L'accodo al 20 gennaio 2008
Questa
è la sintesi dei punti dell'accordo per il contratto. REDS - Gennaio
2008.
•
Sistema di relazioni sindacali
È stato aggiornato e migliorato il sistema di relazioni sindacali (Osservatori,
diritti d’informazione e commissioni). Sia in questi capitoli che sulla
formazione e la fruizione dei permessi individuali c’è una particolare
attenzione alle tematiche relative ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori
migranti.
E’ stata contrattualmente recepita la direttiva europea sui diritti
di informazione e consultazione nelle imprese con almeno 50 dipendenti.
• Ambiente e sicurezza sul lavoro
Le imprese, dopo aver consultato gli RLS, dovranno informare, di norma ogni
6 mesi, i lavoratori sulle questioni della sicurezza e della salute, anche
in relazione alle specificità aziendali inoltre il datore di lavoro
è tenuto a consegnare al rappresentante dei lavoratori su richiesta
scritta copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli
infortuni sul lavoro.
Sono state elevate le ore a disposizione degli RLS che divengono 50 nelle
imprese da 50 fino a 100 dipendenti e 70 ore per le imprese con almeno 100
dipendenti.
• Mercato del lavoro
È stato fissato un limite massimo di 44 mesi per coloro che hanno svolto,
con la stessa azienda e per mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con
rapporti di somministrazione sia con contratti a tempo determinato, introducendo
così un percorso di stabilizzazione non previsto dalla legge anche
per i lavoratori interinali e fissando un tetto massimo di 8 mesi alle eventuali
proroghe previste per i contratti a termine.
Il periodo di prova svolto con i contratti a tempo determinato, apprendistato,
interinale non viene ripetuto nel caso di assunzione a tempo indeterminato.
Su contratti di inserimento, part-time, appalti, sarà istituita una
commissione con funzione negoziale che dovrà terminare i lavori entro
sei mesi.
Restano salvi gli accordi aziendali in materia.
• Parificazione delle normative tra operai e impiegati
A decorrere dal 1° gennaio 2009 i trattamenti contrattuali dei lavoratori
dell’industria metalmeccanica sono unificati con l’estensione,
di norma, dei trattamenti degli impiegati agli operai, a partire dalla mensilizzazione
della retribuzione. Agli operai attualmente in forza saranno retribuite con
la tredicesima mensilità 11 ore e 10 minuti annue che armonizzano l’attuale
paga oraria con la mensilizzazione.
Inoltre, ai fini delle maggiorazione per lavoro notturno e straordinario,
la paga di riferimento sarà composta oltre che dai minimi contrattuali
anche dal valore degli scatti, superminimi individuali e ulteriori elementi
mensili o orari fissi o continuativi.
Dal 1° di febbraio 2008 entrano in vigore le nuove normative in materia
di periodi di prova, preavviso e aumenti periodici di anzianità. In
particolare la normativa degli scatti di anzianità è stata modificata
riferendo la maturazione all’anzianità di azienda: in caso di
passaggio di livello gli scatti maturati vengono rivalutati in base al nuovo
livello e si proseguirà con la maturazione. La nuova normativa produce
significativi vantaggi economici.
Dal primo gennaio 2008 entra in vigore anche per gli operai la maturazione
di un giorno di ferie dopo 10 anni di anzianità aziendale e di una
settimana dopo 18 anni. Per la maturazione non vale l’anzianità
pregressa, tranne che per coloro che maturano 10 anni di anzianità
aziendale a 55 anni di età che avranno comunque diritto ad un giorno
di ferie in più.
Con la nuova disciplina del rapporto individuale di lavoro le parti non hanno
inteso modificare le condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi
in sede aziendale.
• Orario di lavoro
Come richiesto in piattaforma è stata confermata la normativa contrattuale
sull’orario di lavoro (Articolo 5) che fissa in 40 ore l’orario
settimanale non accogliendo quindi nel contratto le norme di flessibilità
previste dalla legge 66.
Le ore di straordinario esente da contrattazione aumentano di 8 passando da
32 a 40 nelle impresi sopra i 200 dipendenti e da 40 a 48 nelle imprese sotto
i 200 dipendenti.
E’ stata eliminata la franchigia per la banca ore. Ciò significa
che le lavoratrici e i lavoratori possono decidere di mettere in banca ore
le ore di straordinario, a partire dalla prima. Il periodo di preavviso per
fruire delle ore accantonate nella banca ore e per i PAR è diminuito
da 25 a 15 giorni.
Uno dei sette PAR (permessi annui retribuiti) a fruizione collettiva potrà
nell’ambito dell’esame congiunto con le RSU essere spostato nell’anno
successivo. In questo caso il lavoratore potrà chiederne il pagamento
entro la fine dell’anno o conservarlo nel conto ore.
Le casistiche della normativa sull’orario plurisettimanale sono state
estese e previste altre modalità di applicazione sempre con il vincolo
dell’accordo sindacale con le RSU. Sono state aumentate le maggiorazioni
relative al ricorso all’orario plurisettimanale.
• Inquadramento
L’elemento retributivo di professionalità per la parte più
specializzata di 5° livello viene trasformata in vero e proprio livello
contrattuale con il parametro retributivo della 5^ super ed esteso anche agli
operai.
Per i lavoratori di 3° che operano su più funzioni sarà
previsto un elemento retributivo di professionalità secondo una declaratoria
da definire entro febbraio 2009.
Entro la stessa data è prevista anche la conclusione del confronto
sulla riforma sul sistema di inquadramento.
• Salario
Una tantum di 300 euro comprensiva dell’IVC erogata da pagare nel mese
di marzo 2008 (267 €) uguali per tutti.
Incremento dei minimi contrattuali di 127 € al 5° livello (terzo
livello 109,54 €) per una vigenza contrattuale di 30 mesi, in tre scaglioni
60 € a gennaio 2008, 37 € a gennaio 2009 e 30 € a settembre
2009.
Trasformazione dell’elemento perequativo, per coloro che hanno retribuzioni
al minimo contrattuale in un istituto annuale il cui valore viene raddoppiato
e fissato a 260 €.
Rivalutazione delle indennità di trasferta e di reperibilità.