| |
 |
Alle radici del razzismo italiano: per sapere e non dimenticare |
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DA PARTE
DEI CITTADINI DI RAZZA EBRAICA
Regio decreto-legge 29 Giugno 1939. - Gazzetta Ufficiale del 2 Agosto 1939 n. 179
Art. 1. L'esercizio delle professioni di giornalista,
medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore,
patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere,
ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito
industriale, è, per i cittadini appartenenti alla razza ebraica,
regolato dalle seguenti disposizioni.
Art. 2. Ai cittadini italiani di razza ebraica è
vietato l'esercizio della professione di notaro. Ai cittadini italiani
di razza ebraica non discriminato è vietato l'esercizio della
professione di giornalista. Per quanto riguarda la professione di insegnante
privato, rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1 e
7 del Regio decreto-legge 15 novembre 1938-XVII, n. 1779.
Art. 3. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle
professioni di cui all'art. 1, che abbiano ottenuto la discriminazione
a termini dell'art. 14 del Regio decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728, saranno iscritti in "elenchi aggiunti", da istituirsi in appendice
agli albi professionali, e potranno continuare nell'esercizio della professione,
a norma delle vigenti disposizioni, salve le limitazioni previste dalla
presente legge. Sono altresì istituiti, in appendice agli elenchi
transitori eventualmente previsti dalle vigenti leggi o regolamenti in
aggiunta agli albi professionali, elenchi aggiunti dei professionisti
di razza ebraica discriminati. Si applicano agli elenchi aggiunti tutte
le norme che regolano la tenuta e la disciplina degli albi professionali.
Art. 4. I cittadini italiani di razza ebraica non discriminati,
i quali esercitano una delle professioni indicate dall'art. 1, esclusa
quella di giornalista, potranno essere iscritti in elenchi speciali secondo
le disposizioni del capo II della presente legge, e potranno continuare
nell'esercizio professionale con le limitazioni stabilite dalla legge
stessa.
Art. 5. Gli iscritti negli elenchi speciali professionali
previsti dall'art. 4 cessano dal far parte delle Associazioni sindacali
di categoria giuridicamente riconosciute, e non possono essere da queste
rappresentati. Tuttavia si applicano ad essi le norme inerenti alla disciplina
dei rapporti collettivi di lavoro.
Art. 6. è fatto obbligo ai professionisti che si
trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2, primo comma,
ed a quelli iscritti nei ruoli di cui all'art. 23 di denunciare la propria
appartenenza alla razza ebraica, entro il termine di venti giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, agli organi competenti per la
tenuta degli albi o dei ruoli. I trasgressori sono puniti con l'arresto
sino ad un mese e con l'ammenda sino a lire tremila. La denunzia deve
essere fatta anche nel caso che sia pendente ricorso per l'accertamento
della razza ai sensi dell'art. 26 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728. Il reato sarà dichiarato estinto se il ricorso di cui
al terzo comma sia deciso con la dichiarazione di non appartenenza del
ricorrente alla razza ebraica. Ove la denunzia non sia effettuata, gli
organi competenti per la tenuta degli albi o dei ruoli provvederanno
d'ufficio all'accertamento. La cancellazione dagli albi o dai ruoli viene
deliberata dai predetti organi non oltre il febbraio 1940-XVIII, ma ha
effetto alla scadenza di detto termine. La deliberazione è notificata
agli interessati a mezzo di ufficiale giudiziario, e con le forme della
notificazione della citazione.
Art. 7. Per ogni circoscrizione di Corte di appello sono
istituiti, presso la Corte medesima, gli elenchi speciali per le singole
professioni previsti dall'art. 4. Nessuno può essere iscritto
contemporaneamente in più di un elenco per la stessa professione;
su domanda dell'interessato è ammesso tuttavia il trasferimento
da un elenco distrettuale all'altro. Il trasferimento non interrompe
il corso dell'anzianità di iscrizione.
Art. 8. I cittadini di razza ebraica esercenti una delle
professioni di cui all'art. 1, esclusa quella di giornalista, e che intendano
ottenere l'iscrizione nel rispettivo elenco speciale, dovranno farne
domanda al primo presidente della Corte di appello del distretto, in
cui abbiano la residenza, nel termine di centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Per essere iscritti negli elenchi speciali è
necessario:
a) essere cittadini italiani;
b) essere di specchiata condotta morale e di non avere svolto azione
contraria agli interessi del Regime e della Nazione;
c) avere la residenza nella circoscrizione della Corte di appello;
d) essere in possesso degli altri requisiti stabiliti dai vigenti
ordinamenti professionali per l'esercizio della rispettiva professione.
Art. 10. Non possono conseguire l'iscrizione negli elenchi
speciali coloro che abbiano riportato condanna per delitto non colposo
per il quale la legge commini la pena della reclusione, non inferiore
nel minimo a due anni e nel massimo a cinque o, comunque, condanna che
importi la radiazione o cancellazione dagli albi professionali. Non possono,
parimenti, conseguire l'iscrizione coloro che siano stati o si trovino
sottoposti ad una delle misure di polizia previste dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX,
n. 773.
Art. 11. Le domande per l'iscrizione devono essere corredate
dai seguenti documenti:
a) atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di residenza;
d) certificato di buona condotta morale, civile e politica;
e) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore
a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti
a carico;
f) certificato dell'Autorità di pubblica sicurezza del luogo
di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato
sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n.
773;
g) titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell'albo
professionale.
Art. 12. Le attribuzioni relative alla tenuta degli elenchi
di cui all'art. 4 ed alla disciplina degli iscritti, previste dalle vigenti
leggi e regolamenti professionali, sono esercitate nell'ambito di ciascun
distretto di Corte di appello, per tutti gli elenchi, da una Commissione
distrettuale. Essa ha sede presso la Corte di appello, è presieduta
dal primo presidente della Corte medesima, o da un magistrato della Corte,
da lui delegato, ed è composta di sei membri, rispettivamente
designati dal Ministro per l'Interno, dal Segretario del Partito Nazionale
Fascista, Ministro Segretario di Stato, dai Ministri per l'Educazione
Nazionale, per i Lavori Pubblici e per le Corporazioni, nonché
dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti ed Artisti.
Art. 13. I componenti della Commissione di cui all'articolo
precedente sono nominati con decreto del Ministro per la Grazia e Giustizia.
Essi durano in carica tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati
in sostituzione di altri durante il triennio durano in carica sino alla
scadenza del triennio.
Art. 14. La Commissione distrettuale verifica le domande
di cui all'art. 8 e, ove ricorrano le condizioni richieste dalla presente
legge, delibera la iscrizione del professionista nel rispettivo elenco
speciale. Le adunanze della Commissione sono valide con l'intervento
di almeno quattro componenti. Le deliberazioni della Commissione sono
motivate; vengono prese a maggioranza di voti; in caso di parità
di voti prevale quello del presidente. Esse sono notificate, nel termine
di 15 giorni, agli interessati ed al Procuratore generale presso la Corte
di appello, nonché al Prefetto, qualora riguardino esercenti le
professioni sanitarie.
Art. 15. Contro le deliberazioni della Commissione in
ordine alla iscrizione ed alla cancellazione dall'elenco, nonché
ai giudizi disciplinari, è dato ricorso tanto all'interessato
quanto al Procuratore generale della Corte di appello, e, nel caso di
esercenti le professioni sanitarie, al Prefetto, entro 30 giorni dalla
notifica, ad una Commissione Centrale che ha sede presso il Ministero
di Grazia e Giustizia.
Art. 16. La Commissione centrale, di cui all'articolo
precedente, è presieduta da un magistrato di grado terzo ed è
composta del Direttore generale degli affari civili e delle professioni
legali presso il Ministero di Grazia e Giustizia, o di un suo delegato,
e di altri sette membri, rispettivamente designati dal Ministro per l'interno,
dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, Ministro Segretario di
Stato, dai Ministri per l'Educazione Nazionale, per i Lavori Pubblici,
per l'Agricoltura e per le Foreste e per le Corporazioni, nonché
dal Presidente della Confederazione Fascista dei Professionisti e degli
Artisti. I componenti della Commissione sono nominati con decreto Reale,
su proposta del Ministro per la Grazia e Giustizia. Essi durano in carica
tre anni e possono essere confermati. Quelli nominati in sostituzione
di altri durante il triennio durano in carica sino alla scadenza del
triennio. Le adunanze della Commissione centrale sono valide con l'intervento
di almeno cinque componenti. Il ministro per la Grazia e Giustizia provvede
con suo decreto alla costituzione della Segreteria della predetta Commissione.
Art. 17. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Commissione
di cui all'art. 12 procede alla revisione dell'elenco speciale, apportandovi
le modificazioni e le aggiunte che fossero necessarie. Ai provvedimenti
adottati si applicano le disposizioni degli articoli 14, ultimo comma,
e 15.
Art. 18. La Commissione può applicare sanzioni
disciplinari:
1) per gli abusi e le mancanze degli iscritti nell'elenco
speciale commesso nell'esercizio della professione;
2) per motivi di manifesta indegnità morale e politica.
Le sanzioni disciplinari sono:
a) censura;
b) sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore
di sei mesi;
3) cancellazione dall'elenco. I provvedimenti di cui al
comma precedente sono notificati all'interessato per mezzo dell'ufficiale
giudiziario. L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare può
essere promossa dalla Commissione su domanda di parte, o su richiesta
del pubblico ministero, ovvero d'ufficio in seguito a deliberazione
della Commissione ad iniziativa di uno o più membri. I fatti
addebitati devono essere contestati all'interessato con l'assegnazione
di un termine per la presentazione delle giustificazioni.
Art. 19. La cancellazione dall'elenco speciale, oltre
che per motivi disciplinari, può essere pronunciata dalla Commissione,
su domanda dell'interessato. Può essere promossa d'ufficio su
richiesta del procuratore generale della Corte di appello nel caso:
a) di perdita della cittadinanza;
b) di trasferimento dell'iscritto in altro elenco;
c) di trasferimento dell'iscritto all'estero.
Contro la pronuncia della Commissione è sempre ammesso ricorso
a norma dell'art. 15.
Art. 20. La condanna o l'applicazione di una delle misure
previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
col R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, importano la cancellazione
dall'elenco speciale. L'iscritto che si trovi sottoposto a procedimento
penale, ovvero deferito per l'applicazione di una delle misure di cui
al comma precedente, può essere sospeso dall'esercizio della professione.
La sospensione ha sempre luogo quando è emesso mandato di cattura
e fino alla sua revoca.
Art. 21. L'esercizio professionale da parte dei cittadini
italiani di razza ebraica, iscritti negli elenchi speciali, è
soggetto alle seguenti limitazioni:
a) salvi i casi di comprovata necessità ed urgenza, la professione
deve essere esercitata esclusivamente a favore di persone appartenenti
alla razza ebraica;
b) la professione di farmacista non può essere esercitata se
non presso le farmacie di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi
sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265, qualora
l'Ente cui la farmacia appartiene svolga la propria attività istituzionale
esclusivamente nei riguardi di appartenenti alla razza ebraica;
c) ai professionisti di razza ebraica non possono essere conferiti incarichi
che importino funzioni di pubblico ufficiale, ne può essere consentito
l'esercizio di attività per conto di enti pubblici, fondazioni,
associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del Codice civile
o in locali da questi dipendenti. La disposizione di cui alla lettera
c) del presente articolo si applica anche ai cittadini italiani di razza
ebraica iscritti negli "elenchi aggiunti".
Art. 22. I cittadini italiani di razza ebraica non possono
essere iscritti nei ruoli degli amministratori giudiziari, se già
iscritti, ne sono cancellati.
Art. 23. I cittadini di razza ebraica non possono essere
comunque iscritti nei ruoli dei revisori ufficiali dei conti, di cui
al R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1548, o nei ruoli dei periti
e degli esperti ai termini dell'art. 32 del testo unico delle leggi sui
Consigli e sugli Uffici provinciali delle corporazioni, approvato con
R. decreto 20 settembre 1934XII, n. 2011, e, se vi sono già iscritti,
ne sono cancellati.
Art. 24. I professionisti forensi cittadini italiani di
razza ebraica, che siano iscritti negli albi speciali per l'infortunistica,
perdono il diritto a mantenere l'iscrizione negli albi stessi a decorrere
da 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 25. è vietata qualsiasi forma di associazione
e collaborazione professionale tra i professionisti non appartenenti
alla razza ebraica e quelli di razza ebraica.
Art. 26. L'esercizio delle attività professionali
vietate dall'art. 21 è punito ai sensi dell'art. 348 del Codice
penale. La trasgressione alle disposizioni di cui all'art. 25 importa
la cancellazione, secondo i casi, dagli albi professionali, dagli elenchi
aggiunti, ovvero dagli elenchi speciali.
Art. 27. I cittadini italiani di razza ebraica possono
continuare l'esercizio della professione senza limitazioni fino alla
cancellazione dall'albo. Avvenuta la cancellazione e fino a quando non
abbiano ottenuto la iscrizione nell'elenco speciale, non potranno esercitare
alcuna attività professionale. Con la cancellazione deve essere
esaurita, o, comunque, cessare, qualsiasi prestazione professionale da
parte dei cittadini italiani di razza ebraica non discriminati a favore
di cittadini non appartenenti alla razza ebraica. è tuttavia in
facoltà del cliente non appartenente alla razza ebraica di revocare
al professionista di razza ebraica non discriminato l'incarico conferitogli,
anche prima della cancellazione dall'albo.
Art. 28. I cittadini italiani di razza ebraica, ammessi
in via transitoria a proseguire gli studi universitari o superiori in
virtù dell'art. 10 del R. decreto-legge 17 novembre 1938-XVII,
n. 1728, nonché tutti coloro che, conseguito il titolo accademico,
non abbiano ancora ottenuta la relativa abilitazione professionale, a
norma delle leggi e regolamenti vigenti, ove sussistano i requisiti e
le condizioni previste dalle predette leggi e regolamenti per l'iscrizione
negli albi, nonché dalla presente legge, potranno ottenere la
iscrizione negli elenchi aggiunti o negli elenchi speciali.
Art. 29. I notari di razza ebraica, dispensati dall'esercizio
a norma della presente legge, sono ammessi a far valere il diritto al
trattamento di quiescenza loro spettante a termini di legge da parte
della Cassa nazionale del notariato. In deroga alle vigenti disposizioni,
a coloro che non hanno maturato il periodo di tempo prescritto è
concesso il trattamento minimo di pensione se hanno compiuto almeno dieci
anni di esercizio; negli altri casi, è concessa una indennità
di lire mille per ciascuno anno di servizio.
Art. 30. Ai giornalisti di razza ebraica non discriminati,
che cessano dall'impiego per effetto della presente legge, verrà
corrisposto dal datore di lavoro l'indennità di licenziamento
prevista dal contratto collettivo di lavoro giornalistico per il caso
di risoluzione del rapporto d'impiego per motivi estranei alla volontà
del giornalista. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
"Arnaldo Mussolini" provvederà alla cancellazione dei predetti
giornalisti dagli elenchi dei propri iscritti, alla liquidazione del
fondo di previdenza costituito a suo nome e al trasferimento al nome
dei medesimi della proprietà della polizza di assicurazione sulla
vita, contratta dall'Istituto presso l'Istituto Nazionale delle assicurazioni.
Art. 31. Con disposizioni successive saranno regolati
i rapporti tra i professionisti di razza ebraica e gli enti di previdenza
previsti dalla legislazione vigente, escluse le categorie contemplate
negli articoli 29 e 30 della presente legge. Verranno inoltre emanate
le norme speciali riflettenti la cessazione del rapporto d'impiego privato
tra i professionisti di razza ebraica e i loro dipendenti.
Art. 32. Il Ministro per la Grazia e Giustizia, di concerto
con i Ministri interessati, è autorizzato ad emanare le norme
per la determinazione dei contributi da porsi a carico degli iscritti
negli elenchi speciali, per il funzionamento delle commissioni di cui
agli articoli 12 e 15.
Art. 33. Agli effetti della presente legge, l'appartenenza
alla razza ebraica è determinata a norma dell'art. 8 del R. decreto
- legge 17 novembre 1938 - XVII, 1728, ed ogni questione relativa è
decisa dal Ministro per l'interno a norma dell'art. 26 dello stesso Regio
decreto - legge.
Art. 34. Per tutto quanto non è contemplato dalla
presente legge, si applicano le leggi ed i regolamenti di carattere generale
che disciplinano le singole professioni.
Art. 35. Con decreto Reale saranno emanate, ai sensi dell'art.
3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926 - IV, n. 100, le norme complementari
e di coordinamento che potranno occorrere per l'attuazione della presente
legge.
INDIETRO
|