L'accordo
di Pomigliano
Riportiamo
il testo dell'accordo separato, non firmato dalla Fiom. Reds - Luglio
2010
1) Orario di lavoro
La produzione della futura Panda si realizzerà con l'utilizzo degli
impianti di produzione per 24 ore giornaliere e per 6 giorni la settimana,
comprensivi del sabato, con uno schema di turnazione articolato a 18 turni
settimanali. L'attività lavorativa degli addetti alla produzione e
collegati (quadri, impiegati e operai), a regime ordinario e ferma la durata
dell'orario individuale contrattuale, sarà articolata su tre turni
giornalieri di 8 ore ciascuno a rotazione, secondo i seguenti orari:
•primo turno dalle ore 6.00 alle ore 14.00, con la mezz'ora retribuita
per la refezione dalle ore 13.30 alle ore 14.00;
•secondo turno dalle ore 14.00 alle ore 22.00, con la mezz'ora retribuita
per la refezione dalle ore 21.30 alle ore 22.00;
•terzo turno dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, con
la mezz'ora retribuita per la refezione dalle ore 5.30 alle ore 6.00. La settimana
lavorativa avrà pertanto inizio alle ore 6.00 del lunedì e cesserà
alle ore 6.00 della domenica successiva.
Lo schema di orario prevede il riposo individuale a scorrimento nella settimana.
L'articolazione dei turni avverrà secondo lo schema di turnazione settimanale
di seguito indicata: 1° - 3° - 2°
Il 18° turno, cadente tra le ore 22.00 del sabato e le ore 6.00 del giorno
successivo, sarà coperto con la retribuzione afferente la festività
del 4 Novembre e/o con una/due festività cadenti di domenica (sulla
base del calendario annuo), con i permessi per i lavoratori operanti sul terzo
turno maturati secondo le modalità previste dall'accordo 27 Marzo 1993
(mezz'ora accantonata sul terzo turno per 16 turni notturni effettivamente
lavorati pari a 8 ore) e con la fruizione di permessi annui retribuiti (P.
A. R. contrattuali) sino a concorrenza.
Le attività di manutenzione saranno invece svolte per 24 ore giornaliere
nell'arco di 7 giorni la settimana per 21 turni settimanali. L'attività
lavorativa degli addetti (quadri, impiegati e operai), a regime ordinario,
sarà articolata su 3 turni strutturali di 8 ore ciascuno, con la mezz'ora
retribuita per la refezione nell'arco del turno di lavoro a rotazione e con
riposi individuali settimanali a scorrimento.
L'orario di lavoro giornaliero dei lavoratori addetti al turno centrale (quadri,
impiegati e operai) va dalle ore 8.00 alle ore 17.00, con un'ora di intervallo
non retribuito. Per i quadri e gli impiegati addetti al turno centrale si
conferma l'attuale sistema di flessibilità dell'orario di lavoro giornaliero
(orario in entrata dalle ore 8 alle ore 9 calcolato a decorrere dal primo
dodicesimo di ora utile). In alternativa, su richiesta delle Organizzazioni
Sindacali nel caso in cui intendessero avvalersi della facoltà di deroga
a quanto previsto dal D. Lgs. 66/2003 e successive modifiche e integrazioni
in materia di riposi giornalieri e settimanali.
Lo schema di orario per lo stabilimento prevede, a livello individuale, una
settimana a 6 giorni lavorativi e una a 4 giorni. L'articolazione dei turni
avverrà secondo lo schema di turnazione settimanale di seguito indicata:
3° - 2° - 1° Nella settimana a 4 giorni saranno fruiti 2 giorni
consecutivi di riposo secondo il seguente schema: - lunedì e martedì
ovvero -mercoledì e giovedì ovvero -venerdì e sabato.
Preso atto delle richieste da parte delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori,
al fine di non effettuare il 18° turno al sabato notte, lo stesso viene
anticipato strutturalmente alla domenica notte precedente. Pertanto il riposo
settimanale domenicale avviene dalle ore 22 del sabato alle ore 22 della domenica.
2) Lavoro straordinario
Per far fronte alle esigenze produttive di avviamenti, recuperi o punte di
mercato, l'azienda potrà far ricorso a lavoro straordinario per 80
ore annue pro capite, senza preventivo accordo sindacale, da effettuare a
turni interi. Nel caso dell'organizzazione dell'orario di lavoro sulla rotazione
a 18 turni, il lavoro straordinario potrà essere effettuato a turni
interi nel 18° turno, già coperto da retribuzione secondo le modalità
indicate al capitolo orario di lavoro, o nelle giornate di riposo.
L'Azienda comunicherà ai lavoratori, di norma con 4 giorni di anticipo,
la necessità di ricorso al suddetto lavoro straordinario e terrà
conto di esigenze personali entro il limite del 20% con sostituzione tramite
personale volontario. Con accordo individuale tra azienda e lavoratore, l'attività
lavorativa sul 18° turno potrà essere svolta a regime ordinario,
con le maggiorazioni del lavoro notturno: in tal caso non si darà corso
alla copertura retributiva collettiva del 18° turno.
Il lavoro straordinario, nell'ambito delle 200 ore annue pro capite, potrà
essere effettuato per esigenze produttive, tenuto conto del sistema articolato
di pause collettive nell'arco del turno, durante la mezz'ora di intervallo
tra la fine dell'attività lavorativa di un turno e l'inizio dell'attività
lavorativa del turno successivo. In questo caso la comunicazione ai lavoratori
del lavoro straordinario per esigenze produttive saranno effettuate con un
preavviso minimo di 48 ore.
3) Rapporto diretti-indiretti
Con l'avvio della produzione della futura Panda e in relazione al programma
formativo saranno riassegnate ai lavoratori le mansioni necessarie per assicurare
un corretto equilibrio tra operai diretti e indiretti, garantendo ai lavoratori
la retribuzione e l'inquadramento precedentemente acquisiti, anche sulla base
di quanto previsto dall'art. 4, comma 11, Legge 223/91. Inoltre, a fronte
di particolari fabbisogni organizzativi potrà essere richiesto ai lavoratori,
compatibilmente con le loro competenze professionali, la successiva assegnazione
ad altre postazioni di lavoro.
4) Bilanciamenti produttivi
La quantità di produzione prevista da effettuare per ogni turno, su
ciascuna linea, e il corretto rapporto produzione/organico saranno assicurati
mediante la gestione della mobilità interna da area ad area nella prima
ora del turno in relazione agli eventuali operai mancanti o, nell'arco del
turno, per fronteggiare le perdite derivanti da eventuali fermate tecniche
e produttive.
5) Organizzazione del lavoro
Per riportare il sistema produttivo dello stabilimento Giambattista Vico alle
migliori condizioni degli standard internazionali di competitività,
si opererà, da un lato, sulle tecnologie e sul prodotto e, dall'altro
lato, sul miglioramento dei livelli di prestazione lavorativa con le modalità
previste dal sistema WCM e dal sistema Ergo-UAS.
Le soluzioni ergonomiche migliorative, derivanti dall'applicazione del sistema
Ergo-UAS, permettono, sulle linee a trazione meccanizzata con scocche in movimento
continuo, un regime di tre pause di 10 minuti ciascuna, fruite in modo collettivo,
nell'arco del turno di lavoro, che sostituiscono le attuali due pause di 20
minuti ciascuna. Sui tratti di linea meccanizzata denominati 'passo - passo',
in cui l'avanzamento è determinato dai lavoratori mediante il cosiddetto
'pulsante di consenso', le soluzioni ergonomiche migliorative permettono un
regime di tre pause di 10 minuti ciascuna, fruite in modo collettivo o individuale
a scorrimento sulla base delle condizioni tecnico-organizzative, che sostituiscono
le attuali due pause di 20 minuti ciascuna. Per tutti i restanti lavoratori
diretti e collegati al ciclo produttivo le soluzioni ergonomiche migliorative
permettono la conferma della pausa di 20 minuti, da fruire anche in due pause
di 10 minuti ciascuna in modo collettivo o individuale a scorrimento.
Con l'avvio del nuovo regime di pause, i 10 minuti di incremento della prestazione
lavorativa nell'arco del turno, per gli addetti alle linee a trazione meccanizzata
con scocche in movimento continuo e per gli addetti alle linee 'passo-passo'
a trazione meccanizzata con 'pulsante di consenso', saranno monetizzati in
una voce retributiva specifica denominata 'indennità di prestazione
collegata alla presenza'.
L'importo forfetario, da corrispondere solo per le ore di effettiva prestazione
lavorativa, con esclusione tra l'altro delle ore di inattività, della
mezz'ora di mensa e delle assenze la cui copertura retributiva è per
legge e/o contratto parificata alla prestazione lavorativa, per tutti gli
aventi diritto, in misura di 0,1813 euro lordi ora. Tale importo è
onnicomprensivo ed è escluso dal TFR, dal momento che, in sede di quantificazione,
si è tenuto conto di ogni incidenza sugli istituti legali e/o contrattuali
e pertanto il suddetto importo forfetario orario è comprensivo di tutti
gli istituti legali e/o contrattuali.
6) Formazione
E' previsto un importante investimento in formazione per preparare i lavoratori
e metterli in condizioni di operare nella nuova realtà produttiva.
Le attività formative si svolgeranno contemporaneamente alla ristrutturazione
degli impianti e saranno fortemente collegate alle logiche WCM. I corsi di
formazione saranno tenuti con i lavoratori in cigs e le Parti convengono fin
d'ora che la frequenza ai corsi sarà obbligatoria per i lavoratori
interessati. Il rifiuto immotivato alla partecipazione nonché l'ingiustificata
mancata frequenza ai corsi, oltre a dar luogo alle conseguenze di legge, costituirà
a ogni effetto comportamento disciplinarmente perseguibile.
Non sarà richiesto a carico Azienda alcuna integrazione o sostegno
al reddito, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, per i lavoratori in
cigs che partecipino ai corsi di formazione.
7) Recuperi produttivi
Le perdite della produzione non effettuata per causa di forza maggiore o a
seguito di interruzione delle forniture potranno essere recuperate collettivamente,
a regime ordinario, entro i sei mesi successivi, oltre che nella mezz'ora
di intervallo fra i turni, nel 18° turno (salvaguardando la copertura
retributiva collettiva) o nei giorni di riposo individuale.
8) Assenteismo
Per contrastare forme anomale di assenteismo che si verifichino in occasione
di particolari eventi non riconducibili a forme epidemiologiche, quali in
via esemplificativa ma non esaustiva, astensioni collettive dal lavoro, manifestazioni
esterne, messa in libertà per cause di forza maggiore o per mancanza
di forniture, nel caso in cui la percentuale di assenteismo sia significativamente
superiore alla media, viene individuata quale modalità efficace la
non copertura retributiva a carico dell'azienda dei periodi di malattia correlati
al periodo dell'evento. A tale proposito l'Azienda è disponibile a
costituire una commissione paritetica, formata da un componente della RSU
per ciascuna delle organizzazioni sindacali interessate e da responsabili
aziendali, per esaminare i casi di particolare criticità a cui non
applicare quanto sopra previsto.
Considerato l'elevato livello di assenteismo che si è in passato verificato
nello stabilimento in concomitanza con le tornate elettorali politiche, amministrative
e referendum, tale da compromettere la normale effettuazione dell'attività
produttiva, lo stabilimento potrà essere chiuso per il tempo necessario
e la copertura retributiva sarà effettuata con il ricorso a istituti
retributivi collettivi (PAR residui e/o ferie) e l'eventuale recupero della
produzione sarà effettuato senza oneri aggiuntivi a carico dell'azienda
e secondo le modalità definite.
Il riconoscimento dei riposi/pagamenti, di cui alla normativa vigente in materia
elettorale, sarà effettuato, in tale fattispecie, esclusivamente nei
confronti dei presidenti, dei segretari e degli scrutatori di seggio regolarmente
nominati e dietro presentazione di regolare certificazione. Saranno altresì
individuate, a livello di stabilimento, le modalità per un'equilibrata
gestione dei permessi retribuiti di legge e/o contratto nell'arco della settimana
lavorativa.
9) Cigs
Il radicale intervento di ristrutturazione dello stabilimento Giambattista
Vico per predisporre gli impianti alla produzione della futura Panda presuppone
il riconoscimento, per tutto il periodo del piano di ristrutturazione, della
cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione per due anni
dall'avvio degli investimenti, previo esperimento delle procedure di legge.
In considerazione degli articolati interventi impiantistici e formativi previsti
nonché della necessità di mantenimento dei normali livelli di
efficienza nelle attività previste, non potranno essere adottati meccanismi
di rotazione tra i lavoratori, non sussistendone le condizioni.
10) Abolizione voci retributive
A partire dal 1° gennaio 2011 sono abolite le seguenti voci retributive,
di cui all'accordo del 4 maggio 1987 Parte III (Armonizzazione normativa e
retributiva): -paghe di posto -indennità disagio linea -premio mansione
e premi speciali.
Le suddette voci, per i lavoratori per i quali siano considerate parte della
retribuzione di riferimento nel mese di dicembre 2010, saranno accorpate nella
voce 'superminimo individuale non assorbibile' a far data dal 1° gennaio
2011 secondo importi forfettari.
11) Maggiorazioni lavoro straordinario, notturno e festivo
Sono confermate le attuali maggiorazioni comprensive dell'incidenza sugli
istituti legali e contrattuali.
12) Polo logistico di Nola
E' confermata la missione del polo logistico della sede di Nola. Eventuali
future esigenze di organico potranno essere soddisfatte con il trasferimento
di personale dalla sede di Pomigliano d'Arco.
13) Clausola di responsabilità
Tutti i punti di questo documento costituiscono un insieme integrato, sicché
tutte le sue clausole sono correlate ed inscindibili tra loro, con la conseguenza
che il mancato rispetto degli impegni eventualmente assunti dalle Organizzazioni
Sindacali e/o dalla RSU ovvero comportamenti idonei a rendere inesigibili
le condizioni concordate per la realizzazione del Piano e i conseguenti diritti
o l'esercizio dei poteri riconosciuti all'Azienda dal presente accordo, posti
in essere dalle Organizzazioni Sindacali e/o dalla RSU, anche a livello di
singoli componenti, libera l'Azienda dagli obblighi derivanti dalla eventuale
intesa nonché da quelli derivanti dal CCNL Metalmeccanici in materia
di: -contributi sindacali -permessi sindacali retribuiti di 24 ore al trimestre
per i componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Organizzazioni
Sindacali ed esonera l'Azienda dal riconoscimento e conseguente applicazione
delle condizioni di miglior favore rispetto al CCNL Metalmeccanici contenute
negli accordi aziendali in materia di: -permessi sindacali aggiuntivi oltre
le ore previste dalla legge 300/70 per i componenti della RSU -riconoscimento
della figura di esperto sindacale e relativi permessi sindacali. Inoltre comportamenti,
individuali e/o collettivi, dei lavoratori idonei a violare, in tutto o in
parte e in misura significativa, le presenti clausole ovvero a rendere inesigibili
i diritti o l'esercizio dei poteri riconosciuti da esso all'Azienda, facendo
venir meno l'interesse aziendale alla permanenza dello scambio contrattuale
ed inficiando lo spirito che lo anima, producono per l'Azienda gli stessi
effetti liberatori di quanto indicato alla precedente parte del presente punto.
14) Clausole integrative del contratto individuale di lavoro
Le clausole indicate integrano la regolamentazione dei contratti individuali
di lavoro al cui interno sono da considerarsi correlate ed inscindibili, sicché
la violazione da parte del singolo lavoratore di una di esse costituisce infrazione
disciplinare di cui agli elenchi, secondo gradualità, degli articoli
contrattuali relativi ai provvedimenti disciplinari conservativi e ai licenziamenti
per mancanze e comporta il venir meno dell'efficacia nei suoi confronti delle
altre clausole.