Umanità Nova, numero 23 del 26 giugno 2005, Anno 85
La Corte Suprema di Giustizia dell'Argentina ha espresso giudizio di
incostituzionalità delle leggi di "Obediencia Debida" e "Punto
Final": i responsabili dei crimini di lesa umanità non possono
fruire del beneficio di alcuna legge di amnistia. Il verdetto si
ripercuote sulla situazione di 11 repressori coinvolti nel sequestro di
una coppia e del loro neonato nel novembre 1978; la sottrazione di
minore – dice il giudice – implica la sparizione dei genitori. È
questa verità, così semplice ed elementare, che il
verdetto ha posto in luce. Le due summenzionate leggi, promulgate nel
1986 e 1987, rendevano impossibile che i Tribunali argentini
perseguissero i responsabili delle violazioni dei diritti umani,
inclusi i delitti più gravi, commessi tra il 1976 ed il 1983.
Lo scottante verdetto della Corte , lungamente atteso dalle
organizzazione dei diritti umani, apre la possibilità che siano
giudicati qualcosa fra 500 e 1.000 repressori, dei quali "molto pochi
sono ancora in attività", dicono le fonti ufficiali. I
repressori attualmente detenuti per violazioni dei diritti umani
durante la dittatura sono almeno 122, di cui tre attivi e 19 profughi,
secondo un registro del Centro di Studi Legali e Sociali della Procura
Generale della Nazione.
Il 15 giugno scorso, pochi minuti prima delle due del mattino, la
Camera ha approvato per 43 voti contro 7 ed un'astensione, la
nullità delle leggi del perdono. Anche il Senato ha approvato,
all'unanimità, il progetto per elevare al rango costituzionale
la Convenzione dell'ONU sull'imprescrittibilità dei crimini di
guerra e di lesa umanità, a cui il governo ha deciso di aderire
la scorsa settimana. Resta che l'Esecutivo le promulghi perché
le norme assumano forza di legge.
La legge del "Punto Final"
L'anno successivo allo storico processo ai principali capi militari
(fra cui il generale Rafael Videla e l'ammiraglio Emilio Massera, poi
condannati all'ergastolo), il governo di Raul Alfonsin promosse questa
legge, che fissava un lasso di 30 giorni per il ricevimento da parte
della Giustizia di accuse contro i militari per violazione dei diritti
umani. Questa legge fu promulgata il 23 dicembre 1986, ed il suo
contenuto è riassunto nei due seguenti punti:
1) Verrà estinta l'azione penale contro qualunque persona che
abbia commesso delitti legati all'instaurazione di forme violente di
azione politica prima del 10 dicembre 1983.
2) Qualora le cause in corso fossero ordinate nei confronti del
personale in attività delle Forze Armate, della sicurezza, di
polizia o penitenziario, qualunque fosse il loro rango, la detenzione o
il carcere preventivo, tali misure saranno rese effettive dietro
petizione del capo dell'unità in cui quel personale prestava
servizio, o di qualunque altro ufficiale da cui dipendessero. In questo
caso il superiore sarà responsabile della presentazione a
deporre dell'imputato tutte le volte che il tribunale lo esiga.
3) La presente legge non estingue le azioni penali nei casi di delitti
di sostituzione di stato civile e di sottrazione o di occultamento di
minori.
4) L'estinzione disposta al punto 1) non comprende le azioni civili.
La legge di "Obediencia Debida"
Vi era una grande malessere dovuto al fatto che prima della scadenza sancita dalla legge "Punto Final", la Giustizia federale aveva stabilito di procedere contro circa 500 militari, e questo aveva scatenato il sollevamento dei militari denominati"carapintada" (faccia dipinta) durante la settimana pasquale del 1987. Di fronte a queste pressioni, il governo Alfonsin promosse la legge di "obbedienza dovuta" che assolveva i militari di rango intermedio e minore, dando in questo modo luogo al proscioglimento, prima del processo, della maggior parte degli ufficiali e sottufficiali coinvolti nella repressione poiché venne considerato che operavano subordinatamente ad autorità superiori.
Questa legge venne promulgata il 4 giugno 1987, ed il suo contenuto essenziale è il seguente:
1) Si presume che quanti, alla data di commettere il fatto, figuravano
come ufficiali capo, ufficiali subalterni, sottufficiali e personale di
truppa delle forze armate, di sicurezza, di polizia o penitenziaria,
non meritino castigo per aver operato in virtù della dovuta
obbedienza. La stessa presunzione sarà applicata agli ufficiali
superiori che non avessero figurato come comandante in capo, capo di
zona, capo di sottozona o capo delle forze di sicurezza, di polizia o
penitenziaria a meno che non venga stabilito in giudizio, prima dei
trenta giorni di promulgazione della presente legge, che abbiano avuto
capacità decisionale o partecipazione nell'elaborazione degli
ordini. In tali casi si considererà in pieno diritto che le
persone menzionate operarono sotto subordinazione all'autorità
superiore e nel compimento di ordini, senza facoltà o
possibilità di ispezione, opposizione o resistenza agli stessi
in quanto alla loro opportunità e legittimità.
2) La presunzione stabilita nel precedente articolo non sarà
applicabile rispetto ai delitti di violazione, sottrazione e
occultamento di minori o sostituzione del loro stato civile ed
appropriazione estorsiva di immobili.
3) La presente legge verrà applicata d'ufficio. Entro i cinque
giorni dalla sua entrata in vigore, in tutte le cause pendenti.
(trad. di Aenne, a cura di M. V.)