Da "Umanità Nova" n.26 del 3 settembre 2000
Lavoratori interinali
I liberi schiavi della nuova economia
Il 10 agosto 2000, mentre il buon popolo era preso da altre occupazioni, CGIL-
CISL-UIL e l'Aran (agenzia per le relazioni negoziali nelle pubbliche
amministrazioni, una sorta di Confindustria del pubblico impiego) hanno firmato
un accordo che prevede l'assunzione di lavoratori interinali nei ministeri,
nella sanità, negli enti locali, nelle scuole. Anche le amministrazioni
pubbliche, come le aziende private, potranno dunque utilizzare il lavoro
interinale.
Si tratta, per chiarezza, di un rapporto di lavoro nel quale il dipendente non
ha alcun legame con l'impresa che lo utilizza ma viene assunto da un'agenzia
che lo affitta a coloro che ne hanno necessità in cambio di una
commissione. Il lavoro interinale, insomma è una delle forme di lavoro
precario, a termine, anomalo che sono state introdotte al fine dichiarato di
"favorire l'occupazione" e "far emergere" il lavoro nero ed a quello reale di
favorire la precarizzazione e la flessibilità dei rapporti di lavoro.
I vantaggi per le imprese che ricorrono a lavoratori interinali sono evidenti.
Possono assumere e licenziare liberamente una quota del personale senza dover
ricorrere a pratiche illegali che le esporrebbero a ricorsi, contenziosi,
difficoltà. Appare, quindi, evidente come il lavoro interinale sia
interessante soprattutto per le medie e grandi imprese che non hanno interesse
a ricorrere al lavoro nero che resta tipico delle piccole e piccolissime
imprese, più difficilmente controllabili, che lavorano sovente in
appalto per la imprese maggiori.
In realtà, insomma, l'introduzione dei contratti di lavoro anomali di
vario tipo (interinale, formazione lavoro, collaborazione coordinata e
continuativa ecc.) ed il ricorso agli appalti non fanno sparire il lavoro nero
ma concorrono a costruire una fascia di lavoro grigio, un vero e proprio lavoro
nero legalizzato, che indebolisce il potere contrattuale dei lavoratori
dipendenti "normali"
Prima di valutare meglio l'accordo del 10 agosto, può essere opportuno.
fornire qualche dato generale sul lavoro Interinale in Italia.
Alcuni dati generali
I numeri non si fa in tempo a raccoglierli che già sono cambiati.
Partito in sordina nel '98 con l'entrata in vigore della legge 196,
l'interinale è in crescita; non passa giorno che le agenzie per la
fornitura di lavoro temporaneo non aprano nuove succursali, tutte su strada per
invitare la merce - il potenziale lavoratore da affittare - a entrare.
Le agenzie autorizzate sono 45, affiliate - con l'eccezione del gigante
Manpower - a Confinterin, presieduta dall'ex sindacalista Enzo Mattina.
Alcune cifre (di fonte Confinterin) per il '99:
300 mila i lavoratori avviati, 50 milioni le ore lavorate, 170 ore la durata
media delle missioni, 1.600 miliardi il fatturato. Per il 25% degli interinali
il lavoro temporaneo si è trasformato in assunzione stabile. 25 mila
aziende, l'80 concentrato al Nord, hanno utilizzato il lavoro interinale, per
due terzi nel settore manifatturiero, in maggioranza operai.
La tendenza è ad allargare i confini dell'interinale: presto sarà
praticabile in edilizia, agricoltura, pubblico impiego. In parallelo, il trend
è di abbassarne il costo: ora si possono inquadrare gli interinali anche
ai livelli inferiori. La quota massima di lavoratori in affitto è
fissata dai contratti di categoria; per le imprese metalmeccaniche è
l'8%.
Adducendo ragioni di "riservatezza", Confinterin non dice quanto le agenzie
facciano pagare il loro servizio, quanto cioè trattengano per sé.
La tariffa media europea è il 16% sul prezzo pagato dall'azienda
utilizzatrice. È verosimile che succeda così anche in Italia.
Nel '99 in Italia, 1.800.000 persone sono state avviate al lavoro o hanno
cambiato posto di lavoro (è il cosiddetto turn over). Essendo 300 mila
gli interinali, ogni 6 persone che si sono "mosse" nel mercato del lavoro una
è un interinale. Il lavoro in affitto ha superato i contratti di
formazione lavoro (sono stati 250 mila), ormai passati di moda e nel mirino
della UE. Gli interinali sono lo 0,7% della popolazione attiva in Italia. La
media europea è l'1,7% e si calcola che sarà raggiunta tra un
paio d'anni.
Anche in Italia l'agenzia leader è la franco svizzera Adecco, seguita
dall'americana Manpower. Al terzo posto Obiettivo lavoro. Passa da queste tre
agenzie la metà del lavoro interinale. Obiettivo lavoro, creata dalla
Lega delle cooperative e dalla Compagnia delle opere, è l'unica agenzia
senza fini di lucro; l'utile (che nel '99 è stato di 5 miliardi su un
fatturato di 150 miliardi) è reinvestito in formazione e sostegno dei
soggetti deboli. "Sono contento", dice Pino Cova, il presidente. E i
lavoratori? "Sono nella media della contentezza. Tra l'interinale e le
collaborazioni a ritenuta d'acconto non c'è paragone". Il lavoro
interinale, aggiunge, si conferma strumento adeguato per gli obiettivi posti:
"allargare la platea degli occupati regolari, agevolare il collocamento". E
soddisfare le esigenze delle aziende.
Come è evidente, già oggi le agenzie del lavoro interinale
muovono un sesto dei contratti. La loro clientela, come si è già
detto è concentrata al nord e nelle imprese più solide. L'accordo
del 10 luglio farà fare un salto al meracto fornendo alle agensie un
uovo ed importante cliente.
L'accordo del 10 agosto 2000
L'accordo (Contratto collettivo nazionale: quadro per la disciplina del
rapporto di lavoro del personale assunto con contratto di fornitura di lavoro
temporaneo) sembra molto prudente e garantista. Afferma, infatti:
1. Articolo 1, comma 1: Nel rispetto dei divieti posti dalla vigente disciplina
legislativa, le pubbliche amministrazioni...per soddisfare esigenze a carattere
non continuativo e/o a cadenza periodica, o collegate a situazioni di urgenza
non fronteggiabili con il personale in servizio o attraverso le modalità
di reclutamento possono stipulare contratti di fornitura di lavoro temporaneo.
Appare evidente come la premessa sia pleonastica. Sarebbe strano, infatti, che
si affermasse, in un accordo che la normativa non verrà rispettata
mentre quello che conta è la conseguenza e cioè la
possibilità di assumere lavoratori interinali. In una nota della CGIL
allegata all'accordo si afferma, infatti:
"...L'accordo per essere operativo dovrà venire recepito dai singoli
contratti di settore ed - ovviamente - pone precisi vincoli e norme, come il
tetto del sette per cento sul totale della forza lavoro (equivalente a 150.000
addetti); o l'esistenza di bisogni straordinari e progetti delimitati nel tempo
o casi di lavori stagionali....".
In pratica 150.000 posti di lavoro interinale si sommano agli attuali 300.000 e
vengono sottratti alla possibilità di assunzioni di tipo tradizionale.
2. Articolo 1, comma 2 Il ricorso al lavoro temporaneo deve essere improntato
all'esigenza di contemperare l'efficienza operativa e l'economicità di
gestione. In nessun caso il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo
potrà essere utilizzato per sopperire stabilmente e continuativamente a
carenze organiche.
D'altro canto, con il ricorso al lavoro temporaneo si spazza via il
tradizionale lavoro precario che, comunque, costituiva un rapporto tra
lavoratore ed amministrazione e poneva le premesse per la possibilità di
un passaggio in ruolo.
3. Articolo 1, comma 3 La contrattazione di comparto e quella relativa alle
Aziende ed Enti... possono specificare le ipotesi di ricorso alla fornitura di
lavoro temporaneo di cui all'art. 1 del presente contratto e prevedere casi di
esclusione ulteriori ...
In altri termini, CGIL-CISL-UIL si riservano uno spazio contrattuale ulteriore.
Possiamo immaginare l'uso che ne faranno
4. Articolo 3 I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo
contemporaneamente impiegati presso ogni amministrazione, secondo la disciplina
del presente contratto, non possono superare il tetto del 7%, calcolato su base
mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa
amministrazione, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità
superiore.
Un po' meno dell'8% previsto per i metalmeccanici ed, in pratica, la
totalità o quasi dei precari.
5. Articolo. 4, Comma 1 I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, qualora partecipano a programmi o a progetti di produttività
presso l'amministrazione, hanno titolo a partecipare all'erogazione dei
connessi trattamenti economici accessori, secondo le previsioni dei contratti
collettivi dei diversi comparti.
6. Articolo 4 comma 2 La contrattazione collettiva decentrata integrativa, in
relazione alle caratteristiche organizzative delle amministrazioni, determina
specifiche condizioni, criteri e modalità per la corresponsione di tali
trattamenti accessori.
Per chi conosca come funzionano le cose si tratta di una concessione tanto
dovuta quanto inapplicabile nella stragrande maggioranza dei casi. Non si vede,
infatti, come un lavoratore a termine possa ottenere maggiorazioni retributive
legate a progetti di una particolare amministrazione.
7. Articolo. 5. Comma 1, Le amministrazioni provvedono alla tempestiva e
preventiva informazione e consultazione della delegazione sindacale abilitata
alla contrattazione decentrata integrativa sul numero, sui motivi, sul
contenuto, anche economico, sulla durata prevista dai contratti di lavoro
temporaneo e sui relativi costi. Nei casi di motivate ragioni d'urgenza le
amministrazioni forniscono l'informazione in via successiva, comunque non oltre
i cinque giorni successivi alla stipulazione dei contratti di fornitura....
Ancora una volta CGIL-CISL-UIL si ritagliano un ruolo di cogestione ma lasciano
alla controparte la possibilità di scavalcare la stessa consultazione in
moltissimi casi.
Articolo 6, comma 1, I lavoratori con contratto di lavoro temporaneo hanno
diritto a partecipare, presso l'amministrazione utilizzatrice, alle assemblee,
indette dai soggetti sindacali di cui all'art. 10 dell'accordo collettivo
quadro in materia di aspettative e permessi sindacali del 7/8/1998, che
riguardino la generalità dei dipendenti. Ma, nel comma 2, aggiunge: Ai
fini di quanto previsto dal comma 1, i lavoratori utilizzano le ore previste
dallo specifico contratto collettivo delle imprese di fornitura di lavoro
temporaneo.
Dietro l'apparenza della parità si nascondono, male, due porcheriole:
- si ribadisce che le assemblee possono essere indette solo dai sindacati ai
quali l'amministrazione riconosce questo diritto. L'insistenza dei sindacati di
stato su questo punto, il loro ricordarlo anche quando sembrerebbe inutile
è indicativo del livello delle libertà sindacali:
- per di più, questa "libertà viene limitata dal fatto che i
lavoratori interinali, per partecipare alle assemblee, non potranno utilizzare
le ore che spettano a tutti i dipendenti pubblici ma dovranno ricorrere a
quelle previste dal loro contratto con l'agenzia interinale con gli effetti che
possiamo immaginare visti i rapporti di forza che caratterizzano i rapporti fra
lavoratori interinali e loro padroni.
Alcune prime e provvisorie conclusioni
Questo accordo, come molti altri che lo hanno preceduto, va nella direzione di
distruggere l'unità dei lavoratori e un sistema di diritti conquistato
con decenni di lotte. Non è nemmeno possibile presentarlo come un modo
di far "emergere" il lavoro nero visto che il "datore di lavoro" è
l'amministrazione pubblica. È, insomma, un regalo alle agenzie
interinali, un modo per costruire politicamente il loro mercato. Se
verrà imposto, comporterà la fine del precariato nel settore
pubblico non nel senso, ovviamente, del superamento del lavoro precario nella
direzione di quello fisso ma in quello della distruzione dei pochi e limitati
diritti degli attuali precari. Rafforzerà, inoltre, il potere
discrezionale dei dirigenti del settore pubblico che potranno scegliere, come
richiedono con insistenza, da anni, una quota di personale e controllarlo con i
poteri di un padrone privato.
Sarà necessario, amministrazione per amministrazione operare per
impedire questo tipo di contratti e, contemporaneamente, lavorare
all'organizzazione dei lavoratori che ne verranno coinvolti. Un'impresa non
semplice ma necessaria.
Cosimo Scarinzi
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