Job Act di Renzi? Ispirata a Mussolini
A prima vista, sembrerebbe davvero una proposta senza precedenti, ma è davvero così? ( di Ivan di Staso). Reds – Gennaio 2014


Il neosegretario del PD, Matteo Renzi, ha immediatamente voluto imprimere un segno indelebile al nuovo corso, da lui rappresentato. Il Job act, misura da lui proposta per rilanciare il lavoro, ha suscitato un'ampia discussione in merito, per il suo carattere assolutamente dirompente, rispetto alle precedenti normative. Si tratta infatti di un contratto unico, valido per tutte le categorie di lavoratori, che, per i primi tre anni, prevede la possibilità dell'imprenditore di licenziare quando e come vuole, senza fornire giustificazione alcuna, mentre solo dopo il terzo anno si applicherebbe l'attuale art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

A prima vista, sembrerebbe davvero una proposta senza precedenti, ma è davvero così? In realtà, questa nuova disciplina ha un precursore ed ispiratore tristemente noto, quale Benito Mussolini. Potrebbe sembrare una provocazione, tuttavia il Codice Civile del 1942, all'art. 2118, stabiliva il principio di "libera recedibilità": l'imprenditore poteva licenziare quando e come voleva, senza dover addurre motivazione alcuna. Potrà sembrare strano, ma la suddetta norma è ancora vigente, mai è stata abrogata. Non c'è però da preoccuparsi: è una disciplina residuale, visto che, nel corso di questi anni, vi è stata una legislazione specifica, in materia lavoristica, che ha regolato i vari settori.

Per comprendere pienamente cosa comporti il Job Act di Renzi, è bene fare un rapido excursus sulle norme relative ai licenziamenti. In primo luogo, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, la contrattazione collettiva tra sindacati ed aziende stabilì sanzioni per le imprese, che licenziassero senza addurre un giustificato motivo. Tale indirizzo è stato successivamente recepito nella legge 604/1966, la quale, dopo diverse modifiche, subordina la validità del licenziamento al giustificato motivo o alla giusta causa e sanziona quello invalido con la riassunzione o con un risarcimento di massimo 6 mesi. Riassunzione, però, non significa reintegrazione: il lavoratore, prima della sentenza definitiva, risulta comunque licenziato e, solo dopo la conclusione del giudizio, che può avvenire dopo diversi anni, può essere riassunto. Ad ogni modo, questa è pura teoria, perché l'imprenditore, potendo scegliere, preferisce pagare l'indennità.

Caposaldo della disciplina lavoristica è stato indubbiamente l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (legge 300/1970), una delle norme più chiare che siano mai state formulate. Infatti ogni tipo di licenziamento invalido era sanzionato con la reintegrazione, quindi, dopo la sentenza, il rapporto di lavoro originario era ripristinato ed il lavoratore era retribuito anche per la durata del processo. Tuttavia l'art. 18 non si applicava, né oggi si applica, alle piccole imprese e ciò ha dato adito a controversie.

Dopo questa fondamentale innovazione, è iniziata la "fuga dalla subordinazione": le imprese hanno cercato di stipulare nuove forme di contratto, che non prevedessero l'applicazione dell'art. 18. La prima "breccia" aperta nel cuore della subordinazione è rappresentata dal pacchetto Treu (legge 196/1997), che ha istituito il tirocinio e ha regolato apprendistato e lavoro interinale, permessi però per obiettivi di formazione e maggiore occupazione. Nasce così il tema, sostenuto da Pietro Ichino, della flexsecurity, cioè il tentativo di garantire più flessibilità e, contemporaneamente, ricollocare subito i lavoratori licenziati. La precarizzazione, tuttavia, è andata avanti con la creazione del contratto di lavoro a termine (Decreto Legislativo 368/2001). Anche questa normativa, tuttavia, presenta alcune tutele: il termine può essere apposto solo in determinati casi e mai per sostituire lavoratori, che esercitano il diritto di sciopero o per prestazioni di durata superiore a tre anni. Se si violano tali limiti, il contratto si considera a tempo indeterminato. Potrebbe bastare così, ma la strada della flessibilità è proseguita con la famosa ed importantissima Riforma Biagi (Decreto Legislativo 276/2003). Questa ha differenziato del tutto i diritti dei lavoratori subordinati, previsti dallo Statuto, da quelli dei cosiddetti co.co.pro., cioè i contratti di collaborazione a progetto, finalizzati, dunque, a determinati obiettivi. Vista l'introduzione di molteplici nuove figure contrattuali, quali, ad esempio, la somministrazione di lavoro, la Riforma Biagi è stata una vera e propria deregolazione dei rapporti di lavoro, ma, anche in questo caso, sono state stabilite garanzie. Infatti, se il progetto manca, il contratto si considera a tempo indeterminato.

L'ultimo atto, per adesso, si è compiuto con la Riforma Fornero (legge 92/2012), la quale ha modificato proprio l'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, per "esigenze di maggiore chiarezza", secondo il Commissario Europeo Oil Rehn. Ad oggi, tuttavia, l'art. 18 disciplina ben diciotto differenti tipi di licenziamenti illegittimi, limitando la reintegrazione solo a quelli discriminatori, mentre per tutti gli altri vi è soltanto un'indennità. Inoltre spesso le medesime motivazioni di licenziamento rimandano a discipline diverse, rendendo così impossibile la garanzia di certezza del diritto e dando adito ad un'eccessiva discrezionalità, da parte del giudice. Non è un caso che, dopo questa modifica, i licenziamenti siano di gran lunga aumentati. E' questo l'art. 18, che oggi Renzi contesta e che vorrebbe limitare soltanto al periodo successivo ai tre anni, tornando alla disciplina del Codice Civile e chiudendo così il cerchio.

Dopo questo excursus, è opportuno chiedersi se il neosegretario del PD davvero conosca la materia lavoristica o stia solo facendo propaganda, visto che "l'innovazione" da lui sostenuta farebbe tornare l'Italia addirittura al 1942. Tutte le normative precedenti, infatti, indipendentemente da cosa si pensi a riguardo, presentano diverse tutele, a differenza del Job Act. Inoltre molto probabilmente gli imprenditori licenzierebbero prima del terzo anno ed assumerebbero altri lavoratori, in modo da non dover garantire le tutele dell'art. 18, quindi la garanzia di occupazione è solo aleatoria. La stessa idea di un "contratto unico" non tiene in considerazione le peculiarità del mondo del lavoro: possono forse essere regolati allo stesso modo gli accordi relativi a metalmeccanici, impiegati, lavoratori dello spettacolo o addirittura del settore pubblico? Non è un caso che la legge spesso rinvii alla contrattazione collettiva nazionale, mentre il settore pubblico è strettamente disciplinato dalla legge, poiché riguarda l'attuazione di diritti costituzionalmente garantiti. In sintesi, la proposta di Renzi sembra assolutamente insufficiente, poiché manca delle competenze minime relative al mondo complesso e variegato del diritto del lavoro. Sarà meglio cercare ed analizzare altre proposte, che dimostrino una conoscenza appropriata del tema e dei problemi sociali.