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Da "Umanità Nova" n. 10 del 17 marzo 2002

Export d'armi
La grande abbuffata

Nel passato recente, ovvero nel 1990, l'Italia si è dotata di una normativa, a detta di alcuni tra le più coraggiose del mondo, che norma il traffico di armamenti tra lo stivale ed il resto del mondo. In sintesi la suddetta legge fissa alcuni criteri di principio a cui l'esportazione di armi deve "inevitabilmente" attenersi. Vedremo poi come queste norme vengano agevolmente aggirate e come il contesto internazionale renda perlopiù irrilevanti i riferimenti all'articolo 11 della Costituzione Italiana. I criteri a cui si informa questa legge sono sostanzialmente tre:

1. Innanzitutto subordina le scelte sui trasferimenti di armi alla politica estera e di sicurezza dello stato Italiano, alla Costituzione Italiana e ad alcuni principi del diritto internazionale.

2. Introduce un sistema di controllo da parte del governo, prevedendo chiare procedure di rilascio di autorizzazioni suddiviso in tre fasi:

La prima fase prevede l'iscrizione al registro nazionale delle imprese operanti nel settore degli armamenti che viene comunicata al ministero della Difesa. L'iscrizione va rinnovata ogni anno.

La seconda fase stabilisce l'obbligo di comunicare al ministro degli Affari esteri e al ministro della Difesa l'inizio delle trattative contrattuali per l'esportazione, importazione e transito di materiali di armamenti. La legge stabilisce che entro 60 giorni, il ministro degli Esteri, d'intesa con il Ministro della Difesa, può vietarne la prosecuzione. Nel caso di operazioni commerciali con paesi NATO o UEO basta la semplice comunicazione al ministero della Difesa, il quale nel più breve termine di 30 giorni, può disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative.

La terza fase concerne l'autorizzazione alle esportazioni e fa capo al Ministero degli Esteri, il quale di concerto con il Ministero delle Finanze, deve decidere entro il termine di 60 giorni.

3. Recepisce le istanze di trasparenza interna ed esterna emerse in sede ONU. La legge, poi, vieta esplicitamente la costruzione di armi nucleari, chimiche e biologiche. [1]

La legge 185/90 fissa oltre che i criteri anche i seguenti divieti alle esportazioni di armi:

- Divieto di esportazione verso i paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite

- Divieto di esportazione di armi verso paesi la cui politica contrasti con l'articolo 11 della Costituzione, ovvero verso paesi che si dimostrino propensi ad utilizzare le armi per aggredire altri popoli o per risolvere le controversie internazionali.

- Divieto di esportazione verso cui sia stato dichiarato l'embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle nazioni Unite

- Divieto di esportazione verso paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;

- Divieto di esportazione verso paesi che destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese. [2]

Con una legge a maglie così strette, l'Italia dovrebbe essere in testa nel rispetto del codice deontologico della vendita di armi nel mondo. A mio parere, la situazione è decisamente più complessa e tale complessità nasce primariamente dai principi giuridici a cui si conforma questa legge per finire poi negli espedienti tecnici che di volta in volta possono essere scoperti per aggirarla.

1. Veniamo alle questioni di principio: ritengo che sia assai irrilevante sapere che una nazione venda armi ad altre nazioni rispettose dei diritti umani, dato che all'interno dell'idea di diritti umani alcune condizioni non trovano posto: gli Stati Uniti d'America, la Russia... applicano all'interno del loro ordinamento giuridico la pena di morte, così come all'interno degli stati liberali europei sono innumerevoli le condizioni di abuso e di sopraffazione di criteri giuridici a garanzia dei condannati o dei carcerati che lo stesso sistema si è dato: per fare un esempio nostrano la legge Turco-Napolitano ha istituito i centri di permanenza temporanea, dei veri e propri lager di stato dove vengono rinchiuse, in attesa di essere espulse, delle persone colpevoli di avere violato un atto amministrativo, ovvero di non avere un documento valido di espatrio. Se poi dovessimo fare un tour carcerario in Turchia [3] o in altri stai garanti delle condizioni umane, ci renderemmo conto di quanto sia aleatorio il concetto stesso di 'diritti umani'. Sappiamo anche che lo sfruttamento capitalistico, la povertà, l'indigenza ecc. non vengono contemplati tra tali diritti, ma vengono posti come necessità, triste forse solo per alcuni, della libera competizione nel mercato mondiale.

2. Un elemento che la suddetta legge non tocca sono le cosiddette joint-venture tra ditte italiane e ditte di altri paesi con le quali collaborano, i quali paesi sono 'esenti' da vincoli particolari nella vendita di armi. L'Alenia Finmeccanica collabora con la Bae per la costruzione di Tornado, per la costruzione di un programma missilistico PAAMS, per la costruzione di un programma missilistico anticarro e con altre case americane e tramite l'Augusta lavora per la costruzione di elicotteri di guerra. Gli esempi sono ovviamente limitati. Vorrei ricordare, a questo proposito, che l'Augusta, tramite queste joint-venture vendeva contemporaneamente elicotteri da guerra sia al Perù di Fujimori, noto per il profondo rispetto dei diritti umani che alla Turchia di cui ho già detto.

3. Nella produzione e nel commercio delle armi leggere le maglie dei controlli sono pressoché inesistenti, perché la commissione europea si occupa solo di grossi contratti, ovvero quelli da oltre un miliardo di franchi e può trattare sino a 700 casi ogni mese ed "i contratti sulle armi leggere sembrano meno importanti e perciò sono meno soggetti a controlli minuziosi." [4] : "il rapporto sull'applicazione del codice [43] ha segnalato per l'anno 1999 e per l'insieme dei paesi dell'Unione europea 221 rifiuti rispetto a 30mila autorizzazioni!" [5]

4. Le joint-venture che esistono nella produzione di 'armi pesanti' sono ancora più sviluppate e rodate nel settore delle armi leggere: per fare un altro esempio europeo, il governo anglosassone aveva vietato l'esportazione di mitragliatori Mp5, prodotti dall'Inglese Heckler & Koch, al governo indonesiano. Di fatto , la società nazionale Turca Mkek, è in grado di produrre le stesse armi grazie ad una convenzione economica stipulata dalle due società nel 1998. Non avendo la Turchia alcun vincolo etico all'esportazione di armi verso chicchessia, gli Mp5 raggiunsero tranquillamente la loro destinazione: l'Indonesia. [6]

5. L'articolo 11 della Costituzione Italiana, quello che fa riferimento all'uso puramente difensivo delle forze armate, mi sembra, credo a ragione, carta straccia e non solo da oggi.

6. L'ONU non differisce come strumento politico dalle ragioni belliche dell'Alleanza Atlantica e di tutte le forze statuali che abbiano un peso geo-politico e militare di rilievo: non a caso la Cina non è stata iscritta nel Registro dei paesi che violano i diritti umani.

7. L'ONU ogni anno è tenuto ad esprimere in via ufficiale un parere sulla violazione dei diritti umani: quando ciò non accade in via formale il paese che l'anno prima era messo all'indice per l'esportazione di armi, rientra a pieno titolo nei pater commerciali dell'Italia. È stato il caso dell'Indonesia verso cui venne attuato il blocco pressoché totale dell'export di armi nel 1996, per poi riprendere vigorosamente nel 1997 (2,7 miliardi di lire) dal momento che mancò un'esplicita condanna da parte dell'ONU, non mancarono certo le torture, le condanne a morte ecc. [7] Non solo, ma nel febbraio 1997 l'allora ministro della difesa Beniamino Andreatta si recò in visita a Giacarta ove stipulò un accordo di cooperazione militare e commerciale (di armi) con il governo indonesiano. "Si è assistito, nel corso di questi anni, ad una sorta di riforma non sempre trasparente, effettuata mediante atti sub-legislativi, che, talvolta basandosi sul margine dello stesso legislatore, talvolta forzando la lettera e lo spirito della legge, ha contribuito ad allargarne le maglie, a ridurne il campo di applicazione e ad attenuarne il campo di applicazione e ad attenuarne il rigore e la portata innovativa." Così si esprime Chiara Bonaiuti [8] a proposito delle delibere del CISD , l'organo interministeriale deputato, secondo la legge, a indicare direttive generali e a definire la lista dei paesi sottoposti a divieti.

8. Esiste poi il capitolo delle pressioni politiche e del rischio di perdite di posti di lavoro nel settore militare: lo ha raccontato Achille Lodovisi [9] a proposito del caso Ocalan. "L'Augusta ha in corso con la Turchia un contratto per diverse migliaia di miliardi di lire per la produzione di elicotteri. (...) Il meccanismo funziona così: il governo turco indice la gara, i fornitori si presentano e poi lo stesso Governo, titolare unico della domanda, decide chi ammettere alla selezione finale. La lobby dell'Augusta durante il caso Ocalan temeva di non rientrare nel famoso novero delle aziende che alla fine dovevano giocarsi la gara. Il governo turco ha quindi potuto fare un 'gioco delle tre carte' facendo credere di escludere l'Augusta, la lobby ha fatto pressioni, il Governo italiano ha avanzato la teoria della perdita di posti di lavoro, quello turco ha tergiversato, Ocalan è stato espulso."

Si potrebbe concludere affermando che "la ragion di stato non coincide mai, neppure nelle cosiddette democrazie, con le ragioni della libertà e del rispetto dei diritti umani.

Le convenzioni internazionali, le condanne formali delle violazioni sono, nel migliore dei casi, fumo negli occhi dell'elettorato, nel peggiore, pretesto per ancora maggiori violazioni quali le 'guerre umanitarie'. " [10]

La legge 185/90 come la vogliono cambiare.

Grazie al ddl 1927, al momento bloccato, (non passerà in aula sin tanto che non gli verranno portate le "appropriate" modifiche sulla base delle richieste provenute da diversi gruppi di pressione, pacifisti compresi), l'attuale compagine governativa ha voluto mettere mano all'annosa questione del traffico degli armamenti.

Vediamone i punti salienti:

Non si applicano le tradizionali procedure autorizzatorie: scompaiono i riferimenti al numero dei pezzi, al valore al destinatario finale, alle intermediazioni finanziarie, sia per i pezzi e le componenti esportate sia per il prodotto finito.

Le esportazioni di armi o di componenti d'arma sono esenti da controlli bancari e non viene richiesto né il certificato di arrivo a destino, né il certificato di uso finale

Le violazioni dei diritti umani, da cui il divieto di esportazione della 185, devono essere gravi e accertate da appropriati organismi UE o ONU.

La base della nuova legge poggia essenzialmente su "La licenza globale di progetto" che si applica ai singoli programmi di coproduzione intergovernativa realizzati solo tra i sei paesi che hanno ratificato l'accordo e che si sono impegnati a rispettare le norme in esso contemplate. Tale licenza si sostituisce alle singole autorizzazioni e copre tutto il progetto di coproduzione non preclude la richiesta di certificati di arrivo a destino e di utilizzo delle società, né i controlli a dogana.

Chi ha approvato il ddl 1927 e quanto tempo ci ha messo?

La seduta delle Commissioni riunite III e IV inizia martedì 22 gennaio, da verbale, alle ore 11.10 e termina alle ore 12.20.

Intervento iniziale sul ddl 1927 di Cesare Previti, relatore per la IV commissione, seguito a ruota da Gustavo Selva relatore per la III Commissione. Intervento successivo del sottosegretario Berselli che si associa alle considerazioni dei relatori, poi Roberto Lavagnini per Forza Italia, a seguire Marco Minniti dei DS - U, che ritiene l'Accordo quadro un passaggio di grande rilievo nella costruzione di progetto di sicurezza e difesa europea, Sergio Mattarella per la Margherita anch'esso entusiasta del nuovo ddl, poi Laura Cima dei verdi che esprime un paio di brevi considerazioni di preoccupazione sullo stato attuale della difesa europea, Elettra Deiana per Rifondazione Comunista che si definisce contraria al decreto per intero e a concludere Baldi per Forza Italia e Ascierto per AN

Mercoledì 30 gennaio le stesse commissioni ci mettono 5 minuti per ratificare l'accordo quadro per la ristrutturazione dell'industria europea della difesa.

Alcune brevi considerazioni finali.

Sul funzionamento del parlamento e sul parlamentarismo più in generale rimanderei volentieri al dibattito d'inizio secolo tra Errico Malatesta e Saverio Merlino.

Non abbiamo difeso in passato l'esercito popolare contro l'esercito volontario semplicemente perché non possiamo difendere alcun esercito.

Oggi non potremmo difendere una legge colabrodo come la 185 del 1990 contro il peggiorativo ddl 1927 semplicemente perché non possiamo difendere alcuna produzione ed alcun commercio d'armi.

Ci sono questioni che non ammettono compromessi.

Pietro Stara

[1] A cura di Chiara Bonaiuti, La legge smantellata, Oscar Report, maggio-giugno 1999, IRES Toscana

[2] Ibidem, p. 4

[3] La Turchia applica la tortura come mezzo di estorsione di confessioni e come metodo punitivo nei confronti dei detenuti politici: bambini al di sotto di 12 anni trovati a scrivere frasi contro la guerra nel Kurdistan turco sono stati torturati con scariche elettriche ai genitali ed interrogati nudi, in piedi, per due giorni. Ultimamente la Turchia si è distinta per aver realizzato le famigerate celle Tipo F, realizzate con il contributo di architetti italiani, provocando la reazione di centinaia di detenuti, che stanno morendo o sono morti per aver fatto lo sciopero della fame. Alcuni di questi detenuti sono stati incendiati direttamente dai militari di sorveglianza che dovevano 'sedare' le rivolte.

[4] Dichiarazione di Bruno Barillot, ricercatore dell'Osservatorio sui trasferimenti di armi, in Philippe Rivière, La proliferazione alimentata dal segreto, in Le Monde Diplomatique - il manifesto, gennaio 2001, pag. 7

[5] Anche l'Unione Europea si è dotata, nel 1998, di un codice 'etico' che regolamenta la vendita di armamenti, che riprende sostanzialmente i punti della legge 185/90.

[6] Philippe Rivière, La proliferazione alimentata dal segreto, cit.

[7] Tratto dall'articolo di Steve Wright, Legale e letale, il traffico di armi leggere, in Le Monde Diplomatique - il manifesto, gennaio 2001, pp. 6, 7.

[46] Rosa Saponetta, Italia/Indonesia Commercio armato, in Umanità Nova - settimanale anarchico, n.30, 1999

[8] Chiara Bonaiuti, L'applicazione della legge 185/90: il caso dei divieti di cui all'articolo 1.6, in Oscar Report cit,, pag 11

[9] Achille Lodovisi, La via del sangue, conferenza sulle relazioni militari tra Italia e Turchia tenutasi presso la Biblioteca Libertaria 'Francisco Ferrer' di Genova il 5 marzo 1999.

[10] Rosa Saponetta, cit.



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