LEYLA ZANA E ALTRI:
UNA SENTENZA INAMISSIBILE PER LA CORTE EUROPEA
NOTA RIASSUNTIVA
DELLA SENTENZA "SADAK E ALTRI CONTRO TURCHIA" E DEI
POSSIBILI SVILUPPI DEL CASO
dicembre
2001
Con la sentenza "Sadak, Zana, Dicle e Dogan contro Turchia" del 17.7.01 (diventata definitiva e inappellabile il 18.10.01) la Corte europea di Strasburgo ha condannato il Governo turco per aver violato l'articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo sotto diversi aspetti:
* l'articolo 6 paragrafo 1 relativamente alla indipendenza e imparzialità discutibili della Corte di Sicurezza della Stato che condannò i ricorrenti. Tale Corte è una giurisdizione speciale militare, di cui fanno parte (con funzioni giudicanti) anche dei militari, dipendenti dal potere esecutivo. Del resto, dopo i fatti oggetto del ricorso a Strasburgo, la Turchia aveva già riformato lo statuto della Corte di Sicurezza relativamente alla sua composizione, dimostrando di condividere il giudizio dato dalla Corte europea.
* l'articolo 6 paragrafo 3 punti a) e b) combinato con l'articolo 6 paragrafo 1, relativamente alla non equità del processo per l'impossibilità di preparare idoneamente la difesa degli accusati. Subito prima dell'ultima udienza la Corte di Sicurezza cambió infatti il capo d'accusa senza lasciare agli accusati il tempo necessario per preparare la difesa, nonostante la richiesta degli avvocati in tal senso.
* l'articolo 6 paragrafo 3 punto d) combinato con l'articolo 6 paragrafo 1, relativamente alla non equità del processo per non aver dato la possibilità ai ricorrenti di sentire i testi a carico durante il dibattimento (testi che avevano deposto durante l'istruzione).
Poiché, secondo la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, in caso di accertata violazione della Convenzione la Corte di Strasburgo può condannare lo Stato a pagare un indennizzo alle vittime, la Turchia è stata condannata a versare 25.000 dollari americani ad ogni ricorrente. <(1) Tale somma risulta essere già stata versata.>Secondo la prassi del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (organo che ha il compito di sorvegliare l'esecuzione delle sentenze della Corte) null'altro potrebbe essere chiesto al Governo turco, poiché si tratta in questo caso di violazioni "di fatto" e non "di diritto": l'errore è stato compiuto nell'applicazione della legge da parte del giudice e non è insito nella legge turca (eccezion fatta per lo statuto della Corte di Sicurezza che, come si diceva sopra, è già stato emendato prima dell'emissione della condanna di Strasburgo). <(2)Qualora, invece, l'errore sia insito nella legislazione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa intima al governo in causa ad emendare il suo ordinamento nei punti in contrasto con la Convenzione europea per i diritti dell'uomo, al fine di evitare nuove violazioni e nuove condanne.>
Sempre secondo tale prassi, non si potrebbe neppure chiedere al Governo turco la riapertura del processo.Tuttavia, proprio negli ultimi anni (in seguito ad un caso analogo di condanna del Governo francese, <(3) Caso Hakkar contro Francia.>
che aveva creato enormi tensioni diplomatiche) il Comitato dei Ministri ha assunto una posizione decisamente più determinata, arrivando ad affermare nella sua risoluzione del 29 maggio 2001 che ogni Stato ha "l'obbligazione" di conformarsi alle sentenze della Corte "cessando le violazioni constate e cancellando per quanto possibile le loro conseguenze".Sembra dunque che il Governo Turco sarà obbligato a "cancellare le conseguenze" dell'illegittima condanna di Sadak, Zana, Dicle e Dogan.
Sarà tuttavia lo stesso Governo a scegliere in quale modo porre rimedio: oltre alla riapertura del processo, vi sono altre possibilità (la grazia, l'amnistia, o qualsiasi altra misura che ristabilisca i diritti violati) e in nessun caso il Comitato dei Ministri può obbligare il Governo a privilegiare una via più che l'altra. Il Comitato può solo verificare che il risultato sia raggiunto: il Governo sceglie come raggiungerlo.
I tempi di tale intervento sono tuttavia quelli della diplomazia: il peso della pressione internazionale sarà determinante per trovare una soluzione più rapidamente. Non bisogna infatti dimenticare la natura di organo politico del Comitato dei Ministri.