La cultura dell'intolleranza
di Italo Mereu

La violenza legale, quella esercitata dallo stato, si fonda sull'intolleranza. È solo attraverso la mistificazione dottrinaria che l'attuale diritto sembra differenziarsi dai metodi dell'Inquisizione. Alla base di entrambi c'è il sospetto come strumento di indagine. Una pratica che riduce il diritto a tecnica del terrore istituzionalizzato. Questa disincantata analisi è di Italo Mereu, uno dei maggiori storici del diritto che attualmente insegna all'università Carlo Cattaneo di Castellanza. Tra i suoi libri: Storia dell'intolleranza in Europa (1979 e 1988) e La pena di morte a Milano nel secolo di Beccaria (1988).


"Non voglio dire niente che non sia conforme alla dottrina della chiesa. Ciò che essa condanna, anch'io condanno; ciò che approva e con fermezza sostiene, anch'io sostengo. Aborrisco tutti gli eretici e detesto tutte le eresie".
Così scriveva nel Cinquecento il più illustre e filologicamente dotato degli "intellettuali organici", Francesco Pegna. E così fa Eliseo Masini:
"Ogni cosa da noi scritta nella presente operetta vogliamo che sia in tutto e per tutto sottoposta alla censura della Santa madre chiesa cattolica e apostolica romana e del sacro tribunale della Santa Inquisizione: essendo noi a dare con il sangue e con la vista istessa chiarissimo segno di quella somma e suprema devozione e osservanza che all'una e all'altra portiamo e porteremo fino alla morte".
È difficile parlare di intolleranza. A tal punto che si preferisce aggirare il problema non parlandone, relegandolo in una specie di inconscio collettivo che riemerge solo in momenti traumatici individuali e sociali.
     Nel moderno Dictionnaire des Religions (Presses Universitaires de France,Paris, 1984) la voce "Intolleranza" manca, così come nel Dizionario di politica diretto da Norberto Bobbio, Nicola Matteucci, Gianfranco Pasquino (Utet, 1990).
     Si è scritto molto della tolleranza, ma dell'intolleranza (l'alveo nel quale scorre gran parte della storia dell'Europa medioevale, moderna e contemporanea) nessuno ha provato a tracciare un profilo. Eppure il "volto demoniaco del potere" si specchia in essa; trova nell'intolleranza la base ideologica da tradurre in istituzioni. E gli intellettuali organici pronti a questa traduzione non sono mai mancati. La troviamo delineata nell'applicazione burocratica di mezzi violenti o brutali, legislativamente prestabiliti, mettendo in atto ciò che possiamo chiamare "violenza legale", oppure, per le forme meno mascherate, "legalismo da camere a gas". Tale forma di violenza ha caratterizzato (e caratterizza) le istituzioni penali dell'Europa continentale; ha costituito (e costituisce) uno dei cardini arcani di ogni ordinamento penale riassumibile nella formula: consenso o repressione.
     L'intolleranza, "compagna", "amica", "custode" della "socialità", come la definiva Nicola Spedalieri, spiega i roghi, le forche, le ghigliottine, le fucilazioni, i forni crematori, le foibe, le garrote; senza di essa è impossibile capire le inquisizioni, gli autodafé, gli Indici dei libri proibiti, le censure, le deportazioni, gli "stati d'assedio civile", le ammonizioni e i domicili coatti; per non parlare delle purghe, dei gulag e della germanizzazione del diritto penale odierno.
     È questo lo strato melmoso sul quale poggiano gli avvenimenti storici d'Europa; fondamenta che nessuno ha mai scavato; e se qualcuno ha tentato, lo ha fatto solo là dove conveniva scavare per i propri interessi di parte e di partito. Anche i filosofi più "liberali" che, come Benedetto Croce, ne hanno avvertito l'esistenza, l'hanno pienamente giustificata con dotte e suadenti parole.
     La violenza legale che ha nell'intolleranza la propria ragione, è un fenomeno di cui finalmente bisogna prendere atto senza vane giustificazioni, senza le mistificazioni dottrinarie con cui talvolta è stato possibile presentarla per giustificarne l'impiego. Anche oggi, come sempre, il ricorso alla violenza legale non è che il ripercorrere la vecchia strada (le cui pietre miliari sono: intolleranza, sospetto, tecnica inquisitoria) usando gli stessi strumenti che, sempre impiegati, sempre hanno fallito, e che hanno trasformato la storia in una danza omicida fra le opposte violenze (legali e illegali), e hanno sempre dato una risposta "deviante" e "impropria" alle questioni sociali e politiche insolute, e alle molte speranze deluse.
     Se il diritto è il più civile e umano dei fenomeni sociali, l'intolleranza l'ha trasformato nella peggiore delle tecniche intellettuali che l'uomo abbia elaborato per essere "lupo dell'uomo", per trasformare la sostanziale malvagità in formale "violenza legale".
     Sorge così un sistema penale tecnicamente perfetto avente per fine il consenso e per mezzo il sospetto. Intolleranza, sospetto, diritto, formano un sillogismo, di cui il primo termine costituisce la premessa, il secondo il termine medio, e il terzo la conclusione operativa. Un sillogismo che non si formula e non si svolge nel limbo dei concetti e delle categorie giuridiche ma nel concreto operare della vita politica, sociale, economica, culturale, religiosa, degli individui, delle istituzioni. Solo nell'effettività politica, quindi, è possibile verificarne la vitalità, coscienti che tale inquadramento riduce il diritto a una semplice tecnica, in questo caso, "del terrore".
     Il diritto (in specie quello penale processuale inquisitorio fondato sul sospetto) diventa un elemento storico portante. Ignorarlo o, peggio, addolcirlo, ridurlo, significa impoverire la narrazione storica.
     La fede in un principio (ad esempio quello religioso), in un'istituzione sociale (la proprietà), in un avvenimento (la rivoluzione), in una classe sociale (la borghesia o il proletariato) diventa la ragione catalizzante che tutto associa, pianifica, giustifica. La fede è la droga che avvicina l'irraggiungibile meta finale, che vedrà un uomo nuovo in un mondo nuovo. E in nome di un evento così speciale si può e si deve fare il possibile, anzi, l'impossibile. Troppo poco l'individuo in confronto al "disegno". Nessuno deve ostacolare il cammino che è chiaro e rettilineo nella mente di chi, per questo, "merita" il potere.
     Così la fede si concretizza in una istituzione portante, vista come imprescindibile strumento in funzione dello scopo prefisso (una chiesa, una monarchia un partito) in cui si condensano le speranze della collettività, l'Archetipo della "Grande Madre" che tutto risolve e realizza. E la classe che si proclama titolare della realizzazione di questo programma (sacerdoti, guerrieri, imprenditori, politici, funzionari) si costituisce come casta, gruppo elitario intoccabile, i cui poteri trovano giustificazione in una "perfetta" base ideologica.
     Logica conseguenza per l'individuo è l'ortodossia, cioè una perfetta sintonia con l'ideologia dominante, oggettivata (per fugare dubbi e scappatoie) in dogmi assolutamente indiscutibili che si fanno risalire a un mitico fondatore, eroe, santo, la cui parola è di per se stessa la garanzia della "legalità" dell'istituzione, del "programma" e del consequenziale potere.
     Si deve quindi essere obbedienti. L'obbedienza è il perno inderogabile di ogni sistema totalitario. Obbedienti "perinde ac cadaver", "come un cadavere" dicono i gesuiti per esprimere la loro obbedienza completa alla volontà dei superiori. E in opposizione all'ortodossia c'è la devianza cioè l'allontanamento dall'insegnamento retto e giusto, quello ufficiale.
     Deviante è chi non pensa "rettamente", chi non è canonizzato. Devianza è qualsiasi autonomia intellettuale, qualsiasi mancata integrazione nella "verità" della classe al potere. E alla devianza si risponde solo con petizioni di principio, ribadendo, cioè, la validità "a priori" dei valori "portanti".

Verità e devianza
Il caso Galileo Galilei costantemente aperto non solo per la chiesa cattolica, è storicamente emblematico dell'intolleranza istituzionalizzata realizzantesi attraverso la feroce violenza legale inquisitoriale.
     Se qualcuno ha la verità e la forza per imporla, chi se ne discosta dovrà rispondere in modo clamoroso per sé e per il corpo sociale della sua devianza. Dovrà rientrare "nella ortodossia" vivo o morto, a seconda della convenienza politica del caso. Dovrà "abiurare" cioè "rinnegare una determinata cosa con il giuramento", come dicono i "maestri inquisitori", dovrà rinnegare e detestare gli errori. Dovrà, insomma, fare "autocritica", denunciare e detestare i propri errori e giurare di attenersi, per il futuro, alla più assoluta ortodossia, rappresentata dall'unica via tracciata da chi rappresenta l'istituzione. Con l'abiura si riafferma il principio d'autorità, il dogmatismo, la disciplina e l'obbedienza. L'unico valore dell'individuo è condividere questa verità, perdersi in essa, sottomettersi.
     Un individuo che non rientra nell'ortodossia è un elemento di per sé inquinante del sistema, è la negazione del sistema stesso. Il sistema, quindi, gli si rivolta contro istericamente, non solo prendendogli ciò che ha di più prezioso, la vita, ma infliggendogli pene diaboliche sia nel tentativo di estorcergli il pentimento, sia nel modo di eliminarlo. Un individuo che non fa autocritica è, da un punto di vista logico, la sconfitta del sistema.
     Il caso Giordano Bruno, riassunto nella sentenza di condanna a morte come eretico impenitente, è la prova di quanto affermato e di come nessuna idea, nessun potere, per quanto terribile, possa resistere di fronte all'individuo. "Giordano del quondam Giouanni Bruni frate apostata da Nola di Regno", questa la sentenza del 17 febbraio 1600, "eretico impenitente; il quale esortato da nostri fratelli con ogni carità a tutti chiamare due padri di san Domenico, due del Giesu, due della Chiesa Nuoua e uno di san Girolamo, i quali con ogni affetto et con molta dottrina mostrandoli l'errora suo, finalmente stette sempre nella sua maledetta ostinatione, aggirandosi il ceruello e l'intelletto con mille errori e vanità, et ansi peseuerò nella sua ostinatione che da ministri di giustitia fu condotto in Campo di Fiore e quivi spogliato nudo e legato a un palo fu brusciato vivo, acconpagniato sempre dalla nostra Compagnia cantando le letanie e li confortatori sino al ultimo punto confortandolo allassar la sua ostinatione, con la quale finalmente finì la sua misera et infelice vita" (Italo Mereu, Storia dell'intolleranza in Europa. Sospettare e punire: l'inquisizione come modello di violenza legale, Milano, Bompiani, 1988).
     Questa impostazione politico-religiosa accentrata, totalitaria, non può che sfociare, nell'effettività della vita politica, in un sistema di diritto penale "del terrore" che trova nel dogma lo strumento giuridico per eccellenza. Essere conformisti diventa vitale: essere ortodossi significa non avere intralci sociali, giuridici, psicologici.
     In contrasto a questa impostazione "organica" risalta per chiarezza intellettuale il pensiero del primo costituzionalista europeo, Giuseppe Compagnoni, il quale nei suoi Elementi di diritto costituzionale democratico (che stampati a Venezia nel 1797 e "consegnati alle fiamme in Ferrara il 4 novembre 1799" davanti al corpo accademico plaudente hanno atteso il 1989 per essere ristampati per mio interessamento grazie a Il Sole 24 Ore) aveva scritto: "Mi sono proposto in questi Elementi di ridurre tutto al rigore di principi semplici, evidentissimi, provati dal senso comune di tutti gli uomini, e dalla esperienza. Non dobbiamo affidare alla credibilità d'un sistema l'importanza della verità, e gli interessi del genere umano", in quanto "l'uomo ha in se stesso tutto ciò che gli appartiene".
     L'idea di intolleranza e la sua realizzazione storico-istituzionale è tale da aver influenzato anche il concetto di tolleranza. Mi spiego. Non è chiaro cosa si debba intendere con il termine "tolleranza" dato che esistono tre modi diversi di intenderla. Il primo coincide con la sopportazione di un male minore. Si tollerano, cioè si sopportano determinate persone, idee o cose, quando per necessità contingenti o storiche, non possibile eliminarle neanche con la forza del diritto, e si è costretti a pazientare in attesa di tempi più opportuni per sopprimerle. È il concetto cattolico di origine postribolare. La chiesa deve sopportare il meretricio, come dice sant'Agostino come un male necessario per la società. Togli le prostitute dalla società e tutto sarà sconvolto dalla lussuria. È posto così il germe attivo del concetto di tolleranza, cioè dell'illiceità (al momento) non perseguibile.
     Il diritto rende fedelmente conto dell'impostazione ideologica. "La Religione Cattolica, Apostolica e Romana" dirà il primo articolo dello Statuto albertino "è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi".
     C'è il secondo, dove la tolleranza è intesa a condizione di reciprocità: si deve essere tolleranti con tutti, dirà John Locke, fuorché con i papisti.
     Bisogna tollerare i molti piuttosto che costringere tutti a pensare nello stesso modo, dirà John Milton nell'Areopagitica, "ma con questo non voglio dire che sia tollerato il papismo, con la sua evidente superstizione, perché esso cerca di estirpare ogni altra religione o autorità politica, mentre dovrebbe esso stesso essere estirpato. E non voglio che la legge, a meno che non miri alla propria distruzione, possa tollerare ciò che è empio, o in tutto dannoso alla fede e alla morale".
     Terzo e completamente diverso concetto di tolleranza, perché senza limiti, senza "precisazioni", è quello enunciato da Voltaire nel suo Dizionario filosofico. "Siamo tutti deboli, incoerenti, volubili, soggetti all'errore. Una canna piegata dal vento nel fango dice forse alla canna vicina, piegata in senso contrario. Prostrati come me, miserabile, o presenterò istanza perché ti strappino e ti brucino? ... perdoniamoci reciprocamente i nostri errori; la discordia è il grande male del genere umano, e la tolleranza ne è il solo rimedio". È da questa impostazione "umana", "solidale", che Voltaire, nella stessa voce del Dizionario afferma: "Se si presta bene attenzione, la religione cattolica apostolica romana è, in tutte le sue cerimonie e in tutti i suoi dogmi, l'opposto della religione di Gesù".
     Anche il contemporaneo Karl Popper nel suo saggio Tolleranza e responsabilità intellettuale, riprende l'impostazione lockiana, a conferma di come sia difficile capire, accettare, professare un principio che, proprio perché tale, non può soffirire limitazione alcuna tanto meno in nome di contingenze storiche e ideologiche "filtrate" ad arte.
     È per questo che il popolo americano cui "una filosofia semplice e forte", scrive Carlo Cattaneo, "aveva penetrato sino alle midolle e a cui la lettura quotidiana del testo biblico aveva esaltata la coscienza de' suoi diritti, non potendo, fra le vetuste tradizioni di un regno fondato da un conquistatore col vessillo d'un pontefice svolgere tutta la geometria delle libertà e dell'eguaglianza", ha costituzionalizzato la tolleranza voltairiana nel testo di quel primo emendamento alla Costituzione federale del quale, giustamente, gli americani vanno fieri. "Il Congresso", questo il dettato, "non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione, o per proibirne il libero culto... ". "Ciò che poteva", continua Cattaneo, "apparire come un'illegalità, come un disordine, or si annuncia alle menti nostre come il trapasso a un ordine di più alta ragione". Noi questa "diversa geometria delle libertà" la vediamo come fumo negli occhi. Se siamo costretti ad ammettere "or di più alta natura", come sono gli ordinamenti giuridici mondo anglosassone, subito rinneghiamo qualsiasi possibilità di riforma con "il rispetto delle nostre tradizioni", se precisare che sono proprio le nostre tradizioni da buttare alle ortiche.

Sospettare e punire
Le riforme italiane sono "nominali", sono stati chiamati con nomi nuovi, istituti vecchi: l'eretico è diventato il deviante, i fedeli le masse, il procuratore fiscale pubblico ministero, delatori pentiti, l'abiura autocritica, gli inquisitori inquirenti, i "bravi" (di manzoniana memoria) guardie del corpo, l'Inquisizione, roccaforte della chiesa, si è trasformata nei servizi segreti, baluardo della repubblica (con la stessa importanza allora). E sulla strada del "nominalismo" si è continuato: la carcerazione preventiva la si è battezzata custodia cautelare (questo evidentemente non è bastato a evitare le numerose sentenze di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo ai danni dell'Italia in ragione sia "al ricorso sulla legalità della detenzione", sia della "non ragionevole durata del procedimento" (Valerio Grementieri, a cura di, L'Italia e la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Milano, Giuffré, 1989); siamo passati dalla comunicazione giudiziaria all'avviso di garanzia, i manicomi sono diventati ospedali psichiatrici, il Sant'Uffizio è diventato la Congregazione per la dottrina della Fede.
     Per evitare situazioni imbarazzanti, anche a livello internazionale, sarebbe sufficiente il senso del ridicolo: il legislatore repubblicano ha abolito per legge i sordomuti sostituendoli con i "sordi preverbali"; ha promosso i becchini a "operatori cimiteriali", gli spazzini prima a "operatori ecologici" poi a "pulizieri", gli infermieri a "paramedici", i ciechi a "privi di vista".
     Ma il Medioevo è sempre annidato nelle istituzioni penali e processuali. Il sospetto è ancora il perno del sistema processuale. L'intolleranza domina.
     La lotta politica è solo fra verità ed errore. La violenza (legale e illegale) è l'unico mezzo applicato. La costituzione repubblicana con le sue altisonanti affermazioni ideologiche regolarmente rinnegate nell'effettività, ha la stessa funzione dello Statuto albertino: serve nelle feste nazionali o nelle ricorrenze solenni dopo il saluto alle autorità (in realtà un saluto "storico" alla "autorità") e prima degli applausi.
     "Tutti i cittadini" (e non tutti gli esseri umani!) "hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso... " (recita alto l'articolo 3 della costituzione): è questo che si pronuncia ai vari microfoni e alle varie telecamere, ma si tace dell'articolo 51 in cui ipocritamente si riafferma che "Tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza... ", aggiungendo però, "secondo i requisiti stabiliti dalla legge".
     "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono e davanti alla legge, senza distinzione... di religione... ", ma la chiesa cattolica è nel proprio ordine indipendente e sovrana (articolo 7) e i suoi rapporti con lo stato sono regolati da patti le cui modifiche o sono accettate dalla chiesa oppure devono interessare un procedimento di revisione costituzionale. Le confessioni diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino l'ordinamento giuridico italiano" (articolo 8). Nessuna differenza, a me pare, con il primo articolo dello Statuto albertino per cui "La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi".
     Ancora inascoltato il messaggio di tolleranza di Giuseppe Compagnoni che al Congresso Cispadano del 25 gennaio diceva: "Ogni cittadino in una costituzione democratica, essere deve la nostra, ha pienissimo diritto di scegliersi la religione che vuole, e di adorare Dio con quel culto, che sembra migliore. 2 la religione un rapporto dell'uomo con Dio. Non v'è e non esservi patto, per cui un uomo s'astringa a credere se quello che crede un altro... Noi abbiamo decretato, e con pubblico proclama promesso al popolo una costituzione democratica: dunque sull'articolo della religione noi dobbiamo tacere. Siccome a ciò obbliga il principio di libertà; così obbliga a ciò del pari quello dell'eguaglianza. Una e costituzionalmente proclamata diventa una religione dominante".

Quale vilipendio?
Che senso ha la tutela penale della religione? Esiste logicamente il "Vilipendio della religione dello stato"? Chi è il soggetto passivo di tale reato? Voglio citare l'articolo 4 dell'Intesa tra il governo e la Tavola valdese (21 febbraio 1984): "La Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercito dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla costituzione, e non la tutela specifica del sentimento religioso". Fra tante inutili affermazioni di principio dello stato italiano la Tavola valdese inserisce, al secondo comma dell'articolo citato, una precisazione che non ha alcuna conseguenza giuridica "La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione".
     Non si capisce come l'ordinamento italiano tenga ancora in vita i reati di vilipendio, come una repubblica abbia conservato per tanti anni i codici fascisti, in alcuni casi peggiorandoli con l'aiuto (!) della Corte costituzionale (si veda ad esempio, Corte costituzionale numero 24 del 1992, con cui la Corte ha introdotto nel processo penale la testimonianza indiretta, cioè "per sentito dire", dai "tecnici" del diritto chiamate "de relato"); non si capisce come "chiunque vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello stato è punito con la reclusione da uno a tre anni" (articolo 292 del codice penale).
     E si capisce, per contrasto, come la Corte suprema degli Stati Uniti d'America, investita sull'oltraggio alla bandiera, abbia sentenziato (relatore il giudice Antonin Scalia lo stesso che, intervistato sul sistema penale, italiano di fronte alle caratteristiche inquisitoriali ha risposto "Mi ha colpito il fatto che possano, i giudici, detenere a loro piacimento gli inquisiti, finché non cantano. Nel diritto americano, che è di origine anglosassone, sarebbe inconcepibile. Chi viene arrestato deve essere subito sentito in tribunale. Se mi è permessa una critica, non capisco come il vostro sistema giustifichi questo potere dei giudici, perché mi sembra che si tratti di una norma incostituzionale. Se mi fosse sottoposta, dovrei abrogarla". E in merito al valore della tradizione afferma: "Per me è molto importante la tradizione. Ma, scusatemi l'appunto, mentre noi risaliamo indietro di due secoli, ci muoviamo in un contesto coerente, voi a che cosa potete fare riferimento? All'era di Benito Mussolini? Avete la storia contro, siete in continua evoluzione"): "Bruciare la bandiera è un gesto odioso che non si può configurare come reato. Perché la bandiera è il simbolo di una libertà più grande del gesto di oltraggiarla. Punire l'oltraggio vorrebbe dire diminuire il simbolo che rappresenta un valore non rinunciabile: una libertà così ampia che include anche l'offesa alla libertà".
     Compagnoni così commenterebbe: "A ciò ci obbliga il principio della libertà".

Fonte: pubblicato sulla rivista Volontà, antologia monografica del 1994: Delitto e castigo.