Antipsichiatria on-line.Auto/tutela. T.S.O.                                                  Scheda informativa

 

Di seguito proponiamo una sintesi schematica della legge che regola il TSO, al fine di favorie una comprensione immediata delle procedure, dei soggetti e delle possibilità di autotutela che essa prevede.

 

TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO

 

COS’ E’

ricovero psichiatrico coatto (contro la nostra volontà)

   

CHI LO DISPONE

il Sindaco del comune di residenza o presso cui ci si trova

   

CHI LO PROPONE

un medico (non importa se psichiatra o meno, appartenente alla struttura pubblica o privato)

   

CHI LO CONVALIDA

un medico operante nella struttura sanitaria pubblica (spesso l’Ufficiale Sanitario)

   

QUANDO PUO’ ESSERE FATTO

quando i due medici di cui sopra dichiarano:

    che la persona è affetta da alterazioni psichiche tali da doversi attivare urgenti interventi terapeutici;

    che la stessa rifiuta tali interventi;

    che non esistano alternative extraospedaliere al ricovero.

   

CHI VIGILA

Il Giudice Tutelare competente nel territorio del Comune che ha disposto il TSO (generalmente operante presso le preture). A lui il Sindaco deve inviare, entro 48 ore dalla firma, il provvedimento corredato dalle certificazioni mediche. Il Giudice Tutelare assunte le informazioni del caso può convalidare o non convalidare il ricovero

   

DOVE PUO ESSERE EFFETTUATO IL RICOVERO

solo presso i reparti psichiatrici istituiti presso gli ospedali civili

QUANTO DURA

7 (sette) giorni; rinnovabili con provvedimento del Sindaco su proposta del Primario del reparti psichiatrico

CHI VIGILA SUL RINNOVO DEL TSO

il Giudice Tutelare. A lui Sindaco manda il provvedimento di proroga del TSO per la convalida

CHE DIRITTI ABBIAMO

1. abbiamo diritto alla notifica del provvedimento di TSO. In assenza di questa notifica nessuno può obbligarci a seguirlo o ad assumere terapie (esclusi i casi di comportamenti penalmente rilevanti e i casi in cui si ravvisano gli estremi dello stato di necessità);

2. abbiamo diritto di presentare ricorso avverso al TSO al Sindaco che lo ha disposto. Questo ricorso può essere proposto anche da chi ne ha interesse (familiari, amici, associazioni...). Per ridurre i tempi conviene inviarne copia al Giudice Tutelare, specie se il ricorso parte entro le prime 48 ore dal ricovero (quando presumibilmente lo stesso non ha ancora convalidato il provvedimento);

3. abbiamo diritto di avanzare richiesta di revoca al Tribunale, chiedendo la sospensione immediata del TSO e delegando, se vogliamo, una persona di nostra fiducia a rappresentarci al processo;

4. abbiamo diritto di scegliere, ove possibile, il reparto presso cui essere ricoverati;

5. abbiamo diritto di conoscere le terapie che ci vengono somministrate e di poter scegliere fra una serie di alternative;

6. abbiamo diritto di comunicare con chi riteniamo opportuno;

7. abbiamo diritto di essere rispettati nella nostra dignità psichica e fisica. Anche se sottoposti a TSO nessuna contenzione fisica può esserci applicata, se non in via eccezionale e per il tempo strettamente necessario alla somministrazione della terapia. Gli atti di contenzione di natura punitiva sono reati penalmente perseguibili;

8. abbiamo diritto di dettare nella nostra cartella clinica ogni informazione riguardante il nostro stato di salute e i trattamenti che riceviamo;

9. abbiamo diritto di conoscere i nomi e la qualifica degli operatori del reparto (essi devono indossare cartellini di riconoscimento)