ANALISI DELLA PROPOSTA
DI LEGGE DEL GOVERNO BERLUSCONI SUGLI ASILI-NIDO
ottobre 2002, dal Coordinamento sostenitore della proposta
di legge d'iniziativa popolare "L'asilo -nido: un diritto
delle bambine e dei bambini"
I parlamentari che si apprestano a votare una legge riguardante i servizi per la prima infanzia devono chiedersi:questa proposta di legge tiene conto della trentennale esperienza del nido comunale,delle lunghe liste di attesa per accedervi,tiene conto della proposta di legge di iniziativa popolare ''L'asilo-nido:un diritto delle bambine e dei bambini'' presentata in Parlamento nel marzo 1993 con 150.000 firme?
La nuova legge deve rappresentare un progresso rispetto all'attuale situazione. Ma così non è.TESTO UNIFICATO. ASILI NIDO (c.172 Burani Procaccini, c.690 Turco, c.891 Valpiana, c.1783 Mussolini, c.2003 Briguglio, c.2020 Governo)
Art.1 (Finalità)
1. La presente legge, in relazione agli articoli 29,30 e 31 della Costituzione, determina i livelli essenziali delle prestazioni che devono essere assicurati nei servizi socio-educativi per la prima infanzia quali servizi essenziali di interesse pubblico.
2. Nel rispetto del principio di sussidiarietà e di libertà di scelta delle famiglie, inteso anche in senso orizzontale, le attività inerenti i servizi socio-educativi per la prima infanzia sono svolte anche dalla autonoma iniziativa dei cittadini come singoli e attraverso le loro formazioni sociali.
3. I servizi socio-educativi perla prima infanzia sviluppano altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di deprivazione da condizioni di svantaggio e di discriminazione.
4. La presente legge promuove inoltre l'accesso e la permanenza dei genitori nel mondo del lavoro favorendo la conciliazione tra le esigenze familiari e procreative.L'art. 1 non parla però dell'asilo-nido comunale, anzi nemmeno dell'asilo-nido!
Art.2 (Sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)1. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia concorrono gli asili-nido i servizi integrativi di cui all'articolo 3 e i servizi sperimentali di cui all'articolo 4. Esso è organizzato in modo da garantire una pluralità di offerte flessibili e differenziate, idonee a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie e alle complessive condizioni socio-economiche del territorio.
2. L'asilo-nido costituisce un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che accoglie bambini in età compresa tra i tre e i trentasei mesi ed offre loro un luogo di crescita, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e relazionali. Per le sue finalità sociali ed educative rientra tra i servizi di interesse pubblico che costituiscono funzioni essenziali degli enti locali, delle Regioni e dello Stato.
3. Il sistema territoriale dei servizi socio-educativi perla prima infanzia è regolato sulla base dei seguenti criteri:
a) partecipazione attiva delle famiglie alla programmazione e alla definizione delle scelte organizzative ed educative, nonchè alla verifica della rispondenza e qualità;
b) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra soggetti gestori ed enti locali;
c) omogeneità dei titoli di studio e dei profili professionali di cui all'art.10;
d) continuità con gli altri servizi educativi,con la scuola dell'infanzia e coordinamento coi servizi socio-sanitari;
e) il diritto all'inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni, nonchè il sostegno alle famiglie ove l'esercizio delle potestà genitoriali sia in capo ad un solo genitore;
f) compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione dei servizi definita dai comuni in base alle condizioni socio-economiche delle famiglie stesse così come verificate secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni e in misura non superiore al 50 per cento del costo effettivo del servizio.Il sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia non appare un importante obiettivo da realizzare ma una realtà praticamente in atto di cui si descrivono le principali caratteristiche salvo imporre alle famiglie rette sino al 50% del costo del servizio.
Art.3 (Servizi socio-educativi integrativi per la prima infanzia)
1. Al fine di promuovere una pluralità di risposte ai bisogni differenziati dei bambini e delle loro famiglie sul piano sociale ed educativo, le Regioni ed i Comuni in forma singola o associata possono prevedere l'erogazione di contributi finanziari per l'attivazione di servizi integrarativi agli asili nido diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza. Ciò fatto salvo il rispetto degli standard qualitativi ed organizzativi emanati dalle regioni stesse.
2. I servizi integrativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n.285, sono finalizzati inoltre:
a) a consentire la frequenza diversificata nell'arco dell'intera giornata attraverso l'utilizzo di appositi spazi o delle stesse strutture degli asili nido;
b) alla realizzazione di nidi integrati presso le scuole di infanzia;
c) a favorire il superamento dell'attuale separazione tra l'asilo nido e la scuola materna attraverso la realizzazione di progetti educativi-formativi volti a promuovere l'armonioso sviluppo psico-fisico e cognitivo dei bambiniDunque i Comuni non dovrebbero più gestire i servizi integrativi (diversi dall'asilo-nido ma altrettanto importanti) quali lo spazio-famiglia, lo spazio-gioco ecc. ma dovrebbero soltanto distribuire (se vi sono i fondi) soldi ai privati.
Quando poi si auspicano attività atte a favorire il superamento dell'attuale separazione tra l'asilo-nido e la scuola dell'infanzia si intendono soluzioni armoniose come l'anticipo a 2 anni e mezzo nella scuola dell'infanzia della Moratti?ART.4 (Servizi sperimentali)
1. Le Regioni possono favorire la realizzazione da parte dei Comuni, in forma singola o associata, di servizi sperimentali quali:
a) nidi e micronidi all'interno dei luoghi di lavoro, intesi questi ultimi quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei lavoratori improntate a criteri di particolare flessibilità organizzativa;
b) servizi socio-educativi sia presso il domicilio delle famiglie sia presso quello degli educatori;
c) servizi socio-educativi nel medesimo complesso abitativo o in più complessi abitativi limitrofi
2. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali nell'ambito del proprio ordinamento e della propria organizzazione possono,nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio istituire le strutture di cui alla lettera a).Ma cosa significa secondo questa proposta servizio sperimentale?
Il nido aziendale non è un servizio sperimentale, anzi esso storicamente è all'origine del Nido e non è mai completamente sparito nemmeno con la legge 1044 del 1971 che istituiva i nidi comunali.
Il termine micronido ha sempre indicato un nido a tutti gli effetti seppur piccolo e certe volte contiguo ad una scuola dell'infanzia ma in questa proposta di legge (e nelle varie proposte governative di cui si è parlato nei giornali) per micronido si intende una saletta dove i bambini vengono assistiti da una baby-sitter. Nei pubblici uffici questa saletta verrebbe"cogestita dai genitori"(art.70 della legge finanziaria del dicembre 2001) e ciò evidentemente allo scopo di evitare allo Stato spese e responsabilità.
I"servizi socio-educativi sia presso il domicilio delle famiglie sia presso quello degli educatori" altro non è che l'assistenza domiciliare, la forma più diffusa di cura del bambino che con la legge n.285 del 1997 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" in taluni casi viene incoraggiata con incentivi economici, anche se ben pochi genitori vi hanno fatto ricorso.
Ancor più preoccupante è la proposta del nido condominiale, definizione largamente impiegata a livello giornalistico per indicare quanto detto nel punto c che però non sta ad indicare,come si vorrebbe far credere anche in questo testo, la provenienza circoscritta dell'utenza. Infatti il significato e lo scopo della definizione" nido condominiale"sta nel messaggio di laisser faire nella gestione dei bambini che devono, secondo questi, essere assistiti in un qualsiasi locale di un qualsiasi condominio.
Fanno veramente pena certe persone che ritengono un "obiettivo"convincerci della prospettiva del nido condominiale facendoci apparire un lusso irrealizzabile la possibilità che i bambini possano trascorrere parte della loro giornata in ambienti spaziosi, appositamente progettati, circondati dal verde e dai fiori.ART.5 (Funzioni dello Stato)
1. Lo Stato in collaborazione con le Regioni e gli enti locali, al fine di favorire lo sviluppo equilibrato e rispondente ai bisogni delle famiglie in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia sull'intero territorio nazionale e nell'obiettivo di garantire standard minimi qualitativi e organizzativi, concorda in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
a) i criteri generali per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia sulla base di strumenti unitari di rilevazione delle esigenze sociali presenti nelle varie aree del territorio nazionale;
b) il pluralismo delle offerte educative ed i livelli minimi di presenza dei servizi socio-educativi nel territorio per una pianificazione omogenea in ambito nazionale;
c) i requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento diversificati per tipologia di servizi anche al fine di garantire standard qualitativi in ambito nazionale;
d) gli obiettivi generali di formazione e di socializzazione da perseguire nei servizi socio educativi per la prima infanzia.Si afferma che le funzioni dello Stato sono garantire standard minimi ma non si dice quali essi siano, infatti la loro definizione viene rimandata alla Conferenza Stato ed enti locali che evidentemente non potrà verificare l'applicazione degli standard sul territorio nazionale in quanto saranno ancora da discutere. Poichè le Conferenze tra lo Stato e gli enti locali sono periodiche la definizione di standard minimo potrà essere in continuo divenire ed in pratica senza mai verifiche.
Art. 6 (Funzioni delle Regioni)1. Le Regioni definiscono gli indirizzi e i criteri di programmazione territoriale per lo sviluppo e la qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, i criteri di accreditamento diversificati per tipologia di servizi, il coordinamento degli interventi e l'integrazione effettiva tra i servizi socio-educativi e quelli scolastici e sanitari.
2. Le Regioni anche in collaborazione con le università, provvedono alla riqualificazione e all'aggiornamento del personale in servizio presso i servizi socio-educativi per la prima infanzia.
3. Le Regioni esercitano le funzioni di cui al comma 1 nei limiti delle proprie risorse di bilancio e di quelle aggiuntive stanziate ai sensi della presente legge.Alle Regioni viene tolto il compito di fissare gli standard o ci si è dimenticati che questo è compito delle Regioni? Con la conseguenza che in questa proposta gli standard spariscono
Art. 7 (Funzione dei Comuni)
1. I comuni in forma singola o associata,esercitano le seguenti funzioni:
a) partecipano alla programmazione regionale del sistema dei servizi per l'infanzia;
b) rilasciano le autorizzazioni al funzionamento degli asili-nido e dei servizi integrativi ed espletano su di essi la vigilanza ed il controllo.
2. La gestione del sistema dei servizi territoriali socio-educativi per la prima infanzia è di competenza dei Comuni che, in forma singola o associata, possono appaltare anche integralmente il servizio ad associazioni familiari, nonchè ad organismi del privato sociale senza fini di lucro nel rispetto degli standard qualitativi ed organizzativi fissati ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera e della presente leggeI Comuni non dovrebbero più aprire nuovi nidi,anzi vengono invitati ad appaltare i nidi esistenti. I Comuni rilasciano le autorizzazioni al funzionamento degli asili-nido e dei servizi integrativi mentre i servizi sperimentali, incredibilmente, non hanno bisogno dell'autorizzazione.
Art. 8 (Funzione delle aziende sanitarie locali)
1. La vigilanza igienico-sanitaria del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia è di competenza delle aziende sanitarie locali.
2. Compete altresì alle aziende sanitarie locali:
a) svolgere attività di prevenzione,di educazione sanitaria ed alimentare;
b) garantire, in presenza di minori portatori di handicap fisico e/o psichico e/o sensoriale una educatrice aggiuntiva, opportunamente formata che operi in collaborazione con il servizio socio-sanitario competente.Compito dell'ASL. è la vigilanza igienico-sanitaria sul sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, ma questa o meglio il controllo si esercita sulla singola struttura e servizio e non sul"sistema". Inoltre rispetto a quali parametri? E' inoltre opportuno specificare chi dovrà pagare l'educatrice aggiuntiva.
Art.9 (Profili professionali)
1. Il funzionamento degli asili-nido e dei servizi integrativi è assicurato dagli educatori di infanzia, con competenze psico-pedagogiche e dal personale ausiliario addetto ai servizi generali. Tutto il personale opera secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità ed in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire continuità dell'intervento educativo-pedagogico.
2. Tutti gli educatori devono essere in possesso del diploma di scuola media superiore a indirizzo socio psico-pedagogico o laurea di medesimo indirizzo.
3. Gli addetti ai servizi generali sono distinti in professionalità diverse in rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi moduli organizzativi.Fatto salvo il requisitominimo della licenza di scuola dell'obbligo, i requisiti degli addetti ai servizi generali sono definiti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.
4. Allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi, i Comuni, in forma singola o associata,provvedono a designare figure professionali di coordinamento pedagogico ed organizativo, con il compito di indirizzare, supportare e promuovere l'attività dei servizi socio-educativi per la prima infanzia provviste dei titoli di cui al comma 2, fatta esclusione dei possessori di solo diploma di scuola superiore.Mentre le educatrici ed educatori degli asili-nido e dei servizi integrativi devono essere in possesso almeno di un diploma di scuola media superiore ad indirizzo specifico, atrettanto non è previsto per il personale addetto ai cosidetti servizi sperimentali. O è una dimenticanza?
Art.10 (Oneri finanziari)
1. All'onere derivante dalla presente legge lo Stato provvede attraverso il Fondo di cui ai commi 1,3 e 8 dell'art.70 della legge 28 dicembre 2001 n.448.
2. La ripartizione delle risorse di cui al comma precedente è definita sulla base dei seguenti criteri:
a) tasso di natalità;
b) tasso di occupazione delle donne in età feconda
c) percentuale di domanda insoddisfatta in materia di servizi per la prima infanzia
d) qualità e quantità dei progetti espressi dalle regioni.
3. La deroga di cui al comma 7 dell'art 70 della legge 28 dicembre 2001 n.448 viene estesa al finanziamento delle opere relative alla realizzazione dell'intero sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanziaI soldi stanziati sono 300 milioni di euro per gli anni 2002-3-4 distribuiti così: 5O milioni per il 2002,100 milioni per il 2003,150 milioni per il 2004. A chi sono andati i 50 milioni del 2002?
Art.11 (Abrogazioni)
La legge 6 dicembre 1971,n. 1044 è abrogata.
Viene abrogata la legge istitutiva degli asili-nido comunali e, nella speranza dell'estensore di questa proposta di legge, vengono abrogati i nidi comunali.
CommentoNella proposta di legge si parla di un sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ma sparisce la realtà così significativa del Nido comunale che dovrebbe stare al centro di questo sistema.
Manca il concetto del Nido come diritto, il tutto viene condizionato ogni volta alla disponibilità di fondi.
In questo progetto di privatizzazione e deregulation "La partecipazione attiva delle famiglie alla programmazione ed alla definizione delle scelte organizzative ed educative nonchè alla verifica della loro rispondenza e qualità" ha poco di democratico ma scarica sulle famiglie la responsabilità di servizi che si prospettano molto dequalificati.
Invitando le amministrazioni locali ad aumentare le rette sino al 50% del costo del servizio, si vuole scoraggiare la domanda di asilo-nido e conseguentemente ridurre le liste di attesa che rimangono la denuncia più eclatante del bisogno di Nido.L'alternativa Chiediamo che il Parlamento, sostenga ed allarghi l'esperienza dei nidi comunali votando una legge con i seguenti punti:
* Il nido, per la sua importanza educativa oltre che sociale,dipenda dal Ministero della (Pubblica)Istruzione, in quanto garante del progetto educativo, della formazione e dei titoli di studio delle educatrici ed educatori
* La gestione del Nido resti ai Comuni ed esso venga tolto dai servizi a domanda individuale
* L'istituzione di un fondo nazionale per i nidi che oggi gravano quasi interamente sui Comuni e sulle famiglie
* Il tetto massimo di contribuzione delle famiglie non superi il 30% del costo complessivo del servizio
* Che vi sia continuità educativa tra il nido e scuola per l'infanzia
* La diffusione, la qualità, l'accessibilità del servizio
* Al nido possano accedere tutti i bambini anche di nazionalità straniera, non residenti ed apolidi sino all'età di 3 anni
A cura del
Coordinamento sostenitore della proposta di legge d'iniziativa popolare "L'asilo -nido: un diritto delle bambine e dei bambini"
Il coordinamento è ospitato nel sito femminista Iemanjà: http://www.ecn.org/reds/donne/donne.html
E-mail: larete-asilinido@libero.it Milano 1 ottobre 2002