dell'amministrazione datrice di lavoro.
Leggi successive alla 1204/1971 hanno esteso il diritto anche alle lavoratrici autonome.
L'indennita' di maternita' a carico dell'INPS spetta alle seguenti categorie di lavoratrici dipendenti
Agricoltura | operaie
a tempo determinato operaie a tempo indeterminato dirigenti e impiegate |
---|---|
Commercio | apprendiste operaie impiegate |
Credito Assicurazioni Servizi appaltati |
salariate impiegate |
Industria | apprendiste operaie impiegate |
Artigianato | apprendiste operaie impiegate |
L'indennita' e' riconosciuta anche alle:
Libere professioniste. Alle libere professioniste iscritte a Casse di previdenza e assistenza l'indennita' di maternita' viene pagata non dall'INPS, ma dalle rispettive Casse. |
L'indennita' di maternita' non e' subordinata a particolari requisiti contributivi o assicurativi, oltre allo stato di gravidanza l'unico requisito necessario per avere diritto al trattamento economico e' la presenza di un rapporto di lavoro in essere con diritto a retribuzione.
Eccezioni:
La lavoratrice che adotta od ottiene in affidamento preadottivo un bambino di eta' inferiore ai sei anni ha diritto, dal 1ƒ giorno successivo all'ingresso del piccolo nella famiglia, rilevabile dall'atto rilasciato dall'autorita' competente, all'astensione dal lavoro per tre mesi, indennizzata come l'astensione "post partum".
In caso di morte o di grave infermita' della puerpera, che renda impossibile l'assistenza materna al minore nei primi tre mesi di vita, il padre lavoratore dipendente ha diritto all'astensione obbligatoria dal lavoro indennizzata per i tre mesi successivi alla nascita del figlio ed ai riposi giornalieri.
Anche in caso di adozione o di affidamento preadottivo e' previsto che possa essere il padre lavoratore ad avere il diritto di assentarsi per assistere il bambino.
La misura dell'indennita' economica per i periodi di astensione obbligatoria e' pari all'80% della retribuzione giornaliera.
L'indennita' si calcola sulla retribuzione lorda percepita dalla lavoratrice impiegata nel mese precedente l'inizio dell'astensione obbligatoria o dall'operaia nelle quattro settimane immediatamente precedenti l'inizio dell'astensione obbligatoria.
La retribuzione media giornaliera delle impiegate si ricava dalla retribuzione mensile - cui si aggiunge il rateo della tredicesima mensilita' ed altri pagamenti ultramensili - divisa per 30 giorni.
Per le operaie e le apprendiste la divisione va invece fatta per 26 giorni (se la retribuzione e' mensile) o per il numero dei giorni lavorati o retribuiti (se la retribuzione e' a giorni o a settimana) per quanto riguarda la retribuzione del mese e per 25 giorni per gli altri pagamenti ultramensili.
Per le lavoratrici di settori per i quali sono stabiliti salari convenzionali la retribuzione media giornaliera e' quella stabilita dai decreti ministeriali per la categoria di appartenenza.
Per le lavoratrici domestiche la retribuzione utilizzata e' quella della "fascia" su cui si pagano i contributi.
Per le coltivatrici dirette colone o mezzadre, la retribuzione corrisponde al limite minimo giornaliero previsto per gli operai agricoli a tempo indeterminato nell'anno precedente la data effettiva del parto.
Per le lavoratrici autonome artigiane e commercianti nonche' per le familiari collaboratrici, la retribuzione corrisponde al limite minimo giornaliero relativo all'anno in corso, rispettivamente, per la qualifica di impiegato dell'artigianato e del commercio.
L'indennita' e' dovuta fin dal primo giorno di assenza dal lavoro e, poiche' giuridicamente e' una prestazione previdenziale compensativa della perdita del salario, alle operaie non spetta per le giornate festive. Per le impiegate, invece, l'indennita' e' dovuta anche nelle giornate festive, tranne quelle nazionali ed infrasettimanali cadenti in domenica e quella del S. Patrono.
Se l'attivita' era limitata solo ad alcuni giorni della settimana, l'indennita' spetta per le giornate che sarebbero state retribuite ove la dipendente non fosse stata assente: se, ad esempio, l'interessata lavora per quattro giorni a settimana, l'indennita' INPS viene riconosciuta, durante il periodo di interdizione, per quattro giorni alla settimana.
I mesi si calcolano secondo calendario: se, per esempio, la data presunta del parto e' il 15 agosto, l'indennita' e' pagata dal 16 giugno, in quanto da tale data inizia l'astensione obbligatoria.
Nel caso il bambino nasca effettivamente il 15 agosto, si paga l'indennita' "post partum" o puerperio a partire dal 16 agosto fino al 15 novembre, poiche' l'astensione obbligatoria "post partum" decorre dal giorno successivo alla data del parto stesso.
Il giorno del parto deve essere conteggiato con il periodo di astensione obbligatoria che precede la sua data presunta.
La lavoratrice continua ad aver diritto all'indennita' anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'astensione obbligatoria, quando cio' avviene per cessazione dell'attivita' della azienda, per ultimazione della prestazione per la quale era stata assunta, per scadenza del contratto o per dimissioni volontarie, perche' convalidate dall'Ispettorato del Lavoro. Perde invece ogni diritto dal momento del licenziamento adottato per "colpa grave" costituente giusta causa di estinzione del rapporto.
Il pagamento dell'indennita' per astensione obbligatoria viene effettuato, nella maggior parte dei casi, compreso quello delle lavoratrici in trattamento di integrazione salariale, dal datore di lavoro, che lo anticipa per conto dell'INPS e poi lo chiede a rimborso all'atto del versamento dei contributi, ed in alcuni casi dall'INPS direttamente.
A) Pagamento effettuato
dal datore di lavoro per conto dell'INPS
In questa ipotesi, la lavoratrici deve presentare al datore di
lavoro e all'INPS la domanda sul modello INDMAT, corredandola del
certificato medico di gravidanza, che deve essere rilasciato dal
Servizio Medico legale della USL. Il certificato di gravidanza
deve contenere le generalita' della lavoratrice, l'indicazione
del datore di lavoro e delle mansioni svolte, il mese di
gestazione alla data della visita medica e la data presunta del
parto.
La data presunta del parto indicata nel certificato fa stato, nonostante qualsiasi errore di previsione, ma se tra data presunta e la data effettiva del parto intercorrono piu' di trenta giorni sono previsti accertamenti per verificare i motivi di tale "scollamento".
Dopo il parto va presentato il certificato di assistenza al parto oppure lo stato di famiglia.
In caso di inganno o dolo c'e' la segnalazione alla Procura della Repubblica.
B) Pagamento effettuato
direttamente dall'INPS
Si verifica per le lavoratrici domestiche, le lavoratrici a tempo
determinato per lavori stagionali (comprese quelle dello
spettacolo a tempo determinato o a prestazione), le operaie
agricole, le lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, colone o
mezzadre, le lavoratrici autonome artigiane, le lavoratrici
autonome commercianti, le lavoratrici sospese dal lavoro, le
lavoratrici disoccupate e quelle in mobilita'; in tal caso, le
interessate devono presentare la domanda di indennita' di
maternita' e la relativa documentazione direttamente all'INPS
competente per territorio, secondo la residenza dell'interessata,
utilizzando il modello IND.MAT.
ATTENZIONE: La lavoratrice ha un tempo massimo entro il quale richiedere l'indennita'. Perde il diritto se fa trascorrere un anno senza presentare la domanda, oppure, dopo aver presentato la domanda e ottenuto la prestazione, se non sollecita la definizione della pratica con atto scritto. La prescrizione di un anno, che fa perdere il diritto, si calcola, a seconda dei casi, dal giorno successivo:
|
Esempio:
Parto: il 15 agosto 1995
indennita' "post partum": dal 16 agosto al 15 novembre 1995.
La prescrizione interviene il 16 novembre 1996, se entro tale data la lavoratrice non ha presentato la domanda o se, pur avendola presentata, non ne ha sollecitato la liquidazione entro il 15 novembre 1996.
L'astensione puo' essere goduta in un'unica soluzione o frazionata; in quest'ultimo caso, per calcolare un mese, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere 30 giorni.
Quindi, se il piccolo e' nato il 2 febbraio 1996 per lui potra' essere richiesta l'astensione facoltativa fino al 2 febbraio 1997, perche' il pagamento delle prestazioni economiche deve cessare il giorno successivo alla scadenza del compimento dell'anno.
Tutte le lavoratrici che hanno un rapporto di lavoro dipendente all'inizio dell'astensione, con esclusione:
Non spetta inoltre:
Le lavoratrici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici, hanno diritto ad un trattamento economico a carico dell'amministrazione datrice di lavoro.
Per il pagamento dell'indennita' e' necessario che ci sia un rapporto di lavoro in atto, sia all'inizio che durante tutto il periodo di astensione facoltativa e che il bambino sia in vita e non abbia superato un anno di eta'. Se il rapporto di lavoro cessa o si sospende viene automaticamente meno il diritto all'astensione facoltativa ed alla correlativa indennita'.
Per l'astensione facoltativa il diritto puo' essere riconosciuto anche al padre lavoratore a condizione che la madre lavoratrice sia appartenente ad una categoria avente diritto a tale beneficio e rinunci ad avvalersene, oppure che manchi la madre o il bambino sia affidato al solo padre.
Il periodo di astensione puo' comunque essere assegnato in parte alla madre ed in parte al padre entro il limite complessivo dei sei mesi e non oltre l'anno di vita del bambino.
La misura dell'indennita' per i periodi di astensione e' pari al 30% della retribuzione media globale percepita nel periodo precedente quello nel corso del quale ha avuto inizio l'astensione obbligatoria. Vengono pero' esclusi il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia, alla quattordicesima ed agli altri premi o mensilita' aggiuntive.
Per le lavoratrici per le quali vigono salari medi o convenzionali l'indennita' va calcolata sulla base della retribuzione convenzionale vigente all'inizio dell'astensione obbligatoria anche se i periodi cadono in tutto o in parte in anni diversi.
L'indennita' per astensione facoltativa non compete alle lavoratrici assenti per malattia o infortunio; quando la malattia insorge durante tale periodo di astensione, l'indennita' e' sospesa fino al termine dell'evento morboso.
L'indennita' di maternita' e' riconosciuta anche in favore dei genitori adottivi che siano lavoratori dipendenti.
» necessario che non sia trascorso il termine di un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia; il piccolo, inoltre, non deve aver superato i tre anni di eta'.
Al datore di lavoro ed all'INPS deve essere presentata la domanda di astensione (modello IND.MAT.FAC) con il certificato di esistenza in vita del bambino, che dovra' poi essere rinnovato anche alla fine del periodo di assenza.
Se la domanda e' avanzata dal padre lavoratore, questi dovra' presentare anche la dichiarazione del datore di lavoro della madre del bambino che attesti che la lavoratrice ha rinunciato all'astensione facoltativa.
Per i genitori adottivi od affidatari bisogna presentare anche lo stato di famiglia con incluso il nome del bambino ed il provvedimento di adozione od affidamento.
Per un orario giornaliero di lavoro da 6 ore in poi sono riconoscibili 2 ore di permesso, mentre il riposo e' di un'ora per un orario di lavoro inferiore alle 6 ore. Nessun riposo e' concedibile per giornate non lavorate, compresa la sesta giornata in caso di settimana corta.
I permessi hanno durata di un'ora ciascuno, il che vuol dire che le due ore giornaliere possono essere fruite anche in modo separato, per esempio un'ora in entrata ed una in uscita.
Quando la lavoratrice intende avvalersi della camera di allattamento o dell'asilo nido istituiti dal datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di lavoro la durata dei riposi viene dimezzata.
Il beneficio puo' essere richiesto dal padre lavoratore solo se esiste un grave impedimento per la madre ad usufruirne con le stesse motivazioni gia' previste per l'astensione obbligatoria "Post partum".
I permessi sono pagati come se fosse stato svolto il normale orario di lavoro.
L'interessata ha diritto alla conservazione del posto.
I periodi di assenza sono calcolati nell'anzianita' di servizio ma riducono il diritto alle ferie, alla tredicesima mensilita' ed ai premi annuali.
Il beneficio puo' essere richiesto, se la madre ne fa espressa rinuncia, dal padre lavoratore.
Se il figlio e' colpito da un handicap grave, la legge prevede particolari agevolazioni:
Tali benefici spettano al genitore, anche adottivo, lavoratore dipendente avente diritto alla prestazione economica di maternita' a carico dell'INPS. Non competono, pero', se il coniuge non svolge alcuna attivita' lavorativa e non si trova nella situazione di materiale impossibilita' di assistere il figlio.
La seguente tabella riassume le forme di tutela a garanzia dei diritti della lavoratrice madre, ponendo in evidenza anche i casi in cui tali diritti sono riconosciuti al padre del minore.
DIRITTO | DURATA | PAGAMENTO | PADRE |
---|---|---|---|
In caso di
difficolta' per la gravidanza accertate dall'Ispettorato
del Lavoro astensione anticipata |
per tutto il periodo di accertata difficolta' | 80% retribuzione |
NO |
prima del
parto
|
2 mesi dalla data
presunta del parto o 3 mesi dalla data presunta del parto per addette a lavori gravosi |
80% retribuzione |
NO |
subito
dopo il parto
|
3 mesi | 80% retribuzione |
SI, SOLO se la madre e' affetta da grave infermita' o e' deceduta |
fino ad un
anno di eta' del figlio
|
fino a 6 mesi | 30% retribuzione |
SI, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinuncia |
|
|||
|
2 ore al giorno (o 1 se l'orario e' inferiore a 6 ore al giorno) | intera retribuzione | |
fino a tre
anni di eta' del figlio
|
senza limitazione fino a tre anni di eta' del figlio | 0 senza retribuzione |
SI, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinuncia |
in caso di grave handicap | fino a tre anni prolungamento astensione facoltativa o, in alternativa | 30% retribuzione |
|
2 ore di permesso giornaliero | intera retribuzione | ||
oltre i
tre anni di eta' del figlio
|
3 permessi giornalieri al mese | intera retribuzione | SI, in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che vi rinuncia |
A partire dall'ingresso del bambino in famiglia, i genitori adottivi godono degli stessi diritti dei genitori naturali |
Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, puo' essere:
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'esame o la decisione del ricorso stesso.
Nel caso in cui il Comitato Provinciale respinga il ricorso la lavoratrice puo' proporre azione giudiziaria entro il termine di decadenza di un anno, previsto dalla legge, dandone notifica all'INPS.
La decadenza non puo' essere "interrotta" come la prescrizione, pertanto il ricorso al Comitato Provinciale e il successivo ed eventuale ricorso all'Autorita' giudiziaria devono essere presentati sempre nei termini stabiliti.