Umanità Nova, n.40 del 14 dicembre 2008, anno 88

Urgono disposizioni urgenti di lotta


Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137 
"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
A cura di PAOLO MASALA
 
Il 1 settembre 2008, con titolo "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università", è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.204, il decreto-legge n.137/2008 comunemente conosciuto come "Riforma Gelmini".
Tale decreto legge, nella sua esiguità essendo composto da "solo" otto articoli, è in realtà una vera e propria contro-riforma tendente a smantellare e a cancellare tutte le conquiste sia sociali che pedagogiche susseguitesi a partire dalla fine degli anni '60 in campo scolastico ed universitario.
"L'onda lunga" del '68 infatti ha maggiormente inciso sui processi formativi e didattici nelle scuole primarie tanto da rendere asili ed elementari tra le più avanzate, fonte OCSE, d'Europa e non solo.
Tale operazione è stata abilmente preceduta da una martellante campagna mediatica tesa a rappresentare una gioventù italiana, e la scuola che la "forma", come un luogo ove è necessario ristabilire "ordine e disciplina".
Episodi isolati di "bullismo", ecc. – sicuramente stigmatizzabili e deprecabili – inviati dallo stupido di turno su "YouTube", sono serviti a farne una generalizzazione e a chiamare in causa l'ennesima "paura", l'ennesima "insicurezza", ecc.ecc. a cui rispondere con grembiulini di divisa, voti in condotta e maestro unico in salsa "padre-padrone" allo scopo di ridisegnare una scuola anni '50 in puro stile "Gentile".
Ma l'attacco alla scuola "pubblica", con attrice la ministra Gelmini, nasconde la regia del "solito" ministro economico-creativo Tremonti, che non pago dei 47.000 posti già soppressi con la finanziaria del governo Prodi, dei 113.000 tagli proposti con il D.L. 112 del 25.6.08, ha bisogno di altri 8.000 milioni di euro da risparmiare, guarda caso, proprio sulla scuola. 
Ma vediamo ora nello specifico gli otto articoli con relativa analisi:

Art. 1. Cittadinanza e Costituzione    
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse. Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia. 
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.  
Come si vede non si tratta altro che della vecchia "educazione civica" con la differenza di essere fatta praticamente a "costo zero" in quanto inserita negli ordinari bilanci d'istituto. Tale competenza dovrebbe ricadere sugli insegnanti di area storico geografica ma è evidente che questa competenza
diverrebbe ad uso esclusivo del cosiddetto maestro unico. Unico anche nel dispensare un quadro cultural-valoriale. 

Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti 
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede. 
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi. 
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo. 
Questo è l'articolo di maggior impostazione autoritaria. I problemi e i disagi infantili e adolescenziali vengono affrontati solo in termini repressivi con revanchismi nostalgici di una scuola in puro stile "Gentile". 

Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti 
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. 
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi. 
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline. 
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2, 5, 6 e 7, sono abrogati; 
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»; 
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 5; 
e) e' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di voto numerico espresso in decimi.  
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite eventuali ulteriori modalità applicative del presente articolo. 
Questa è la parte più demagogica di tutta la contro-riforma. Si tende a "semplificare", per genitori e insegnati, l'impianto valutativo delle conoscenze acquisite con un semplice valore addizionale in decimali. Il sistema collegiale di valutazione viene meno e ogni singolo studente diviene mercè del singolo insegnante che avrà potere di bocciatura per una singola materia col 5. un altro esempio di una scuola che si pensava dimenticata per sempre o solo presente nei libri di De Amicis. 

Art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria 
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola. 
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito dalle vigenti disposizioni contrattuali.  
Questo è il vero articolo a regia Tremonti. Dal prossimo anno in via sperimentale e dai successivi in progressione sparisce il modulo (solo?) sostituito da un insegnante unico  con tempo scuola di 24 ore. Ciò comporterà: 
•    sparizione della programmazione 
•    sparizione delle compresenze,  e quindi impossibilità di recupero, progetti, altre attività 
•    impossibilità, stante le attuali norme, di portare i  bambini in gita. 
•    riduzione del programma ministeriale e possibilità che le educazioni (musicale, motoria, immagine, inglese) vengano svolte il pomeriggio a pagamento 
•    oltre 40.000 posti tagliati nella scuola primaria fra docenti ed ata  
•    inevitabilmente le riduzioni di personale intaccheranno anche indirettamente gli organici del tempo pieno e ne ridurranno l'offerta 
•    in conseguenza delle riduzioni di organico molte scuole di paese saranno chiuse 
•    aumenteranno i disagi per le famiglie che vedranno ridotto il tempo scuola dei loro figli e dovranno trovare soluzioni a pagamento  

Attenzione poi al tentativo di rendere più appetibile la figura del docente unico con incentivi economici verso quest'ultimi in ragione di un presunto aumento di ore di lezione 

Art. 5. Adozione dei libri di testo  
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e 
motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti. 
A fronte di spese in costante aumento per le famiglie in tema di acquisto testi scolastici, ecc. si premiano le lobby editoriali garantendogli adozioni e aggiornamenti a cadenza quinquennale.
 
Art. 6. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria  
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. 
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in vigore del presente decreto. 
Questo passaggio diventa inapplicabile visto la politica complessiva di tagli agli organici per almeno una decade.
 
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente: 
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato.».  
Art. 8. Norme finali  
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.  

Solo la lotta organizzata dal basso, scuola per scuola, comitato con comitato, può fermare e impedire questa ennesima sciagura targata Gelmini-Tremonti e il successo degli scioperi generali  e di settore del 17 e 30 ottobre indetti dalla maggioranza del sindacalismo di base, in particolare nel settore scuola, è di buon auspicio soprattutto in vista di quello del 12 dicembre.




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