Votare NO al referendum sulla costituzione
Nell'estate del 2003 quattro senatori della destra hanno elaborato una profonda modifica della Costituzione. Le istituzioni ridisegnate danno al Primo Ministro una delaga in bianco di tipo plebiscitario (voi eleggetemi, poi per 5 anni ci penso io ma nessuno deve darmi fastidio). Reds –Giugno 2006.


Breve storia della Costituzione italiana
Negli anni '46 e '47 ben 556 rappresentanti di tutte le matrici culturali, religiose e politiche italiane scrissero la Costituzione. I costituenti furono eletti dai cittadini col sistema proporzionale e per un anno e mezzo lavorarono esclusivamente alla Costituzione. Molti di loro già erano o diventarono poi, importanti personalità della politica e della cultura.
La Costituzione entrò in vigore il 1 gennaio 1948.

Nel 1997 furono 70 i parlamentari di entrambi gli schieramenti che scrissero un testo di riforma della parte II^ della Costituzione. La "Commissione parlamentare per le riforme costituzionali" (nota come bicamerale) era presieduta da d'Alema e produsse un testo che iniziò il suo iter alla Camera , ma non lo terminò a causa di divisioni tra Maggioranza e Opposizione.

Nel 2001 la maggioranza politica (di Centro Sinistra) modificò il titolo 5 della Costituzione (Regioni, Province e Comuni). Seguendo le linee della bicamerale furono modificati 13 articoli e 5 furono abrogati. Le modifiche che diedero maggiori poteri alle istituzioni locali, passarono in parlamento per soli 4 voti ed il successivo referendum confermò le modifiche introdotte.

Nell'estate del 2003, quattro senatori del centro destra hanno elaborato una profonda modifica della Costituzione del '48. I quattro (Pastore, D'Onofrio, Calderoli, Nania) scelti dalle segreterie dei rispettivi partiti, si sono riuniti per qualche giorno in una baita in montagna e hanno scritto un testo di riforma della Costituzione.

Le modifiche interessano l'intero Ordinamento della Repubblica, compresa la Corte Costituzionale: Parlamento - Presidente della Repubblica - Governo - Magistratura - Regioni, Province, Comuni - Garanzie Costituzionali.

Il testo è stato approvato definitivamente dal Parlamento, ma il voto contrario del centro sinistra, che non è mai stato coinvolto nelle scelte costituzionali in corso, ha reso possibile l'indizione del referendum popolare confermativo e quindi siamo tutti chiamati ad approvare o rifiutare le modifiche introdotte.

Ma entriamo nel merito delle modifiche.

I poteri del capo del governo
Il Primo Ministro è eletto direttamente dal popolo (art. 92) e NON necessita della fiducia della Camera per insediarsi (art. 94)

Il Primo Ministro sceglie, nomina e revoca gli altri ministri a suo insindacabile giudizio e determina la politica del Governo (art. 95). Fino ad oggi il Presidente del Consiglio dirige la politica del Governo.

La Camera può teoricamente sfiduciare il Primo Ministro (art. 94 e 88) ma questo sarà un evento molto raro dato che nella maggioranza dei casi la sfiducia produce la fine della legislatura e quindi nuove elezioni.

In ogni caso, grazie alla norma anti ribaltone, pochi deputati della maggioranza fedelissimi al Premier possono impedire la sfiducia costruttiva e quindi la designazione parlamentare di un nuovo Primo Ministro. Ciò potrà accadere se la stragrande maggioranza della Camera fosse d'accordo su colui con cui sostituire il Premier.

Il Primo Ministro anche senza dimettersi può imporre al Presidente della Repubblica di sciogliere la Camera portando così il paese a nuove elezioni politiche (art. 88). In questo modo il Primo Ministro gestirà le elezioni nella pienezza dei propri poteri.

La fiducia al Governo centrale può essere data e tolta dalla sola Camera mentre il Senato Federale non ha voce in capitolo.

Il Presidente della Repubblica perde il diritto di sciogliere le Camere (art. 88) e di autorizzare il Governo a presentare suoi Disegni di legge (art. 87).

Devolution e Federalismo
Tornano alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117): le norme generali sulla tutela della salute, la sicurezza del lavoro, le grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione, l'ordinamento della comunicazione, l'ordinamento delle professioni intellettuali, l'ordinamento sportivo nazionale, la produzione strategica, il trasporto e la distribuzione nazionali dell'energia. Tali materie furono concesse alle Regioni dalla riforma costituzionale del 2001.

E' opinione comune che la riforma del 2005, per realizzare la devolution, abbia aggiunto le seguenti materie alla esclusiva competenza regionale:

*
assistenza e organizzazione sanitaria;
* organizzazione scolastica;
* gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
* definizione dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
* polizia amministrativa regionale e locale

In realtà tali materie sono già di competenza regionale. Infatti è dal 2001 che l'art. 117 non le attribuisce alla competenza statale e aggiunge "Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato". Con la riforma Costituzionale del 2005 tali materie vengono solo esplicitamente elencate tra quelle di competenza regionale (art. 117).

Viene reintrodotto (art. 127) il concetto di "interesse nazionale" grazie al quale il governo centrale potrà annullare qualsiasi atto degli enti locali e qualsiasi legislazione regionale.

Manca poi il federalismo fiscale per il quale si rimanda ad altra modifica Costituzionale. Non si è mai vista una Costituzione talmente incompleta da dover essere fatta a puntate.

I criteri di di composizione degli organi elettivi Regionali diventano oggetto di legislazione dello Stato (art. 122).

Il Senato federale ha competenze solo per le materie a legislazione "concorrente" , cioè non proprie dello stato centrale e non proprie delle Regioni (alimentazione, ordinamento sportivo, regionale, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, reti di trasporto e navigazione...)

Il Senato federale non può nè dare nè togliere la fiducia al Governo.

Le leggi del Senato federale possono esere modificate dal Governo se tali modifiche sono essenziali al conseguimento del suo programma (art. 70). Ciò significa che i rappresentanti di tutte le regioni potranno essere obbligati a realizzare nel Senato federale il programma del Governo centrale.

Le eventuali Commissioni di inchiesta del Senato federale (art. 82), a differenza di quelle della Camera non possono avere poteri giudiziari. Fino ad oggi hanno poteri giudiziari le Commissioni parlamentari di entrambe le Camere.

Inoltre
I deputati, in barba a quanto ancora inutilmente scritto nell'art. 67. non sono più senza vincolo di mandato, poichè possono solo accordare la propria fiducia al Primo Ministro, pena il quasi certo scioglimento della Camera.

I deputati non sono più tutti uguali: quelli eletti nelle liste della maggioranza hanno un diritto che quelli eletti nelle liste della minoranza non hanno: la possibilità di proporre e votare una mozione di fiducia costruttiva.

Aumenta il controllo del potere politico sulla Corte Costituzionale poichè su 15 componenti ben 11 saranno espressi dalla politica e solo i rimanenti 4 saranno espressione della magistratura.

Il Senato federale è eletto contestualmente ai consigli regionali e quindi può risultare di "segno" opposto a quello della Camera.

Avremo una Polizia amministrativa regionale (art. 117). Pensiamo di non dire una cosa non lontana dal comune sentire se affermiamo che nessuno di noi sente la mancanza di un corpo di polizia in aggiunta a quelli già esistenti (polizia comunale, polizia provinciale, Corpo forestale dello Stato, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri). A meno che non si voglia legittimare il corpo delle guardie padane.

Ci sarà meno spazio per la rappresentanza in parlamento degli italiani all'estero, poichè la circoscrizione estero viene eliminata dal Senato (ora federale) e rimane solo alla Camera.

Possiamo quindi concludere che con la nuova Costituzione

La Camera deve per forza approvare l'operato del Primo Ministro, pena la fine della legislatura e nuove elezioni politiche (tranne nell'improbabile caso della sfiducia costruttiva).

Il Senato, destinato alla rappresentanza delle autonomie regionali, non ha voce negli affari politici di alto livello e non può nè dare nè revocare la fiducia al Primo Ministro.

Il Presidente della Repubblica non ha poteri reali e perde la possibilità di sciogliere la Camera di sua iniziativa, potere che passa al Primo Ministro.

Il Governo diventa il mero esecutore della volontà del Primo Ministro poichè egli a suo insindacabile giudizio nomina e revoca i ministri

Aumenta il controllo del potere politico sulla Corte Costituzionale.