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								Il nuovo modo di scrutinio per le elezioni regionali promulgato dalla legge 11 aprile 2003 comporta alcune differenze rispetto alla situazione precedente 
									 
									1° Le liste sono regionali anzichè per dipartimento, cioé sono uguali per ogni regione anche se é previsto una evidenziaxione dei candidati per dipartimento per un maggiore ancoraggio territoriale degli eletti; 
									2° é previsto un secondo turno una serttimana dopo il primo e per accedervi occorre ottenere il 5% dei voti per poter fondersi con un'altra lista o il10% per proseguire e questo spingge le liste minori (che non prevedono di raggiungere il 5%) a fondersi fin dal primo turno; 
									3° é previsto un premio del 25% alla lista arrivata prima  al secondo turno. L'attribuzione avviene a livelli regionale e solo successivamente avviene la ripartizione a livello dipartimentale. 
									 
									Come conseguenza di questo sistema maggioritario il numero degli eletti per dipartimento é variabile (mentre prima era fisso) in relazione al numero dei votanti nel diprtimento. Il numero degli eletti è fisso a livello regionale ma non a livello dipartimentale: Come conseguenza si hanno principalmente due effetti: il premio di maggioranza dovrebbe permettere l'emergere di maggioranze nette; inoltre, in certe regioni in cui la differenza di partecipazione tra un dipartimento e l'altro é più significativa il meccanismo può determinare uno spostamento di maggioranza tra le forze presenti, 
									 
									4 marzo 2004 
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