Nel 2007, il tema delle intercettazioni telefoniche, ma soprattutto
quello della loro diffusione pubblica, ha riempito quasi
quotidianamente le cronache. Dalle conversazioni degli ex-comunisti a
proposito delle scalate bancarie, alle telefonate della cupola di
"calciopoli", da quelle della Commissione Mitrokin a quelle che hanno
mostrato i retroscena dell'informazione tv pubblica e privata e, per
finire, alla chiacchierata tra il leader di "Forza Italia" ed un alto
dirigente RAI a
proposito di attrici e senatori. Senza dimenticare l'enorme
quantità di intercettazioni riguardanti i delitti più
appetibili o gli scandali più piccanti in termini di audience. E
anche l'anno da poco iniziato ci regala altre amenità come le
telefonate di nove parlamentari intercettati nel corso di una inchiesta
sulla corruzione in campo sanitario [1].
Sono continuate, parallelamente, le baruffe sulle norme a proposito di
intercettazioni, sulla necessità di modificarle e sul
trattamento riservato ai rappresentanti del popolo quando si tratta
delle loro telefonate. Ma, soprattutto, si è allargato a
dismisura [2] l'uso di questo strumento: dalla più piccola
indagine al più grande scandalo, le intercettazioni sono
utilizzate ben oltre i fini previsti dalla legge [3] ma soprattutto
come strumento di lotta politica.
In questo scenario, che si ripresenta sempre uguale, qualcosa potrebbe
cambiare quest'anno visto che i politici sembrano intenzionati ad
approvare un testo di legge già passato nell'aprile 2007 alla
Camera e che da allora è fermo in Senato.
La legge attualmente in vigore (legge 20 giugno 2003, n.140) prevede,
nel caso che un parlamentare in carica sia coinvolto, anche
indirettamente, in una intercettazione telefonica, che l'uso di tale
materiale in un processo avvenga solo dopo che sia stata ottenuta
l'autorizzazione del Parlamento [4]. Se questa viene negata, le
intercettazioni in questione devono essere immediatamente distrutte. Il
23 novembre 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi 3
commi di questa legge (Sentenza n .390 del 2007) [5], proprio quelli
che riguardano l'immediata distruzione delle registrazioni. Questo
comporta che adesso, anche in mancanza dell'autorizzazione, si potranno
usare nei processi le parti di intercettazioni che non riguardano i
parlamentari.
La decisione della Corte Costituzionale ha avuto un primo effetto,
sbloccando l'impasse di un processo in corso a Catanzaro [6] contro
alcuni politici locali accusati di concorso in associazione mafiosa.
La nuova legge in discussione già dal titolo "Disposizioni in
materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di
pubblicità degli atti di indagine" [7] fa capire fin troppo bene
che sarà incentrata sulla diffusione pubblica di atti che
dovrebbero restare segreti, almeno fino ad una certa fase del
procedimento. Infatti, la maggior parte delle novità riguardano
proprio, più che le intercettazioni, l'uso che ne viene fatto.
Sarà vietato pubblicare, anche parzialmente o "per riassunto",
praticamente tutto quello (non solo le intercettazioni) che riguarda
una indagine fino al termine dell'udienza preliminare.
La polizia giudiziaria potrà fare di sua iniziativa, senza dover
essere autorizzata da un magistrato, riprese video in luoghi pubblici.
Lo stesso discorso vale per i PM che potranno (in caso di "urgenza")
ordinare intercettazioni senza autorizzazione del giudice, salvo poi
chiederla entro 24 ore. Verrà vietata la trascrizione delle
parti delle conversazioni "riguardanti fatti o circostanze estranei
alle indagini" e i nomi delle persone estranee. Verrà creato un
apposito archivio riservato dove saranno custoditi i dati relativi alle
intercettazioni e il tutto sarà coperto dal segreto. Si prevede
una pena (da 6 mesi a 3 anni) per coloro che rivelano informazioni
delle quali sono venuti a conoscenza grazie alla funzione che
ricoprono. Altre pene per chi accede abusivamente (1-3 anni) a
materiale coperto da segreto e per chi detiene (6 mesi-4 anni)
illecitamente tale materiale.
Saranno archiviati a cura del fornitore i dati relativi al traffico
telefonico (comprese le chiamate senza risposta) per 24 mesi e per 6
mesi i dati relativi al traffico telematico. I tempi di archiviazione
raddoppiano (48 e 12 mesi) per i reati relativi all'art. 407.2 CP o per
quelli telematici. Uno dei punti più delicati (e controversi)
riguarda i media, in quanto la proposta di legge prevede anche delle
sanzioni amministrative (oltre a quelle penali) anche a carico dei
giornali che pubblichino le trascrizioni delle intercettazioni.
Ovviamente sono state già presentate diverse proposte di
modifica che, sicuramente, faranno passare ancora qualche tempo prima
dell'approvazione del testo definitivo, il cui iter potrebbe
però essere velocizzato, magari sull'onda dell'ennesimo
pseudo-scandalo.
L'unica cosa sicura è che anche nei prossimi dodici mesi
toccherà sentire i lamenti della classe al potere sulla
violazione di una riservatezza che le persone comuni subiscono da
sempre, e che rende sempre più impellente un impegno di lotta
anche su questo terreno.
Pepsy
Note
[1] E, tanto per cambiare, il Garante della privacy riesce solo a
lamentarsi dello stato delle cose, vedi "L'Italia e la privacy", "la
repubblica" del 3/1/2008.
[2] Stando alle notizie diffuse, nel 2006 sono state autorizzati 110
mila "ascolti", per un costo di 224 milioni di euro, vale a dire poco
più di 2 mila euro ad intercettazione.
[3] Che in Italia ci sia un abuso di questo strumento lo dicono gli
stessi politici che lo hanno regolamentato: "Già adesso, si
eccede rispetto alla legge. Le intercettazioni dovrebbero essere
legittime, solo per reati gravi, pensiamo a quelli di mafia, oppure ai
cosiddetti reati associativi." (Antonio Polito, Senatore del PD, "il
giornale" del 21/12/2007).
[4] Per dare un'idea di come (non) funzioni la legge si prenda ad
esempio la richiesta, inoltrata nel luglio 2007, di poter usare le
intercettazioni di due senatori. La discussione su questa richiesta non
era ancora terminata a fine anno. Vedi
http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda14178.htm
[5] Il testo della sentenza si può leggere qui
http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=76095&idCat=120
[6] Vedi http://www.ildomanionline.it/content/view/4395/1292/
[7] Il testo si può trovare qui http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/testi/28127_testi.htm