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Umanità Nova, numero 13 del 17 aprile 2005, Anno 85

PMA: la legge in breve



L'articolo più contestato è il n 1. "…secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito".

Da questo articolo ne derivano:

- l'impossibilità di congelare embrioni in soprannumero (art. 14). Per avere un ovulo fecondato la donna viene sottoposta a stimolazione ovarica attraverso una cura ormonale. Gli ovociti vengono prelevati chirurgicamente in anestesia totale. In vitro vengono fecondati e si generano gli embrioni. Prima della legge venivano fecondati molti ovuli: un solo embrione veniva impiantato e gli altri rimanevano a disposizione, congelati, per eventuali impianti futuri se il primo non fosse riuscito. 

- Ora gli embrioni prodotti possono essere al massimo tre; tutti e tre vanno impiantati (art. 14). Se nessuno dei tre attecchisce la donna deve ripetere il ciclo di stimolazione. Se attecchiscono la donna dovrà tenerli tutti e tre: non è permesso l'aborto selettivo. (art 14).

- Non è permessa la diagnosi dell'embrione prima dell'impianto, neppure in caso di malattie genetiche riconosciute nei genitori (art. 13). Su questo punto si è parlato solo delle malattie genetiche, quali la talassemia mediterranea, dimenticando che la maggior parte delle donne che ricorre alla fecondazione assistita supera i 35 anni, e quindi la possibilità di feti malformati è maggiore. Anche in questo caso: impianto forzoso ed eventuale aborto poi. 

- La donna, dopo la fecondazione in vitro non può avere ripensamenti: gli embrioni vanno comunque impiantati (art. 6) e non ha la facoltà, al momento del parto, di non riconoscere i figli. (art. 9). Di fatto ci troviamo in regime di trattamento sanitario obbligatorio.

- Divieto di utilizzo degli embrioni già ora crioconservati per la ricerca sulle cellule staminali. Il discorso è molto complesso e ha bisogno di ulteriori approfondimenti. Oggi la ricerca sulle cellule staminali embrionali non è vietata: in Italia viene fatta con cellule che arrivano dall'estero (a pagamento). Con questa legge è vietato procurare le cellule dagli embrioni, perché in tal caso essi sarebbero distrutti. Nessuno però ha ancora detto che cosa succederà a alle migliaia di embrioni già ora esistenti e conservati: per ora non possono essere né distrutti, né adottati.

Altri articoli invece derivano dalla necessità di imporre una morale di stato:

- divieto di fecondazione eterologa e di donazione di ovuli (art. 4): questo divieto non ha alcun fondamento scientifico. Non ha lo scopo di tutelare né il benessere del bambino né della madre. Ricordiamo che il tasso di infertilità maschile è in aumento ed anche le menopause precoci (sotto i 40 anni). Perciò la possibilità che uno dei due partner non possa generare è molto alta.

- Esclusione dalle tecniche dei single o omosessuali (art. 5). Anche questo articolo non ha fondamento medico. O non si considera l'infertilità una malattia, o, se la si considera tale (come dice anche questa legge), non si capisce perché solo alcuni possano curarsi. È come se una legge imponesse ai medici di curare le fratture solo ad alcuni malati e non ad altri.












































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