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Umanità Nova, numero 19 del 29 maggio 2005, Anno 85

Malfattori e Sovversivi
Leggi fatte su misura contro i movimenti sociali: 270, 270bis, 270ter…




Dopo Lecce (vedi lo scorso numero di "Umanità Nova") sono arrivati ancora nuovi pesanti provvedimenti giudiziari a carico di altri militanti.
A Bologna sono stati arrestati tre attivisti di area disobbediente accusati di occupazione e resistenza ai quali è stato contestato anche il reato di associazione sovversiva. A Cagliari una operazione a largo raggio (una cinquantina di perquisizioni) ha portato al fermo, per lo stesso reato associativo, di sette "temibili anarcoinsurrezionalisti" che però sono stati mandati agli arresti domiciliari, evidentemente in quanto non socialmente pericolosi.

Da varie parti si iniziano a fare i conti delle migliaia di procedimenti giudiziari che, negli ultimi cinque anni, hanno raggiunto chiunque osi protestare contro la pace sociale ed è diventato evidente che siamo di fronte ad una offensiva nei confronti dei movimenti di lotta.
L'emergenza è proprio quell'insieme di leggi che vengono usate per colpire le lotte extraparlamentari, siano esse uno sciopero selvaggio, una occupazione, una autoriduzione o più in generale l'opposizione al capitalismo globalizzato.

Allora forse può essere utile ricordare, brevemente e per sommi capi, alcune delle norme che, nate alla fine del XIX, continuano ad essere applicate anche nel XXI secolo.

Nell'ottocento non esistevano leggi che punissero le "associazioni sovversive" ed i processi agli internazionalisti anarchici e socialisti si basavano molto più prosaicamente sul reato di "associazione a delinquere".
Numerosi canti anarchici dell'epoca riprendevano orgogliosamente l'epiteto di "malfattori" affibbiato ai compagni.
Verso la fine del XIX secolo fece la sua comparsa un "crimine" più specifico, quello di "associazione a scopo sedizioso" che già all'epoca era un'accusa legata più a reati di opinione che ad atti concreti e infatti le pene previste (da 6 a 18 mesi) non erano particolarmente pesanti.
Con il fascismo arrivò poi il famigerato Codice Rocco e l'articolo 270 [Vedi riquadro] che prevedeva il delitto di "associazione sovversiva" fatto apposta per colpire tutti gli oppositori del regime e che si basava sulla precedente legge sulla difesa dello Stato. Questo articolo del Codice Penale fu usato principalmente per punire chiunque tentasse di ricostruire o di partecipare ai partiti ed alle associazioni messe fuorilegge dal fascismo.

L'articolo 270 "sopravvive" alla fine del regime, all'avvento della democrazia e persino ad un Ministro della Giustizia "comunista" e venne così pacificamente traghettato dalla legislazione dittatoriale a quella repubblicana. Accusato più volte di incostituzionalità, venne saltuariamente utilizzato fino agli anni '70 quando fecero la loro comparsa le prime formazioni della lotta armata.

Il continuo confronto di piazza, iniziato alla fine degli anni '60 e proseguito ininterrottamente in quelli successivi portò all'emanazione di una serie di norme, per esempio la cosiddetta "Legge Reale" che, a partire dalla metà degli anni '70, diede inizio al periodo della legislazione di emergenza. Con questi provvedimenti da una parte si proibiva di indossare un casco o un passamontagna in un corteo e dall'altra si dava mano libera alle forze dell'ordine nell'uso delle armi da fuoco. Inutile ricordare la scia di morti, soprattutto ai posti di blocco, che la "Legge Reale" si è trascinata dietro perché continua ancora oggi.

Dopo il sequestro di Aldo Moro venne convertito in legge il "Decreto Cossiga" che prevedeva, tra le altre cose, anche una aggiunta all'art. 270, nasceva così il 270-bis [Vedi riquadro]. Questo nuovo articolo era da una parte un ampliamento del vecchio art. 270 e dall'altra permetteva, tramite la fumosa formula di "eversione dell'ordine democratico", una conveniente elasticità di applicazione che rispondeva alle esigenze repressive di quegli anni.
Dopo l'11 settembre 2001, i padroni statunitensi chiesero ai propri sudditi di introdurre nei rispettivi ordinamenti dei provvedimenti specificamente legati alla lotta al terrorismo internazionale. Cosa che in Italia ha comportato una modifica al 270-bis [Vedi riquadro] e l'aggiunta del 270-ter [Vedi riquadro].

Anche chi non è un esperto legale ma conosce la lingua italiana può facilmente notare che questi articoli continuano a fare riferimento a reati di opinione in quanto viene sanzionato non tanto chi commette materialmente un atto ma chiunque si "proponga" di farlo. Addirittura, col 270-ter, vengono puniti anche tutti coloro che non potrebbero essere accusati del reato di favoreggiamento.
Continuare ad incriminare militanti con accuse da lotta armata è molto comodo: permette agli inquirenti una maggiore "libertà" di azione e garantisce un discreto (anche se effimero) effetto mediatico. Dall'altra parte l'impegno che comporta la difesa dei compagni colpiti dalla repressione rischia, come in passato, di assorbire le non inesauribili forze dei movimenti.
Ma, in ogni caso, le lotte per una società diversa devono andare avanti senza farsi condizionare dal timore di restare invischiati nella rete di qualche magistrato in cerca della prossima "associazione sovversiva" da colpire.

Pepsy


















































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