Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137
"Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università"
A cura di PAOLO MASALA
Il 1 settembre 2008, con titolo "Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e università", è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.204, il decreto-legge n.137/2008 comunemente
conosciuto come "Riforma Gelmini".
Tale decreto legge, nella sua esiguità essendo composto da
"solo" otto articoli, è in realtà una vera e propria
contro-riforma tendente a smantellare e a cancellare tutte le conquiste
sia sociali che pedagogiche susseguitesi a partire dalla fine degli
anni '60 in campo scolastico ed universitario.
"L'onda lunga" del '68 infatti ha maggiormente inciso sui processi
formativi e didattici nelle scuole primarie tanto da rendere asili ed
elementari tra le più avanzate, fonte OCSE, d'Europa e non solo.
Tale operazione è stata abilmente preceduta da una martellante
campagna mediatica tesa a rappresentare una gioventù italiana, e
la scuola che la "forma", come un luogo ove è necessario
ristabilire "ordine e disciplina".
Episodi isolati di "bullismo", ecc. – sicuramente stigmatizzabili e
deprecabili – inviati dallo stupido di turno su "YouTube", sono serviti
a farne una generalizzazione e a chiamare in causa l'ennesima "paura",
l'ennesima "insicurezza", ecc.ecc. a cui rispondere con grembiulini di
divisa, voti in condotta e maestro unico in salsa "padre-padrone" allo
scopo di ridisegnare una scuola anni '50 in puro stile "Gentile".
Ma l'attacco alla scuola "pubblica", con attrice la ministra Gelmini,
nasconde la regia del "solito" ministro economico-creativo Tremonti,
che non pago dei 47.000 posti già soppressi con la finanziaria
del governo Prodi, dei 113.000 tagli proposti con il D.L. 112 del
25.6.08, ha bisogno di altri 8.000 milioni di euro da risparmiare,
guarda caso, proprio sulla scuola.
Ma vediamo ora nello specifico gli otto articoli con relativa analisi:
Art. 1. Cittadinanza e Costituzione
1. A decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre ad una
sperimentazione nazionale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono attivate azioni
di sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
all'acquisizione nel primo e nel secondo ciclo di istruzione delle
conoscenze e delle competenze relative a «Cittadinanza e
Costituzione», nell'ambito delle aree storico-geografica e
storico-sociale e del monte ore complessivo previsto per le stesse.
Iniziative analoghe sono avviate nella scuola dell'infanzia.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede entro i limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Come si vede non si tratta altro che della vecchia "educazione civica"
con la differenza di essere fatta praticamente a "costo zero" in quanto
inserita negli ordinari bilanci d'istituto. Tale competenza dovrebbe
ricadere sugli insegnanti di area storico geografica ma è
evidente che questa competenza
diverrebbe ad uso esclusivo del cosiddetto maestro unico. Unico anche nel dispensare un quadro cultural-valoriale.
Art. 2. Valutazione del comportamento degli studenti
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in
materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle
scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio
intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente
durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in
relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi
educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della
propria sede.
2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento e' espressa in decimi.
3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita
collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la
non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del
ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio
dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono
specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva
gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché
eventuali modalità applicative del presente articolo.
Questo è l'articolo di maggior impostazione autoritaria. I
problemi e i disagi infantili e adolescenziali vengono affrontati solo
in termini repressivi con revanchismi nostalgici di una scuola in puro
stile "Gentile".
Art. 3. Valutazione del rendimento scolastico degli studenti
1. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione
periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la
certificazione delle competenze da essi acquisite e' espressa in decimi
ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione
raggiunto dall'alunno.
2. Dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo
grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli
alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite e'
espressa in decimi.
3. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a
conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di
discipline.
4. L'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226, e' abrogato e all'articolo 177 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni: a) i commi 2,
5, 6 e 7, sono abrogati;
b) al comma 3, dopo le parole: «Per la valutazione» sono
inserite le seguenti: «, espressa in decimi,»;
c) al comma 4, le parole: «giudizi analitici e la valutazione
sul» sono sostituite dalle seguenti: «voti conseguiti e
il»;
d) l'applicazione dei commi 1 e 8 dello stesso articolo 177 resta
sospesa fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 5;
e) e' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con
la valutazione del rendimento scolastico mediante l'attribuzione di
voto numerico espresso in decimi.
5. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, si provvede al coordinamento
delle norme vigenti per la valutazione degli studenti e sono stabilite
eventuali ulteriori modalità applicative del presente
articolo.
Questa è la parte più demagogica di tutta la
contro-riforma. Si tende a "semplificare", per genitori e insegnati,
l'impianto valutativo delle conoscenze acquisite con un semplice valore
addizionale in decimali. Il sistema collegiale di valutazione viene
meno e ogni singolo studente diviene mercè del singolo
insegnante che avrà potere di bocciatura per una singola materia
col 5. un altro esempio di una scuola che si pensava dimenticata per
sempre o solo presente nei libri di De Amicis.
Art. 4. Insegnante unico nella scuola primaria
1. Nell'ambito degli obiettivi di contenimento di cui all'articolo 64
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei regolamenti di
cui al relativo comma 4 e' ulteriormente previsto che le istituzioni
scolastiche costituiscono classi affidate ad un unico insegnante e
funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. Nei regolamenti
si tiene comunque conto delle esigenze, correlate alla domanda delle
famiglie, di una più ampia articolazione del tempo-scuola.
2. Con apposita sequenza contrattuale e a valere sulle risorse di cui
all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
definito il trattamento economico dovuto per le ore di insegnamento
aggiuntive rispetto all'orario d'obbligo di insegnamento stabilito
dalle vigenti disposizioni contrattuali.
Questo è il vero articolo a regia Tremonti. Dal prossimo anno in
via sperimentale e dai successivi in progressione sparisce il modulo
(solo?) sostituito da un insegnante unico con tempo scuola di 24
ore. Ciò comporterà:
• sparizione della programmazione
• sparizione delle compresenze, e quindi
impossibilità di recupero, progetti, altre attività
• impossibilità, stante le attuali norme, di portare i bambini in gita.
• riduzione del programma ministeriale e
possibilità che le educazioni (musicale, motoria, immagine,
inglese) vengano svolte il pomeriggio a pagamento
• oltre 40.000 posti tagliati nella scuola primaria fra docenti ed ata
• inevitabilmente le riduzioni di personale
intaccheranno anche indirettamente gli organici del tempo pieno e ne
ridurranno l'offerta
• in conseguenza delle riduzioni di organico molte scuole di paese saranno chiuse
• aumenteranno i disagi per le famiglie che vedranno
ridotto il tempo scuola dei loro figli e dovranno trovare soluzioni a
pagamento
Attenzione poi al tentativo di rendere più appetibile la figura
del docente unico con incentivi economici verso quest'ultimi in ragione
di un presunto aumento di ore di lezione
Art. 5. Adozione dei libri di testo
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, i competenti organi scolastici adottano libri di
testo in relazione ai quali l'editore si sia impegnato a mantenere
invariato il contenuto nel quinquennio, salvo le appendici di
aggiornamento eventualmente necessarie da rendere separatamente
disponibili. Salva la ricorrenza di specifiche e
motivate esigenze, l'adozione dei libri di testo avviene con cadenza
quinquennale, a valere per il successivo quinquennio. Il dirigente
scolastico vigila affinché le delibere del collegio dei docenti
concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto
delle disposizioni vigenti.
A fronte di spese in costante aumento per le famiglie in tema di
acquisto testi scolastici, ecc. si premiano le lobby editoriali
garantendogli adozioni e aggiornamenti a cadenza quinquennale.
Art. 6. Valore abilitante della laurea in scienze della formazione primaria
1. L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della
formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle
attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo,
ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento,
rispettivamente, nella scuola dell'infanzia e nella scuola
primaria.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche a coloro che
hanno sostenuto l'esame di laurea conclusivo dei corsi in scienze della
formazione primaria nel periodo compreso tra la data di entrata in
vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la data di entrata in
vigore del presente decreto.
Questo passaggio diventa inapplicabile visto la politica complessiva di tagli agli organici per almeno una decade.
Art. 7. Sostituzione dell'articolo 2, comma 433, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
1. Il comma 433 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' sostituito dal seguente:
«433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione
mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e
successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in
medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superino
il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione
a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio
dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la
data di inizio delle attività didattiche di dette scuole
immediatamente successiva al concorso espletato.».
Art. 8. Norme finali
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la conversione in
legge.
Solo la lotta organizzata dal basso, scuola per scuola, comitato con
comitato, può fermare e impedire questa ennesima sciagura
targata Gelmini-Tremonti e il successo degli scioperi generali e
di settore del 17 e 30 ottobre indetti dalla maggioranza del
sindacalismo di base, in particolare nel settore scuola, è di
buon auspicio soprattutto in vista di quello del 12 dicembre.