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Da "Umanità Nova" n.26 del 3 settembre 2000

Lavoratori interinali
I liberi schiavi della nuova economia

Il 10 agosto 2000, mentre il buon popolo era preso da altre occupazioni, CGIL- CISL-UIL e l'Aran (agenzia per le relazioni negoziali nelle pubbliche amministrazioni, una sorta di Confindustria del pubblico impiego) hanno firmato un accordo che prevede l'assunzione di lavoratori interinali nei ministeri, nella sanità, negli enti locali, nelle scuole. Anche le amministrazioni pubbliche, come le aziende private, potranno dunque utilizzare il lavoro interinale.

Si tratta, per chiarezza, di un rapporto di lavoro nel quale il dipendente non ha alcun legame con l'impresa che lo utilizza ma viene assunto da un'agenzia che lo affitta a coloro che ne hanno necessità in cambio di una commissione. Il lavoro interinale, insomma è una delle forme di lavoro precario, a termine, anomalo che sono state introdotte al fine dichiarato di "favorire l'occupazione" e "far emergere" il lavoro nero ed a quello reale di favorire la precarizzazione e la flessibilità dei rapporti di lavoro.

I vantaggi per le imprese che ricorrono a lavoratori interinali sono evidenti. Possono assumere e licenziare liberamente una quota del personale senza dover ricorrere a pratiche illegali che le esporrebbero a ricorsi, contenziosi, difficoltà. Appare, quindi, evidente come il lavoro interinale sia interessante soprattutto per le medie e grandi imprese che non hanno interesse a ricorrere al lavoro nero che resta tipico delle piccole e piccolissime imprese, più difficilmente controllabili, che lavorano sovente in appalto per la imprese maggiori.

In realtà, insomma, l'introduzione dei contratti di lavoro anomali di vario tipo (interinale, formazione lavoro, collaborazione coordinata e continuativa ecc.) ed il ricorso agli appalti non fanno sparire il lavoro nero ma concorrono a costruire una fascia di lavoro grigio, un vero e proprio lavoro nero legalizzato, che indebolisce il potere contrattuale dei lavoratori dipendenti "normali"

Prima di valutare meglio l'accordo del 10 agosto, può essere opportuno. fornire qualche dato generale sul lavoro Interinale in Italia.

Alcuni dati generali

I numeri non si fa in tempo a raccoglierli che già sono cambiati. Partito in sordina nel '98 con l'entrata in vigore della legge 196, l'interinale è in crescita; non passa giorno che le agenzie per la fornitura di lavoro temporaneo non aprano nuove succursali, tutte su strada per invitare la merce - il potenziale lavoratore da affittare - a entrare.

Le agenzie autorizzate sono 45, affiliate - con l'eccezione del gigante Manpower - a Confinterin, presieduta dall'ex sindacalista Enzo Mattina.

Alcune cifre (di fonte Confinterin) per il '99:

300 mila i lavoratori avviati, 50 milioni le ore lavorate, 170 ore la durata media delle missioni, 1.600 miliardi il fatturato. Per il 25% degli interinali il lavoro temporaneo si è trasformato in assunzione stabile. 25 mila aziende, l'80 concentrato al Nord, hanno utilizzato il lavoro interinale, per due terzi nel settore manifatturiero, in maggioranza operai.

La tendenza è ad allargare i confini dell'interinale: presto sarà praticabile in edilizia, agricoltura, pubblico impiego. In parallelo, il trend è di abbassarne il costo: ora si possono inquadrare gli interinali anche ai livelli inferiori. La quota massima di lavoratori in affitto è fissata dai contratti di categoria; per le imprese metalmeccaniche è l'8%.

Adducendo ragioni di "riservatezza", Confinterin non dice quanto le agenzie facciano pagare il loro servizio, quanto cioè trattengano per sé. La tariffa media europea è il 16% sul prezzo pagato dall'azienda utilizzatrice. È verosimile che succeda così anche in Italia.

Nel '99 in Italia, 1.800.000 persone sono state avviate al lavoro o hanno cambiato posto di lavoro (è il cosiddetto turn over). Essendo 300 mila gli interinali, ogni 6 persone che si sono "mosse" nel mercato del lavoro una è un interinale. Il lavoro in affitto ha superato i contratti di formazione lavoro (sono stati 250 mila), ormai passati di moda e nel mirino della UE. Gli interinali sono lo 0,7% della popolazione attiva in Italia. La media europea è l'1,7% e si calcola che sarà raggiunta tra un paio d'anni.

Anche in Italia l'agenzia leader è la franco svizzera Adecco, seguita dall'americana Manpower. Al terzo posto Obiettivo lavoro. Passa da queste tre agenzie la metà del lavoro interinale. Obiettivo lavoro, creata dalla Lega delle cooperative e dalla Compagnia delle opere, è l'unica agenzia senza fini di lucro; l'utile (che nel '99 è stato di 5 miliardi su un fatturato di 150 miliardi) è reinvestito in formazione e sostegno dei soggetti deboli. "Sono contento", dice Pino Cova, il presidente. E i lavoratori? "Sono nella media della contentezza. Tra l'interinale e le collaborazioni a ritenuta d'acconto non c'è paragone". Il lavoro interinale, aggiunge, si conferma strumento adeguato per gli obiettivi posti: "allargare la platea degli occupati regolari, agevolare il collocamento". E soddisfare le esigenze delle aziende.

Come è evidente, già oggi le agenzie del lavoro interinale muovono un sesto dei contratti. La loro clientela, come si è già detto è concentrata al nord e nelle imprese più solide. L'accordo del 10 luglio farà fare un salto al meracto fornendo alle agensie un uovo ed importante cliente.

L'accordo del 10 agosto 2000

L'accordo (Contratto collettivo nazionale: quadro per la disciplina del rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro temporaneo) sembra molto prudente e garantista. Afferma, infatti:

1. Articolo 1, comma 1: Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina legislativa, le pubbliche amministrazioni...per soddisfare esigenze a carattere non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità di reclutamento possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.

Appare evidente come la premessa sia pleonastica. Sarebbe strano, infatti, che si affermasse, in un accordo che la normativa non verrà rispettata mentre quello che conta è la conseguenza e cioè la possibilità di assumere lavoratori interinali. In una nota della CGIL allegata all'accordo si afferma, infatti:

"...L'accordo per essere operativo dovrà venire recepito dai singoli contratti di settore ed - ovviamente - pone precisi vincoli e norme, come il tetto del sette per cento sul totale della forza lavoro (equivalente a 150.000 addetti); o l'esistenza di bisogni straordinari e progetti delimitati nel tempo o casi di lavori stagionali....".

In pratica 150.000 posti di lavoro interinale si sommano agli attuali 300.000 e vengono sottratti alla possibilità di assunzioni di tipo tradizionale.

2. Articolo 1, comma 2 Il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e l'economicità di gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a carenze organiche.

D'altro canto, con il ricorso al lavoro temporaneo si spazza via il tradizionale lavoro precario che, comunque, costituiva un rapporto tra lavoratore ed amministrazione e poneva le premesse per la possibilità di un passaggio in ruolo.

3. Articolo 1, comma 3 La contrattazione di comparto e quella relativa alle Aziende ed Enti... possono specificare le ipotesi di ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 1 del presente contratto e prevedere casi di esclusione ulteriori ...

In altri termini, CGIL-CISL-UIL si riservano uno spazio contrattuale ulteriore. Possiamo immaginare l'uso che ne faranno

4. Articolo 3 I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo contemporaneamente impiegati presso ogni amministrazione, secondo la disciplina del presente contratto, non possono superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa amministrazione, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore.

Un po' meno dell'8% previsto per i metalmeccanici ed, in pratica, la totalità o quasi dei precari.

5. Articolo. 4, Comma 1 I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo, qualora partecipano a programmi o a progetti di produttività presso l'amministrazione, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei connessi trattamenti economici accessori, secondo le previsioni dei contratti collettivi dei diversi comparti.

6. Articolo 4 comma 2 La contrattazione collettiva decentrata integrativa, in relazione alle caratteristiche organizzative delle amministrazioni, determina specifiche condizioni, criteri e modalità per la corresponsione di tali trattamenti accessori.

Per chi conosca come funzionano le cose si tratta di una concessione tanto dovuta quanto inapplicabile nella stragrande maggioranza dei casi. Non si vede, infatti, come un lavoratore a termine possa ottenere maggiorazioni retributive legate a progetti di una particolare amministrazione.

7. Articolo. 5. Comma 1, Le amministrazioni provvedono alla tempestiva e preventiva informazione e consultazione della delegazione sindacale abilitata alla contrattazione decentrata integrativa sul numero, sui motivi, sul contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai contratti di lavoro temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura....

Ancora una volta CGIL-CISL-UIL si ritagliano un ruolo di cogestione ma lasciano alla controparte la possibilità di scavalcare la stessa consultazione in moltissimi casi.

Articolo 6, comma 1, I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno diritto a partecipare, presso l'amministrazione utilizzatrice, alle assemblee, indette dai soggetti sindacali di cui all'art. 10 dell'accordo collettivo quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del 7/8/1998, che riguardino la generalità dei dipendenti. Ma, nel comma 2, aggiunge: Ai fini di quanto previsto dal comma 1, i lavoratori utilizzano le ore previste dallo specifico contratto collettivo delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.

Dietro l'apparenza della parità si nascondono, male, due porcheriole:

- si ribadisce che le assemblee possono essere indette solo dai sindacati ai quali l'amministrazione riconosce questo diritto. L'insistenza dei sindacati di stato su questo punto, il loro ricordarlo anche quando sembrerebbe inutile è indicativo del livello delle libertà sindacali:

- per di più, questa "libertà viene limitata dal fatto che i lavoratori interinali, per partecipare alle assemblee, non potranno utilizzare le ore che spettano a tutti i dipendenti pubblici ma dovranno ricorrere a quelle previste dal loro contratto con l'agenzia interinale con gli effetti che possiamo immaginare visti i rapporti di forza che caratterizzano i rapporti fra lavoratori interinali e loro padroni.

Alcune prime e provvisorie conclusioni

Questo accordo, come molti altri che lo hanno preceduto, va nella direzione di distruggere l'unità dei lavoratori e un sistema di diritti conquistato con decenni di lotte. Non è nemmeno possibile presentarlo come un modo di far "emergere" il lavoro nero visto che il "datore di lavoro" è l'amministrazione pubblica. È, insomma, un regalo alle agenzie interinali, un modo per costruire politicamente il loro mercato. Se verrà imposto, comporterà la fine del precariato nel settore pubblico non nel senso, ovviamente, del superamento del lavoro precario nella direzione di quello fisso ma in quello della distruzione dei pochi e limitati diritti degli attuali precari. Rafforzerà, inoltre, il potere discrezionale dei dirigenti del settore pubblico che potranno scegliere, come richiedono con insistenza, da anni, una quota di personale e controllarlo con i poteri di un padrone privato.

Sarà necessario, amministrazione per amministrazione operare per impedire questo tipo di contratti e, contemporaneamente, lavorare all'organizzazione dei lavoratori che ne verranno coinvolti. Un'impresa non semplice ma necessaria.

Cosimo Scarinzi



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