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Da "Umanità Nova" n. 10 del 17 marzo 2002

Senza carte, senza diritti
Legge Bossi-Fini: la normativa sulle espulsioni

Il disegno di legge n.795, c.d. legge Bossi-Fini, di modifica della legislazione sugli stranieri, presenta diverse novità in materia di espulsione. L'art. 11 del disegno di legge riscrive parti consistenti dell'art. 13 del T.U. sull'Immigrazione (D.Lgs. 25.7.98, n.286). Il decreto di espulsione è oggi "immediatamente esecutivo, anche se sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato" e "l'espulsione è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica" salvo nel caso di straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 gg. e per il quale non è stato chiesto il rinnovo: in questo caso il decreto di espulsione contiene l'invito a lasciare l'Italia entro 15 gg. In caso di impossibilità di accompagnamento immediato alla frontiera si aprono per lo straniero le porte dei centri di detenzione temporanea. Qui lo straniero potrà essere trattenuto fino a 30 gg., elevabili fino a 60 gg su autorizzazione del giudice, in attesa dell'espulsione (erano 20 gg., più eventuali altri 10 gg). Espulso che sia, lo straniero non potrà rientrare in Italia per ben 10 anni. Questo è un caso normale di clandestino senza permesso di soggiorno. Se prova a rientrare in Italia, viene punito con l'arresto da sei mesi a un anno (erano da due a sei mesi) e nuova espulsione. Novità: se nei famosi 60 gg. che è stato trattenuto presso il centro di detenzione temporanea non si è riusciti a metterlo su un aereo per il suo paese, si ordina allo straniero di andarsene entro 5 gg.; se non lo fa, si becca da sei mesi a un anno di arresto e nuova espulsione; se prova a rientrare in Italia, si becca da uno a quattro anni e nuova espulsione; è previsto l'arresto in flagranza, processo per direttissima e, naturalmente, possibilità di trattenimento presso i centri di detenzione temporanea. Si badi che tutto questo può accadere ad uno straniero che non abbia commesso alcun reato, ma che sia entrato semplicemente in Italia da clandestino.

Gli stranieri che invece che sono clandestini e accusati di qualche reato, o sono sottoposti alla custodia cautelare o inviati ad un centro di detenzione temporanea; in ogni caso sono previsti meccanismi che facilitano l'espulsione, con conseguente sentenza di non luogo a procedere, se non c'è già stato un provvedimento che dispone il giudizio: non si sprecherà certo tempo a fare processi agli stranieri... Se rientra in Italia, allora si processerà lo straniero. Espulsione anche al posto di pene detentive brevi (sotto i due anni) o quando restano da scontare non più di due anni. Tutto ciò naturalmente non vale per chi è accusato di delitti particolarmente gravi, che non verrà espulso e sconterà interamente la propria condanna.

Simone Bisacca



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