PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: "L'ASILO NIDO: UN DIRITTO DELLE BAMBINE E DEI BAMBINI"
PRESENTATA CON OLTRE 150.000 FIRME NEL 1993



1993, dal Comitato promotore della proposta di legge d'iniziativa popolare

 

Articolo 1
Obiettivi e finalità del servizio.
1.
L'asilo nido é un servizio educativo e sociale d'interesse pubblico che accoglie i bambini in età compresa tra tre mesi e tre anni e che, nel quadro di una politica socio educativa della prima infanzia, concorre con la famiglia alla loro formazione.
2. L'asilo nido ha lo scopo di offrire:
° ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali, nella prospettiva del loro benessere e del loro armonico sviluppo;
° alle famiglie un servizio di supporto per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro in un quadro di pari opportunità tra i sessi.
3. Nell'ambito della massima integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari rivolti all'infanzia, l'asilo nido favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, mette in atto azioni positive per offrire ai suoi utenti pari opportunità valorizzando le differenze, svolgendo altresì un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche relative alla prima infanzia.
4. L'asilo nido tutela e garantisce il diritto all'inserimento dei bambini portatori di svantaggio psico-fisico e sociale.

Articolo 2
Esclusione degli asili nido dai servizi a "domanda individuale".
1.
L'asilo nido non rientra tra i servizi pubblici a domanda individuale di cui all'art.6 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n.131.

Articolo 3
Utenza.
1.
L'asilo nido accoglie i bambini fino a tre anni anche di nazionalità straniera, o non residenti, o apolidi.

Articolo 4
Competenze dello Stato, delle Regioni, dei Comuni.
1.
La competenza per gli asili nido a livello nazionale é affidata al Ministero della Pubblica Istruzione.
2. Le regioni, con proprie leggi, fissano i criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido, nonché degli standard qualitativi ed organizzativi.
3. La gestione degli asili nido é affidata ai comuni.

Articolo 5
Norme finali.
1.
L'art.1 della presente legge sostituisce i commi 1 e 2 dell'art.1 della legge 6 dicembre 1971 n.1044.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme con essa incompatibili.