.

La legge n° 180 del 13 maggio 1978 confluì successivamente quasi per intero nella legge n° 833 del 23 dicembre 1978, con la quale veniva istituito il Servizio Sanitario Nazionale
Ne riportiamo qui di seguito uno stralcio significativo per la questione delle istituzioni psichiatriche.

STRALCIO DELLA 833 DEL 23-12-78

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

TITOLO I - IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE:

TITOLO II - PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE                                                            (ARTT. 53-63)

TITOLO III - NORME TRANSITORIE E FINALI               (ARTT.64-83)

ART. 1 - I PRINCìPI.

  • La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.
  • La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.
  • Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.
  • Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento ed il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.
  • Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge.
  • in alto

    ART 2.- GLI OBIETTIVI.

    in alto

    ART. 14 - UNITà SANITARIE LOCALI.

    in alto

    ART. 33 - NORME PER GLI ACCERTAMENTI ED I TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI.

    in alto

    ART. - 34 ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI VOLONTARI E OBBLIGATORI PER MALATTIA MENTALE.

    in alto

    ART. - 35. PROCEDIMENTO RELATIVO AGLI ACCERTAMENTI E TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI IN CONDIZIONI DI DEGENZA OSPEDALIERA PER MALATTIA MENTALE E TUTELA GIURISDIZIONALE

    in alto

    ART. - 64. NORME TRANSITORIE PER L'ASSISTENZA PSICHIATRICA

    in alto