Il decreto legge 23.5.2008 n.92, intitolato: "Misure urgenti in materia
di sicurezza" è stato varato durante il noto Consiglio dei
Ministri tenutosi a Napoli il 22 maggio ed è stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio, entrando in vigore
immediatamente. Come noto, questo decreto legge è stato varato
contemporaneamente a quello sulla "emergenza rifiuti in Campania", ad
un disegno di legge ed alcuni decreti legislativi.
Le norme che passiamo ad analizzare dovrebbero rivestire la natura
dell'urgenza, ma sappiamo che ormai da decenni nei decreti legge viene
inserito tutto ed il contrario di tutto. Nel nostro caso troviamo
interventi sul codice penale, sul codice di procedura penale, su leggi
speciali, con un'attenzione particolare a due supposte emergenze
nazionali: gli stranieri che delinquono e i guidatori d'auto in stato
di ebbrezza. Per arginare la "marea montante" degli stranieri regolari
e non che commettono reati, l'art. 1 del decreto in questione prevede
che comunitari ed extracomunitari condannati alla pena della reclusione
superiore a due anni (prima era 10 anni) siano espulsi: chi
trasgredisce all'ordine di espulsione o allontanamento viene punito con
la reclusione da uno a quattro anni. Viene inoltre introdotta
un'aggravante specifica se un fatto di reato è commesso da
soggetto che si trovi illegalmente sul territorio nazionale: la
clandestinità, quindi, diventa una situazione che determina un
aggravamento della pena, anche se di per sé non ha alcuna
connessione con il fatto di reato commesso. Come detto, accanto a
queste norme, proprio spalla a spalla nello stesso articolo, sono state
piazzate alcune disposizioni che aggravano le sanzioni penali per chi
guida ubriaco o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
All'art. 2, per sveltire la distruzione delle merci contraffatte
sequestrate viene modificato il codice di procedura penale, accanto
alle norme che accelerano i procedimenti penali che scaturiscono da un
arresto in flagranza: entro 15 gg. dall'arresto, l'arrestato va
processato per direttissima a meno che ciò "pregiudichi
gravemente le indagini"; giudizio direttissimo anche per chi confessi;
al tempo stesso, in caso di custodia cautelare, entro 180 gg.
dall'esecuzione della misura, il pubblico ministero deve chiedere il
giudizio immediato, saltando l'udienza preliminare. È chiaro che
per un arrestato o un soggetto posto in custodia cautelare, la
celerità è un'arma a doppio taglio, come per il pubblico
ministero. Celerità può significare "presto dentro
definitivamente" o "presto fuori": di certo le misure vanno nel senso
di diminuire la carcerazione preventiva per arrivare alla carcerazione
dopo rapida condanna e/o magari espulsione. Il problema di queste
ultime norme è quello della loro sostenibilità da parte
della struttura dell'amministrazione della giustizia e si inseriscono
nella sempre aperta partita tra i berluscones e la magistratura: se
quest'ultima non si adeguerà, anche solo per mancanza di mezzi,
sarà buon gioco per il governo additare i giudici come "quelli
che non voglion condannare e carcerare in fretta i delinquenti, specie
se stranieri".
Ma non basta. L'art. 5 del decreto prevede la reclusione da sei mesi a
tre anni per chi affitta un alloggio ad uno straniero irregolare,
alloggio che verrà confiscato con il passaggio in giudicato
della sentenza di condanna. E l'art. 6 modifica il Testo Unico sugli
enti locali, il decreto legislativo n. 267 del 2000, concedendo ai
sindaci ampi poteri in materia di "sicurezza pubblica", la
possibilità di emettere provvedimenti specifici in questa
materia e assicurando la cooperazione di polizia locale e "forze
dell'ordine". La norma era già nel "pacchetto Amato del governo
Prodi" e soddisfa la voglia di tanti primi cittadini di dimostrarsi
"dei duri", a tutela "dell'ordine e del decoro" dei loro bei centri
storici, delle loro belle città "che se non ci fossero 'sti
zingari e 'sti marocchini".
Questo scampolo di storia del belpaese ci consegna così i
"sindaci podestà" o "sindaci sceriffi", vedete voi: massima
concentrazione decisionale di un organo politico-amministrativo in
materia di sicurezza pubblica. Ma di cosa stiamo parlando? Il quarto
comma dell'art. 6 consegna ai sindaci il potere di emanare atti urgenti
"al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano
l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"; il quinto comma
dello stesso articolo ci dice che se questi provvedimenti "possono
comportare conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei
comuni contigui o limitrofi", il prefetto chiama a raccolta i vari
sindaci "contigui o limitrofi" per decidere il da farsi senza che
nessuno se ne abbia a male. Capito? Si tratta di sgombrare un po' di
campi nomadi e di baraccati e vorrete mica che 'sti pezzenti si
spostino solo di qualche chilometro andando a rompere nel comune
vicino... Il problema va affrontato alla radice e richiede "soluzioni
finali".
W.B.