DALLA LEGGE AI REFERENDUM ALLA LEGGE
GLI ARTICOLI DEL TESTO DI LEGGE SULLA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA E CENNI STORICI SULL'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA


giugno 2003, Schede informative da Titti De Simone.

Approvato in prima lettura dal parlamento il 12 giugno del 2000, il testo di legge sulla procreazione medicalmente assistita è ora all'esame della Commissione Sanità del senato. Dei 18 articoli del testo, ne sono stati sinora esaminati 13. Qui di seguito i più importanti. Fecondazione omologa: è possibile creare un embrione solo se seme e ovulo provengono dalla coppia. Vietata l'eterologa. Coppie di fatto: possono accedere alle Tra solo coppie di adulti maggiorenni, di sesso diverso, in età potenzialmente fertile, coniugati o conviventi. No a single e coppie gay. Diritti del concepito: il ricorso alle Tra è consentito solo se vengono assicurati i diritti di tutti i soggetti coinvolti "compreso il concepito". Clonazione: è vietata. Il personale medico rischia da 10 a 20 anni, la multa fino a un milione di euro e l'interdizione perpetua dalla professione. Congelamento di embrioni: non si potranno produrre più embrioni di quelli strettamente necessari ad un unico impianto e comunque non più di 3. Solo per ragioni di salute della donna potranno essere congelati. E' vietato l'aborto selettivo fatti salvi i casi previsti dalla 194. Sperimentazione: è vietato qualsiasi tipo di sperimentazione su embrioni umani tranne che nei casi di necessità terapeutica e diagnostica. Vietate anche le selezioni a scopo genetico di embrioni e gameti. Sanzioni: il medico che pratica la fecondazione eterologa sarà punito con una multa da 300mila a 600mila euro e con una sospensione dall'albo da 1 a 3 anni. Non verrà punita, invece, la coppia. Puniti anche i medici che compiono fecondazione assistita su single, donne in età avanzata e coppie gay: multe da 200mila a 400mila euro. Per chi pratica le Tra al di fuori di strutture autorizzate sanzioni da 100 a 400 euro. Sanzioni pesanti per chi traffica in embrioni o gameti e per l'utero in affitto: carcere da 2 a 24 mesi e multe da 600mila euro. Embrioni congelati: sparisce l'adottabilità degli embrioni e sarà il governo a stabilire modalità e termini di conservazione dei circa 30mila embrioni attualmente esistenti. Linee guida: verranno definite dal ministro della salute (previo parere del consiglio superiore di sanità). Saranno vincolanti per tutte le strutture autorizzate e dovranno essere aggiornate ogni 3 anni. Stato giuridico: i figli nati con la fecondazione assistita hanno lo stato di figli legittimi o di figli riconosciuti dalla coppia. Divieto di disconoscimento della paternità: il marito che ha dato il suo assenso al ricorso alle Tra non può disconoscere la paternità del nuovo nato. La madre non potrà chiedere l'anonimato e il donatore di gameti (nel caso di embrioni già creati con l'eterologa) non avrà alcuna parentela con il bambino né potrà far valere nei suoi confronti alcun diritto. Strutture autorizzate e registro: gli interventi potranno essere realizzati in strutture pubbliche e private autorizzate dalle regioni e iscritte in un registro istituito presso il ministero della salute.

L'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA: UN PO' DI STORIA

Anche nell'antichità le maternità indesiderate erano spesso oggetto di decisioni "estreme", mai semplici da prendere. Tuttavia, solo in questo secolo si è affacciata, e poi diffusa, la tesi che lo Stato debba garantire alla donne di poter decidere (da sole) se interrompere la propria gravidanza. Fino al 1975 l'aborto era in Italia ancora una pratica illegale: uno degli ultimi paesi europei a considerarlo un reato. Le donne italiane, già svantaggiate da una legislazione punitiva nei confronti della contraccezione, si dovevano rivolgere clandestinamente alle famigerate "mammane", praticone senza scrupoli che, con mezzi assolutamente non idonei ed in cambio di un lauto compenso, "risolvevano il problema", talvolta al prezzo della vita della donna stessa.
Nel 1975 una sentenza della Corte Costituzionale stabilì la differenza tra un embrione e un essere umano e sancì la prevalenza della salute della madre rispetto alla vita del nascituro. Il 22 maggio 1978 venne approvata la "storica" legge 194, con la quale si riconosce il diritto della donna ad interrompere, gratuitamente e nelle strutture pubbliche, la gravidanza indesiderata. In essa vengono stabilite politiche di prevenzione da attuarsi presso i consultori familiari: la legge riconosce la possibilità di non operare per il medico che sollevi obiezione di coscienza. Contro questa legge vennero avviate tre raccolte di firme per indire altrettanti referendum: una da parte dei Radicali (che ne chiedevano una modifica in senso ancor più ampio), e due da parte del cattolico Movimento per la Vita (una per un'abrogazione "minimale", una per l'abrogazione totale). Quest'ultimo verrà poi dichiarato inammissibile dalla Corte Costituzionale. Il 17 e 18 maggio 1981 la proposta cattolica venne bocciata col 68% dei voti, quella radicale con l'88.