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L'avvocato del diavolo

a cura di un compagno avvocato

A-rivista anarchica, n. 66, giugno - luglio 1978

A partire da questo numero, un compagno/avvocato risponde in questa rubrica ai quesiti di carattere giuridico che i lettori vorranno porgli. La prima domanda rivoltagli è stata: quando la polizia può fermare una persona e condurla in questura? Innanzitutto è importante chiarire che nell'attuale situazione dei rapporti di forza tra potere costituito e movimento non ha molto senso chiedersi: "quando può?", dato che la polizia "può sempre". Comunque è utile che i compagni conoscano i limiti che il potere si è dato formalmente, non tanto per poter far leva su di essi per ottenere maggiori garanzie, bensì per smascherare ancor di più la contraddizione tra democrazia e potere statale. Ho detto sopra che la polizia "può sempre": di fatto questa affermazione, nonostante i limiti garantistici, è vera: infatti i limiti si riferiscono alle motivazioni, non alle situazioni di fatto, per cui basta che la motivazione, anche se falsa, sia in armonia con le previsioni di legge. Esempio lampante di quanto sopra detto è l'art. 11 del Decreto cosiddetto antiterrorismo del 21/3/78 convertito in legge, con alcune modifiche, il 18/5/1978. In questo articolo si dice che la polizia può fermare e condurre in questura chiunque "per il tempo strettamente necessario al solo fine della identificazione e comunque per non più di 24 ore". È chiaro che la durata del "tempo per l'identificazione" è a giudizio insindacabile della polizia. Cioè e per fare un esempio pratico: un compagno viene fermato ad un posto di blocco o in una qualsiasi altra situazione (controlli di locali, controlli davanti al tribunale, accertamento di contravvenzioni stradali ecc.), presenta i propri documenti e per una ragione qualsiasi (foto senza barba e capelli lunghi quando il compagno ha la barba o i capelli lunghi; documento non in perfetto stato di conservazione; ed altri futili motivi) l'agente ritiene (a suo insindacabile giudizio) che il documento sia falso o che comunque non ci sia certezza che il compagno corrisponda alla persona indicata nel documento: scatta allora l'art.11 ed il compagno viene portato in questura; ma qui in pochi minuti tutto si chiarisce!!! illusione, perché:
1) bisogna controllare l'autenticità del documento, quindi ricerca dell'elenco dei documenti rubati, telefonate al Comune di rilascio (se è una carta di identità) o alla Prefettura (se è una patente) per controllare se per caso il documento risulta effettivamente rilasciato;
2) bisogna controllare se la foto rappresenta effettivamente la persona fermata: quindi consulto di esperti fisionomisti;
3) e poi perché... rilasciare una persona che si può trattenere per 24 ore? Ironia a parte è chiaro che non si possono introdurre in tale meccanismo dei limiti garantistici, o comunque che i limiti formalmente esistenti non si possono usare. Questo per quanto concerne le persone per le quali la polizia non può assolutamente prospettare alcuna ipotesi di reato. Se invece l'agente ha il sospetto che il compagno fermato abbia commesso un reato, allora la situazione peggiora. Infatti a questo punto subentra "il fermo giudiziario" o addirittura l'"arresto". Per una serie di reati l'arresto in flagranza è obbligatorio:
- tutti i reati la cui pena massima è superiore a tre anni: in pratica tutti i reati di competenza del Tribunale (dal furto aggravato alla detenzione di stupefacenti; dall'oltraggio aggravato alla rapina; dalla resistenza alla istigazione a disobbedire le leggi; dalla ricettazione alla violenza privata ecc.);
- tutti i reati concernenti le armi di qualsiasi tipo (anche improprie);
- per la violazione della diffida. È importante chiarire che per "flagranza" non si intende solo l'"essere presi sul fatto", ma anche "immediatamente" dopo il fatto o comunque in possesso di cose o tracce pertinenti il reato. Per altri reati l'arresto in flagranza è facoltativo (sempre a discrezione della polizia, in quanto è assolutamente insindacabile la scelta fatta dalla polizia di arrestare o di denunciare a piede libero):
- tutti i reati la cui pena massima non è inferiore a due anni (dall'oltraggio alla partecipazione ad associazione sovversiva, dagli atti osceni alla lesione personale lieve e non aggravata, dalla violazione di domicilio - quando il proprietario presenta immediatamente la querela - al danneggiamento aggravato; dall'occupazione di casa aggravata - cinque persone di cui una armata o dieci persone anche senza armi, alla truffa ecc.);
- per alcune contravvenzioni: ubriachezza, possesso di arnese da scasso (se si è già stati condannati per reati contro il patrimonio), porto e detenzione di munizioni. In caso di arresto, per i casi suindicati, la polizia deve fare rapporto all'autorità giudiziaria entro 48 ore ed il magistrato deve convalidare l'arresto entro le successive 48: in difetto l'arrestato deve essere scarcerato. Anche se non c'è la flagranza del reato e neanche la cosiddetta "quasi flagranza", la polizia può ritenere che ci siano sufficienti indizi (anche qui valutazione assolutamente discrezionale della polizia: se poi gli indizi non erano sufficienti, pazienza!! il magistrato scarcererà, ma intanto uno si passa tre o quattro giorni in carcere) che una persona abbia commesso un delitto e ci sia un fondato (anche qui sempre e solo a giudizio insindacabile della polizia) sospetto di fuga, per cui la polizia può (non deve, anche se di fatto non ci sono problemi di scelta) fermare una persona e trattenerla "per il tempo necessario per i primi accertamenti (quanto tempo? Vale lo stesso discorso fatto in merito all'identificazione) dopo di che deve trasferirla in carcere dandone immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, la quale può intervenire anche dopo 96 ore dal fermo. L'unico limite a questa facoltà di fermare è il tipo di reato: infatti il fermo giudiziario può essere effettuato solo per i reati la cui pena massima sia da sei anni in su (e cioè: partecipazione a banda armata e non partecipazione ad associazione sovversiva, sequestro di persona e non violenza privata, resistenza aggravata e non resistenza semplice ecc.) e per i delitti concernenti le armi da guerra e per le armi comuni il porto e non la detenzione. Per non creare confusione è importante chiarire la distinzione tra flagranza e "fondato sospetto": nel primo caso è indispensabile che la persona sia colta sul fatto o comunque nelle circostanze sopra indicate. Per il fondato sospetto, invece non c'è limite di garanzia: basta per esempio che una persona che abita di fronte alla casa di una altra persona dica alla polizia di aver visto dalla finestra che la seconda persona maneggiava un'arma da guerra (avendo già identificato un qualsiasi pezzo di ferro tenuto in mano) ed ecco che per la polizia c'è il fondato sospetto che ci sia la detenzione di una arma da guerra: per cui fermo giudiziario, perquisizione, indagini presso parenti ed amici ove possa essere stata nascosta l'arma, ecc.. È importante, però, sapere che le tre categorie non sono così nettamente separate tra loro: infatti basta attribuire un'aggravante (ad esempio, il numero delle persone - è sufficiente che la polizia nel proprio rapporto indichi che il reato è stato commesso in concorso con altre persone, poi rimaste ignote, per far scattare l'aggravante; poi magari al processo risulterà che quelle persone erano semplici passanti e che non c'entravano niente...) per rendere facoltativo un arresto che invece non poteva assolutamente essere effettuato, rendere obbligatorio un arresto facoltativo e rendere possibile un fermo di polizia altrimenti non ammesso.

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L'avvocato del diavolo

a cura di un compagno avvocato

A-rivista anarchica, n. 69, anno '78

Ho due distinti quesiti da porre:
- esistono armi non da fuoco di cui siano consentiti la detenzione e il porto? Spesso è utile avere con sé coltelli, mazze, fionde, cappi di acciaio et similia, a scopo controffensivo. Pur non essendo affatto incline alla violenza, troppe cattive esperienze mi hanno insegnato che un minimo di potenzialità autodifensiva è indispensabile.
- in caso di perquisizioni personali o domiciliari, o di altri controlli da parte di sgherri, è possibile la resistenza passiva? (non rispondere alle domande, rifiutarsi di seguirli motu propriu, ecc.). Se la sbirraglia non è in divisa, è illecito non alzare le braccia per la perquisizione? È lecito da parte loro scattare fotografie ai compagni, come recentemente ho visto fare da agenti in borghese? Spero vivamente in una (anzi, due) risposta. C.C. (Venezia) Il concetto di "arma" ha avuto in questi ultimi anni una evoluzione estensiva. Tutta una serie di oggetti, non da punta o da taglio, come le chiavi inglesi, tubi di ferro, ecc. in base alla normativa vigente fino all'aprile 1975 non potevano essere considerate "armi" ai fini della legge penale (anche se da parte della magistratura c'era sempre stato il tentativo di catalogarle come tali). Per ovviare a ciò è stata fatta la legge dell'aprile 1975 che, anche per evitare che la fantasia creativa individui nuovi oggetti con funzioni di "arma", ha disposto che sono armi: "i bastoni con puntale, gli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, le mazze, i tubi, le catene, le fionde, i bulloni, le sfere metalliche nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa della persona". Pertanto qualsiasi oggetto (dall'ombrello al mazzo di chiavi) secondo questa normativa può essere considerato "arma": la legge richiede, però, che sussistano delle circostanze obiettive per far sì che un oggetto, altrimenti innocuo, diventi arma. Ma come è facile vedere i limiti posti dalla norma sono così fumosi che tutto è rimesso all'arbitrio del poliziotto o del carabiniere che ferma una persona in possesso di uno di questi oggetti: è facile, e l'esperienza di tutti è piena di tali episodi, per un poliziotto sostenere ad esempio che durante una manifestazione un compagno portava un ombrello con manico nodoso, chiaramente utilizzabile per l'offesa delle persone!!! Quanto sopra dimostra che nell'attuale situazione normativa non è possibile portare alcun tipo di oggetto che possa essere considerato "arma", lasciando così scoperta l'autodifesa dei compagni da una serie di aggressioni che anche recentemente hanno avuto esito mortale. Tutti gli oggetti di cui si è parlato, esclusi quindi le armi da fuoco e armi come pugnali, spade e simili, possono, invece, essere tenuti in casa. Prima di rispondere al secondo quesito bisogna innanzitutto chiarire e chiarirci quello che un militante anarchico si aspetta dalla "giustizia". Domande come "è lecito che il poliziotto faccia ecc." significano credere che se ciò che il poliziotto fa non è lecito, la "giustizia" può rimediare punendo chi commette tale azione illecita. Questa è la vera "utopia"; credere, cioè, che il potere punisca le azioni "illecite" dei suoi strumenti (polizia, carabinieri, ecc.). Premesso questo e ribadito che solo con un rapporto di forza diverso è possibile servirsi delle minime garanzie poste formalmente dallo stato a "tutela" dei cittadini, rispondo brevemente ai tre quesiti.
1) È possibile, anzi talvolta è opportuno, non rispondere nel corso delle perquisizioni: al poliziotto si è obbligati a dare solo le proprie generalità e nient'altro. È chiaro che in caso di mancata "collaborazione" (tipo dire di chi sono eventuali documenti trovati nell'abitazione - anche riconoscerli come propri -, oppure fare nomi di altre persone, o altre simili cose) la conseguenza è un possibile "fermo"; spetta al compagno, volta per volta valutare il tipo di comportamento da tenere. Lo stesso discorso vale per eventuali domande fatte in questura o in caserma: chiunque può rifiutarsi di rispondere su fatti che lo riguardano, facendo presente a chi interroga che, se c'è qualche accusa, le risposte verranno date al magistrato.
2) In teoria senza un mandato di cattura, o fuori dal caso di arresto in flagranza o di fermo di polizia (solo per una serie di reati ben precisi) non si sarebbe obbligati a seguire il poliziotto in questura: la recente normativa ha però dato facoltà ai poliziotti di "fermare" per accertamenti sulla identità personale: per cui basta che uno sostenga che i documenti di cui si è in possesso possono essere falsi, per essere obbligati a seguire i poliziotti in questura.
3) Nessuna norma impone particolari comportamenti da tenere durante le perquisizioni, ma in questo caso, in modo particolare, vale quanto detto nella premessa: se non vuoi alzare le braccia e il poliziotto te le alza a forza, cosa pensi di fare?, pensi di denunciare il poliziotto? pensi di reagire? in ogni caso non ottieni nulla dalla giustizia borghese, anzi spesso peggiori la tua situazione.