| Lettera alla presidenza di Federmeccanica
In risposta alla Vostra del 4 giugno u.s., Vi comunichiamo di dover ritenere giuridicamente priva di significato e conseguentemente di effetto la dichiarazione di recesso dal Ccnl 8 giugno 1999, rivolta ad estinguere con il Contratto anche la clausola di ultrattività che vi è contenuta. Ove si legga con attenzione il 3° comma dellarticolo 36, sezione III, della Disciplina generale del Ccnl 8 giugno 1999, risulta evidente che questa disposizione ha per dichiarato presupposto proprio che il Contratto sia stato disdettato o ed è la medesima cosa che una delle parti sia da esso receduta. Lultrattività quindi decorre proprio dal momento della disdetta o del recesso: è evidente pertanto linversione logica che vizia la Vostra dichiarazione. Lultrattività perdura sino a quando non intervenga una nuova regolamentazione accettata da ciascuna delle organizzazioni sindacali che sottoscrissero la precedente. Per la scrivente organizzazione il negoziato non si è affatto concluso, per non aver sottoscritto laccordo 7 maggio 2003. Daltra parte il principio della ultrattività o, in ogni caso, lassenza di un termine finale alla durata del Contratto scaduto trova riscontri più vasti nel nostro intero sistema contrattuale e delle relazioni sindacali, compreso il Protocollo del luglio 93. Confermiamo quindi quanto Vi è già stato comunicato con lettera precedente, nonché quanto è stato comunicato dalle nostre organizzazioni provinciali alle Vostre organizzazioni territoriali e alle aziende rappresentate. Con la presente intendiamo inoltre ulteriormente sollecitarVi a convocare un incontro per il negoziato contrattuale.
il Segretario generale della Fiom-Cgil Gianni Rinaldini |