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From
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pinna <pinna@autistici.org>
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Date
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Tue, 25 Feb 2003 23:53:01 +0100
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Subject
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[hackmeeting] Fw: [cyber~rights] Pene detentive per gli hacker
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se qualcuno si e' iscritto a questa lista per imparare a cambiare i siti
altrui dovrebbe studiare questa nuova legge (e disiscriversi)
ciao
pinna
----- Forwarded message from "Avv. Barbara Gualtieri" <barbaragualtieri@libero.it> -----
> Date: Tue, 25 Feb 2003 17:34:41 +0100
> From: "Avv. Barbara Gualtieri" <barbaragualtieri@libero.it>
> Subject: [cyber~rights] Pene detentive per gli hacker
> To: <cyber-rights@ecn.org>
> X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.00.2615.200
>
> Fino a 3 anni di carcere per chi viola un sito protetto
> Pene detentive per gli hacker
> (Legge 22/2003)
>
>
>
> Tempi duri per i produttori e i venditori di programmi che consentono
> di entrare nei siti e nei programmi protetti. E per chi li compra e li
> utilizza. Oltre alle sanzioni pecuniarie, che possono arrivare fino a 50
> milioni di vecchie lire, gli autori degli illeciti, rischiano, ora, anche
> sanzioni penali. È quanto dispone una legge pubblicata nella Gazzetta
> Ufficiale n.38, del 15 febbraio 2003. Il provvedimento equipara le sanzioni
> penali, per questo tipo di frodi, a quelle previste per chi copia software e
> banche dati e per coloro che clonano i decoder che servono per accedere alle
> pay Tv. Le pene arrivano fino ad un massimo di 3 anni di reclusione. (18
> febbraio 2003)
>
> LEGGE 7 febbraio 2003, n.22 Modifica al decreto legislativo 15
> novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore.
>
>
>
> La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
>
>
> IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
>
> Promulga
>
> la seguente legge:
>
>
> Articolo 1.
>
> 1. Al comma 1 dell'articolo 6 [1] del decreto legislativo 15 novembre
> 2000, n. 373, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano
> altresì le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le
> attività illecite di cui agli articoli 171-bis [2] e 171-octies [3] della
> legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".
>
> La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella
> Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
> obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
>
> osservare come legge dello Stato.
>
> Data a Roma, addì 7 febbraio 2003
>
> CIAMPI
>
> Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
>
> Visto, il Guardasigilli: Castelli
>
>
>
>
>
>
>
>
----- End forwarded message -----
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"di note ce ne sono gia' abbastanza in giro,
quello che voglio e' piuttosto provocare cose che accadano"
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