Umanità Nova, n.24 del 21 giugno 2009, anno 89

Minore età minori diritti


Il Ddl "Sicurezza" che sarà discusso e assai probabilmente approvato in via definitiva dal parlamento nei giorni 23, 24 e 25 giugno, ha suscitato reazioni molto negative persino all'interno del Consiglio Superiore della Magistratura per quanto riguarda l'impianto delle norme dedicate agli immigrati.
L'atto di accusa è rivolto alle violazioni dei diritti, soprattutto dei minori, al pericolo di paralisi dei meccanismi giudiziari e si esprimono sostanziali perplessità sull'efficacia stessa delle misure in vista della sicurezza pubblica (almeno per come i giudici intendono la "sicurezza pubblica" - ma questo è un altro discorso).
In particolare, l'Associazione magistrati per i minorenni e la famiglia ha rilevato come il Ddl si ponga «in contrasto con il diritto della persona minore di età alla propria identità personale e alla cittadinanza da riconoscersi immediatamente al momento della sua nascita», previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo «determinando una iniqua condizione del figlio di genitori stranieri non regolari nel nostro territorio», con la conseguenza che lo stesso non solo «verrebbe privato della propria identità ma potrebbe essere più facilmente esposto ad azioni volte a falsi riconoscimenti da parte di terzi, per fini illeciti e in violazione della legge sull'adozione».
Questo giudizio fa riferimento alla previsione contenuta nel disegno di legge che impedisce l'accesso «agli atti di stato civile» da parte dello straniero sprovvisto del permesso di soggiorno, nonché alla impossibilità da parte dell'immigrato irregolare di poter riconoscere i propri figli.
Sul reato di clandestinità, i giudici hanno rilevato «l'incidenza negativa in tema di accesso a servizi pubblici essenziali relativi a beni fondamentali tutelati dalla Costituzione - il diritto alla salute, ad esempio - da parte degli immigrati non dotati, o non più dotati, di un valido titolo di soggiorno».
Per i giudici, l'introduzione del reato provocherà un «eccezionale aggravio» per l'attività giudiziaria, con il rischio di una «totale paralisi in molti uffici del giudice di pace e la contravvenzione con pena pecuniaria prevista non avrà un efficace effetto deterrente per chi è spinto ad emigrare da condizioni disperate o comunque difficili, né il presunto disvalore di tale condotta è tale da ammettere, anche in astratto, maggiori rigori sanzionatori».
Se, dunque, la stessa giustizia borghese pone delle severe critiche di merito a questi provvedimenti, significa che il dibattito sul pacchetto sicurezza non sarà archiviato tanto facilmente anche dopo la sua approvazione.
È possibile che l'insostenibilità del portato repressivo contenuto in queste norme tenga alto il livello dello scontro sociale e alimenti l'opposizione di tutti quelli che in questo paese non vogliono rassegnarsi all'accanimento del governo nei confronti dei soggetti più deboli della società.
 
TAZ
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