§. 5 – Legittimità/titolarità
La dottrina filosofica della giusta causa non concerne solo l'attore
legittimato a compiere un intervento ancorché umanitario; essa
concerne anche la tipologia, la tempistica, la modalità di
azione prescelta, la soluzione di ogni altra possibilità, il
luogo prescelto, la ragione invocata. Come è evidente, si tratta
di ragioni che appartengono a diversi domini disciplinari, il cui
intreccio risulta problematico qualora la ragione dipanante sia
esclusivamente filosofica, ossia attinente alla questione della
legittimità. Ad una presunzione di legittimità, che nel
panorama internazionale spetterebbe alle istituzioni politiche che
tuttavia la politica talvolta blocca nel loro esercizio di
autorevolezza condivisa e pattizia, segue spesso la scorciatoia della
titolarità di azione che rispecchia un modello più
analitico che autoriflessivo in senso teorico. Tuttavia, la
congiunzione non disgiuntiva delle due categorie avviene sul piano
dell'autorità investita del potere legittimo di ingerire negli
affari pubblici di un partner di pari grado che però, facendo o
omettendo qualcosa e con ciò violando clamorosamente le
prescrizioni di tutela dei diritti umani, sembra potersi considerare un
drop-out della comunità internazionale e perciò degno di
pagare un costo di exit sino alla estrema conseguenza di scomparire in
quanto partner di pari grado per subire un intervento di natura
umanitaria. Tale rappresentazione dinamica della comunità
mondiale si scontra non solo con l'idea di anarchia internazionale
tipica di ogni realpolitik, ma anche con l'idea futuribile di una
composizione an-archica dei conflitti planetari, ossia con strumenti
non violenti, con metodi dissuasori, con preparazione preventiva di
contesti di deterrenza in merito alla violazione dei diritti umani, con
la partecipazione diffusa dal basso di nuovi attori singolari e
plurali, insomma con una destituzione di sovranità per scavo
interiore e non per irruzione esteriore. In altri termini,
l'autorità non ancora definita né inventariata a breve
termine rilancia paradossalmente la prospettiva an-archica come
alternativa non solo al versante nostalgico di una pratica
mono-egemonica se non addirittura imperiale su scala planetaria, ma
anche al versante, mimetico in analogia domestica, di un super stato
mondiale che fabbrica la propria sovranità saturando quella
partizione territoriale all'origine della politica statuale, e quindi
abolendo di fatto ogni limes per trasportarlo e rilanciarlo, con i
medesimi scenari terrificanti, al di là dell'atmosfera terrestre.
§. 6 – Soccorso/omissione
Il parallelismo è suscitato a motivo retorico per giustificare
un dovere movendo da una inazione produttrice, sia pure
involontariamente, un danno superiore al rispetto di una norma che, per
altre ragioni, nella fattispecie internazionale di derivazione
westfaliana, prevedrebbe tale inazione. Il rilievo intuitivo
dell'argomentazione è immediato, tuttavia la tesi dei danni
gerarchicamente inquadrabili in tempi e con effetti diversi è
per lo meno controversa. L'unicità del danno qualitativamente
inferto alla vittima, potenziale o meno che sia, smarrisce la propria
forza allorquando la sua impilazione gerarchica non può non
agganciarsi al numero delle vittime come elemento comparativo da cui
rilevare il motivo intuitivo che afferma la tesi. La
"superiorità" incastona le vittime, presenti e/o future, al dato
quantitativo, istruendo in via ipotetica, auspicabilmente in modo
involontario, uno scambio perverso tra vittime sacrificali oggi contro
la salvezza di vittime potenziali domani. Infatti, non è detto
che l'omissione oggi sia foriera di ulteriori danni domani, sebbene
questa considerazione empiricamente verificabile solo ex post factum
annichilisce le vittime reali appiattendole sul fantasma eventuale di
un tempo storico futuro, imminente solo nella retorica giustificativa.
In altre parole, il principio della coerenza morale qui investito, pur
valendo per tutti, è difficilmente proiettabile in termini di
prevedibilità politica di effetti complessi sui quali il dovere
morale ad agire con la conseguente giustificazione della mancata
omissione in caso di rischio mortale poco incide in termini reali.
§. 7 – Ingerenza/intervento armato umanitario
La differenza la fa senza ombra di dubbio il primo aggettivo: tra le
diverse operazioni di ingerenza umanitaria, l'intervento armato
è l'estremo che rivela però la sua verità, lo
stretto connubio asfittico che lega la violenza con i diritti umani, in
una perversione di senso invertito che non scioglie
responsabilità alcuna per ingenuità o generosità.
Specie in contesti destrutturati sul piano sociale, sulle cui
motivazioni sarebbe utile incalzare quelle istituzioni statali locali e
globali, potenze di mercato incluse, che hanno operato per
destrutturare ogni forma di legame sociale protettivo della vita, dando
luogo alla sfilza storica dei failed states, dei collapsed states e via
dicendo, le diverse gradazioni di ingerenza umanitaria -
dall'interposizione disarmata al peace-keeping robusto, per poi passare
al peace-enforcing sino ad arrivare al nation-building, smentendo
secoli di storia di autodeterminazione e autonomia – trovano un
discrimine nel livello di forza eteronoma necessaria per ripristinare
un consesso civile ove ritornare a parlare di diritti umani violati e
quindi da tutelare secondo logiche politiche e non esclusivamente
violente. L'ordine di necessità compresa in questa deriva
politica integra l'ingerenza all'interno di uno stato di
necessità che si è sempre trovato a proprio agio nei
contesti di violenza dispiegata, laddove la soluzione di armistizio
politico ne è figlia mutuandone sotto spoglie dissimulate quella
violenza originaria che si prolunga nella politica, non tanto sotto
forma di riacquistato monopolio virtuale del suo esercizio, quanto e
soprattutto nella valenza obbligante soggetta a sanzione che esclude la
singolarità disobbediente dal recinto della politica
poiché confinata nell'altro da piegare. L'obbligazione politica
è infatti la chiave di volta dell'intero sistema simbolico della
politica, e tale obbligazione include la forza come neutralizzazione
temporanea e risuscitabile a piacimento della violenza, esemplificata
nell'esistenza di un medesimo e unico apparato militare permanente sia
in tempo di pace (e talvolta utilizzabile per la tutela del fronte
interno), sia a maggior ragione in tempo di conflittualità
armata, per la salvaguardia del fronte esterno. La natura frattale
della governance planetaria di oggi interseca la linea di demarcazione
dei due confini, invaginandoli ed estrovertendoli al tempo stesso in
ogni territorio solcato da violente lacerazioni. Offrire una soluzione
armata sia pure a nome dell'umanità è un triste segno del
destino fatale a cui è pervenuta una umanità ridotta a
esseri senzienti cifrati dallo stigma dell'obbedienza statualmente
internalizzata.
§. 8 – Diritto/politica
La giuridicizzazione della vita associata ambisce a sottrarre alla
disponibilità dell'autorità politica ambiti di esistenza
regolata non più in chiave di opportunità bensì di
giustizia ed equità politica. Il suo presupposto è la
condivisione di categorie mondane culturalmente sacralizzate in chiave
giuridica: intangibile al potere significa per l'appunto sottratte e
poste sotto la protezione di una forza normativa che assume caratteri
di rigorosità logica e di coerenza interna, tipici di una
scienza (quasi) esatta nelle enunciazioni e proposizioni che traducono,
in norme eguali per tutte e per ciascuno, scelte culturali condivise.
In assenza di tale quadro culturale, è la politica a inventare
di volta in volta quelle aree intangibili da destinare alla sfera
giuridica, sino al limite estremo del proprio sacrificio di
disponibilità allorquando una zona viene costituzionalizzata,
rendendo così più arduo e maggiormente condiviso l'onere
della revisione e della trasformazione comandata dall'autorità
politica. Di contro, la rigidità giuridica diventa estremamente
inopportuna quando si tratta di valutare e giudicare in chiave
definitoria, normativa, aree grigie sulle cui significazioni una data
cultura non ha ancora raggiunto un livello tale di condivisione da
apportare il sigillo dell'esproprio politica nella sfera del diritto.
È quanto accade nelle questioni internazionali, dove la valenza
normativa pattizia è lungi dal raggiungere quel livello di
condivisione culturale tale da far ipotizzare il perseguimento
dell'analogia domestica quanto a sfere intangibili dal potere politico,
anche perché il soggetto di tale mossa è, non si sa per
quanto ancora, l'autorità politica stessa. Forse i processi di
governance in corso apriranno spazi di sottrazione in direzione di una
giuridicizzazione della sfera pubblica, ma il rischio di una
rigidità normalizzatrice utilizzata strumentalmente da una
autorità statuale contro un'altra competitiva al fine di
conseguire la posizione suprema da cui dettare legge valida per
l'intero pianeta è tuttora alto per sottovalutarlo. A fronte di
tale pericolo sempre incombente, contro cui la democratizzazione
sospinta pone ostacoli ma non offre garanzie risolutorie se non
l'appello ad una vigilanza diffusa e al tempo stesso scoraggiata
dall'istituzione della delega costante, la dialettica politica aperta
alle opzioni più differenziate prolunga un dibattito mai
conchiuso dalla sua giuridicizzazione definitiva, sia pure in termini
di positivizzazione sempre modificabile entro i canoni regolativi delle
trasformazioni interne, col risultato di rinvigorire, in momenti di
anelasticità, una chance radicalmente sovvertitrice, tanto sotto
forma di forzature politiche da stato di eccezione, come adombrato oggi
nel mondo occidentale, quanto sotto forma di tentativi di decostruzione
e destituzione di senso evocati in coraggiose formulazioni
intellettuali.
§. 9 – Spoliticizzazione/ripoliticizzazione
La biopolitica che avvolge la forma di vita contemporanea è
drasticamente antiaristotelica nella sua sostanza: l'essere umano
razionale è spoliticizzato non solo in natura, complice una
ideologia astrattamente individualistica, quanto e soprattutto nei suoi
effetti espressivi, relegato a spettatore ideale di una esistenza
guidata da formazioni sovrane. L'istituzionalizzazione di questa
postura moderna non ha tardato a dimostrarsi feconda e fertile per ogni
autorità costituita e da costituire, sorretta da apparati
amministrativi e mediatici che riescono a plasmare e orientare corpi e
anime, passando attraverso il consumo e le mediazioni simboliche vitali
(il denaro, innanzitutto). L'irruzione passionale dei diritti umani
sembra segnare una battuta d'arresto a tale deriva di spoliticizzazione
imperante e imperativa, poiché ingaggia ciascuno in un corpo a
corpo, non solo ideologico, tra fatti e pensieri, stati di fatti e
stati di possibilità, tra convinzioni e responsabilità,
tra morale dell'acquiescenza ed etica dell'agire. Una certa ripresa del
sacro può essere declinata anche in direzione di un valore
supremo dei diritti umani, al di sopra dei diritti di cittadinanza
territoriali e al di sopra del reticolato politico che solca la terra
in una miriade di stati sovrani quantunque sballottati da dinamiche
globali che lo forano di tanto in tanto apportando ferite sanabili
tranne nelle eccezioni delle nazioni a perdere (se non già
perdute). Tuttavia tale ripoliticizzazione assume una
discorsività che dovrebbe suonare inquietante in primis per i
reali difensori dei diritti umani, ossia l'ossessione politicamente
micidiale (nonostante i diritti umani…) dell'uniformità violenta
del pianeta ai diritti umani stessi, veicolati, quando non
spontaneamente, sul fusto del cannone. Nella sua culatta, convivono
argomentazioni le più disparate, riconducibili ad un crogiuolo
di giustificazioni etiche, politiche, giuridiche, transculturali nel
cui intreccio si gioca la battaglia del discorso egemone dei diritti
umani. Rubricare la tutela dei diritti umani sotto una di queste
esclusive ed escludenti sfere di competenza territoriale significa
conquistare la posta della verità dalla cui sommità
piegare ogni resistenza alla volontà di razionalità
dominante, ossia di governamentalità nella felice crasi
foucaultiana. Non per caso, guerra e diritti umani convivono
perfettamente, scambiandosi i ruoli di supporto e di motivazione, la
prima ancella non tanto estrema cui ricorrere in occasioni di emergenza
anche endemica, se necessario, i secondi dogmi giuridici cui rendere
ossequio con le buone e con le cattive maniere.
(Fine seconda parte - La prima parte di questo scritto – Diritti umani e potere - è comparsa su UN n. 5 di quest'anno.)
Salvo Vaccaro