ARTICOLO 70 DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2002: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASILO NIDO
PUBBLICHIAMO IL TESTO DI LEGGE IN VERSIONE INTEGRALE, PER MEGLIO COMPRENDERE LA NATURA DEL PROGETTO GOVERNATIVO E LE CRITICHE E CONTROPROPOSTE AVANZATE DAL MOVIMENTO



settembre 2003, dal Coordinamento sostenitore della proposta di legge di iniziativa popolare "L'asilo nido: un diritto delle bambine e dei bambini"



1 È' istituito un Fondo per gli asili nido nell'ambito dello stato di previsione dei ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

2 Gli asili nido, quali strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni ed a sostenere le famiglie ed i genitori, rientrano tra le competenze fondamentali dello Stato, delle regíoní e degli enti locali.

3 Entro il 30 settembre di ogni anno il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse dei Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28, agosto 1997, n. 281.

4 Le regioni, nei limiti delle proprie risorse ordinarie di bilancio e di quelle aggiuntive di cui al comma 3, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i comuni, singoli o associati, che ne fanno richiesta per la costruzione la gestione degli, asili, nido nonché di micro-nidi nei. luoghi di lavoro.

5 Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici nazionali, allo scopo di favorire la conciliazione tra esigenze professionali e familiari dei genitori lavoratori, possono, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilan-cio, istituire nell'ambito dei propri uffici i micro-nidi di cui al comma 4, quali strutture destinate alla cura e all'accoglienza dei figli dei dipendenti, aventi una parti-colare flessibilità organizzativa adeguata alle esigenze dei lavoratori stessi, i cui standard minimi organizzativi sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

6 Le spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei. nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del mini-stro dell'Economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legger L'onere complessivo non potrà superare rispettivamente 6, 20 e 25 milioni di curo per ciascuno degli anni 2002 2003, e 2004.

7 Anche in deroga al limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Cassa depositi e prestiti concede ai comuni i mutui necessari ai fini del finanzia-mento delle opere relative alla costruzione di asili nido, anche in relazione all'eventuale acquisto dell'area da parte del comune, corredata dalla certificazione della regione circa la
regolarità degli atti dovuti.

8 La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è fissata in 50 milioni di euro per l'anno 2002, in 100 milioni di euro. per l'anno 2003 e in150 milioni d euro per anno2004. A decorrere dal 2005 alla determinazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni.