Umanità Nova, numero 19 del 29 maggio 2005, Anno 85
Art. 270
ASSOCIAZIONI SOVVERSIVE
Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o
dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di
una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una
classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti
economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la
reclusione da cinque a dodici anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque nel territorio dello Stato promuove,
costituisce, organizza o dirige associazioni aventi per fine la
soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della
società.
Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto
falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia
stato ordinato lo scioglimento.
Art. 270-bis [1980]
ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
"Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si
propongono il compimento di atti di violenza con fini di eversione
dell'ordine democratico (*) è punito con la reclusione da sette
a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito
con la reclusione da quattro a otto anni"
(*) Ai sensi dell'art. 11 della L. 29 maggio 1982, n. 304,
all'espressione "eversione dell'ordine democratico" corrisponde, per
ogni effetto giuridico, l'espressione "eversione dell'ordinamento
costituzionale".
Art. 270-bis [2001]
ASSOCIAZIONI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia
associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con
finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque
partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da
cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di
terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti
contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e
delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne
costituiscono l'impiego."
Art. 270-ter
ASSISTENZA AGLI ASSOCIATI
"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato di favoreggiamento,
dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di
trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che
partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270 bis
è punito con la reclusione fino a 4 anni. La pena è
aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non
è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo
congiunto."