Art.29
del contratto e Sintesi delle disposizioni relative all'art.29.
Gennaio
2000. Da CGIL scuola nazionale.
ART. 29 DEL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DOCENTE
1. E' offerta l'opportunità
di riconoscimento della crescita professionale nell'esercizio della funzione
docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare
le professionalità acquisite con particolare riferimento all'attività
di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun docente,
con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire
un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione pari a
£ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura a seguito del
superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata
ordinariamente nell'ambito della provincia in cui è situata la scuola
di titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali
successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma
3.
2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20%
del personale di ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari
del beneficio economico da determinare in sede di contrattazione integrativa
nazionale sulla base delle disponibilità di cui all'articolo 42, comma
3. Subordinatamente all'acquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle
indicate all'art. 42, comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione
retributiva di cui al presente articolo potrà essere aumentata fino al
30% del personale di ruolo alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza
della maggiorazione è fissata al 1° gennaio 2001.
Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla reintegrazione
delle predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate,
in ciascuna provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati
per aree disciplinari omogenee, secondo i seguenti criteri:
a) la procedura si articola nella valutazione del curricolo professionale e
culturale, debitamente certificato, e in prove riguardanti la metodologia pedagogico
- didattica e le conoscenze disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche
in situazione;
b) i contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione delle commissioni
giudicanti sono definiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il
Consiglio Nazionale della P.I.;
c) la procedura può prevedere momenti formativi da realizzare eventualmente
in collaborazione con l'Università e con l'impegno dell'Amministrazione
ad offrire opportunità distribuite sul territorio.
3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà le procedure concorsuali,
gli ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente articolo,
e disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie
per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali
successive.
4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai
fini del successivo rinnovo contrattuale, l'esperienza applicativa della presente
normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione
su richiesta dell'ARAN.
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Il Ministro della
Pubblica Istruzione e il Direttore Generale del Personale hanno firmato le disposizioni
relative alla valutazione finalizzata all'acquisizione del beneficio economico
di sei milioni annui a partire dal 1 gennaio 2001.
Il tempo intercorso dopo il pronunciamento del CNPI è stato utilizzato
per perfezionare ulteriormente i testi relativi alla formazione delle commissioni
e alla prova strutturata, già predisposti dal Ministero per il parere
del Consiglio nazionale.
I materiali licenziati in forma definitiva dal Ministro sono i seguenti:
1) Curriculo professionale DM n. 316 del 23 dicembre 1999;
2) Decreto sulla prova strutturata DM n. 317 del 23 dicembre 1999;
3) Decreto sulla costituzione delle commissioni giudicatrici DM n. 318 del 23
dicembre 1999;
4) Delega al Direttore Generale del Personale per i provvedimenti relativi all'attuazione
dell'art.38 CCNI DM n. 319 del 23 dicembre 1999.
Essi riguardano argomenti rinviati dal CCNL alla competenza del Ministro.
I provvedimenti licenziati dal Direttore generale del Personale in attuazione
della delega conferitagli dal Ministro della Pubblica Istruzione con DM n.319/99,
allo scopo di assicurare il tempestivo espletamento delle procedure sono i seguenti:
1) Ordinanza di indizione della prova DD prot. D1/7230 del 23 dicembre 1999;
2) Domanda partecipazione commissioni giudicatrici DD prot. D1/7229 del 23 dicembre
1999.
Su queste materie, non si è sviluppata la contrattazione, ma le relazioni
sindacali si sono limitate all'informazione e al confronto.
Nei prossimi giorni dovrà essere emanato il Decreto con il quale il Direttore
generale del personale ripartisce ai Provveditori agli Studi il numero dei benefici
calcolati in relazione al personale docente complessivamente in servizio.
Esaminiamo di seguito, integrando fra di loro le disposizioni contenute nei
vari provvedimenti, gli elementi principali. E' opportuno ricordare che queste
norme si applicano, con alcuni adattamenti, anche al personale dei Convitti
Nazionali ed Educandati Femminili.
Per quanto riguarda la partecipazione alla prova strutturata e alla verifica
in situazione o alla trattazione di unità didattica, verranno fornite
dal Ministero successive disposizioni.
La partecipazione
Requisiti di ammissione:
a) essere docente (compresi gli ITP) o educatore di ruolo;
b) avere - alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande
- almeno 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo
(anche in ruoli diversi);
c) essere in servizio.
Domanda:
Va prodotta entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza in Gazzetta.
Si presenta al capo di istituto della scuola di titolarità, non alla
scuola di servizio (gli utilizzati) o nella sede di servizio (riguarda i comandati).
I docenti in servizio nelle scuole e nei corsi all'estero e quelli senza titolarità
presentano le domande all'ultima scuola di titolarità (è bene
specificarlo nella domanda citando l'art 5, comma II, dell'Ordinanza).
Si presentano insieme domanda e curriculum professionale, quest'ultima potrà
essere autocertificato.
Esclusione:
a) mancanza dei requisiti ;
b) domanda presentata oltre i termini o priva della firma ;
c) mancata regolarizzazione.
Regolarizzazione:
non oltre i 10 giorni successivi alla avvenuta notifica da parte del capo d'istituto
o, per i docenti in servizio all'estero, dell'autorità consolare.
Ricorsi:
avverso i provvedimenti di inammissibilità delle domande o di esclusione
è ammesso ricorso al Provveditore agli Studi, entro trenta giorni dall'emanazione
del provvedimento di esclusione.
Ripartizione
delle domande e dei benefici economici
Costituzione dei gruppi di scuola:
il capo di istituto, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione
delle domande, invia al Provveditore un elenco nominativo con l'indicazione
dei candidati ripartiti nei settori (ordine di scuola e/o area disciplinare)
e nei sottosettori (accorpamenti disciplinari omogenei contenuti in un'area).
Ricevute le comunicazioni, il Provveditore costituisce i gruppi di scuola con
un numero di partecipanti tra i 300 e i 400.
In presenza di un numero di domande inferiore al minimo è assicurata
la costituzione di almeno un gruppo per ciascun settore (materna, elementare,
ecc.) o area disciplinare.
A ciascuna commissione è assegnato un gruppo di scuole o, nella secondaria,
un'area disciplinare.
Scaglioni:
in rapporto al numero di domande, il Provveditore dispone lo svolgimento della
procedura in due o più scaglioni. Ad ogni scaglione sono assegnati, per
sorteggio, uno o più gruppi di scuole. I candidati di una stessa scuola
o, nella secondaria, della stessa area disciplinare una scuola non possono essere
separati.
Ripartizione delle risorse:
il Provveditore ripartisce il numero dei benefici economici (sei milioni), assegnati
dal Ministero alla provincia, tra i gruppi di scuole costituiti in precedenza.
Ad ogni gruppo le risorse sono assegnate in proporzione al numero dei docenti
di ruolo in servizio nelle scuole (non alle domande presentate) comprese nel
gruppo.
Nota: in questa prima applicazione il beneficio economico finale riguarderà
il 20% di tutto il personale di ruolo al 31 dicembre 1999, pari a circa 150.000
insegnanti.
Se rapportiamo il beneficio al personale con almeno 10 anni di anzianità
(cioè come se partecipassero tutti) l'aumento riguarderà il
28,04% del personale.
Pagamento del beneficio economico:
decorrenza unica per tutti, indipendentemente dallo scaglione, dal 1 gennaio
2001.
Commissioni
Presidenti:
sono nominati fra i docenti universitari, gli ispettori tecnici e i capi d'istituto
che abbiano presentato domanda entro il 10 febbraio 2000 utilizzando il modulo
di domanda allegato al Decreto. Considerata la necessità di avviare tutta
la procedura sull'intero territorio nazionale e considerato che l'addensarsi
di varie scadenze nel 2000 (es.: corsi di formazione per i capi d'istituto;
concorsi ordinari; concorsi riservati) limita oggettivamente il numero delle
possibili disponibilità è previsto anche il ricorso a personale
in pensione da non più di cinque anni.
Costituisce titolo di preferenza il possesso di esperienze professionali maturate
nel campo della valutazione.
Commissari:
sono nominati fra i docenti che hanno già superato la selezione (costituisce
titolo di preferenza il possesso di esperienze professionali maturate nel campo
della valutazione) e che abbiano fatto domanda entro 10 giorni dalla conclusione
delle prove dello scaglione di appartenenza. Per quanto riguarda il primo scaglione
sono nominati fra i docenti in pensione da non più di 5 anni che abbiano
15 anni di ruolo, 12 per la materna. In questo caso la domanda deve essere presentata
entro il 10 febbraio 2000 al Provveditore della sede di servizio.
Esoneri:
I presidenti e i Commissari sono esoneri dagli obblighi di servizio per il periodo
di svolgimento della prova strutturata e di quella in situazione (art.4 DD prot.
D1/7229 del 23 dicembre 1999).
Compensi:
I compensi sono quelli previsti dal DPCM 23 marzo 1995 per i concorsi per esami
e titoli.
Sono attribuiti distinti compensi alla prova strutturata e alla prova in situazione
(art.5 DD prot. D1/7229 del 23 dicembre 1999).
Note
a) La diversa anzianità di ruolo richiesta ai commissari per la scuola
materna rispetto agli altri ordini tiene conto che l'istituzione della scuola
materna statale e i successivi concorsi sono più recenti.
b) i docenti in pensione non verranno nominati in quanto tali ma solo se in
possesso di specifici titoli culturali e professionali (vedi art.3) coerenti
con le mansioni da svolgere. La loro nomina avverrà in relazione al maggior
numero di titoli posseduti.
Composizione:
le commissioni saranno costituite, oltre che dal presidente, da 2 docenti per
la scuola materna, elementare e media e da 4 docenti per la secondaria superiore,
in considerazione della suddivisione delle aree in sottosettori che raggruppano
classi di concorso omogenee per evitare la genericità della procedura.
Nel caso in cui le domande a commissario non siano sufficienti per costituire
tutte le commissioni secondo la composizione indicata sopra, si possono utilizzare
anche capi d'istituto o gli ispettori (art.4) non utilizzati come presidenti,
onde evitare il congelamento di alcune prove. Da ciò conseguirebbe mancata
attribuzione dei benefici economici ed uno svolgimento della selezione fortemente
differenziato fra province o fra ordini di scuola.
Componenti aggregati:
nel caso in cui le commissioni ritengano necessario integrare le proprie competenze,
per la valutazione di docenti titolari di specifiche classi di concorso, si
procede alla nomina di membri aggregati con i requisiti professionali necessari.
La funzione dei membri aggregati si limitata alla valutazione della prova in
situazione o simulata.
Nomina:
è effettuata dal Provveditore sulla base delle domande ricevute. Per
ogni scaglione sono costituite le relative commissioni. Negli scaglioni successivi
al primo le commissioni saranno composte anche da docenti in servizio che, avendo
partecipato allo scaglione precedente ed avendo acquisito il diritto al beneficio
economico, abbiano presentato domanda. In sostanza, i partecipanti ad ogni scaglione
possono fare domanda (entro 10 giorni dalla conclusione) per fare i commissari
nello scaglione successivo.
Formazione:
tutto il personale nominato, prima dell'insediamento della commissione, deve
frequentare il corso di formazione previsto dall'art.38 del CCNI "finalizzato
a far loro prendere cognizione dell'istituto contrattuale della maggiorazione
retributiva accessoria [...] e a dare omogeneità al lavoro loro assegnato".
Coordinamento: saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per
assicurare unità di indirizzo e di applicazione dei criteri di valutazione.
Articolazione della procedura
Si articola in
tre fasi distinte:
a) prima fase: presentazione della domanda di partecipazione e del curricolo
professionale, culturale e formativo. Il curricolo, che può essere autocertificato,
per semplificare le procedure ed evitare corse alla ricerca di documentazione,
verrà poi validato dal Comitato per la valutazione del servizio della
scuola (avverso la mancata validazione del curricolo è ammesso ricorso
al Provveditore, entro trenta giorni);
b) seconda fase: prova strutturata nazionale che verrà svolta
nello stesso giorno per tutti i candidati. La prova consiste in quesiti a risposta
multipla. La prova sarà articolata in sezioni comuni ai vari ordini e
gradi dell'istruzione e in settori specifici, strutturati in modo da consentire
l'accertamento sia delle competenze pedagogiche metodologico-didattiche, dell'aggiornamento
professionale nelle discipline di insegnamento (in relazione ai campi di attività
e agli ambiti disciplinari costituiti all'interno delle due aree individuate).
Essa consterà di 100 quesiti, di cui 30 riservati alle sezioni comuni
e 70 ai settori specifici di riferimento.
La verifica delle prove è fatta, per ogni scaglione, dalla rispettiva
commissione non appena insediata;
c) terza fase: prevede un primo momento di illustrazione e discussione
del curricolo da parte del candidato. Il successivo momento è rappresentato
da una verifica in situazione alla presenza in aula degli alunni e della commissione
giudicatrice. In alternativa, al candidato, che il giorno della prova strutturata
ne faccia esplicita richiesta, viene assegnata la trattazione di una unità
didattica destinata agli alunni senza la loro presenza.
Punteggi ed elenco finale
Punteggio complessivo:
non superiore a 100 punti.
Ripartizione:
1) curricolo: non superiore a 25;
2) prova strutturata: non superiore a 25;
3) prova in situazione o trattazione dell'unità didattica: non superiore
a 50.
Alla fine della terza fase della procedura la commissione comunica ai candidati
i punteggi parziali e quello finale
Elenco finale:
sulla base dei punteggi assegnati la commissione giudicatrice redige l'elenco
alfabetico dei candidati destinatari della maggiorazione retributiva, in numero
corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza della commissione.
L'elenco è pubblicato agli atti della scuola o dell'ufficio indicato
dal Provveditore agli studi.
Avverso l'elenco è ammesso ricorso al giudice ordinario.