BOZZA DI REGOLAMENTO DELLE RSU
a cura della Cub scuolaTale bozza ovviamente non può che essere indicativa, vista la diversa composizione delle RSU, i rapporti di forza interni non omogenei. E' quindi esplicitamente solo un supporto orientativo che deve essere adattato alle varie fattispecie.
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Premessa
La Rappresentanza Sindacale Unitaria (di seguito RSU) rappresenta tutti i lavoratori della scuola; suo impegno primario è quindi l'essere strumento sindacale della volontà dei lavoratori, attraverso un rapporto continuo e costante di scambio, elaborazione e proposta con i lavoratori stessi che rimangono i veri titolari del potere di contrattazione e coloro ai quali spettano le decisioni ultime.
Affinché tra RSU e lavoratori vi sia identità di posizioni, ogni intervento dovrà tendere alla ricerca dell'unanimità, sia all'interno della RSU che nei luoghi di espressione dei lavoratori (assemblee, ecc.).Articolo 1
Ai sensi dell'art.47 del D.Lgs.n.29 del 1993 e dell'Accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 7 agosto 1998, a seguito delle elezioni svoltesi nel dicembre 2000, è stata costituita la rappresentanza sindacale unitaria nella scuola
La RSU è composta da n° _______ delegati, nelle persone di:
1 __________________________ ;
2 __________________________ ;
3 __________________________ ; (eccetera)
Articolo 2 - Diritti
La RSU è titolare dei seguenti diritti:
a) informazione e contrattazione;
b) affissione, stanza sindacale;
c) indizione dell'assemblea dei lavoratori;
d) indizione dello sciopero;
e) permessi retribuiti;
Articolo 3 - Composizione della RSU (quando formata da meno di 10 membri)
La RSU è composta da tutti i delegati eletti nella RSU integrati con i rappresentanti per la sicurezza di cui al D.Lgs.626/94, con parità di diritti, esclusi i permessi sindacali per i quali esiste diversa specifica disciplina.
La RSU partecipa alle trattative e agli incontri con l'amministrazione e dev'essere integrata, in relazione agli argomenti da affrontare, dai lavoratori direttamente interessati alla vertenza.
In caso di dimissioni di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla stessa lista elettorale o, nel caso questo fosse l'ultimo della lista, da un lavoratore designato dalla organizzazione sindacale presentatrice della stessa lista; in caso di dimissioni del 50% più uno dei componenti, la RSU decade e si procede al suo rinnovo in base all'accordo quadro del 7 agosto 1998.
La RSU decade altresì quando viene sfiduciata dai lavoratori in assemblea con la maggioranza dei 2/3 o, in seconda convocazione, del 50% più uno oppure mediante sfiducia sottoscritta dal 50% più uno della generalità dei lavoratori.Articolo 4 - Convocazione della RSU
La RSU si riunisce periodicamente, almeno una volta al mese o su richiesta del 10% dei lavoratori dell'amministrazione (inclusi comandati, fuori ruolo, con contratto a termine, part time, precari, ecc., purché alle dirette dipendenze dell'amministrazione).
La convocazione dell'RSU deve essere fatta almeno 48 ore prima, o, per motivata urgenza, almeno 24 ore prima.
Dei lavori della RSU dev'essere stilato il verbale, che sarà sottoscritto dai membri presenti e affisso, in copia, nelle bacheche; tale documento è pubblico e può essere consultato da ogni lavoratore in qualsiasi momento.
Nel rispetto del principio della rappresentatività di tutti i lavoratori, le decisioni vengono assunte all'unanimità dei delegati eletti; qualora non sia possibile conciliare le posizioni, esperito ogni possibile tentativo di ricomposizione, le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice; quando le decisioni non siano state assunte all'unanimità, debbono essere sottoposte comunque, e in tempi ristretti, all'assemblea dei lavoratori che si esprimerà nei modi indicati all'art.5, lett.a).Articolo 5 - Lavori
La RSU:
a) su indicazione dei lavoratori, elabora le piattaforme e le sottopone, prima di avviare la contrattazione, alla approvazione, a maggioranza semplice, dell'assemblea dei lavoratori; nel caso queste vengano respinte, la RSU rielabora e/o modifica le piattaforma in base alle indicazioni emerse nell'assemblea e le sottopone nuovamente all'approvazione dei lavoratori; curando la tempestiva informazione ai lavoratori nel corso delle trattative, al termine della stessa contrattazione, l'accordo, prima della sottoscrizione definitiva, dev'essere sottoposto e approvato, a maggioranza semplice, dall'assemblea dei lavoratori; la RSU non può, pena la sua decadenza, sottoscrivere un accordo respinto dalla assemblea o non sottoposto all'approvazione della stessa;
b) per ogni altro argomento, ricevuta l'informazione e/o la convocazione da parte dell'amministrazione oppure su segnalazione e proposta delle organizzazioni sindacali, provvede a darne tempestiva informazione ai lavoratori e riceve da questi, e dalle organizzazioni sindacali, le indicazioni in merito e, comunque prima della definizione, sottopone le proposte all'assemblea con le modalità di cui al punto a);
c) in ottemperanza ad un principio di trasparenza delle operazioni delle RSU, la stessa dovrà richiedere che ogni trattativa con l'amministrazione venga puntualmente verbalizzata e che nel verbale emergano chiaramente anche le eventuali posizioni differenziate dei singoli componenti della RSU;Articolo 6 - Bacheche e stanza sindacale
Le bacheche sono spazi di informazione e dibattito fra le RSU e i lavoratori; la RSU, congiuntamente o disgiuntamente, utilizza, per tali scopi, le bacheche che debbono essere presenti in ogni luogo di lavoro (messe a disposizione dall'Amministrazione) e le stesse possono essere utilizzate, per i medesimi scopi, dai lavoratori o gruppi di questi o da loro rappresentanze.
La stanza sindacale RSU, oltre a essere la sede di lavoro della RSU, deve essere uno spazio di dibattito e discussione tra i lavoratori; a tale scopo dovrà essere garantita l'agibilità della stanza sindacale per riunioni di lavoratori o gruppi di questi o loro rappresentanze.Articolo 7 - Assemblea dei lavoratori
La RSU può convocare l'assemblea dei lavoratori nei modi seguenti:
a) su richiesta della maggioranza dei membri della RSU;
b) su richiesta del 10% dei lavoratori della singola scuola.
Ricevuta la richiesta l'assemblea dev'essere convocata, nei termini previsti dalla normativa in vigore, entro 48 ore.
Le decisioni dell'assemblea sono vincolanti per la RSU.Articolo 8 - Sciopero
La RSU, nel rispetto della vigente normativa in materia, può indire lo sciopero su mandato dell'assemblea dei lavoratori espresso a maggioranza semplice; per motivata urgenza o gravità lo sciopero può essere indetto dalla maggioranza semplice dei delegati RSU.Articolo 9 - Permessi sindacali
Ai sensi dell'art.9 dell'accordo quadro su permessi e distacchi del 7 agosto 1998, alla RSU spettano permessi sindacali retribuiti nella misura di 30 minuti per dipendente, salvo più favorevoli condizioni dettate da successivi accordi e contratti.
il monte ore cosi risultante deve essere utilizzato dai delegati RSU per l'attività sindacale e viene ripartito: in egual misura fra tutti i delegati RSU.