Umanità Nova, numero 19 del 29 maggio 2005, Anno 85
Dopo Lecce (vedi lo scorso numero di "Umanità Nova") sono
arrivati ancora nuovi pesanti provvedimenti giudiziari a carico di
altri militanti.
A Bologna sono stati arrestati tre attivisti di area disobbediente
accusati di occupazione e resistenza ai quali è stato contestato
anche il reato di associazione sovversiva. A Cagliari una operazione a
largo raggio (una cinquantina di perquisizioni) ha portato al fermo,
per lo stesso reato associativo, di sette "temibili
anarcoinsurrezionalisti" che però sono stati mandati agli
arresti domiciliari, evidentemente in quanto non socialmente pericolosi.
Da varie parti si iniziano a fare i conti delle migliaia di
procedimenti giudiziari che, negli ultimi cinque anni, hanno raggiunto
chiunque osi protestare contro la pace sociale ed è diventato
evidente che siamo di fronte ad una offensiva nei confronti dei
movimenti di lotta.
L'emergenza è proprio quell'insieme di leggi che vengono usate
per colpire le lotte extraparlamentari, siano esse uno sciopero
selvaggio, una occupazione, una autoriduzione o più in generale
l'opposizione al capitalismo globalizzato.
Allora forse può essere utile ricordare, brevemente e per sommi
capi, alcune delle norme che, nate alla fine del XIX, continuano ad
essere applicate anche nel XXI secolo.
Nell'ottocento non esistevano leggi che punissero le "associazioni
sovversive" ed i processi agli internazionalisti anarchici e socialisti
si basavano molto più prosaicamente sul reato di "associazione a
delinquere".
Numerosi canti anarchici dell'epoca riprendevano orgogliosamente l'epiteto di "malfattori" affibbiato ai compagni.
Verso la fine del XIX secolo fece la sua comparsa un "crimine"
più specifico, quello di "associazione a scopo sedizioso" che
già all'epoca era un'accusa legata più a reati di
opinione che ad atti concreti e infatti le pene previste (da 6 a 18
mesi) non erano particolarmente pesanti.
Con il fascismo arrivò poi il famigerato Codice Rocco e l'articolo 270 [Vedi riquadro]
che prevedeva il delitto di "associazione sovversiva" fatto apposta per
colpire tutti gli oppositori del regime e che si basava sulla
precedente legge sulla difesa dello Stato. Questo articolo del Codice
Penale fu usato principalmente per punire chiunque tentasse di
ricostruire o di partecipare ai partiti ed alle associazioni messe
fuorilegge dal fascismo.
L'articolo 270 "sopravvive" alla fine del regime, all'avvento della democrazia e persino ad un Ministro della Giustizia "comunista" e venne così pacificamente traghettato dalla legislazione dittatoriale a quella repubblicana. Accusato più volte di incostituzionalità, venne saltuariamente utilizzato fino agli anni '70 quando fecero la loro comparsa le prime formazioni della lotta armata.
Il continuo confronto di piazza, iniziato alla fine degli anni '60 e proseguito ininterrottamente in quelli successivi portò all'emanazione di una serie di norme, per esempio la cosiddetta "Legge Reale" che, a partire dalla metà degli anni '70, diede inizio al periodo della legislazione di emergenza. Con questi provvedimenti da una parte si proibiva di indossare un casco o un passamontagna in un corteo e dall'altra si dava mano libera alle forze dell'ordine nell'uso delle armi da fuoco. Inutile ricordare la scia di morti, soprattutto ai posti di blocco, che la "Legge Reale" si è trascinata dietro perché continua ancora oggi.
Dopo il sequestro di Aldo Moro venne convertito in legge il "Decreto
Cossiga" che prevedeva, tra le altre cose, anche una aggiunta all'art.
270, nasceva così il 270-bis [Vedi riquadro].
Questo nuovo articolo era da una parte un ampliamento del vecchio art.
270 e dall'altra permetteva, tramite la fumosa formula di "eversione
dell'ordine democratico", una conveniente elasticità di
applicazione che rispondeva alle esigenze repressive di quegli anni.
Dopo l'11 settembre 2001, i padroni statunitensi chiesero ai propri
sudditi di introdurre nei rispettivi ordinamenti dei provvedimenti
specificamente legati alla lotta al terrorismo internazionale. Cosa che
in Italia ha comportato una modifica al 270-bis [Vedi riquadro] e l'aggiunta del 270-ter [Vedi riquadro].
Anche chi non è un esperto legale ma conosce la lingua
italiana può facilmente notare che questi articoli continuano a
fare riferimento a reati di opinione in quanto viene sanzionato non
tanto chi commette materialmente un atto ma chiunque si "proponga" di
farlo. Addirittura, col 270-ter, vengono puniti anche tutti coloro che
non potrebbero essere accusati del reato di favoreggiamento.
Continuare ad incriminare militanti con accuse da lotta armata è
molto comodo: permette agli inquirenti una maggiore "libertà" di
azione e garantisce un discreto (anche se effimero) effetto mediatico.
Dall'altra parte l'impegno che comporta la difesa dei compagni colpiti
dalla repressione rischia, come in passato, di assorbire le non
inesauribili forze dei movimenti.
Ma, in ogni caso, le lotte per una società diversa devono andare
avanti senza farsi condizionare dal timore di restare invischiati nella
rete di qualche magistrato in cerca della prossima "associazione
sovversiva" da colpire.
Pepsy