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Da "Umanità Nova" n. 1 del 13 gennaio 2002

La nuova normativa antiterrorismo
Leggi di guerra

Nella Gazzetta Ufficiale del 18.12.01, n.293 è stata pubblicata la legge 438/01 di conversione del decreto legge 374/01, recante "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale". Norma chiave è la riformulazione dell'art. 270bis del codice penale, che fino ad oggi era titolato "Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico", mentre adesso reca "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico": la pena da va da sette a quindici anni di reclusione. Notiamo subito che prima finalità di terrorismo e eversione dell'ordine democratico dovevano coesistere per la punibilità dell'associazione (si badi che i singoli reati eventualmente commessi dagli associati erano e sono puniti a parte: questo era e resta un reato meramente associativo). Ora, terrorismo e finalità eversive possono anche non coesistere: è stata quindi disegnata una nuova fattispecie di associazione con finalità di terrorismo (interno o internazionale) che prescinde dall'eversione dell'ordine democratico. Il tutto non farebbe una grinza se nel nostro ordinamento ci fosse una chiara definizione normativa di cosa sia "terrorismo". Così non è. Almeno prima si parlava di "eversione dell'ordine democratico" e il terrorismo, quindi, si poteva connotare in relazione allo scopo "politico" perseguito. Ma adesso? Chi può organizzare un'associazione "terroristica" interna senza voler sovvertire le istituzioni democratiche? Siamo fuori dal solco del terrorismo rosso e nero che il nostro paese ha conosciuto. E si badi che il fenomeno mafioso ha un suo apparato sanzionatorio specifico. Chi sono allora i "nuovi terroristi" interni? Le potenzialità repressive di questa norma sono ampliate dal neonato art. 270ter del codice penale che punisce la mera "Assistenza agli associati", cioè chi anche fuori dai casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, offre vitto, alloggio, mezzi di trasporto o di comunicazione ad uno dei membri dell'associazione "terroristica"; pena: reclusione fino a quattro anni. Non può che inquietare una fattispecie che nasce prima ancora che ci siano fenomeni criminosi da reprimere: passi il terrorismo internazionale, passi la mafia. Ma chi sono i "nuovi terroristi" che il nostro ordinamento si appresta a reprimere?

Jakob Sprenger



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