Corrispondenza dei detenuti: nuove disposizioni in materia di visto
di controllo
(Legge 08.04.2004 n° 95, G.U. 14.04.2004)
Con la legge 95 dell'8 aprile 2004 il Parlamento ha modificato la disciplina in materia di limitazioni e controlli della corrispondenza.
In base alle nuove norme per esigenze attinenti le indagini o investigative
o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto,
possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per
un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a
tre mesi:
a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione
della stampa;
b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza,
senza lettura della medesima.
LEGGE 8 aprile 2004, n. 95
Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti.
(G.U. n. 87 del 14-4-2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
ART. 1.
1. Dopo l'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito
il seguente:
"ART. 18-ter. - (Limitazioni e controlli della corrispondenza). - 1.
Per esigenze attinenti le indagini o investigative o di prevenzione dei reati,
ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere
disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non
superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:
a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione
della stampa;
b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;
c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza,
senza lettura della medesima.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora la corrispondenza
epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5
dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria,
alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge, ai membri
del Parlamento, alle Rappresentanze diplomatiche o consolari dello Stato di
cui gli interessati sono cittadini ed agli organismi internazionali amministrativi
o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa
parte.
3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato,
su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:
a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti
degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato
di sorveglianza;
b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo
grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale;
se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente
del tribunale o della corte di assise.
4. L'autorità giudiziaria indicata nel comma 3, nel disporre la sottoposizione
della corrispondenza a visto di controllo, se non ritiene di provvedere direttamente,
può delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione
penitenziaria designato dallo stesso direttore.
5. Qualora, in seguito al visto di controllo, l'autorità giudiziaria
indicata nel comma 3 ritenga che la corrispondenza o la stampa non debba essere
consegnata o inoltrata al destinatario, dispone che la stessa sia trattenuta.
Il detenuto e l'internato vengono immediatamente informati.
6. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 e dal comma 5 può essere
proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale
di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza,
ovvero, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice
che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può fare parte il
giudice che ha emesso il provvedimento. Per quanto non diversamente disposto
dal presente comma si applicano le disposizioni dell'articolo 666 del codice
di procedura penale.
7. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste
che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato".
ART. 2.
1. Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354,
introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai provvedimenti
in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge;
avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine di venti giorni, può
proporre reclamo secondo le modalità indicate al comma 6 del medesimo
articolo 18-ter.
ART. 3.
1. Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354,
è sostituito dal seguente:
"2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano
le disposizioni dell'articolo 18-ter".
2. Il settimo e il nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati.
3. All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni, le parole: ", la sottoposizione al visto di
controllo sulla corrispondenza" sono soppresse.
4. All'articolo 34 del codice di procedura penale, al comma 2-ter, lettera
b), le parole: "previsti dall'articolo 18" sono sostituite dalle
seguenti: "previsti dagli articoli 18 e 18-ter".
ART. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 aprile 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2675):
Presentato dal Ministro della giustizia (Castelli) il 19 aprile 2002.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 maggio 2002
con pareri delle commissioni I e III.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, l'11 dicembre 2002; 21 e
29 gennaio 2003; 26 marzo 2003.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 9 luglio 2003
con parere delle commissioni I e III.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, il 9 e 29 luglio 2003,
ed approvato il 30 luglio 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 2466):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 18
settembre 2003, con parere della commissione 1ª.
Esaminato dalla 2ª commissione il 15 e 22 ottobre 2003 ed approvato con
modificazioni, il 30 ottobre 2003.
Camera dei deputati (atto n. 2675/B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 novembre
2003 con pareri della commissione I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 2 dicembre 2003 ed il
20 gennaio 2004.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 24 marzo 2004
con il parere della commissione I.
Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, ed approvato il 24 marzo
2004.