D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (1).
Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 agosto
1998, n. 191, S.O.
Riepilogo
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Introduzione
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Titolo 1 - Princìpi
generali
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Art.1 - Ambito di applicazione
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Art.2 - Diritti e doveri
dello straniero
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Art.3 - Politiche migratorie
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Titolo 2 - Disposizioni
sull'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dal territorio dello Stato
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Capo I - Disposizioni
sull'ingresso e il soggiorno
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Art.4 - Ingresso nel
territorio dello Stato
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Art.5 - Permesso di
soggiorno
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Art.6 - Facoltà
ed obblighi inerenti al soggiorno
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Art.7 - Obblighi dell'ospitante
e del datore di lavoro
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Art.8 - Disposizioni
particolari
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Art.9 - Carta di soggiorno
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Capo II - Controllo
delle frontiere, respingimento ed espulsione
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Art.10 - Respingimento
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Art.11 - Potenziamento
e coordinamento dei controlli di frontiera
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Art.12 - Disposizioni
contro le immigrazioni clandestine
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Art.13 - Espulsione
amministrativa
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Art.14 - Esecuzione
dell'espulsione
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Art.15 - Espulsione
a titolo di misura di sicurezza
-
Art.16 - Espulsione
a titolo di sanzione sostitutiva della detenzione
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Art.17 - Diritto di
difesa
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Capo III - Disposizioni
di carattere umanitario
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Art.18 - Soggiorno
per motivi di protezione sociale
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Art.19 - Divieti di
espulsione
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Art.20 - Misure straordinarie
di accoglienza per eventi eccezionali
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Titolo 3 - Disciplina
del lavoro
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Art.21 - Determinazione
dei flussi di ingresso
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Art.22 - Lavoro subordinato
a tempo determinato ed indeterminato
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Art.23 - Prestazione
di garanzia per l'accesso al lavoro
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Art.24 - Lavoro stagionale
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Art.25 - Previdenza
e assistenza per i lavoratori stagionali
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Art.26 - Ingresso e
soggiorno per lavoro autonomo
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Art.27 - Ingresso per
lavoro in casi particolari
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Titolo 4 - Diritto
all'unità familiare e tutela dei minori
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Art.28 - Diritto all'unità
familiare
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Art.29 - Ricongiungimento
familiare
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Art.30 - Permesso di
soggiorno per motivi familiari
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Art.31 - Disposizioni
a favore dei minori
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Art.32 - Disposizioni
concernenti minori affidati al compimento della maggiore età
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Art.33 - Comitato per
i minori stranieri
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Titolo 5 - Disposizioni
in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione
alla vita pubblica e integrazione sociale
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Capo I - Disposizioni
in materia sanitaria
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Art.34 - Assistenza
per gli iscritti al Servizio sanitario
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Art.35 - Assistenza
sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale
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Art.36 - Ingresso e
soggiorno per cure mediche
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Capo II - Disposizioni
in materia di istruzione e diritto allo studio e professione
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Art.37 - Attività
professionali
-
Art.38 - Istruzione
degli stranieri. Educazione interculturale
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Art.39 - Accesso ai
corsi delle università
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Capo III - Disposizioni
in materia di alloggio e assistenza sociale
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Art.40 - Centri di
accoglienza. Accesso all'abitazione
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Art.41 - Assistenza
sociale
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Capo IV - Disposizioni
sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo
per le politiche migratorie
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Art.42 - Misure di
integrazione sociale
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Art.43 - Discriminazioni
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi
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Art.44 - Azione civile
contro la discriminazione
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Art.45 - Fondo nazionale
per le politiche migratorie
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Art.46 - Commisione
per le politiche di integrazione
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Titolo 6 - Norme finali
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 1, della
legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per l'emanazione di
un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni concernenti
gli stranieri, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro e
con le norme della citata legge 6 marzo 1998, n. 40, con le modifiche a
tal fine necessarie, le disposizioni vigenti in materia di stranieri contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, non compatibili con le disposizioni della
predetta legge n. 40 del 1998, le disposizioni della legge 30 dicembre
1986, n. 943, e quelle dell'articolo 3, comma 13, della legge 8 agosto
1995, n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40;
Vista la legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 15 giugno 1998;
Acquisito il parere delle competenti
commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Viste le deliberazioni del Consiglio
dei Ministri, adottate nelle riunioni del 22 luglio 1998 e del 24 luglio
1998;
Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà sociale,
del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, di concerto
con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, con il Ministro della sanità,
con il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;
Emana il seguente decreto:
TITOLO I
Princìpi generali
Articolo 1
Ambito di applicazione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 1)
1. Il presente testo unico, in attuazione
dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, si applica, salvo
che sia diversamente disposto, ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
europea e agli apolidi, di seguito indicati come stranieri.
2. Il presente testo unico non si
applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, se non in
quanto si tratti di norme più favorevoli, e salvo il disposto dell'articolo
45 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (2).
3. Quando altre disposizioni di legge
fanno riferimento a istituti concernenti persone di cittadinanza diversa
da quella italiana ovvero ad apolidi, il riferimento deve intendersi agli
istituti previsti dal presente testo unico. Sono fatte salve le disposizioni
interne, comunitarie e internazionali più favorevoli comunque vigenti
nel territorio dello Stato.
4. Nelle materie di competenza legislativa
delle regioni, le disposizioni del presente testo unico costituiscono princìpi
fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Per le materie
di competenza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome,
esse hanno il valore di norme fondamentali di riforma economicosociale
della Repubblica.
5. Le disposizioni del presente testo
unico non si applicano qualora sia diversamente previsto dalle norme vigenti
per lo stato di guerra.
6. Il regolamento di attuazione del
presente testo unico, di seguito denominato regolamento di attuazione,
è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (3), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge 6
marzo 1998, n. 40 (2).
7. Prima dell'emanazione, lo schema
di regolamento di cui al comma 6 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione
del parere delle Commissioni competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il regolamento è emanato anche
in mancanza del parere.
(2) Riportata al n. Y/XXXVII. (3) Riportata
alla voce MINISTERI: PROVVEDIMENTI GENERALI.
Articolo 2
Diritti e doveri dello straniero.
(legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 2;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 1)
1. Allo straniero comunque presente
alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno,
dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto
internazionale generalmente riconosciuti.
2. Lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti
al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore
per l'Italia e il presente testo unico dispongano diversamente. Nei casi
in cui il presente testo unico o le convenzioni internazionali prevedano
la condizione di reciprocità, essa è accertata secondo i
criteri e le modalità previste dal regolamento di attuazione.
3. La Repubblica italiana, in attuazione
della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge
10 aprile 1981, n. 158 (4), garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente
soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento
e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante
partecipa alla vita pubblica locale.
5. Allo straniero è riconosciuta
parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela
giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con
la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti
e nei modi previsti dalla legge.
6. Ai fini della comunicazione allo
straniero dei provvedimenti oncernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione,
gli atti sono tradotti, anche sinteticamente, in una lingua comprensibile
al destinatario, ovvero, quando ciò non sia possibile, nelle lingue
francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.
7. La protezione diplomatica si esercita
nei limiti e nelle forme previsti dalle norme di diritto internazionale.
Salvo che vi ostino motivate e gravi ragioni attinenti alla amministrazione
della giustizia e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale,
ogni straniero presente in Italia ha diritto di prendere contatto con le
autorità del Paese di cui è cittadino e di essere in ciò
agevolato da ogni pubblico ufficiale interessato al procedimento. L'autorità
giudiziaria, l'autorità di pubblica sicurezza e ogni altro pubblico
ufficiale hanno l'obbligo di informare, nei modi e nei termini previsti
dal regolamento di attuazione, la rappresentanza diplomatica o consolare
più vicina del Paese a cui appartiene lo straniero in ogni caso
in cui esse abbiano proceduto ad adottare nei confronti di costui provvedimenti
in materia di libertà personale, di allontanamento dal territorio
dello Stato, di tutela dei minori, di status personale ovvero in caso di
decesso dello straniero o di ricovero ospedaliero urgente e hanno altresì
l'obbligo di far pervenire a tale rappresentanza documenti e oggetti appartenenti
allo straniero che non debbano essere trattenuti per motivi previsti dalla
legge. Non si fa luogo alla predetta informazione quando si tratta di stranieri
che abbiano presentato una domanda di asilo, di stranieri ai quali sia
stato riconosciuto lo status di rifugiato, ovvero di stranieri nei cui
confronti sono state adottate misure di protezione temporanea per motivi
umanitari.
8. Gli accordi internazionali stipulati
per le finalità di cui all'articolo 11, comma 4, possono stabilire
situazioni giuridiche più favorevoli per i cittadini degli Stati
interessati a speciali programmi di cooperazione per prevenire o limitare
le immigrazioni clandestine.
9. Lo straniero presente nel territorio
italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti
dalla normativa vigente.
(4) Riportata alla voce LAVORO.
Articolo 3
Politiche migratorie.
Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 3)
1. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati, il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città
e autonomie locali, gli enti e le associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati e le organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo
alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello
Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta
giorni dal ricevimento del documento programmatico. Il documento programmatico
è emanato, tenendo conto dei pareri ricevuti, con decreto del Presidente
della Repubblica ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Il Ministro dell'Interno presenta annualmente al Parlamento
una relazione sui risultati raggiunti attraverso i provvedimenti attuativi
del documento programmatico.
2. Il documento programmatico indica
le azioni e gli interventi che lo Stato italiano, anche in cooperazione
con gli Stati membri dell'Unione europea, con le organizzazioni internazionali,
con le istituzioni comunitarie e con organizzazioni non governative, si
propone di svolgere in materia di immigrazione, anche mediante la conclusione
di accordi con i Paesi di origine. Esso indica altresì le misure
di carattere economico e sociale nei confronti degli stranieri soggiornanti
nel territorio dello Stato, nelle materie che non debbono essere disciplinate
con legge.
3. Il documento individua inoltre
i criteri generali per la definizione dei flussi di ingresso nel territorio
dello Stato, delinea gli interventi pubblici volti a favorire le relazioni
familiari, l'inserimento sociale e l'integrazione culturale degli stranieri
residenti in Italia, nel rispetto delle diversità e delle identità
culturali delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento
giuridico, e prevede ogni possibile strumento per un positivo reinserimento
nei Paesi di origine.
4. Con uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri interessati e
le competenti Commissioni parlamentari, sono definite annualmente, sulla
base dei criteri e delle altre indicazioni del documento programmatico
di cui al comma 1, le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio
dello Stato, per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale,
e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle
misure di protezione temporanea eventualmente disposte a norma dell'articolo
20. I visti di ingresso per lavoro subordinato, anche stagionale, e per
lavoro autonomo sono rilasciati entro il limite delle quote predette. In
caso di mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuale, la
determinazione delle quote è disciplinata in conformità con
gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico nell'anno
precedente.
5. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni
e dotazioni di bilancio, le regioni, le province, i comuni e gli altri
enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obbiettivo
di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento
dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio
dello Stato, con particolare riguardo a quelle inerenti all'alloggio, alla
lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali
della persona umana.
6. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'interno,
si provvede all'istituzione di Consigli territoriali per l'immigrazione,
in cui siano rappresentati le competenti amministrazioni locali dello Stato,
la Regione, gli enti locali, gli enti e le associazioni localmente attivi
nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati, le organizzazioni dei lavoratori
e dei datori di lavoro, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione
degli interventi da attuare a livello locale.
7. Nella prima applicazione delle
disposizioni del presente articolo, il documento programmatico di cui al
comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 (5). Lo stesso documento indica
la data entro cui sono adottati i decreti di cui al comma 4.
8. Lo schema del documento programmatico
di cui al comma 7 è trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del
parere delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro
trenta giorni. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche
in mancanza del parere.
(5) Riportata al n. Y/XXXVII.
TITOLO II
Disposizioni sull'ingresso, il soggiorno
e l'allontanamento dal territorio dello Stato
Capo I - Disposizioni
sull'ingresso e il soggiorno
Articolo 4
Ingresso nel territorio dello Stato.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 4)
1. L'ingresso nel territorio dello
Stato è consentito allo straniero in possesso di passaporto valido
o documento equipollente e del visto d'ingresso, salvi i casi di esenzione,
e può avvenire, salvi i casi di esenzione, e può avvenire,
salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera
appositamente istituiti.
2. Il visto di ingresso è rilasciato
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello stato di origine
o di stabile residenza dello straniero. Per soggiorni non superiori a tre
mesi sono equiparati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle
autorità diplomatiche o consolari di altri Stati. Contestualmente
al rilascio del visto di ingresso l'autorità diplomatica o consolare
italiana consegna allo straniero una comunicazione scritta in lingua a
lui comprensibile che illustri i diritti e i doveri dello straniero relativi
all'ingresso ed al soggiorno in Italia. Il diniego del visto di ingresso
o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato che
deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità
di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in
mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo. Per lo straniero in possesso
di permesso di soggiorno è sufficiente, ai fini del reingresso nel
territorio dello Stato, una preventiva comunicazione all'autorità
di frontiera.
3. Ferme restando le disposizioni
di cui all'articolo 3, comma 4, l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti
con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso
nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso
di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del
soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza
sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi
di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal
Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di
programmazione di cui all'articolo 3, comma 1. Non potrà essere
ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia
considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per
la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione
delle persone, con i limiti e le deroghe previsti nei suddetti accordi.
4. L'ingresso in Italia può
essere consentito con visti per soggiorni di breve durata, validi fino
a 90 giorni e per soggiorni di lunga durata che comportano per il titolare
la concessione di un permesso di soggiorno in Italia con motivazione identica
a quella menzionata nel visto. Per soggiorni inferiori a tre mesi, saranno
considerati validi anche i motivi esplicitamente indicati in visti rilasciati
da autorità diplomatiche o consolari di altri Stati in base a specifici
accordi internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia ovvero a norme
comunitarie.
5. Il Ministero degli affari esteri
adotta, dandone tempestiva comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari,
ogni opportuno provvedimento di revisione o modifica dell'elenco dei Paesi
i cui cittadini siano soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione
di obblighi derivanti da accordi internazionali in vigore.
6. Non possono fare ingresso nel territorio
dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, salvo
che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione o che sia trascorso il
periodo di divieto di ingresso, gli stranieri che debbono essere espulsi
e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per
gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle
relazioni internazionali.
7. L'ingresso è comunque subordinato
al rispetto degli adempimenti e delle formalità prescritti con il
regolamento di attuazione.
Articolo 5
Permesso di soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 5)
1. Possono soggiornare nel territorio
dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 4,
che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati
a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di
soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità
di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni
previsti da specifici accordi.
2. Il permesso di soggiorno deve essere
richiesto, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione,
al questore della provincia in cui lo straniero si trova entro otto giorni
lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato ed è rilasciato
per le attività previste dal visto d'ingresso o dalle disposizioni
vigenti. Il regolamento di attuazione può provvedere speciali modalità
di rilascio relativamente ai soggiorni brevi per motivi di turismo, di
giustizia, di attesa di emigrazione in altro Stato e per l'esercizio delle
funzioni di ministro di culto nonché ai soggiorni in case di cura,
ospedali, istituti civili e religiosi e altre convivenze.
3. La durata del permesso di soggiorno
è quella prevista dal visto d'ingresso, nei limiti stabiliti dal
presente testo unico o in attuazione degli accordi e delle convenzioni
internazionali in vigore. La durata non può comunque essere:
a) superiore a tre mesi, per visite,
affari e turismo;
b) superiore a sei mesi, per lavoro
stagionale, o nove mesi, per lavoro stagionale nei settori che richiedono
tale estensione;
c) superiore ad un anno, in relazione
alla frequenza di un corso per studio o per formazione debitamente certificata;
il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi
pluriennali;
d) superiore a due anni, per lavoro
autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimenti
familiari;
e) superiore alle necessità
specificatamente documentate, negli altri casi consentiti dal presente
testo unico o dal regolamento di attuazione.
4. Il rinnovo del permesso di soggiorno
deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui
si trova almeno trenta giorni prima della scadenza ed è sottoposto
alla verifica delle condizioni previste per il rilascio o delle diverse
condizioni previste dal presente testo unico. Fatti salvi i diversi termini
previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, il permesso
di soggiorno è rinnovato per una durata non superiore al doppio
di quella stabilita con il rilascio iniziale.
5. Il permesso di soggiorno o il suo
rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato,
esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti
richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 22, comma 9, e sempre che non siano
sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si
tratti di irregolarità amministrative sanabili.
6. Il rifiuto o la revoca del permesso
di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni
o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero
non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati
contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere
umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano.
7. Gli stranieri muniti del permesso
di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno
Stato appartenente all'Unione europea, valido per il soggiorno in Italia
sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore con le modalità
e nei termini di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea
ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila
a lire 600 mila. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni
dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione
amministrativa.
8. Il permesso di soggiorno, la ricevuta
di dichiarazione di soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo
9 sono rilasciati su modelli a stampa, con caratteristiche anticontraffazione,
conformi ai tipi approvati dal Ministro dell'interno, in attuazione dell'Azione
comune adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 16 dicembre 1996.
9. Il permesso di soggiorno è
rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui
è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni
previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il
permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro
tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.
Articolo 6
Facoltà ed obblighi inerenti
al soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 6;
R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 144, comma 2°, e 148)
1. Il permesso di soggiorno rilasciato
per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari per essere
utilizzato anche per le altre attività consentite. Quello rilasciato
per motivi di studio e formazione può essere convertito, comunque
prima della sua scadenza, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro
nell'ambito delle quote stabilite a norma dell'articolo 3, comma 4, secondo
le modalità previste dal regolamento di attuazione.
2. Fatta eccezione per i provvedimenti
riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo
e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici
servizi, i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma
8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai
fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti
di interesse dello straniero comunque denominati.
3. Lo straniero che, a richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato
motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso
o la carta di soggiorno è punito con l'arresto fino a sei mesi e
l'ammenda fino a lire ottocentomila.
4. Qualora vi sia motivo di dubitare
della identità personale dello straniero, questi può essere
sottoposto a rilievi segnaletici.
5. Per le verifiche previste dal presente
testo unico o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica
sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni
e atti comprovanti la disponibilità di un reddito, da lavoro o da
altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari
conviventi nel territorio dello Stato.
6. Salvo quanto è stabilito
nelle leggi militari, il Prefetto può vietare agli stranieri il
soggiorno in comuni o in località che comunque interessano la difesa
militare dello Stato. Tale divieto è comunicato agli stranieri per
mezzo della autorità locale di pubblica sicurezza o col mezzo di
pubblici avvisi. Gli stranieri, che trasgrediscono al divieto, possono
essere allontanati per mezzo della forza pubblica.
7. Le iscrizioni e variazioni anagrafiche
dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime
condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento
di attuazione. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abitualmente
anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi
presso un centro di accoglienza. Dell'avvenuta iscrizione o variazione
l'ufficio dà comunicazione alla questura territorialmente competente.
8. Fuori dei casi di cui al comma
7, gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare
al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi,
le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.
9. Il documento di identificazione
per stranieri è rilasciato su modello conforme al tipo approvato
con decreto del Ministro dell'interno. Esso non è valido per l'espatrio,
salvo che sia diversamente disposto dalle convenzioni o dagli accordi internazionali.
10. Contro i provvedimenti di cui
all'articolo 5 e al presente articolo è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
Articolo 7
Obblighi dell'ospitante e del datore
di lavoro.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.
147)
1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà
alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine,
o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo
stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani,
posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione
scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica
sicurezza.
2. La comunicazione comprende, oltre
alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide,
gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano,
l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata,
ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è
dovuta.
Articolo 8
Disposizioni particolari.
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art.
149)
1. Le disposizioni del presente capo
non si applicano ai componenti del sacro collegio e del corpo diplomatico
e consolare.
Articolo 9
Carta di soggiorno.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 7)
1. Lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare di un permesso
di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi,
il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento
proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio
della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori
conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato.
2. La carta di soggiorno può
essere richiesta anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore
conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno Stato dell'Unione
europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno è
rilasciata sempre che nei confronti dello straniero non sia stato disposto
il giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 nonché,
limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo 381 del codice di procedura
penale, o pronunciata sentenza di condanna, anche non definitiva, salvo
che abbia ottenuto la riabilitazione. Successivamente al rilascio della
carta di soggiorno il questore dispone la revoca, se è stata emessa
sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati di cui al presente
comma. Qualora non debba essere disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti
previsti dalla legge, è rilasciato permesso di soggiorno. Contro
il rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la revoca della
stessa è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo
straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il titolare
della carta di soggiorno può:
a) fare ingresso nel territorio dello
Stato in esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato
ogni attività lecita, salvo quelle che la legge espressamente vieta
allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni
erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica
locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento
e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo
il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della
carta di soggiorno l'espulsione amministrativa può essere disposta
solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale, ovvero
quando lo stesso appartiene ad una delle categorie indicate dall'articolo
1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (6), come sostituito dall'articolo
2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (7), ovvero dall'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575 (8), come sostituito dall'articolo 13 della legge
13 settembre 1982, n. 646 (9), sempre che sia applicata, anche in via cautelare,
una delle misure di cui all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55
(10).
(6) Riportata al n. T/I.
(7) Riportata al n. T/X.
(8) Riportata al n. T/II.
(9) Riportata al n. T/V.
(10) Riportata al n. T/XIV.
Capo II - Controllo
delle frontiere, respingimento ed espulsione
Articolo 10
Respingimento.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 8)
1. La polizia di frontiera respinge
gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti
richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello
Stato.
2. Il respingimento con accompagnamento
alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti
degli stranieri:
a) che entrando nel territorio dello
Stato sottraendoli ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso
o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al
comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità
di pubblico soccorso.
3. Il vettore che ha condotto alla
frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4 o che
deve essere comunque respinto a norma del presente articolo è tenuto
a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza,
o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in
possesso dello straniero.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2
e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti
dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento
dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea
per motivi umanitari.
5. Per lo straniero respinto è
prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.
6. I respingimenti di cui al presente
articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.
Articolo 11
Potenziamento e coordinamento dei
controlli di frontiera.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 9)
1. Il Ministro dell'interno e il Ministro
degli affari esteri adottano il piano generale degli interventi per il
potenziamento ed il perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle
procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito
delle compatibilità con i sistemi informativi di livello extranazionale
previsti dagli accordi o convenzioni internazionali in vigore e delle disposizioni
vigenti in materia di protezione dei dati personali.
2. Delle parti di piano che riguardano
sistemi informativi automatizzati e dei relativi contratti è data
comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle
direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti delle province
di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate
alla frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento
dei controlli di frontiera e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa
con i prefetti delle altre province interessate, sentiti i questori e i
dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità
marittime e militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello
non inferiore a quello provinciale, eventualmente interessati, e sovrintendendo
all'attuazione delle direttive emanate in materia.
4. Il Ministero degli affari esteri
e il Ministero dell'interno romuovono le iniziative occorrenti, d'intesa
con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti
ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia
dei provvedimenti previsti dal presente testo unico. A tale fine, le intese
di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito alle
autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature
specificatamente individuate, nei limiti delle compatibilità funzionali
e finanziarie definite dal Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
5. Presso i valichi di frontiera sono
previsti servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza
agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso
in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi
sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di transito.
Articolo 12
Disposizioni contro le immigrazioni
clandestine.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10)
1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire
l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle
disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.
2. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività
di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli
stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello
Stato.
3. Se il fatto di cui al comma 1 è
commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra
loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei
casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi
di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è
della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta
milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in
violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine
di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento
della prostituzione, ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare
in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena
è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire
cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso
in violazione del presente testo unico.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e
3, è sempre consentito l'arresto in flagranza ed è disposta
la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, salvo
che si tratti di mezzo destinato a pubblico servizio di linea o appartenente
a persona estranea al reato. Nei medesimi casi si procede comunque con
giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
5. Fuori dei casi previsti dai commi
precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato,
chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità
dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del
presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello
Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito
con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta
milioni.
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre,
è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso
dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché
a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a
bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare.
In caso di inosservanza anche di un solo degli obblighi di cui al presente
comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire un milione a lire cinque milioni per ciascuno degli stranieri trasportati.
Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici
mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata
dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività
professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (11).
7. Nel corso di operazioni di polizia
finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito
delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti
di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque
territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi
di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale
regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di
luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati
per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli
e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli,
che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica
il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive
quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria
possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle
disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura
penale.
8. I beni immobili ed i beni mobili
in pubblici registri, sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate
alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo,
possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in
custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego immediato in attività di polizia; se vi ostano esigenze
processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto
motivato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo
100, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (12).
9. Le somme di denaro confiscate a
seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché
le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati,
sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e
repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante
interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa
con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato
di previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica».
(11) Riportata alla voce ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO.
(12) Riportato alla voce STUPEFACENTI.
Articolo 13
Espulsione amministrativa.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 11)
1. Per motivi di ordine pubblico o
di sicurezza dello Stato, il Ministro dell'interno può disporre
l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato,
dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al
Ministro degli affari esteri.
2. L'espulsione è disposta
dal prefetto quando lo straniero:
a) è entrato nel territorio
dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato
respinto ai sensi dell'articolo 10;
b) si è trattenuto nel territorio
dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto,
salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso
di soggiorno è stato revocato o annullato, ovvero è scaduto
da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
c) appartiene a taluna delle categorie
indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (13), come
sostituto dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (14), o nell'articolo
1 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (15), come sostituito dall'articolo
13 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (16).
3. L'espulsione è disposta
in ogni caso con decreto motivato. Quando lo straniero è sottoposto
a procedimento penale, l'autorità giudiziaria rilascia nulla osta
salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali. Nel caso di arresto
in flagranza, il giudice rilascia il nulla osta all'atto della convalida,
salvo che applichi una misura detentiva ai sensi dell'articolo 391, comma
5, del codice di procedura penale. Se tale misura non è applicata
o è cessata, il questore può adottare la misura di cui all'articolo
14, comma 1.
4. L'espulsione è eseguita
dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
quando lo straniero:
a) è espulso ai sensi del comma
1 o si è trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato oltre
il termine fissato con l'intimazione;
b) è espulso ai sensi del comma
2, lett. c) e il prefetto rilevi, sulla base delle circostanze obiettive,
il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
5. Si procede altresì all'accompagnamento
alla frontiera a mezzo della forza pubblica dello straniero espulso del
comma 2, lettera a), qualora quest'ultimo sia privo di valido documento
attestante la sua identità e nazionalità e il prefetto rilevi,
tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti il suo inserimento sociale,
familiare e lavorativo, un concreto pericolo che lo straniero medesimo
si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
6. Negli altri casi, l'espulsione
contiene l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine
di quindici giorni, e ad osservare le prescrizioni per il viaggio e per
la presentazione dell'ufficio di polizia di frontiera. Quando l'espulsione
è disposta ai sensi del comma 2, lettera b), il questore può
adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1, qualora il prefetto
rilevi, tenuto conto di circostanze obiettive riguardanti l'inserimento
sociale, familiare e lavorativo dello straniero, il concreto pericolo che
quest'ultimo si sottragga all'esecuzione del provvedimento.
7. Il decreto di espulsione e il provvedimento
di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché ogni altro atto concernente
l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato
unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una
traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile,
in lingua francese, inglese o spagnola.
8. Avverso il decreto di espulsione
può essere presentato unicamente ricorso al pretore, entro cinque
giorni dalla comunicazione del decreto o del provvedimento. Il termine
è di trenta giorni qualora l'espulsione sia eseguita con accompagnamento
immediato.
9. Il ricorso è presentato
al pretore del luogo di residenza o di dimora dello straniero. Nei casi
di espulsione con accompagnamento immediato, sempreché sia disposta
la misura di cui al comma 1 dell'articolo 14, provvede il pretore competente
per la convalida di tale misura. Il pretore accoglie o rigetta il ricorso
decidendo con unico provvedimento adottato, in ogni caso, entro dieci giorni
dalla data di deposito del ricorso, sentito l'interessato, nei modi di
cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
10. Il ricorso di cui ai commi 8,
9 e 11 può essere sottoscritto anche personalmente. Nel caso di
espulsione con accompagnamento immediato, il ricorso può essere
presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare
italiana nello Stato di destinazione, entro trenta giorni dalla comunicazione
del provvedimento; in tali casi, il ricorso può essere sottoscritto
anche personalmente dalla parte alla presenza dei funzionari delle rappresentanze
diplomatiche o consolari, che provvedono a certificarne l'autenticità
e ne curano l'inoltro all'autorità giudiziaria. Lo straniero è
ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto
di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271
(17), e successive modificazioni, nonché, ove necessario, da un
interprete.
11. Contro il decreto di espulsione
emanato ai sensi del comma 1 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo
regionale del Lazio, sede di Roma.
12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo
19, lo straniero espulso è rinviato allo Stato di appartenenza,
ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.
13. Lo straniero espulso non può
rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione
del Ministro dell'interno; in caso di trasgressione, è punito con
l'arresto da due mesi a sei mesi ed è nuovamente espulso con accompagnamento
immediato.
14. Il divieto di cui al comma 13
opera per un periodo di cinque anni, salvo che il pretore o il tribunale
amministrativo regionale, con il provvedimento che decide sul ricorso di
cui ai commi 8 e 11, ne determinino diversamente la durata per un periodo
non inferiore a tre anni, sulla base di motivi legittimi addotti dall'interessato
e tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato sul territorio
dello Stato.
15. Le disposizioni di cui al comma
5 non si applicano allo straniero che dimostri sulla base di elementi obiettivi
di essere giunto nel territorio dello Stato prima della data di entrata
in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 (17/a). In tal caso, il questore
può adottare la misura di cui all'articolo 14, comma 1.
16. L'onere derivante dal comma 10
del presente articolo è valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1997
e in lire 8 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
(13) Riportata al n. T/I.
(14) Riportata al n. T/X.
(15) Riportata al n. T/II.
(16) Riportata al n. T/V.
(17) Riportato alla voce ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO.
(17/a) Riportata al n. Y/XXXVII.
Articolo 14
Esecuzione dell'espulsione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 12)
1. Quando non è possibile eseguire
con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera ovvero
il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero,
accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità,
ovvero all'acquisizione di documenti per il viaggio, ovvero per l'indisponibilità
di vettore o altro mezzo di trasporto idoneo, il questore dispone che lo
straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il
centro di permanenza temporanea e assistenza più vicino, tra quelli
individuati o costituiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri per la solidarietà sociale e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
2. Lo straniero è trattenuto
nel centro con modalità tali da assicurare la necessaria assistenza
ed il pieno rispetto della sua dignità. Oltre a quanto previsto
dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà
di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.
3. Il questore del luogo in cui si
trova il centro trasmette copia degli atti al pretore, senza ritardo e
comunque entro le quarantotto ore dall'adozione del provvedimento.
4. Il pretore, ove ritenga sussistenti
i presupposti di cui all'articolo 13 ed al presente articolo, convalida
il provvedimento del questore nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile, sentito l'interessato. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto qualora non sia convalidato nelle quarantotto
ore successive. Entro tale termine, la convalida può essere disposta
anche in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.
5. La convalida comporta la permanenza
nel centro per un periodo di complessivi venti giorni. Su richiesta del
questore, il pretore può prorogare il termine sino a un massimo
di ulteriori dieci giorni, qualora sia imminente l'eliminazione dell'impedimento
all'espulsione o al respingimento. Anche prima di tale termine, il questore
esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone
comunicazione senza ritardo al pretore.
6. Contro i decreti di convalida e
di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione.
Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.
7. Il questore, avvalendosi della
forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo
straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare
senza ritardo la misura nel caso questa venga violata.
8. Ai fini dell'accompagnamento anche
collettivo alla frontiera, possono essere stipulate convenzioni con soggetti
che esercitano trasporti di linea o con organismi anche internazionali
che svolgono attività di assistenza per stranieri.
9. Oltre a quanto previsto dal regolamento
di attuazione e dalle norme in materia di giurisdizione, il Ministro dell'interno
adotta i provvedimenti occorrenti per l'esecuzione di quanto disposto dal
presente articolo, anche mediante convenzioni con altre amministrazioni
dello Stato, con gli enti locali, con i proprietari o concessionari di
aree, strutture e altre installazioni nonché per la fornitura di
beni e servizi. Eventuali deroghe alle disposizioni vigenti in materia
finanziaria e di contabilità sono adottate di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro
dell'interno promuove inoltre le intese occorrenti per gli interventi di
competenza di altri Ministri.
Articolo 15
Espulsione a titolo di misura di sicurezza.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 13)
1. Fuori dei casi previsti dal codice
penale, il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero che
sia condannato per taluno dei delitti previsti dagli articoli 380 e 381
del codice di procedura penale, sempre che risulti socialmente pericoloso.
Articolo 16
Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva
della detenzione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 14)
1. Il giudice, nel pronunciare sentenza
di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti
dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo
13, comma 2, quando ritiene di dovere irrogare la pena detentiva entro
il limite di due anni e non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione
condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né
le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo
unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione
per un periodo non inferiore a cinque anni.
2. L'espulsione è eseguita
dal questore anche se la sentenza non è irrevocabile, secondo le
modalità di cui all'articolo 13, comma 4.
Articolo 17
Diritto di difesa.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 15)
1. Lo straniero sottoposto a procedimento
penale è autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente
necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare
al giudizio o al compimento di atti per i quali è necessaria la
sua presenza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per
il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'imputato o del difensore.
Capo III - Disposizioni
di carattere umanitario
Articolo 18
Soggiorno per motivi di protezione
sociale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)
1. Quando, nel corso di operazioni
di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di
cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (18), o di quelli
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso
di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano
accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti
di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità,
per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione
dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso
delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta
del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa
autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire
allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione
criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione
sociale.
2. Con la proposta o il parere di
cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti
la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento
alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza
del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione
criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti
indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma
di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco. 3. Con
il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti
per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi
da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale,
e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento
sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità
di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità
di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.
4. Il permesso di soggiorno rilasciato
a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere
rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di
giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma
o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate
dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio
sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando
vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
5. Il permesso di soggiorno previsto
dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo
studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento
di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora,
alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in
corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente
prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo
è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale
motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo
può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per
motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare
di studi.
6. Il permesso di soggiorno previsto
dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto
delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore
della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per
i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva,
inflitta per reati commessi durante la minore età, e già
dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione
sociale.
7. L'onere derivante dal presente
articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire
10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.
(18) Riportata alla voce PROSTITUZIONE
(ABOLIZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA).
Articolo 19
Divieti di espulsione e di respingimento.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 17)
1. In nessun caso può disporsi
l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa
essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua,
di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali
o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato
nel quale non sia protetto dalla persecuzione.
2. Non è consentita l'espulsione,
salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti:
a) degli stranieri minori di anni
diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
b) degli stranieri in possesso della
carta di soggiorno, salvo il disposto dell'articolo 9;
c) degli stranieri conviventi con
parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
d) delle donne in stato di gravidanza
o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono.
Articolo 20
Misure straordinarie di accoglienza
per eventi eccezionali.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 18)
1. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, per la solidarietà sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45, le misure di protezione
temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni del presente testo
unico, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri
naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti
all'Unione Europea.
2. Il Presidente del Consiglio dei
Ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento
sull'attuazione delle misure adottate.
TITOLO III
Disciplina del lavoro
Articolo 21
Determinazione dei flussi di ingresso.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 19;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 9, comma 3, e art. 10; legge 8 agosto
1995, n. 335, art. 3, comma 13)
1. L'ingresso nel territorio dello
Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo,
avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui
all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti altresì assegnate in via
preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea,
con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia
concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso
e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere
definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con
le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche
del mercato del lavoro dei paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di
cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con
contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per l'esercizio
di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto
di lavoro i lavoratori devono rientrare nel paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere
procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere
conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni,
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociall sull'andamento dell'occupazione
e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché
sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea
iscritti nelle liste di collocamento.
5. Le intese o accordi bilaterali
di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono
fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale,
si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando
le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati
dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere
le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli
uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. Nell'ambito delle intese o accordi
di cui al presente testo unico, il Ministro degli affari esteri, d'intesa
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre
progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei
Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee
garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero l'approvazione di
domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi
progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede
forme di istituzione di un'anagrafe annuale informatizzata delle offerte
e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce
le modalità di collegamento con l'archivio organizzato dall'Istituto
nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.) e con le questure.
8. L'onere derivante dal presente
articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno
1998.
Articolo 22
Lavoro subordinato a tempo determinato
e indeterminato.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; legge 8 agosto 1995, n.
335, art. 3, comma 13)
1. Il datore di lavoro italiano o straniero
regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con
uno straniero residente all'estero deve presentare all'ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio
apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in
cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero,
può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone
iscritte nelle liste di cui all'art. 21, comma 5, selezionate secondo criteri
definiti nel regolamento di attuazione.
2. Contestualmente alla domanda di
autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione
indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore
straniero.
3. L'ufficio periferico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto
dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo
3, comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte
dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a
quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.
4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio
periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le
medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma
4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea
con quote riservate.
5. L'autorizzazione al lavoro subordinato
deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.
6. Salvo quanto previsto dall'articolo
23, ai fini dell'ingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore
extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato
italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore
previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata dal nulla osta
provvisorio della questura competente.
7. Le questure forniscono all'INPS,
tramite collegamenti telematici, le informazioni anagrafiche relative ai
lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno
per motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro; l'INPS,
sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con tutte
le altre Amministrazioni pubbliche; lo scambio delle informazioni avverrà
sulla base di apposita convenzione da stipularsi tra le Amministrazioni
interessate.
8. Il datore di lavoro deve altresì
esibire all'ufficio periferico del Ministero del Lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio copia del contratto di lavoro stipulato
con lo straniero.
9. La perdita del posto di lavoro
non costituisce motivo per privare il lavoratore extracomunitario ed i
suoi familiari legalmente residenti del permesso di soggiorno. Il lavoratore
straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto
nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno
per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno. Il regolamento
di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione alla direzione
provinciale del lavoro, anche ai fini dell'iscrizione del lavoratore straniero
nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori
extracomunitari. 10. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente
articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è
punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire duemilioni
a lire seimilioni.
11. Salvo quanto previsto, per i lavoratori
stagionali, dall'articolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore
extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale
maturati e può goderne indipendentemente dalla vigilanza di un accordo
di reciprocità. I lavoratori extracomunitari che abbiano cessato
l'attività lavorativa in Italia e lascino il territorio nazionale
hanno facoltà di richiedere, nei casi in cui la materia non sia
regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi
che risultino versati in loro favore presso forme di previdenza obbligatoria
maggiorati del 5 per cento annuo.
12. Le attribuzioni degli istituti
di patronato e di assistenza sociale, di cui al decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804 (19), e successive
modificazioni ed integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari
che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
13. I lavoratori italiani ed extracomunitari
possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione professionale
acquisiti all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per
l'impiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle
qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può
inoltre partecipare, a norma del presente testo unico, a tutti i corsi
di formazione e di riqualificazione programmati nel territorio della Repubblica.
(19) Riportato alla voce ISTITUTI DI
PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE.
Articolo 23
Prestazione di garanzia per l'accesso
al lavoro.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 21)
1. Il cittadino italiano o straniero
regolarmente soggiornante, che intenda farsi garante dell'ingresso di uno
straniero, per consentirgli l'inserimento nel mercato del lavoro, deve
presentare entro 60 giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo
3, comma 4, apposita richiesta normativa, alla questura della provincia
di residenza, la cui autorizzazione all'ingresso costituisce titolo per
il rilascio del visto di ingresso. Il richiedente deve dimostrare di poter
effettivamente assicurare allo straniero alloggio, copertura dei costi
per il sostentamento e l'assistenza sanitaria per la durata del permesso
di soggiorno. L'autorizzazione all'ingresso viene concessa, se sussistono
gli altri requisiti per l'ingresso, nell'ambito delle quote stabilite e
secondo le modalità indicate nei decreti di attuazione del documento
programmatico per gli ingressi per lavoro e deve essere utilizzata entro
e non oltre sei mesi dalla presentazione della domanda. Essa consente di
ottenere, previa iscrizione alle liste di collocamento, un permesso di
soggiorno per un anno a fini di inserimento nel mercato del lavoro.
2. Sono ammessi a prestare le garanzie
di cui al comma 1, le regioni, gli enti locali e le associazioni professionali
e sindacali, gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore
dell'immigrazione da almeno tre anni, provvisti dei requisiti patrimoniali
e organizzativi individuati con regolamento da adottare con decreto del
Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale. Lo stesso regolamento
può prevedere la formazione e le modalità di tenuta di un
elenco degli enti e delle associazioni ammesse a prestare la suddetta garanzia.
3. la prestazione di garanzia per
l'accesso al lavoro è ammessa secondo le modalità indicate
nel regolamento di attuazione, il quale stabilisce in particolare il numero
massimo di garanzie che ciascun soggetto può prestare in un anno.
4. Trascorso il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 4,
nei limiti e secondo le modalità stabiliti da detti decreti, i visti
d'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro sono rilasciati su richiesta
di lavoratori stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste
tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, con graduatoria
basata sull'anzianità di iscrizione. Il regolamento di attuazione
stabilisce i requisiti per ottenere il visto di cui al presente comma.
Articolo 24
Lavoro stagionale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 22)
1. Il datore di lavoro italiano o
straniero regolarmente soggiornate in Italia, o le associazioni di categoria
per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto
di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero devono presentare
all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
competente per territorio apposita richiesta nominativa. Nei casi in cui
il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante o le
associazioni di categoria non abbiano una conoscenza diretta dello straniero,
la richiesta può essere effettuata nei confronti di una o più
persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate
secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.
2. L'ufficio periferico del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione nel rispetto
del diritto di precedenza maturato, entro e non oltre quindici giorni dalla
data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.
3. L'autorizzazione al lavoro stagionale
può avere la validità minima di venti giorni e massima di
sei mesi, o di nove mesi nei settori che richiedono tale estensione, corrispondente
alla durata del lavoro stagionale richiesto, anche con riferimento a gruppi
di lavori di più breve periodo da svolgersi presso diversi datori
di lavoro.
4. Il lavoratore stagionale, ove abbia
rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno e sia rientrato
nello Stato di provenienza alla scadenza del medesimo, ha diritto di precedenza
per il rientro in Italia nell'anno successivo per ragioni di lavoro stagionale,
rispetto ai cittadini del suo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare
ingresso in Italia per motivi di lavoro. Può inoltre convertire
il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno
per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato qualora se ne
verifichino le condizioni.
5. Le Commissioni regionali per l'impiego
possono stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
a livello regionale dei lavoratori e dei datori di lavoro, con le regioni
e con gli enti locali, apposite convenzioni dirette a favorire l'accesso
dei lavoratori stranieri ai posti di lavoro stagionale individuati. Le
convenzioni possono individuare il trattamento economico e normativo, comunque
non inferiore a quello previsto per i lavoratori italiani e le misure per
assicurare idonee condizioni di lavoro della manodopera, nonché
eventuali incentivi diretti o indiretti per favorire l'attivazione dei
flussi e dei deflussi e le misure complementari relative all'accoglienza.
6. Il datore di lavoro che occupa
alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più
stranieri privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero
il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito ai sensi
dell'articolo 22, comma 10.
Articolo 25
Previdenza e assistenza per i lavoratori
stagionali.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 23)
1. In considerazione della durata
limitata dei contratti nonché della loro specificità, agli
stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano
le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme
vigenti nei settori di attività:
a) assicurazione per l'invalidità,
la vecchiaia e i superstiti;
b) assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali;
c) assicurazione contro le malattie;
d) assicurazione di maternità.
2. In sostituzione dei contributi
per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) un contributo in misura pari
all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità
stabilite per questi ultimi. Tali contributi sono destinati ad interventi
di carattere socio-assistenziale a favore dei lavoratori di cui all'articolo
45.
3. Nei decreti attuativi del documento
programmatico sono definiti i requisiti, gli ambiti e le modalità
degli interventi di cui al comma 2. 4. Sulle contribuzioni di cui ai commi
1 e 2 si applicano le riduzioni degli oneri sociali previste per il settore
di svolgimento dell'attività lavorativa.
5. Ai contributi di cui al comma 1,
lettera a), si applicano le disposizioni dell'articolo 22, comma 11, concernenti
il trasferimento degli stessi all'istituto o ente assicuratore dello Stato
di provenienza del lavoratore, ovvero, nei casi in cui la materia non sia
regolata da accordi o da convenzioni internazionali, la loro liquidazione
ai lavoratori che lasciano il territorio dello Stato. E' fatta salva la
possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso
di successivo ingresso.
Articolo 26
Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 24)
1. L'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri non appartenenti all'Unione
europea che intendono esercitare nel territorio dello Stato un'attività
non occasionale di lavoro autonomo può essere consentito a condizione
che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai
cittadini italiani, o a cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione
Europea.
2. In ogni caso lo straniero che intenda
esercitare in Italia una attività industriale, professionale, artigianale
o commerciale, ovvero costituire società di capitale o di persone
o accedere a cariche societarie deve altresì dimostrare di disporre
di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere
in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana
per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti,
i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso
di una attestazione dell'autorità competente in data non anteriore
a tre mesi che dichiari che non sussistono motivi ostativi al rilascio
dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività
che lo straniero intende svolgere.
3. Il lavoratore non appartenente
all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione
alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo
superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla
partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte
di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornati nel territorio
dello Stato.
4. Sono fatte salve le norme più
favorevoli previste da accordi internazionali in vigore per l'Italia.
5. La rappresentanza diplomatica o
consolare, accertato il possesso dei requisiti indicati dal presente articolo
ed acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero
dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività
che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso
per lavoro autonomo, con l'espressa indicazione dell'attività cui
il visto si riferisce, nei limiti numerici stabiliti a norma dell'articolo
3, comma 4, e dell'articolo 21.
6. Le procedure di cui al comma 5
sono effettuate secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione.
7. Il visto di ingresso per lavoro
autonomo deve essere rilasciato o negato entro centoventi giorni dalla
data di presentazione della domanda e della relativa documentazione e deve
essere utilizzato entro centottanta giorni dalla data del rilascio.
Articolo 27
Ingresso per lavoro in casi particolari.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 25;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 14, commi 2 e 4)
1. Al di fuori degli ingressi per
lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote
di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina
particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni
al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro
subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri:
a) dirigenti o personale altamente
specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero
di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede
principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione
mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di
società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione
europea;
b) lettori universitari di scambio
o di madre lingua;
c) professori universitari e ricercatori
destinati a svolgere in Italia un incaricato accademico o un'attività
retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione
e di ricerca operanti in Italia;
d) traduttori e interpreti;
e) collaboratori familiari aventi
regolarmente in corso all'estero da almeno un anno, rapporti di lavoro
domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea residenti all'estero che si trasferiscono in Italia,
per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico;
f) persone che, autorizzate a soggiornare
per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di
addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni
che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato;
g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni
o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente
a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici,
per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando
tali compiti o funzioni siano terminati;
h) lavoratori marittimi occupati nella
misura e con le modalità stabilite nel regolamento di attuazione;
i) lavoratori dipendenti regolarmente
retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti
o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano
temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche,
italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio
italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato
tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in
Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle
disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre
1960, n. 1369 (20), e delle norme internazionali e comunitarie;
l) lavoratori occupati presso circhi
o spettacoli viaggianti all'estero;
m) personale artistico e tecnico per
spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto;
n) ballerini, artisti e musicisti
da impiegare presso locali di intrattenimento;
o) artisti da impiegare da enti musicali
teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche
o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali
o folcloristiche;
p) stranieri che siano destinati a
svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso
società sportive italiane ai sensi della legge 23 marzo 1981, n.
91 (21);
q) giornalisti corrispondenti ufficialmente
accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di
stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive
straniere;
r) persone che, secondo le norme di
accordi internazionali in vigore per l'Italia, svolgono in Italia attività
di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi di
giovani o di mobilità di giovani o sono persone collocate «alla
pari».
2. In deroga alle disposizioni del
presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono
essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse
alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione
rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello
spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, sentito il Dipartimento
dello spettacolo, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale
di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che
si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per
periodi non superiori a tre mesi, prima che il lavoratore extracomunitario
entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati
a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo
non possono cambiare settore di attività né la qualifica
di assunzione. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con le Autorità di Governo competenti in materia di turismo ed in
materia di spettacolo, determina le procedure e le modalità per
il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente comma.
3. Rimangono ferme le disposizioni
che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento
di determinate attività.
4. Il regolamento di cui all'articolo
1 contiene altresì norme per l'attuazione delle convenzioni ed accordi
internazionali in vigore relativamente all'ingresso e soggiorno dei lavoratori
stranieri occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari
o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia.
5. L'ingresso e il soggiorno dei lavoratori
frontalieri non appartenenti all'Unione europea è disciplinato dalle
disposizioni particolari previste negli accordi internazionali in vigore
con gli Stati confinanti.
(20) Riportata alla voce APPALTI E
MANO D'OPERA (DIVIETO DEGLI).
(21) Riportata alla voce SPORT.
TITOLO IV
Diritto all'unità familiare
e tutela dei minori
Articolo 28
Diritto all'unità familiare.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 26)
1. Il diritto a mantenere o a riacquistare
l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è
riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri
titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non
inferiore a un anno, rilasciato per lavoro subordinato o per lavoro autonomo
ovvero per asilo, per studio o per motivi religiosi.
2. Ai familiari stranieri di cittadini
italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea continuano ad applicarsi
le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1656 (22), fatte salve quelle più favorevoli del presente
testo unico o del regolamento di attuazione.
3. In tutti i procedimenti amministrativi
e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità
familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con
carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente
a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della Convenzione sui diritti
del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi
della legge 27 maggio 1991, n. 176 (23).
(22) Riportato al n. Y/VII.
(23) Riportata alla voce MATERNITÀ
E INFANZIA.
Articolo 29
Ricongiungimento familiare.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 27)
1. Lo straniero può chiedere
il ricongiungimento per i seguenti familiari:
a) coniuge non legalmente separato;
b) figli minori a carico, anche del
coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati ovvero legalmente separati,
a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo
consenso;
c) genitori a carico;
d) parenti entro il terzo grado, a
carico, inabili al lavoro, secondo la legislazione italiana.
2. Ai fini del ricongiungimento si
considerano minori i figli di età inferiore a 18 anni. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli.
3. Salvo che si tratti di rifugiato,
lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità:
a) di un alloggio che rientri nei
parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ovvero, nel caso di un figlio di età inferiore
agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare
dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
b) di un reddito annuo derivante da
fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale se si
chiede il ricongiungimento di un solo familiare, al doppio dell'importo
annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento di due o tre
familiari, al triplo dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede
il ricongiungimento di quattro o più familiari. Ai fini della determinazione
del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari
conviventi con il richiedente.
4. E' consentito l'ingresso, al seguito
dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso
per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un
anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi
religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento,
a condizione che ricorrano i requisiti di disponibilità di alloggio
e di reddito di cui al comma 3.
5. Oltre a quanto previsto dall'articolo
28, comma 2, è consentito l'ingresso, al seguito del cittadino italiano
o comunitario, dei familiari con i quali è possibile attuare il
ricongiungimento.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo
4, comma 6, è consentito l'ingresso, per ricongiungimento al figlio
minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri,
entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti di disponibilità
di alloggio e di reddito di cui al comma 3.
7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento
familiare, corredata della prescritta documentazione, è presentata
alla questura del luogo di dimora del richiedente, la quale ne rilascia
copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato
del ricevimento. Il questore, verificata l'esistenza dei requisiti di cui
al presente articolo, emette il provvedimento richiesto, ovvero un provvedimento
di diniego del nulla osta.
8. Trascorsi novanta giorni dalla
richiesta del nulla osta, l'interessato può ottenere il visto di
ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane,
dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dalla questura,
da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa
documentazione.
9. Le rappresentanze diplomatiche
e consolari italiane rilasciano altresì il visto di ingresso al
seguito nei casi previsti dal comma 5.
Articolo 30
Permesso di soggiorno per motivi familiari.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 28)
1. Fatti salvi i casi di rilascio
o di rinnovo della carta di soggiorno, il permesso di soggiorno per motivi
familiari è rilasciato:
a) allo straniero che ha fatto ingresso
in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero
con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti
dall'articolo 29, ovvero con visto di ingresso per ricongiungimento al
figlio minore;
b) agli stranieri regolarmente soggiornanti
ad altro titolo da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel
territorio dello Stato con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
c) al familiare straniero regolarmente
soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il
cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti
in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In
tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno
per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro
un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente
posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato si prescinde
dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
d) al genitore straniero, anche naturale,
di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno
per motivi familiari è rilasciato anche a prescindere dal possesso
di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente
non sia stato privato della potestà genitoriale secondo la legge
italiana.
2. Il permesso di soggiorno per motivi
familiari consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi
di studio o di formazione professionale, l'iscrizione nelle liste di collocamento,
lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi
di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
3. Il permesso di soggiorno per motivi
familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero
in possesso dei requisiti per il ricongiungimento ai sensi dell'articolo
29 ed è rinnovabile insieme con quest'ultimo.
4. Allo straniero che effettua il
ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui
all'articolo 9, è rilasciata una carta di soggiorno.
5. In caso di separazione legale o
di scioglimento del matrimonio o, per il figlio che non possa ottenere
la carta di soggiorno, al compimento del diciottesimo anno di età,
il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo o per studio, fermi i requisiti minimi
di età per lo svolgimento di attività di lavoro.
6. Contro il diniego del nulla osta
al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari,
nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa
in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può
presentare ricorso al pretore del luogo in cui risiede, il quale provvede,
sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del
codice di procedura civile. Il decreto che accoglie il ricorso può
disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta. Gli atti
del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni
altra tassa. L'onere derivante dall'applicazione del presente comma è
valutato in lire 150 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.
Articolo 31
Disposizioni a favore dei minori.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 29)
1. Il figlio minore della straniero
con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel
permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i
genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età e segue
la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più
favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite
di età il minore che risulta affidato ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (24), è iscritto nel permesso di soggiorno
o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e
segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole.
L'assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude
il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo
anno di età al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella
carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al
compimento della maggiore età, ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per
gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età
e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano,
può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un
periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del
presente testo unico. L'autorizzazione è revocata quando vengono
a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività
del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza
in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica
o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo
unico debba essere disposta l'espulsione di un minore straniero il provvedimento
è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.
(24) Riportata alla voce MATERNITÀ
E INFANZIA.
Articolo 32
Disposizioni concernenti minori affidati
al compimento della maggiore età.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 30)
1. Al compimento della maggiore età,
allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di
cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi
dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (25), può essere
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al
lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura.
Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei
requisiti di cui all'articolo 23.
(25) Riportata alla voce MATERNITÀ
E INFANZIA.
Articolo 33
Comitato per i minori stranieri.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31)
1. Al fine di vigilare sulle modalità
di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio
dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate
è istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato,
un Comitato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri composto da
rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno e di grazia
e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonché da due rappresentanti dell'Associazione
nazionale dei comuni italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione
province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti di organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, sentiti i Ministri
degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti
i compiti del Comitato concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri
in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti del
fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176 (25), e sono stabilite le regole e le modalità
per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale dei minori stranieri,
limitatamente a quelli in età superiore a sei anni che entrano in
Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea
promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonché per l'affidamento
temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento
delle attività di competenza, del personale e dei mezzi in dotazione
al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo.
(25) Riportata alla voce MATERNITÀ
E INFANZIA.
TITOLO V
Disposizioni in materia sanitaria,
nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica
e integrazione sociale
Capo I - Disposizioni
in materia sanitaria
Articolo 34
Assistenza per gli stranieri iscritti
al Servizio sanitario nazionale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 32)
1. Hanno l'obbligo di iscrizione al
servizio sanitario nazionale e hanno parità di trattamento e piena
uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto
attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal
servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti
che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di
lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti
o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato,
per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento,
per acquisto della cittadinanza.
2. L'assistenza sanitaria spetta altresì
ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione
al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al
servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo
trattamento dei minori iscritti.
3. Lo straniero regolarmente soggiornate,
non rientrante tra le categorie indicate nei commi 1 e 2 è tenuto
ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità
mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo
italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante
iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari
a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere
corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale,
di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani,
sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero.
L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro
della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo
minimo previsto dalle norme vigenti.
4. L'iscrizione volontaria al servizio
sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in
Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti
collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla
pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo
ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304 (26).
5. I soggetti di cui al comma 4 sono
tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale,
a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario
negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto di cui
al comma 3.
6. Il contributo per gli stranieri
indicati al comma 4, lettere a) e b) non è valido per i familiari
a carico.
7. Lo straniero assicurato al servizio
sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del
comune in cui dimora secondo le modalità previste dal regolamento
di attuazione.
(26) Riportata alla voce LAVORO.
Articolo 35
Assistenza sanitaria per gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 33)
1. Per le prestazioni sanitarie erogate
ai cittadini stranieri non iscritti al servizio sanitario nazionale devono
essere corrisposte, dai soggetti tenuti al pagamento di tali prestazioni,
le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo
8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (27),
e successive modificazioni.
2. Restano salve le norme che disciplinano
l'assistenza sanitaria ai cittadini stranieri in Italia in base a trattati
e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità
sottoscritti dall'Italia.
3. Ai cittadini stranieri presenti
sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
ed al soggiorno, sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati,
le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina
preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono,
in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza
e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine
italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405 (27), e della L. 22
maggio 1978, n. 194 (28), e del decreto 6 marzo 1995 (27) del Ministro
della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile
1995, a parità di trattamento con i cittadini italiani;
b) la tutela della salute del minore
in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991,
n. 176 (28);
c) le vaccinazioni secondo la normativa
e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati
dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la
cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.
4. Le prestazioni di cui al comma
3 sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa
a parità con i cittadini italiani.
5. L'accesso alle strutture sanitarie
da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può
comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi
in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il
cittadino italiano.
6. Fermo restando il finanziamento
delle prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali a carico del
Ministero dell'interno, agli oneri recati dalle rimanenti prestazioni contemplate
nel comma 3, nei confronti degli stranieri privi di risorse economiche
sufficienti, si provvede nell'ambito delle disponibilità del Fondo
sanitario nazionale, con corrispondente riduzione dei programmi riferiti
agli interventi di emergenza.
(27) Riportato alla voce SANITÀ
PUBBLICA.
(28) Riportata alla voce MATERNITÀ
E INFANZIA.
Articolo 36
Ingresso e soggiorno per cure mediche.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 34)
1. Lo straniero che intende ricevere
cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno
specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno. A tale
fine gli interessati devono presentare una dichiarazione della struttura
sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio
della stessa e la durata presunta del trattamento terapeutico, devono attestare
l'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale, tenendo conto del
costo presumibile delle prestazioni sanitarie richieste, secondo modalità
stabilite dal regolamento di attuazione, nonché documentare la disponibilità
in Italia di vitto e alloggio per l'accompagnatore e per il periodo di
convalescenza dell'interessato. La domanda di rilascio del visto o di rilascio
o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare
o da chiunque altro vi abbia interesse.
2. Il trasferimento per cure in Italia
con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì
consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo
12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(27), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il
Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende
ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute
che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
3. Il permesso di soggiorno per cure
mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico
ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche
documentate.
4. Sono fatte salve le disposizioni
in materia di profilassi internazionale.
(27) Riportato alla voce SANITÀ
PUBBLICA.
Capo II - Disposizioni
in materia di istruzione e diritto allo studio e professione
Articolo 37
Attività professionali.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 35)
1. Agli stranieri regolarmente soggiornanti
in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti
in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, è consentita,
in deroga alle disposizioni che prevedono il requisito della cittadinanza
italiana, entro un anno dalla data di entrata in vigore dalla legge 6 marzo
1998, n. 40 (29), l'iscrizione agli Ordini o Collegi professionali o, nel
caso di professioni sprovviste di albi, l'iscrizione in elenchi speciali
da istituire presso i Ministeri competenti, secondo quanto previsto dal
regolamento di attuazione. L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è
condizione necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto
di lavoro subordinato. Non possono usufruire della deroga gli stranieri
che sono stati ammessi in soprannumero ai corsi di diploma, di laurea o
di specializzazione, salvo autorizzazione del Governo dello Stato di appartenenza.
2. Le modalità, le condizioni
ed i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio delle professioni
e per il riconoscimento dei relativi titoli abilitanti non ancora riconosciuti
in Italia sono stabiliti con il regolamento di attuazione. Le disposizioni
per il riconoscimento dei titoli saranno definite dai Ministri competenti,
di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni di categoria
interessate.
3. Gli stranieri di cui al comma 1,
a decorrere dalla scadenza del termine ivi previsto, possono iscriversi
agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali nell'ambito delle quote definite
a norma dell'articolo 3, comma 4, e secondo percentuali massime di impiego
definite in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento di attuazione.
4. In caso di lavoro subordinato,
è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale
con i cittadini italiani.
(29) Riportata al n. Y/XXXVII.
Articolo 38
Istruzione degli stranieri. Educazione
interculturale.
(Legge 6 marzo 1998. n. 40, art. 36)
(Legge 30 dicembre 1986, n. 943, art.
9, commi 4 e 5)
1. I minori stranieri presenti sul
territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte
le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso
ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità
scolastica.
2. L'effettività del diritto
allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti
locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per
l'apprendimento della lingua italiana.
3. La comunità scolastica accoglie
le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento
del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza;
a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla
tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività
interculturali comuni. 4. Le iniziative e le attività di cui al
comma 3 sono realizzate sulla base di una rilevazione dei bisogni locali
e di una programmazione territoriale integrata, anche in convenzione con
le associazioni degli stranieri, con le rappresentanze diplomatiche o consolari
dei Paesi di appartenenza e con le organizzazioni di volontariato.
5. Le istituzioni scolastiche, nel
quadro di una programmazione territoriale degli interventi, anche sulla
base di convenzioni con le Regioni e gli enti locali, promuovono:
a) l'accoglienza degli stranieri adulti
regolarmente soggiornanti mediante l'attivazione di corsi di alfabetizzazione
nelle scuole elementari e medie;
b) la realizzazione di un'offerta
culturale valida per gli stranieri adulti regolarmente soggiornanti che
intendano conseguire il titolo di studio della scuola dell'obbligo;
c) la predisposizione di percorsi
integrativi degli studi sostenuti nel paese di provenienza al fine del
conseguimento del titolo dell'obbligo o del diploma di scuola secondaria
superiore;
d) la realizzazione ed attuazione
di corsi di lingua italiana;
e) la realizzazione di corsi di formazione
anche nel quadro di accordi di collaborazione internazionale in vigore
per l'Italia.
6. Le regioni, anche attraverso altri
enti locali, promuovono programmi culturali per i diversi gruppi nazionali,
anche mediante corsi effettuati presso le scuole superiori o istituti universitari.
Analogamente a quanto disposto per i figli dei lavoratori comunitari e
per i figli degli emigrati italiani che tornano in Italia, sono attuati
specifici insegnamenti integrativi, nella lingua e cultura di origine.
7. Con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (30), sono
dettate le disposizioni di attuazione del presente capo, con specifica
indicazione:
a) delle modalità di realizzazione
di specifici progetti nazionali e locali, con particolare riferimento all'attivazione
di corsi intensivi di lingua italiana nonché dei corsi di formazione
ed aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole
di ogni ordine e grado e dei criteri per l'adattamento dei programmi di
insegnamento;
b) dei criteri per il riconoscimento
dei titoli di studio e degli studi effettuati nei paesi di provenienza
ai fini dell'inserimento scolastico, nonché dei criteri e delle
modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri,
anche con l'ausilio di mediatori culturali qualificati;
c) dei criteri per l'iscrizione e
l'inserimento nelle classi degli stranieri provenienti dall'estero, per
la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi e per l'attivazione
di specifiche attività di sostegno linguistico;
d) dei criteri per la stipula delle
convenzioni di cui ai commi 4 e 5.
(30) Riportata alla voce MINISTERI:
PROVVEDIMENTI GENERALI.
Articolo 39
Accesso ai corsi delle università.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 37)
1. In materia di accesso all'istruzione
universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è
assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino
italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo.
2. Le università, nella loro
autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono
iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico
di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari
di cui all'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (31), tenendo
conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo
all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando
apposite intese con gli atenei stranieri per la mobilità studentesca,
nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.
3. Con il regolamento di attuazione
sono disciplinati:
a) gli adempimenti richiesti agli
stranieri per il conseguimento del visto di ingresso e del permesso di
soggiorno per motivi di studio anche con riferimento alle modalità
di prestazione di garanzia di copertura economica da parte di enti o cittadini
italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato
in luogo della dimostrazione di disponibilità di mezzi sufficienti
di sostentamento da parte dello studente straniero;
b) la rinnovabilità del permesso
di soggiorno per motivi di studio e l'esercizio in vigenza di esso di attività
di lavoro subordinato o autonomo da parte dello straniero titolare;
c) l'erogazione di borse di studio,
sussidi e premi agli studenti stranieri, anche a partire da anni di corso
successivi al primo, in coordinamento con la concessione delle provvidenze
previste dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio universitario
e senza obbligo di reciprocità;
d) i criteri per la valutazione della
condizione economica dello straniero ai fini dell'uniformità di
trattamento in ordine alla concessione delle provvidenze di cui alla lettera
c);
e) la realizzazione di corsi di lingua
italiana per gli stranieri che intendono accedere all'istruzione universitaria
in Italia;
f) il riconoscimento dei titoli di
studio conseguiti all'estero.
4. In base alle norme previste dal
presente articolo e dal regolamento di attuazione, sulla base delle disponibilità
comunicate dalle università, è disciplinato annualmente,
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con
il Ministro dell'interno, il numero massimo dei visti di ingresso e dei
permessi di soggiorno per l'accesso all'istruzione universitaria degli
studenti stranieri residenti all'estero. Lo schema di decreto è
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni
competenti per materia che si esprimono entro i successivi trenta giorni.
5. E' comunque consentito l'accesso
ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani,
agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno
per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per
asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di titolo di studio superiore
conseguito in Italia o, se conseguito all'estero, equipollente.
(31) Riportata alla voce ISTRUZIONE
PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
Capo III - Disposizioni
in materia di alloggio e assistenza sociale
Articolo 40
Centri di accoglienza. Accesso all'abitazione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 38)
1. Le regioni, in collaborazione con
le province e con i comuni e con le associazioni e le organizzazioni di
volontariato predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare,
anche in strutture ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi
dell'Unione europea, stranieri regolarmente soggiornanti per motivi diversi
dal turismo, che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente
alle proprie esigenze alloggiative e di sussistenza. Il sindaco, quando
vengano individuate situazioni di emergenza, può disporre l'alloggiamento
nei centri di accoglienza di stranieri non in regola con le disposizioni
sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, ferme restando
le norme sull'allontanamento dal territorio dello Stato degli stranieri
in tali condizioni.
2. I criteri di accoglienza sono finalizzati
a rendere autosufficienti gli stranieri ivi ospitati nel più breve
tempo possibile. I centri di accoglienza provvedono, ove possibile, ai
servizi sociali e culturali idonei a favorire l'autonomia e l'inserimento
sociale degli ospiti. Ogni regione determina i requisiti gestionali e strutturali
dei centri e consente convenzioni con enti privati e finanziamenti.
3. Per centri di accoglienza si intendono
le strutture alloggiative che, anche gratuitamente, provvedono alle immediate
esigenze alloggiative ed alimentari, nonché, ove possibile, all'offerta
di occasioni di apprendimento della lingua italiana, di formazione professionale,
di scambi culturali con la popolazione italiana, e all'assistenza socio-sanitaria
degli stranieri impossibilitati a provvedervi autonomamente per il tempo
strettamente necessario al raggiungimento dell'autonomia personale per
le esigenze di vitto e alloggio nel territorio in cui vive lo straniero.
4. Lo straniero regolarmente soggiornante
può accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti
secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni di maggiore
insediamento degli stranieri o da associazioni, fondazioni o organizzazioni
di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di
strutture alloggiative, prevalentemente organizzate in forma di pensionato,
aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione
alloggiativa dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate, nell'attesa
del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva.
5. Le regioni concedono contributi
a comuni, province, consorzi di comuni, o enti morali pubblici o privati,
per opere di risanamento igienico-sanitario di alloggi di loro proprietà
o di cui abbiano la disponibilità legale per almeno quindici anni,
da destinare ad abitazioni di stranieri titolari di carta soggiorno o di
permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per
studio, per motivi familiari, per asilo politico o asilo umanitario. I
contributi possono essere in conto capitale o a fondo perduto e comportano
l'imposizione, per un numero determinato di anni, di un vincolo sull'alloggio
all'ospitalità temporanea o alla locazione a stranieri regolarmente
soggiornanti. L'assegnazione e il godimento dei contributi e degli alloggi
così strutturati è effettuata sulla base dei criteri e delle
modalità previsti dalla legge regionale.
6. Gli stranieri titolari di carta
di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti che siano iscritti
nelle liste di collocamento o che esercitino una regolare attività
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in
condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali
eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare
l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di
edilizia recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.
Articolo 41
Assistenza sociale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 39)
1. Gli stranieri titolari della carta
di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno,
nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro
permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della
fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza
sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di
Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli
invalidi civili e per gli indigenti.
Capo IV - Disposizioni
sull'integrazione sociale, sulle discriminazioni e istituzione del fondo
per le politiche migratorie
Articolo 42
Misure di integrazione sociale.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 40;
legge 30 dicembre 1986, n. 943, art. 2)
1. Lo Stato, le regioni, le province
e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, anche in collaborazione
con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti
in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità
o con enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono:
a) le attività intraprese in
favore degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, anche al fine
di effettuare corsi della lingua e della cultura di origine, dalle scuole
e dalle istituzioni culturali straniere legalmente funzionanti nella Repubblica
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
389 (32), e successive modificazioni ed integrazioni;
b) la diffusione di ogni informazione
utile al positivo inserimento degli stranieri nella società italiana
in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità
di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni
pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità
di un positivo reinserimento nel Paese di origine;
c) la conoscenza e la valorizzazione
delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose
degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di
informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni
razziali o della xenofobia anche attraverso la raccolta presso le biblioteche
scolastiche e universitarie, di libri, periodici e materiale audiovisivo
prodotti nella lingua originale dei Paesi di origine degli stranieri residenti
in Italia o provenienti da essi;
d) la realizzazione di convenzioni
con associazioni regolarmente icritte nel registro di cui al comma 2 per
l'impiego all'interno delle proprie strutture di stranieri, titolari di
carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a
due anni, in qualità di mediatori interculturali al fine di agevolare
i rapporti tra le singole amministrazioni e gli stranieri appartenenti
ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi;
e) l'organizzazione di corsi di formazione,
ispirati a criteri di convivenza in una società multiculturale e
di prevenzione di comportamenti discriminatori, xenofobi o razzisti, destinati
agli operatori degli organi e uffici pubblici e degli enti privati che
hanno rapporti abituali con stranieri o che esercitano competenze rilevanti
in materia di immigrazione.
2. Per i fini indicati nel comma 1
è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali un registro delle associazioni selezionate secondo
criteri e requisiti previsti nel regolamento di attuazione.
3. Ferme restando le iniziative promosse
dalle regioni e dagli enti locali, allo scopo di individuare, con la partecipazione
dei cittadini stranieri, le iniziative idonee alla rimozione degli ostacoli
che impediscono l'effettivo esercizio dei diritti e dei doveri dello straniero,
è istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
un organismo nazionale di coordinamento. Il Consiglio nazionale dell'economia
e del lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolge inoltre compiti
di studio e promozione di attività volte a favorire la partecipazione
degli stranieri alla vita pubblica e la circolazione delle informazioni
sulla applicazione del presente testo unico.
4. Ai fini dell'acquisizione delle
osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali maggiormente attivi
nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati di cui all'articolo
3, comma 1, e del collegamento con i Consigli territoriali di cui all'art.
3, comma 6, nonché dell'esame delle problematiche relative alla
condizione degli stranieri immigrati, è istituita presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, la Consulta per i problemi degli stranieri
immigrati e delle loro famiglie, presieduta dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o da un Ministro da lui delegato. Della Consulta sono chiamati
a far parte, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:
a) rappresentanti delle associazioni
e degli enti presenti nell'organismo di cui al comma 3, in numero non inferiore
a sei;
b) rappresentanti dei lavoratori extracomunitari
designati dalle associazioni più rappresentative operanti in Italia,
in numero non inferiore a sei;
c) rappresentanti designati dalle
confederazioni sindacali nazionali dei lavoratori, in numero non inferiore
a quattro;
d) rappresentanti designati dalle
organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro dei diversi settori
economici, in numero non inferiore a tre;
e) sette esperti designati rispettivamente
dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione,
dell'interno, degli affari esteri, delle finanze e dai Dipartimenti della
solidarietà sociale e delle pari opportunità;
f) quattro rappresentanti delle autonomie
locali, di cui due designati dalle regioni, uno dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani (ANCI) ed uno dall'Unione delle province italiane (UPI);
g) due rappresentanti del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
5. Per ogni membro effettivo della
Consulta è nominato un supplente.
6. Resta ferma la facoltà delle
regioni di istituire, in analogia con quanto disposto al comma 4, lettere
a), b), c), d) e g), con competenza nelle loro materie loro attribuite
dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, consulte regionali per i
problemi dei lavoratori extracomunitari e delle loro famiglie.
7. Il regolamento di attuazione stabilisce
le modalità di costituzione e funzionamento della Consulta di cui
al comma 4 e dei consigli territoriali.
8. La partecipazione alle Consulte
di cui ai commi 4 e 6 dei membri di cui al presente articolo e dei supplenti
è gratuita, con esclusione del rimborso delle eventuali spese di
viaggio per coloro che non siano dipendenti dalla pubblica amministrazione
e non risiedano nel comune nel quale hanno sede i predetti organi.
(32) Riportato alla voce ISTRUZIONE
PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
Articolo 43
Discriminazione per motivi razziali,
etnici, nazionali o religiosi.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 41)
1. Ai fini del presente capo, costituisce
discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente,
comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla
razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni
e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere
o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni
di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali
in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore
della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di
discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona
incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica
necessità che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta
atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della
sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza,
religione, etnia o nazionali, lo discriminino ingiustamente;
b) chiunque imponga condizioni più
svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico
ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di
appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità;
c) chiunque illegittimamente imponga
condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione,
all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali
allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione
della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, religione, etnia o nazionalità;
d) chiunque impedisca, mediante azioni
od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente
intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia, soltanto
in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata
razza, confessione religiosa, etnia o nazionalità;
e) il datore di lavoro o i suoi preposti
i quali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (33),
come modificata e integrata dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 (33), e
dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, compiano qualsiasi atto o comportamento
che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente,
i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo
etnico o linguistico, ad una confessione religiosa, ad una cittadinanza.
Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole
conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente
maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato
gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o
ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento
dell'attività lavorativa.
3. Il presente articolo e l'articolo
44 si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti
nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri
Stati membri dell'Unione europea presenti in Italia.
(33) Riportata alla voce LAVORO.
Articolo 44
Azione civile contro la discriminazione.
(Legge 6 marzo 1988, n. 40, art. 42)
1. Quando il comportamento di un privato
o della pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi, il giudice però, su istanza
di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare
ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli
effetti della discriminazione.
2. La domanda si propone con ricorso
depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del pretore
del luogo di domicilio dell'istante.
3. Il pretore, sentite le parti, omessa
ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo
che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili
in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto.
4. Il pretore provvede con ordinanza
all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda emette
i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi.
5. Nei casi di urgenza il pretore
provvede con decreto motivato, assunte, ove occorre, sommarie informazioni.
In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle
parti davanti a sé entro un termine non superiore a quindici giorni,
assegnando all'istante un termine non superiore a otto giorni per la notificazione
del ricorso e del decreto. A tale udienza, il pretore, con ordinanza, conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.
6. Contro i provvedimenti del pretore
è ammesso reclamo al tribunale nei termini di cui all'articolo 739,
secondo comma, del codice di procedura civile. Si applicano, in quanto
compatibili, gli articoli 737, 738 e 739 del codice di procedura civile.
7. Con la decisione che definisce
il giudizio il giudice può altresì condannare il convenuto
al risarcimento del danno, anche non patrimoniale.
8. Chiunque elude l'esecuzione di
provvedimenti del pretore di cui ai commi 4 e 5 e dei provvedimenti del
tribunale di cui al comma 6 è punito ai sensi dell'articolo 388,
primo comma, del codice penale.
9. Il ricorrente, al fine di dimostrare
la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione
della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica,
della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi
di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi
contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti,
alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata.
Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all'articolo 2729,
primo comma, del codice civile.
10. Qualora il datore di lavoro ponga
in essere un atto o una comportamento discriminatorio di carattere collettivo,
anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto
i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato
dalle rappresentanze locali delle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Il giudice, nella sentenza che accerta
le discriminazioni sulla base del ricorso presentato ai sensi del presente
articolo, ordina al datore di lavoro di definire, sentiti i predetti soggetti
e organismi, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate.
11. Ogni accertamento di atti o comportamenti
discriminatori ai sensi dell'articolo 43 posti in essere da imprese alle
quali siano stati accordati benefìci ai sensi delle leggi vigenti
dello Stato o delle regioni, ovvero che abbiano stipulato contratti di
appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture,
è immediatamente comunicato dal Pretore, secondo le modalità
previste dal regolamento di attuazione, alle amministrazioni pubbliche
o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del beneficio, incluse
le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni,
o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione
del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni
finanziarie o creditizie, ovvero da qualsiasi appalto.
12. Le regioni, in collaborazione
con le province e con i comuni, con le associazioni di immigrati e del
volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente
articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione,
di informazione e di assistenza legale per gli stranieri, vittime delle
discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Articolo 45
Fondo nazionale per le politiche migratorie.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 43)
1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le politiche migratorie;
destinato al finanziamento delle iniziative di cui agli articoli 20, 38,
40, 42 e 46, inserite nei programmi annuali o pluriennali dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni. La dotazione del Fondo, al
netto delle somme derivanti dal contributo di cui al comma 3, è
stabilito in lire 12.500 milioni per l'anno 1997, in lire 58.000 milioni
per l'anno 1998 e in lire 68.000 milioni per l'anno 1999. Alla determinazione
del Fondo per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 (34), e successive
modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme
derivanti da contributi e donazioni eventualmente disposti da privati,
enti, organizzazioni, anche internazionali, da organismi dell'Unione europea,
che sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati
al predetto Fondo. Il Fondo è annualmente ripartito con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati.
Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per la presentazione,
l'esame, l'erogazione, la verifica, la rendicontazione e la revoca del
finanziamento del Fondo.
2. Lo Stato, le regioni, le province,
i comuni adottano, nelle materie di propria competenza, programmi annuali
o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti
l'immigrazione, con particolare riguardo all'effettiva e completa attuazione
operativa del presente testo unico e del regolamento di attuazione, alle
attività culturali, formative, informative, di integrazione e di
promozione di pari opportunità. I programmi sono adottati secondo
i criteri e le modalità indicati dal regolamento di attuazione e
indicano le iniziative pubbliche e private prioritarie per il finanziamento
da parte del Fondo, compresa l'erogazione di contributi agli enti locali
per l'attuazione del programma.
3. Con effetto dal mese successivo
alla data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40 (35), e
comunque da data non successiva al 1° gennaio 1998, il 95 per cento
delle somme derivanti dal gettito del contributo di cui all'articolo 13,
comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (36), è destinato
al finanziamento delle politiche del Fondo di cui al comma 1. Con effetto
dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente testo unico
tale destinazione è disposta per l'intero ammontare delle predette
somme. A tal fine le medesime somme sono versate dall'INPS all'entrata
del bilancio dello Stato per essere assegnate al predetto Fondo. Il contributo
di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (36),
è soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2000.
(34) Riportata alla voce AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO E CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(35) Riportata al n. Y/XXXVII.
(36) Riportata alla voce COLLOCAMENTO
DI LAVORATORI.
Articolo 46
Commissione per le politiche di integrazione.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 44)
1. Presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali è istituita la
commissione per le politiche di integrazione.
2. La commissione ha i compiti di
predisporre per il Governo, anche ai fini dell'obbligo di riferire al Parlamento,
il rapporto annuale sullo stato di attuazione delle politiche per l'integrazione
degli immigrati, di formulare proposte di interventi di adeguamento di
tali politiche nonché di fornire risposta a quesiti posti dal Governo
concernenti le politiche per l'immigrazione, interculturali, e gli interventi
contro il razzismo.
3. La commissione è composta
da rappresentanti del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno,
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, della pubblica
istruzione, nonché da un numero massimo di dieci esperti, con qualificata
esperienza nel campo dell'analisi sociale, giuridica ed economica dei problemi
dell'immigrazione, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Ministro per la solidarietà sociale. Il presidente
della commissione è scelto tra i professori universitari di ruolo
esperti nelle materie suddette ed è collocato in posizione di fuori
ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati
a partecipare alle sedute della commissione i rappresentanti della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali di altre amministrazioni pubbliche interessate a singole questioni
oggetto di esame.
4. Con il decreto di cui al comma
3 sono determinati l'organizzazione della segreteria della commissione
istituita presso il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei ministri, nonché i rimborsi ed i compensi spettanti
ai membri della commissione e ad esperti dei quali la commissione intenda
avvalersi per lo svolgimento dei propri compiti.
5. Entro i limiti dello stanziamento
annuale previsto per il funzionamento della commissione dal decreto di
cui all'articolo 45, comma 1, la commissione può affidare l'effettuazione
di studi e ricerche ad istituzioni pubbliche e private, a gruppi o a singoli
ricercatori mediante convenzioni deliberate dalla commissione e stipulate
dal presidente della medesima, e provvedere all'acquisto di pubblicazioni
o materiale necessario per lo svolgimento dei propri compiti.
6. Per l'adempimento dei propri compiti
la commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici, delle
regioni e degli enti locali.
TITOLO VI
Norme finali
Articolo 47
Abrogazioni.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)
1. Dalla data di entrata in vigore
del presente testo unico, sono abrogati:
a) gli articoli 144, 147, 148 e 149
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (37);
b) le disposizioni della legge 30
dicembre 1986, n. 943 (38), ad eccezione dell'art. 3;
c) il comma 13 dell'articolo 3 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (39).
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 151 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 (37);
b) l'articolo 25 della legge 22 maggio
1975, n. 152 (40);
c) l'articolo 12 della legge 30 dicembre
1986, n. 943 (38);
d) l'articolo 5, commi sesto, settimo
e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663 (41), convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;
e) gli articoli 2 e seguenti del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416 (42), convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39; f) l'articolo 4 della legge 18 gennaio 1994, n.
50 (43);
g) l'articolo 116 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (44).
3. All'art. 20, comma 2, della legge
2 dicembre 1991, n. 390 (45), restano soppresse le parole:
«, sempre che esistano trattati
o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità
tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte
salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore
dei Paesi in via di sviluppo».
4. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate
le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione
del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di sicurezza, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (46).
(37) Riportato al n. A/I.
(38) Riportata alla voce COLLOCAMENTO
DI LAVORATORI.
(39) Riportata alla voce PREVIDENZA
SOCIALE.
(40) Riportata al n. A/XIV.
(41) Riportato alla voce SANITÀ
PUBBLICA.
(42) Riportato al n. Y/XIV.
(43) Riportata alla voce MONOPOLI
DI STATO.
(44) Riportato alla voce ISTRUZIONE
PUBBLICA: DISPOSIZIONI GENERALI.
(45) Riportata alla voce ISTRUZIONE
PUBBLICA: ISTRUZIONE SUPERIORE.
(46) Riportato al n. A/II.
Articolo 48
Copertura finanziaria.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 48)
1. All'onere derivante dall'attuazione
della legge 6 marzo 1998, n. 40 (47) e del presente testo unico, valutato
in lire 42.500 milioni per il 1997 e in lire 124.000 milioni per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, si provvede:
a) quanto a lire 22.500 milioni per
l'anno 1997 e a lire 104.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale
1997-1999 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1997,
allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 22.500 milioni per l'anno
1997 e a lire 29.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
quanto a lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quanto a lire 20.000
milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo
al Ministero della pubblica istruzione; quanto a lire 5.000 milioni per
ciascuno degli anni 1998 e 1999, l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri;
b) quanto a lire 20.000 milioni per
ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(47) Riportata al n. Y/XXXVII.
Articolo 49
Disposizioni finali.
(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 49)
1. Nella prima applicazione delle
disposizioni della legge 6 marzo 1998, n. 40 (48), e del presente testo
unico si provvede a dotare le questure che ancora non ne fossero provviste
delle apparecchiature tecnologiche necessarie per la trasmissione in via
telematica dei dati di identificazione personale nonché delle operazioni
necessarie per assicurare il collegamento tra le questure e il sistema
informativo della Direzione centrale della polizia criminale.
2. All'onere conseguente all'applicazione
del comma 1, valutato in lire 8.000 milioni per l'anno 1998, si provvede
a carico delle risorse di cui all'articolo 48 e comunque nel rispetto del
tetto massimo di spesa ivi previsto.
(48) Riportata al n. Y/XXXVII. |