LEGGI LIBERTICIDE
I recenti arresti di 20 militanti antiglobalizzazione sono stati possibili anche grazie a leggi che limitano fortemente i diritti e le libertà di tutti.
Oltre all'art. 270 del Codice Penale ( associazione sovversiva ) sono in vigore altre norme che puniscono il dissenso e la libera manifestazione del pensiero in quanto tali, ma che ( chissà perchè? ) nessuno ha mai pensato di abolire. Vediamo quali sono.
Art. 265 Disfattismo politico.
Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività taleda recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.
Art. 266 Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.
Chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni.
La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.
Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.
Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:
1) col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;
2) in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;
3) in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.
La Corte costituzionale, con sentenza 21 marzo 1989, n. 139, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui non prevede che per l'istigazione di militari a commettere un reato militare la pena sia sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.
Art. 269 Attività antinazionale del cittadino all'estero.
Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge comunque un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito 2) se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze con lo straniero.
con la reclusione non inferiore a cinque anni.
La pena è dell'ergastolo se il colpevole ha agito in seguito a intelligenze col nemico.
Art. 270 Associazioni sovversive.
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economicosociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.
Art. 272 Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale.
Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una classe sociale sulle altre, o per la soppressione violenta di una classe sociale o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se la propaganda è fatta per distruggere o deprimere il sentimento nazionale, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni .
Alle stesse pene soggiace chi fa apologia dei fatti preveduti dalle disposizioni precedenti.
La Corte costituzionale, con sentenza 6 luglio 1966, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo comma.
Art. 275 Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico.
Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la reclusione fino a un anno.
Art. 654 Grida e manifestazioni sediziose .
Chiunque, in una riunione che non sia da considerare privata a norma del n. 3 dell'Art. 266, ovvero in un luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a un anno.
Art. 655 Radunata sediziosa.
Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.
Se chi fa parte della radunata è armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.
Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla radunata.
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