Umanità Nova, n.8 del 2 marzo 2008, anno 88

Per una critica dell'ingerenza umanitaria-2. Guerra e diritti umani


§. 5 – Legittimità/titolarità
La dottrina filosofica della giusta causa non concerne solo l'attore legittimato a compiere un intervento ancorché umanitario; essa concerne anche la tipologia, la tempistica, la modalità di azione prescelta, la soluzione di ogni altra possibilità, il luogo prescelto, la ragione invocata. Come è evidente, si tratta di ragioni che appartengono a diversi domini disciplinari, il cui intreccio risulta problematico qualora la ragione dipanante sia esclusivamente filosofica, ossia attinente alla questione della legittimità. Ad una presunzione di legittimità, che nel panorama internazionale spetterebbe alle istituzioni politiche che tuttavia la politica talvolta blocca nel loro esercizio di autorevolezza condivisa e pattizia, segue spesso la scorciatoia della titolarità di azione che rispecchia un modello più analitico che autoriflessivo in senso teorico. Tuttavia, la congiunzione non disgiuntiva delle due categorie avviene sul piano dell'autorità investita del potere legittimo di ingerire negli affari pubblici di un partner di pari grado che però, facendo o omettendo qualcosa e con ciò violando clamorosamente le prescrizioni di tutela dei diritti umani, sembra potersi considerare un drop-out della comunità internazionale e perciò degno di pagare un costo di exit sino alla estrema conseguenza di scomparire in quanto partner di pari grado per subire un intervento di natura umanitaria. Tale rappresentazione dinamica della comunità mondiale si scontra non solo con l'idea di anarchia internazionale tipica di ogni realpolitik, ma anche con l'idea futuribile di una composizione an-archica dei conflitti planetari, ossia con strumenti non violenti, con metodi dissuasori, con preparazione preventiva di contesti di deterrenza in merito alla violazione dei diritti umani, con la partecipazione diffusa dal basso di nuovi attori singolari e plurali, insomma con una destituzione di sovranità per scavo interiore e non per irruzione esteriore. In altri termini, l'autorità non ancora definita né inventariata a breve termine rilancia paradossalmente la prospettiva an-archica come alternativa non solo al versante nostalgico di una pratica mono-egemonica se non addirittura imperiale su scala planetaria, ma anche al versante, mimetico in analogia domestica, di un super stato mondiale che fabbrica la propria sovranità saturando quella partizione territoriale all'origine della politica statuale, e quindi abolendo di fatto ogni limes per trasportarlo e rilanciarlo, con i medesimi scenari terrificanti, al di là dell'atmosfera terrestre.

§. 6 – Soccorso/omissione
Il parallelismo è suscitato a motivo retorico per giustificare un dovere movendo da una inazione produttrice, sia pure involontariamente, un danno superiore al rispetto di una norma che, per altre ragioni, nella fattispecie internazionale di derivazione westfaliana, prevedrebbe tale inazione. Il rilievo intuitivo dell'argomentazione è immediato, tuttavia la tesi dei danni gerarchicamente inquadrabili in tempi e con effetti diversi è per lo meno controversa. L'unicità del danno qualitativamente inferto alla vittima, potenziale o meno che sia, smarrisce la propria forza allorquando la sua impilazione gerarchica non può non agganciarsi al numero delle vittime come elemento comparativo da cui rilevare il motivo intuitivo che afferma la tesi. La "superiorità" incastona le vittime, presenti e/o future, al dato quantitativo, istruendo in via ipotetica, auspicabilmente in modo involontario, uno scambio perverso tra vittime sacrificali oggi contro la salvezza di vittime potenziali domani. Infatti, non è detto che l'omissione oggi sia foriera di ulteriori danni domani, sebbene questa considerazione empiricamente verificabile solo ex post factum annichilisce le vittime reali appiattendole sul fantasma eventuale di un tempo storico futuro, imminente solo nella retorica giustificativa. In altre parole, il principio della coerenza morale qui investito, pur valendo per tutti, è difficilmente proiettabile in termini di prevedibilità politica di effetti complessi sui quali il dovere morale ad agire con la conseguente giustificazione della mancata omissione in caso di rischio mortale poco incide in termini reali.

§. 7 – Ingerenza/intervento armato umanitario
La differenza la fa senza ombra di dubbio il primo aggettivo: tra le diverse operazioni di ingerenza umanitaria, l'intervento armato è l'estremo che rivela però la sua verità, lo stretto connubio asfittico che lega la violenza con i diritti umani, in una perversione di senso invertito che non scioglie responsabilità alcuna per ingenuità o generosità. Specie in contesti destrutturati sul piano sociale, sulle cui motivazioni sarebbe utile incalzare quelle istituzioni statali locali e globali, potenze di mercato incluse, che hanno operato per destrutturare ogni forma di legame sociale protettivo della vita, dando luogo alla sfilza storica dei failed states, dei collapsed states e via dicendo, le diverse gradazioni di ingerenza umanitaria - dall'interposizione disarmata al peace-keeping robusto, per poi passare al peace-enforcing sino ad arrivare al nation-building, smentendo secoli di storia di autodeterminazione e autonomia – trovano un discrimine nel livello di forza eteronoma necessaria per ripristinare un consesso civile ove ritornare a parlare di diritti umani violati e quindi da tutelare secondo logiche politiche e non esclusivamente violente. L'ordine di necessità compresa in questa deriva politica integra l'ingerenza all'interno di uno stato di necessità che si è sempre trovato a proprio agio nei contesti di violenza dispiegata, laddove la soluzione di armistizio politico ne è figlia mutuandone sotto spoglie dissimulate quella violenza originaria che si prolunga nella politica, non tanto sotto forma di riacquistato monopolio virtuale del suo esercizio, quanto e soprattutto nella valenza obbligante soggetta a sanzione che esclude la singolarità disobbediente dal recinto della politica poiché confinata nell'altro da piegare. L'obbligazione politica è infatti la chiave di volta dell'intero sistema simbolico della politica, e tale obbligazione include la forza come neutralizzazione temporanea e risuscitabile a piacimento della violenza, esemplificata nell'esistenza di un medesimo e unico apparato militare permanente sia in tempo di pace (e talvolta utilizzabile per la tutela del fronte interno), sia a maggior ragione in tempo di conflittualità armata, per la salvaguardia del fronte esterno. La natura frattale della governance planetaria di oggi interseca la linea di demarcazione dei due confini, invaginandoli ed estrovertendoli al tempo stesso in ogni territorio solcato da violente lacerazioni. Offrire una soluzione armata sia pure a nome dell'umanità è un triste segno del destino fatale a cui è pervenuta una umanità ridotta a esseri senzienti cifrati dallo stigma dell'obbedienza statualmente internalizzata.

§. 8 – Diritto/politica
La giuridicizzazione della vita associata ambisce a sottrarre alla disponibilità dell'autorità politica ambiti di esistenza regolata non più in chiave di opportunità bensì di giustizia ed equità politica. Il suo presupposto è la condivisione di categorie mondane culturalmente sacralizzate in chiave giuridica: intangibile al potere significa per l'appunto sottratte e poste sotto la protezione di una forza normativa che assume caratteri di rigorosità logica e di coerenza interna, tipici di una scienza (quasi) esatta nelle enunciazioni e proposizioni che traducono, in norme eguali per tutte e per ciascuno, scelte culturali condivise. In assenza di tale quadro culturale, è la politica a inventare di volta in volta quelle aree intangibili da destinare alla sfera giuridica, sino al limite estremo del proprio sacrificio di disponibilità allorquando una zona viene costituzionalizzata, rendendo così più arduo e maggiormente condiviso l'onere della revisione e della trasformazione comandata dall'autorità politica. Di contro, la rigidità giuridica diventa estremamente inopportuna quando si tratta di valutare e giudicare in chiave definitoria, normativa, aree grigie sulle cui significazioni una data cultura non ha ancora raggiunto un livello tale di condivisione da apportare il sigillo dell'esproprio politica nella sfera del diritto. È quanto accade nelle questioni internazionali, dove la valenza normativa pattizia è lungi dal raggiungere quel livello di condivisione culturale tale da far ipotizzare il perseguimento dell'analogia domestica quanto a sfere intangibili dal potere politico, anche perché il soggetto di tale mossa è, non si sa per quanto ancora, l'autorità politica stessa. Forse i processi di governance in corso apriranno spazi di sottrazione in direzione di una giuridicizzazione della sfera pubblica, ma il rischio di una rigidità normalizzatrice utilizzata strumentalmente da una autorità statuale contro un'altra competitiva al fine di conseguire la posizione suprema da cui dettare legge valida per l'intero pianeta è tuttora alto per sottovalutarlo. A fronte di tale pericolo sempre incombente, contro cui la democratizzazione sospinta pone ostacoli ma non offre garanzie risolutorie se non l'appello ad una vigilanza diffusa e al tempo stesso scoraggiata dall'istituzione della delega costante, la dialettica politica aperta alle opzioni più differenziate prolunga un dibattito mai conchiuso dalla sua giuridicizzazione definitiva, sia pure in termini di positivizzazione sempre modificabile entro i canoni regolativi delle trasformazioni interne, col risultato di rinvigorire, in momenti di anelasticità, una chance radicalmente sovvertitrice, tanto sotto forma di forzature politiche da stato di eccezione, come adombrato oggi nel mondo occidentale, quanto sotto forma di tentativi di decostruzione e destituzione di senso evocati in coraggiose formulazioni intellettuali.

§. 9 – Spoliticizzazione/ripoliticizzazione
La biopolitica che avvolge la forma di vita contemporanea è drasticamente antiaristotelica nella sua sostanza: l'essere umano razionale è spoliticizzato non solo in natura, complice una ideologia astrattamente individualistica, quanto e soprattutto nei suoi effetti espressivi, relegato a spettatore ideale di una esistenza guidata da formazioni sovrane. L'istituzionalizzazione di questa postura moderna non ha tardato a dimostrarsi feconda e fertile per ogni autorità costituita e da costituire, sorretta da apparati amministrativi e mediatici che riescono a plasmare e orientare corpi e anime, passando attraverso il consumo e le mediazioni simboliche vitali (il denaro, innanzitutto). L'irruzione passionale dei diritti umani sembra segnare una battuta d'arresto a tale deriva di spoliticizzazione imperante e imperativa, poiché ingaggia ciascuno in un corpo a corpo, non solo ideologico, tra fatti e pensieri, stati di fatti e stati di possibilità, tra convinzioni e responsabilità, tra morale dell'acquiescenza ed etica dell'agire. Una certa ripresa del sacro può essere declinata anche in direzione di un valore supremo dei diritti umani, al di sopra dei diritti di cittadinanza territoriali e al di sopra del reticolato politico che solca la terra in una miriade di stati sovrani quantunque sballottati da dinamiche globali che lo forano di tanto in tanto apportando ferite sanabili tranne nelle eccezioni delle nazioni a perdere (se non già perdute). Tuttavia tale ripoliticizzazione assume una discorsività che dovrebbe suonare inquietante in primis per i reali difensori dei diritti umani, ossia l'ossessione politicamente micidiale (nonostante i diritti umani…) dell'uniformità violenta del pianeta ai diritti umani stessi, veicolati, quando non spontaneamente, sul fusto del cannone. Nella sua culatta, convivono argomentazioni le più disparate, riconducibili ad un crogiuolo di giustificazioni etiche, politiche, giuridiche, transculturali nel cui intreccio si gioca la battaglia del discorso egemone dei diritti umani. Rubricare la tutela dei diritti umani sotto una di queste esclusive ed escludenti sfere di competenza territoriale significa conquistare la posta della verità dalla cui sommità piegare ogni resistenza alla volontà di razionalità dominante, ossia di governamentalità nella felice crasi foucaultiana. Non per caso, guerra e diritti umani convivono perfettamente, scambiandosi i ruoli di supporto e di motivazione, la prima ancella non tanto estrema cui ricorrere in occasioni di emergenza anche endemica, se necessario, i secondi dogmi giuridici cui rendere ossequio con le buone e con le cattive maniere.

(Fine seconda parte - La prima parte di questo scritto – Diritti umani e potere - è comparsa su UN n. 5 di quest'anno.)

Salvo Vaccaro

home | sommario | comunicati | archivio | link | contatti