Isole nella Rete

STATUTO

COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1
A Milano, con sede in via Crema, n. 12, e' costituita l'Associazione Culturale "Isole Nella Rete" avente lo scopo di promuovere la liberta' nella comunicazione.
L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2020 e puo' essere proprogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi dell'Art. 8.

SCOPI

Art. 2
L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha come scopo lo studio e la soluzione dei problemi concernenti lo sviluppo ed il miglioramento della comunicazione in tutti i suoi aspetti, con particolare riferimento alla tutela della liberta' e degli interessi degli utenti di servizi telematici. In particolare l'Associazione si propone di intraprendere azioni ed iniziative per:
a) - Dare la possibilita' a tutte le realta' di base, dell'autorganizzazione, dell'autogestione, della cooperazione, del volontoriato (anche non costituite in modo formale, purche' antifasciste e antirazziste), di sviluppare strumenti di comunicazione;
b) - Rendere visibili sulla rete Internet (e/o altre reti telematiche nazionali ed internazionali) i propri scopi, azioni ed iniziative e quelle dei soggetti di cui al punto a), senza alcuna forma di censura. Limitazione o controllo, purche' non in antitesi o contrasto con gli scopi dell'Associazione;
c) - Difendere (anche con interventi presso le pubbliche autorita', enti, istituzioni, associazioni in Italia e all'estero) la liberta' di chiunque usi la comunicazione telematica per esprimere il proprio pensiero in ogni sua forma;
d) - Collaborare, anche su scala internazionale, con altre associazioni, organizzazioni od enti che perseguono fini analoghi o connessi.

Art. 3
Per raggiungere i propri scopi l'Associazione puo':
a) - Promuovere e organizzare dibattiti e conferenze, corsi, lezioni, seminari;
b) - Promuovere e organizzare spettacoli, concerti, proiezioni, mostre, feste (anche con servizio di catering), ai fini dell'autofinanziamento e della promozione culturale e sociale;
c) - Elaborare, pubblicare e diffondere opuscoli, giornali, libri, materialiriali informativi su qualsiasi supporto mediale (audiovisivo, discografico, informatico, fotografico, etc.);
d) - Acquisire strumentazioni informatiche e servizi telematici;
e) - Svolgere qualsiasi altra attivita' attinente o connessa, in maniera diretta o indiretta, con lo scopo sociale.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4
Questo e' costituito:
a) - Dalle quote sociali versate annualmente dai propri soci;
b) - Da eventuali titoli di debito pubblico o privato che potranno essere acquistati in seguito ad economie di amministrazione;
c) - Da eventuali donazioni, erogazioni, finanziamenti, lasciti o contributi di qualsiasi tipo, liberamente erogati;
d) - Dai proventi eventualmente derivati dalla gestione economica del bilancio e del patrimonio. Le quote, i contributi e le donanzioni di ogni tipo non sono rimborsabili in nessun caso.

ASSOCIATI

Art. 5
Sono soci della Associazione le persone o gli enti la cui domanda di ammissione verra' accettata dal Consiglio dell'Associazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione che verra' annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed tenuti al versamento della quota annuale di associazione. I soci avranno diritto di frequantare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinanzione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa.
La qualita' di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosita' o indegnita'; la morosita' e la indegnita' verranno sancite dalla Assemblea dei soci. Le quote associative non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti mortis causa.

ORGANISMI

Art. 6
Sono organismi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio dell'Associazione.

AMMINISTRAZIONE

Art. 7
L'Associazione e' amministrata da un Consiglio dell'Associazione composta da un minimo di 3 a un massimo di membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio puo' provvedere alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.
Nessun compenso e' dovuto al Presidente ed ai consiglieri per lo svolgimento dell'incarico.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo, al bilancio preventivo ed all'ammontare della quota sociale, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea.
Per la validita' delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio e' presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal piu' anziano di eta' dei presenti.
E le riunioni del Consiglio verra' redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sara' sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione del rendiconto ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza e' obbligatoria per tutti gli associati.
Il Presidente del Consiglio dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

ASSEMBLEE

Art. 8
L'Assemblea, regolarmente costiuita, rappresenta la universalita' dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformita' alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorche' non intervenuti o dissenzienti.
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea puo' essere convocata anche fuori della sede sociale, purche' in Italia.
L'assemblea delibera sul rendiconto annuale e sul bilancio preventivo, sull'ammontare della quota associativa, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina del Presidente ed eventuali altri organi dell'Associazione, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota associativa annuale.
Ogni socio ha diritto ad un voto; i soci maggiori d'eta' hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci.
L'assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e se lo ritiene necessario, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarita' delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c. c.

RECESSO, DECADENZA OD ESCLUSIONE

Art. 9
La qualita' di socio si perde per recesso, decadenza od esclusione; tali ipotesi sono cosi' regolate:
a) - La volonta' di recedere puo' essere manifestata in forma scrittaa o per atti concludenti. Quest'ultimo caso si verifica quando l'associato non versa la quota associativa e contemporaneamente non partecipa alla vita associativa per un periodo prolungato;
b) - La decadenza viene deliberata dal Consiglio dell'Associazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o di quelli che vengono a trovarsi in situazione di incompatibilita' con gli scopi dell'Associazione;
c) - L'esclusione viene deliberata dal Consiglio dell'Associazione nei confronti dei soci:
1) - Che non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni regolarmente adottate dagli organi sociali (ivi compreso il mancato versamento della quota sociale annuale);
2) - Che svolgano attivita' contraria agli scopi sociali;
3) - Che in qualunque modo arrechino danni gravi, anche morali, alla Associazione.
Tanto per la decadenza quanto per l'esclusione le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole di almeno il 75% dei consiglieri. I soci esclusi per morosita' potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione.

RENDICONTO

Art. 10
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verra' predisposto dal Consiglio della Associazione il rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
Gli utili o avanzi di gestione, nonche' fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della Associazione, salvo che la destinanzione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, reinvestiti dall'Associazione per i fini perseguiti.

SCIOGLIMENTO

Art. 11
Lo scioglimento dell'Associazione e' deliberato dall'assemblea, la quale provvedera' alla nomina di uno o piu' liquidatori e deliberera' in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio ad altra Associazione con le stesse finalita' o affini ad esse operante in analogo settore; in alternativa il patrimonio sara' devoluto a fini di pubblica utilita'.

CONTROVERSIE EVENTUALI

Art. 12
Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associaizione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sara' rimessa al giudizio di tre Arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciscuna delle Parti contendenti e il terzo dai due Arbitri cosi' eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano. Gli Arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalita' di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 13
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice Civile.


Per infoz: inr@ecn.org