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Da "Umanità Nova" n. 10 del 17 marzo 2002
Senza carte, senza diritti
Legge Bossi-Fini: la normativa sulle espulsioni
Il disegno di legge n.795, c.d. legge Bossi-Fini, di
modifica della legislazione sugli stranieri, presenta diverse novità in
materia di espulsione. L'art. 11 del disegno di legge riscrive parti
consistenti dell'art. 13 del T.U. sull'Immigrazione (D.Lgs. 25.7.98, n.286). Il
decreto di espulsione è oggi "immediatamente esecutivo, anche se
sottoposto a gravame o impugnativa da parte dell'interessato" e "l'espulsione
è sempre eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a
mezzo della forza pubblica" salvo nel caso di straniero con permesso di
soggiorno scaduto da più di 60 gg. e per il quale non è stato
chiesto il rinnovo: in questo caso il decreto di espulsione contiene l'invito a
lasciare l'Italia entro 15 gg. In caso di impossibilità di
accompagnamento immediato alla frontiera si aprono per lo straniero le porte
dei centri di detenzione temporanea. Qui lo straniero potrà essere
trattenuto fino a 30 gg., elevabili fino a 60 gg su autorizzazione del giudice,
in attesa dell'espulsione (erano 20 gg., più eventuali altri 10 gg).
Espulso che sia, lo straniero non potrà rientrare in Italia per ben 10
anni. Questo è un caso normale di clandestino senza permesso di
soggiorno. Se prova a rientrare in Italia, viene punito con l'arresto da sei
mesi a un anno (erano da due a sei mesi) e nuova espulsione. Novità: se
nei famosi 60 gg. che è stato trattenuto presso il centro di detenzione
temporanea non si è riusciti a metterlo su un aereo per il suo paese, si
ordina allo straniero di andarsene entro 5 gg.; se non lo fa, si becca da sei
mesi a un anno di arresto e nuova espulsione; se prova a rientrare in Italia,
si becca da uno a quattro anni e nuova espulsione; è previsto l'arresto
in flagranza, processo per direttissima e, naturalmente, possibilità di
trattenimento presso i centri di detenzione temporanea. Si badi che tutto
questo può accadere ad uno straniero che non abbia commesso alcun reato,
ma che sia entrato semplicemente in Italia da clandestino.
Gli stranieri che invece che sono clandestini e accusati di qualche reato, o
sono sottoposti alla custodia cautelare o inviati ad un centro di detenzione
temporanea; in ogni caso sono previsti meccanismi che facilitano l'espulsione,
con conseguente sentenza di non luogo a procedere, se non c'è già
stato un provvedimento che dispone il giudizio: non si sprecherà certo
tempo a fare processi agli stranieri... Se rientra in Italia, allora si
processerà lo straniero. Espulsione anche al posto di pene detentive
brevi (sotto i due anni) o quando restano da scontare non più di due
anni. Tutto ciò naturalmente non vale per chi è accusato di
delitti particolarmente gravi, che non verrà espulso e sconterà
interamente la propria condanna.
Simone Bisacca
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