Umanità Nova, n.1 del 13 gennaio 2008, anno 88

Intercettazioni. Grandi orecchie di stato


Nel 2007, il tema delle intercettazioni telefoniche, ma soprattutto quello della loro diffusione pubblica, ha riempito quasi quotidianamente le cronache. Dalle conversazioni degli ex-comunisti a proposito delle scalate bancarie, alle telefonate della cupola di "calciopoli", da quelle della Commissione Mitrokin a quelle che hanno mostrato i retroscena dell'informazione tv pubblica e privata e, per finire, alla chiacchierata tra il leader di "Forza Italia" ed un alto dirigente RAI a
proposito di attrici e senatori. Senza dimenticare l'enorme quantità di intercettazioni riguardanti i delitti più appetibili o gli scandali più piccanti in termini di audience. E anche l'anno da poco iniziato ci regala altre amenità come le telefonate di nove parlamentari intercettati nel corso di una inchiesta sulla corruzione in campo sanitario [1].
Sono continuate, parallelamente, le baruffe sulle norme a proposito di intercettazioni, sulla necessità di modificarle e sul trattamento riservato ai rappresentanti del popolo quando si tratta delle loro telefonate. Ma, soprattutto, si è allargato a dismisura [2] l'uso di questo strumento: dalla più piccola indagine al più grande scandalo, le intercettazioni sono utilizzate ben oltre i fini previsti dalla legge [3] ma soprattutto come strumento di lotta politica.
In questo scenario, che si ripresenta sempre uguale, qualcosa potrebbe cambiare quest'anno visto che i politici sembrano intenzionati ad approvare un testo di legge già passato nell'aprile 2007 alla Camera e che da allora è fermo in Senato.
La legge attualmente in vigore (legge 20 giugno 2003, n.140) prevede, nel caso che un parlamentare in carica sia coinvolto, anche indirettamente, in una intercettazione telefonica, che l'uso di tale materiale in un processo avvenga solo dopo che sia stata ottenuta l'autorizzazione del Parlamento [4]. Se questa viene negata, le intercettazioni in questione devono essere immediatamente distrutte. Il 23 novembre 2007, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi 3 commi di questa legge (Sentenza n .390 del 2007) [5], proprio quelli che riguardano l'immediata distruzione delle registrazioni. Questo comporta che adesso, anche in mancanza dell'autorizzazione, si potranno usare nei processi le parti di intercettazioni che non riguardano i parlamentari.
La decisione della Corte Costituzionale ha avuto un primo effetto, sbloccando l'impasse di un processo in corso a Catanzaro [6] contro alcuni politici locali accusati di concorso in associazione mafiosa.
La nuova legge in discussione già dal titolo "Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine" [7] fa capire fin troppo bene che sarà incentrata sulla diffusione pubblica di atti che dovrebbero restare segreti, almeno fino ad una certa fase del procedimento. Infatti, la maggior parte delle novità riguardano proprio, più che le intercettazioni, l'uso che ne viene fatto. Sarà vietato pubblicare, anche parzialmente o "per riassunto", praticamente tutto quello (non solo le intercettazioni) che riguarda una indagine fino al termine dell'udienza preliminare.
La polizia giudiziaria potrà fare di sua iniziativa, senza dover essere autorizzata da un magistrato, riprese video in luoghi pubblici. Lo stesso discorso vale per i PM che potranno (in caso di "urgenza") ordinare intercettazioni senza autorizzazione del giudice, salvo poi chiederla entro 24 ore. Verrà vietata la trascrizione delle parti delle conversazioni "riguardanti fatti o circostanze estranei alle indagini" e i nomi delle persone estranee. Verrà creato un apposito archivio riservato dove saranno custoditi i dati relativi alle intercettazioni e il tutto sarà coperto dal segreto. Si prevede una pena (da 6 mesi a 3 anni) per coloro che rivelano informazioni delle quali sono venuti a conoscenza grazie alla funzione che ricoprono. Altre pene per chi accede abusivamente (1-3 anni) a materiale coperto da segreto e per chi detiene (6 mesi-4 anni) illecitamente tale materiale.
Saranno archiviati a cura del fornitore i dati relativi al traffico telefonico (comprese le chiamate senza risposta) per 24 mesi e per 6 mesi i dati relativi al traffico telematico. I tempi di archiviazione raddoppiano (48 e 12 mesi) per i reati relativi all'art. 407.2 CP o per quelli telematici. Uno dei punti più delicati (e controversi) riguarda i media, in quanto la proposta di legge prevede anche delle sanzioni amministrative (oltre a quelle penali) anche a carico dei giornali che pubblichino le trascrizioni delle intercettazioni.
Ovviamente sono state già presentate diverse proposte di modifica che, sicuramente, faranno passare ancora qualche tempo prima dell'approvazione del testo definitivo, il cui iter potrebbe però essere velocizzato, magari sull'onda dell'ennesimo pseudo-scandalo.
L'unica cosa sicura è che anche nei prossimi dodici mesi toccherà sentire i lamenti della classe al potere sulla violazione di una riservatezza che le persone comuni subiscono da sempre, e che rende sempre più impellente un impegno di lotta anche su questo terreno.

Pepsy


Note

[1] E, tanto per cambiare, il Garante della privacy riesce solo a lamentarsi dello stato delle cose, vedi "L'Italia e la privacy", "la repubblica" del 3/1/2008.
[2] Stando alle notizie diffuse, nel 2006 sono state autorizzati 110 mila "ascolti", per un costo di 224 milioni di euro, vale a dire poco più di 2 mila euro ad intercettazione.
[3] Che in Italia ci sia un abuso di questo strumento lo dicono gli stessi politici che lo hanno regolamentato: "Già adesso, si eccede rispetto alla legge. Le intercettazioni dovrebbero essere legittime, solo per reati gravi, pensiamo a quelli di mafia, oppure ai cosiddetti reati associativi." (Antonio Polito, Senatore del PD, "il giornale" del 21/12/2007).
[4] Per dare un'idea di come (non) funzioni la legge si prenda ad esempio la richiesta, inoltrata nel luglio 2007, di poter usare le intercettazioni di due senatori. La discussione su questa richiesta non era ancora terminata a fine anno. Vedi http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/ProcANL/ProcANLscheda14178.htm
[5] Il testo della sentenza si può leggere qui http://www.cittadinolex.kataweb.it/article_view.jsp?idArt=76095&idCat=120
[6] Vedi http://www.ildomanionline.it/content/view/4395/1292/
[7] Il testo si può trovare qui http://www.senato.it/leg/15/BGT/Schede/Ddliter/testi/28127_testi.htm

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