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Da "Umanità Nova" n.23 del 24 giugno 2001

Il "Diritto" del più forte
Gli "Stati fuorilegge" e gli Stati che fanno la legge

È ancora una realtà in campo internazionale la mancanza di una catena di comando giuridico sulla falsa riga degli ordinamenti interni ai singoli stati, dove il sistema di norme è autoreferenzialmente chiuso. La casella, che la Grundnorm di concezione kelseniana occupa all'interno del diritto interno, come capofila indecidibile della chiusura normativa dell'ordinamento nel suo complesso, da cui origina la catena logico-deduttiva ma che è essa stessa esteriore al tale logica, nel campo del diritto internazionale è vuota. O meglio pertiene non tanto ad un ordine teorico, quanto ad uno stato di fatto, la forza che lo stato sovrano riesce a porre come requisito per la propria azione politica nell'intreccio costitutivo dell'arena internazionale. Da questa situazione di scontro tra potenze, il cui unico limite è appunto la percezione politica - e non giuridica - dei limiti autoimposti al dispiegamento della forza medesima, nel calcolo quindi dell'anticipazione dell'esito distruttivo e autodistruttivo della potenza latente se lasciata a se stessa, i teorici delle relazioni interstatuali costruiscono una dottrina dell'anarchia internazionale, a significare appunto la mancanza di una norma vincolante, inappellabile, decisiva, finale attraverso cui imporre, valutare, giudicare condotte di entità sovrane da una prospettiva de jure e non politicamente de facto.

È già equivoco il termine "anarchia" che indica assenza di autorità legittima ma che non comporta una surrettizia presenza forte di autorità dettata sul piano della potenza di porre stati di fatto a prescindere, appunto, da questioni di legittimità e legalità. La teoria dell'anarchia (nel senso della sua filosofia politica correttamente intesa) non ammette il ricorso al piano della forza fisica o comunque cruda e pura per la risoluzione di controversie né interpersonali né interstatuali. Pertanto definire anarchica una situazione in cui vince il più forte è una scorrettezza maliziosa, vizio di un pregiudizio epistemico e di una malafede politica.

Ma comunque, anche lasciando tale nome alla fotografia degli assetti geopolitici in campo internazionale, è evidente come anche questo gioco della politica non è assolutamente svincolato dalle norme che le entità sovrane nei loro intrecci interessati si sono date nel tempo, con l'ausilio di spazi virtualmente neutri dove articolare una normazione a livello internazionale cui volontariamente sottoporsi, almeno fin quando non pregiudicano sacri interessi di parte legati alla propria sopravvivenza in quanto entità sovrana. Anche se spesso l'ossequio di norme internazionali spesso risulta una mera adesione formale, il loro rispetto è andato via via assumendo uno spessore tramato dalle innumerevoli norme stese, sancite, sottoscritte in numerosi atti diplomatici e vincolanti internazionali, quali trattati, risoluzioni, stipula di alleanze, che in un certo senso reintroducono parzialmente elementi di una certa eticità nella condotta libera e sovrana degli stati e dei loro legittimi governi, nonché nodi di fatto non facilmente eludibili dai margini di manovra politici.

Così abbiamo una parvenza di legalità internazionale e con essa una opportunità di giudicare condotte muovendo dal rispetto di norme liberamente accettate (pacta sunt servanda) in un modo che diviene possibile etichettare alcuni comportamenti trasgressivi con la tipica definizione degli ordinamenti interni di reato e di fuorilegge. Chi si pone fuori dalle norme che ha accettato perché ha sottoscritto carte, norme, trattati, risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite è bollato come stato fuorilegge. Tale trattamento, spesso senza conseguenza sanzionatoria perché non esiste (ancora) un diritto penale internazionale che penalizzi la trasgressione di una norma internazionale colpendo i responsabili - l'embargo è uno strumento ambiguo e ingiusto poiché sovente colpisce cittadini inermi, e non responsabili politici - viene da tempo applicato a una serie di condotte statuali imputabili a governi che frequentemente sono accusati di porsi fuorilegge, appunto: Iraq, Siria, Libia, Cuba, Birmania.

Gli stati fuorilegge sono imputati di reati fortemente politicizzati anche se riguardano violazioni delle numerose carte di tutela dei diritti umani, o del codice internazionale bellico (violazione delle convenzioni di Ginevra), o di qualche trattato multilaterale pure sottoscritto e ratificato secondo gli ordinamenti interni, oppure di una risoluzione delle Nazioni unite. Tuttavia, gli stati fuorilegge indicati come tali al pubblico disprezzo dell'opinione mondiale hanno gioco facile a ribattere come, se norma deve essere, essa deve valere per tutti, senza guardare in faccia nessuno, soprattutto coloro che si arrogano il diritto, non legittimato da alcuna norma giudiziaria, di scagliare accuse senza avere le carte in regola per farlo.

Infatti, la recente attualità ci mostra come tra gli stati individuati come fuorilegge manchino proprio coloro che si ergono a pubblica accusa mondiale, le cui condotte sono obiettivamente inquadrabili entro le stesse tipologie di trasgressione di norme, trattati, risoluzioni, carte dei diritti umani. Se è indubbio che ciò sia valido sul piano di una certa legalità internazionale, l'uso strumentalmente politico che risulta dal fatto dell'esenzione di alcuni stati, più eguali degli altri alla maniera orwelliana, dal ricadere entro la medesima ottica di giudizio, fa cadere ogni presupposto di equità e di giustizia da cui poter legittimare la via ad una sorta di costituzionalizzazione del diritto internazionale fondato sul rispetto dei diritti umani tendenzialmente universalizzabili, pur nel rispetto delle differenze culturali.

Cosa dire infatti degli Stati Uniti d'America che etichettano condotte fuorilegge quando sono i primi a compiere analoghi comportamenti senza per questo sentirsi responsabili né ammettere responsabilità né tanto meno cessare trasgressioni di norme? Che dire di alleanze interstatuali che violano impegni collettivi assunti in una sede para-giuridica (come il Consiglio di sicurezza dell'Onu) per porre stati di fatto tramite l'uso della forza militare? Riemerge la linea di fuga da una forma di neutralizzazione dell'agire politico, quindi arbitrario in ogni senso del termine, che non si lascia irretire in una gabbia giuridica e intende avere mano libera nello stesso attimo in cui vuole vietare tale prerogativa ad un altro stato da piegare non più con la forza ma con la retorica della norma di diritto (internazionale).

Ciò consente la strumentalizzazione dei diritti umani come cartina di tornasole della retorica contemporanea della potenza statuale dispiegata in una era che non può eludere una terminologia etica e giuridica, ma che tratta quest'ultima proprio come un mero flatus vocis, una chiacchiera che dissuade e occulta la centralità della forza violenta quale asse ancora prioritario e egemone delle relazioni interstatuali: l'unico linguaggio che conosce la sovranità esclusiva inverata nella forma-stato.

Salvo Vaccaro



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