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Da "Umanità Nova" n.23 del 24 giugno 2001
Il "Diritto" del più forte
Gli "Stati fuorilegge" e gli Stati che fanno la legge
È ancora una realtà in campo internazionale la mancanza di una
catena di comando giuridico sulla falsa riga degli ordinamenti interni ai
singoli stati, dove il sistema di norme è autoreferenzialmente chiuso.
La casella, che la Grundnorm di concezione kelseniana occupa all'interno del
diritto interno, come capofila indecidibile della chiusura normativa
dell'ordinamento nel suo complesso, da cui origina la catena logico-deduttiva
ma che è essa stessa esteriore al tale logica, nel campo del diritto
internazionale è vuota. O meglio pertiene non tanto ad un ordine
teorico, quanto ad uno stato di fatto, la forza che lo stato sovrano riesce a
porre come requisito per la propria azione politica nell'intreccio costitutivo
dell'arena internazionale. Da questa situazione di scontro tra potenze, il cui
unico limite è appunto la percezione politica - e non giuridica - dei
limiti autoimposti al dispiegamento della forza medesima, nel calcolo quindi
dell'anticipazione dell'esito distruttivo e autodistruttivo della potenza
latente se lasciata a se stessa, i teorici delle relazioni interstatuali
costruiscono una dottrina dell'anarchia internazionale, a significare appunto
la mancanza di una norma vincolante, inappellabile, decisiva, finale attraverso
cui imporre, valutare, giudicare condotte di entità sovrane da una
prospettiva de jure e non politicamente de facto.
È già equivoco il termine "anarchia" che indica assenza di
autorità legittima ma che non comporta una surrettizia presenza forte di
autorità dettata sul piano della potenza di porre stati di fatto a
prescindere, appunto, da questioni di legittimità e legalità. La
teoria dell'anarchia (nel senso della sua filosofia politica correttamente
intesa) non ammette il ricorso al piano della forza fisica o comunque cruda e
pura per la risoluzione di controversie né interpersonali né
interstatuali. Pertanto definire anarchica una situazione in cui vince il
più forte è una scorrettezza maliziosa, vizio di un pregiudizio
epistemico e di una malafede politica.
Ma comunque, anche lasciando tale nome alla fotografia degli assetti
geopolitici in campo internazionale, è evidente come anche questo gioco
della politica non è assolutamente svincolato dalle norme che le
entità sovrane nei loro intrecci interessati si sono date nel tempo, con
l'ausilio di spazi virtualmente neutri dove articolare una normazione a livello
internazionale cui volontariamente sottoporsi, almeno fin quando non
pregiudicano sacri interessi di parte legati alla propria sopravvivenza in
quanto entità sovrana. Anche se spesso l'ossequio di norme
internazionali spesso risulta una mera adesione formale, il loro rispetto
è andato via via assumendo uno spessore tramato dalle innumerevoli norme
stese, sancite, sottoscritte in numerosi atti diplomatici e vincolanti
internazionali, quali trattati, risoluzioni, stipula di alleanze, che in un
certo senso reintroducono parzialmente elementi di una certa eticità
nella condotta libera e sovrana degli stati e dei loro legittimi governi,
nonché nodi di fatto non facilmente eludibili dai margini di manovra
politici.
Così abbiamo una parvenza di legalità internazionale e con essa
una opportunità di giudicare condotte muovendo dal rispetto di norme
liberamente accettate (pacta sunt servanda) in un modo che diviene possibile
etichettare alcuni comportamenti trasgressivi con la tipica definizione degli
ordinamenti interni di reato e di fuorilegge. Chi si pone fuori dalle norme che
ha accettato perché ha sottoscritto carte, norme, trattati, risoluzioni
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite è bollato come stato
fuorilegge. Tale trattamento, spesso senza conseguenza sanzionatoria
perché non esiste (ancora) un diritto penale internazionale che
penalizzi la trasgressione di una norma internazionale colpendo i responsabili
- l'embargo è uno strumento ambiguo e ingiusto poiché sovente
colpisce cittadini inermi, e non responsabili politici - viene da tempo
applicato a una serie di condotte statuali imputabili a governi che
frequentemente sono accusati di porsi fuorilegge, appunto: Iraq, Siria, Libia,
Cuba, Birmania.
Gli stati fuorilegge sono imputati di reati fortemente politicizzati anche se
riguardano violazioni delle numerose carte di tutela dei diritti umani, o del
codice internazionale bellico (violazione delle convenzioni di Ginevra), o di
qualche trattato multilaterale pure sottoscritto e ratificato secondo gli
ordinamenti interni, oppure di una risoluzione delle Nazioni unite. Tuttavia,
gli stati fuorilegge indicati come tali al pubblico disprezzo dell'opinione
mondiale hanno gioco facile a ribattere come, se norma deve essere, essa deve
valere per tutti, senza guardare in faccia nessuno, soprattutto coloro che si
arrogano il diritto, non legittimato da alcuna norma giudiziaria, di scagliare
accuse senza avere le carte in regola per farlo.
Infatti, la recente attualità ci mostra come tra gli stati individuati
come fuorilegge manchino proprio coloro che si ergono a pubblica accusa
mondiale, le cui condotte sono obiettivamente inquadrabili entro le stesse
tipologie di trasgressione di norme, trattati, risoluzioni, carte dei diritti
umani. Se è indubbio che ciò sia valido sul piano di una certa
legalità internazionale, l'uso strumentalmente politico che risulta dal
fatto dell'esenzione di alcuni stati, più eguali degli altri alla
maniera orwelliana, dal ricadere entro la medesima ottica di giudizio, fa
cadere ogni presupposto di equità e di giustizia da cui poter
legittimare la via ad una sorta di costituzionalizzazione del diritto
internazionale fondato sul rispetto dei diritti umani tendenzialmente
universalizzabili, pur nel rispetto delle differenze culturali.
Cosa dire infatti degli Stati Uniti d'America che etichettano condotte
fuorilegge quando sono i primi a compiere analoghi comportamenti senza per
questo sentirsi responsabili né ammettere responsabilità
né tanto meno cessare trasgressioni di norme? Che dire di alleanze
interstatuali che violano impegni collettivi assunti in una sede para-giuridica
(come il Consiglio di sicurezza dell'Onu) per porre stati di fatto tramite
l'uso della forza militare? Riemerge la linea di fuga da una forma di
neutralizzazione dell'agire politico, quindi arbitrario in ogni senso del
termine, che non si lascia irretire in una gabbia giuridica e intende avere
mano libera nello stesso attimo in cui vuole vietare tale prerogativa ad un
altro stato da piegare non più con la forza ma con la retorica della
norma di diritto (internazionale).
Ciò consente la strumentalizzazione dei diritti umani come cartina di
tornasole della retorica contemporanea della potenza statuale dispiegata in una
era che non può eludere una terminologia etica e giuridica, ma che
tratta quest'ultima proprio come un mero flatus vocis, una chiacchiera che
dissuade e occulta la centralità della forza violenta quale asse ancora
prioritario e egemone delle relazioni interstatuali: l'unico linguaggio che
conosce la sovranità esclusiva inverata nella forma-stato.
Salvo Vaccaro
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