Art.29 del contratto e Sintesi delle disposizioni relative all'art.29.
Gennaio 2000. Da CGIL scuola nazionale.


ART. 29 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
TRATTAMENTO ECONOMICO CONNESSO ALLO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DOCENTE

1. E' offerta l'opportunità di riconoscimento della crescita professionale nell'esercizio della funzione docente per favorire una dinamica retributiva e professionale in grado di valorizzare le professionalità acquisite con particolare riferimento all'attività di insegnamento. Essa consiste nella possibilità per ciascun docente, con 10 anni di servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo, di acquisire un trattamento economico accessorio consistente in una maggiorazione pari a £ 6.000.000 annue. Il diritto a tale maggiorazione matura a seguito del superamento di una procedura concorsuale selettiva per prove e titoli attivata ordinariamente nell'ambito della provincia in cui è situata la scuola di titolarità. La maggiorazione ha effetto in tutte le posizioni stipendiali successive, salvo esito negativo delle valutazioni periodiche di cui al comma 3.

2. Alla maggiorazione di cui al comma 1 potrà accedere almeno il 20% del personale di ruolo al 31 dicembre 1999 e comunque un numero di destinatari del beneficio economico da determinare in sede di contrattazione integrativa nazionale sulla base delle disponibilità di cui all'articolo 42, comma 3. Subordinatamente all'acquisizione di ulteriori risorse rispetto a quelle indicate all'art. 42, comma 3, la percentuale dei percettori della maggiorazione retributiva di cui al presente articolo potrà essere aumentata fino al 30% del personale di ruolo alla stessa data del 31 dicembre 1999. La decorrenza della maggiorazione è fissata al 1° gennaio 2001.
Con le stesse procedure si provvederà, a cadenza biennale, alla reintegrazione delle predette quote percentuali. A tal fine, le procedure saranno avviate, in ciascuna provincia e per posti o per raggruppamenti di cattedra individuati per aree disciplinari omogenee, secondo i seguenti criteri:
a) la procedura si articola nella valutazione del curricolo professionale e culturale, debitamente certificato, e in prove riguardanti la metodologia pedagogico - didattica e le conoscenze disciplinari, da svolgersi anche mediante verifiche in situazione;
b) i contenuti delle prove ed i criteri per la costituzione delle commissioni giudicanti sono definiti dal Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il Consiglio Nazionale della P.I.;
c) la procedura può prevedere momenti formativi da realizzare eventualmente in collaborazione con l'Università e con l'impegno dell'Amministrazione ad offrire opportunità distribuite sul territorio.

3. La contrattazione integrativa nazionale fisserà le procedure concorsuali, gli ulteriori criteri operativi della selezione di cui al presente articolo, e disciplinerà le modalità delle valutazioni periodiche necessarie per conservare il diritto alla maggiorazione anche nelle posizioni stipendiali successive.

4. Entro il 30 giugno 2001, le parti si incontreranno per esaminare, anche ai fini del successivo rinnovo contrattuale, l'esperienza applicativa della presente normativa sulla base dei dati forniti dal Ministero della Pubblica Istruzione su richiesta dell'ARAN.



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Il Ministro della Pubblica Istruzione e il Direttore Generale del Personale hanno firmato le disposizioni relative alla valutazione finalizzata all'acquisizione del beneficio economico di sei milioni annui a partire dal 1 gennaio 2001.
Il tempo intercorso dopo il pronunciamento del CNPI è stato utilizzato per perfezionare ulteriormente i testi relativi alla formazione delle commissioni e alla prova strutturata, già predisposti dal Ministero per il parere del Consiglio nazionale.

I materiali licenziati in forma definitiva dal Ministro sono i seguenti:

1) Curriculo professionale DM n. 316 del 23 dicembre 1999;
2) Decreto sulla prova strutturata DM n. 317 del 23 dicembre 1999;
3) Decreto sulla costituzione delle commissioni giudicatrici DM n. 318 del 23 dicembre 1999;
4) Delega al Direttore Generale del Personale per i provvedimenti relativi all'attuazione dell'art.38 CCNI DM n. 319 del 23 dicembre 1999.

Essi riguardano argomenti rinviati dal CCNL alla competenza del Ministro.

I provvedimenti licenziati dal Direttore generale del Personale in attuazione della delega conferitagli dal Ministro della Pubblica Istruzione con DM n.319/99, allo scopo di assicurare il tempestivo espletamento delle procedure sono i seguenti:

1) Ordinanza di indizione della prova DD prot. D1/7230 del 23 dicembre 1999;
2) Domanda partecipazione commissioni giudicatrici DD prot. D1/7229 del 23 dicembre 1999.

Su queste materie, non si è sviluppata la contrattazione, ma le relazioni sindacali si sono limitate all'informazione e al confronto.
Nei prossimi giorni dovrà essere emanato il Decreto con il quale il Direttore generale del personale ripartisce ai Provveditori agli Studi il numero dei benefici calcolati in relazione al personale docente complessivamente in servizio.
Esaminiamo di seguito, integrando fra di loro le disposizioni contenute nei vari provvedimenti, gli elementi principali. E' opportuno ricordare che queste norme si applicano, con alcuni adattamenti, anche al personale dei Convitti Nazionali ed Educandati Femminili.
Per quanto riguarda la partecipazione alla prova strutturata e alla verifica in situazione o alla trattazione di unità didattica, verranno fornite dal Ministero successive disposizioni.

La partecipazione

Requisiti di ammissione:
a) essere docente (compresi gli ITP) o educatore di ruolo;
b) avere - alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande - almeno 10 anni di effettivo servizio di insegnamento dalla nomina in ruolo (anche in ruoli diversi);
c) essere in servizio.

Domanda:
Va prodotta entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza in Gazzetta. Si presenta al capo di istituto della scuola di titolarità, non alla scuola di servizio (gli utilizzati) o nella sede di servizio (riguarda i comandati). I docenti in servizio nelle scuole e nei corsi all'estero e quelli senza titolarità presentano le domande all'ultima scuola di titolarità (è bene specificarlo nella domanda citando l'art 5, comma II, dell'Ordinanza).
Si presentano insieme domanda e curriculum professionale, quest'ultima potrà essere autocertificato.

Esclusione:
a) mancanza dei requisiti ;
b) domanda presentata oltre i termini o priva della firma ;
c) mancata regolarizzazione.

Regolarizzazione:
non oltre i 10 giorni successivi alla avvenuta notifica da parte del capo d'istituto o, per i docenti in servizio all'estero, dell'autorità consolare.

Ricorsi:
avverso i provvedimenti di inammissibilità delle domande o di esclusione è ammesso ricorso al Provveditore agli Studi, entro trenta giorni dall'emanazione del provvedimento di esclusione.

Ripartizione delle domande e dei benefici economici

Costituzione dei gruppi di scuola:
il capo di istituto, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, invia al Provveditore un elenco nominativo con l'indicazione dei candidati ripartiti nei settori (ordine di scuola e/o area disciplinare) e nei sottosettori (accorpamenti disciplinari omogenei contenuti in un'area). Ricevute le comunicazioni, il Provveditore costituisce i gruppi di scuola con un numero di partecipanti tra i 300 e i 400.
In presenza di un numero di domande inferiore al minimo è assicurata la costituzione di almeno un gruppo per ciascun settore (materna, elementare, ecc.) o area disciplinare.
A ciascuna commissione è assegnato un gruppo di scuole o, nella secondaria, un'area disciplinare.

Scaglioni:
in rapporto al numero di domande, il Provveditore dispone lo svolgimento della procedura in due o più scaglioni. Ad ogni scaglione sono assegnati, per sorteggio, uno o più gruppi di scuole. I candidati di una stessa scuola o, nella secondaria, della stessa area disciplinare una scuola non possono essere separati.

Ripartizione delle risorse:
il Provveditore ripartisce il numero dei benefici economici (sei milioni), assegnati dal Ministero alla provincia, tra i gruppi di scuole costituiti in precedenza. Ad ogni gruppo le risorse sono assegnate in proporzione al numero dei docenti di ruolo in servizio nelle scuole (non alle domande presentate) comprese nel gruppo.

Nota: in questa prima applicazione il beneficio economico finale riguarderà il 20% di tutto il personale di ruolo al 31 dicembre 1999, pari a circa 150.000 insegnanti.
Se rapportiamo il beneficio al personale con almeno 10 anni di anzianità (cioè come se partecipassero tutti) l'aumento riguarderà il 28,04% del personale.

Pagamento del beneficio economico:
decorrenza unica per tutti, indipendentemente dallo scaglione, dal 1 gennaio 2001.

Commissioni

Presidenti:
sono nominati fra i docenti universitari, gli ispettori tecnici e i capi d'istituto che abbiano presentato domanda entro il 10 febbraio 2000 utilizzando il modulo di domanda allegato al Decreto. Considerata la necessità di avviare tutta la procedura sull'intero territorio nazionale e considerato che l'addensarsi di varie scadenze nel 2000 (es.: corsi di formazione per i capi d'istituto; concorsi ordinari; concorsi riservati) limita oggettivamente il numero delle possibili disponibilità è previsto anche il ricorso a personale in pensione da non più di cinque anni.
Costituisce titolo di preferenza il possesso di esperienze professionali maturate nel campo della valutazione.

Commissari
:
sono nominati fra i docenti che hanno già superato la selezione (costituisce titolo di preferenza il possesso di esperienze professionali maturate nel campo della valutazione) e che abbiano fatto domanda entro 10 giorni dalla conclusione delle prove dello scaglione di appartenenza. Per quanto riguarda il primo scaglione sono nominati fra i docenti in pensione da non più di 5 anni che abbiano 15 anni di ruolo, 12 per la materna. In questo caso la domanda deve essere presentata entro il 10 febbraio 2000 al Provveditore della sede di servizio.

Esoneri:
I presidenti e i Commissari sono esoneri dagli obblighi di servizio per il periodo di svolgimento della prova strutturata e di quella in situazione (art.4 DD prot. D1/7229 del 23 dicembre 1999).

Compensi:
I compensi sono quelli previsti dal DPCM 23 marzo 1995 per i concorsi per esami e titoli.
Sono attribuiti distinti compensi alla prova strutturata e alla prova in situazione (art.5 DD prot. D1/7229 del 23 dicembre 1999).

Note
a) La diversa anzianità di ruolo richiesta ai commissari per la scuola materna rispetto agli altri ordini tiene conto che l'istituzione della scuola materna statale e i successivi concorsi sono più recenti.
b) i docenti in pensione non verranno nominati in quanto tali ma solo se in possesso di specifici titoli culturali e professionali (vedi art.3) coerenti con le mansioni da svolgere. La loro nomina avverrà in relazione al maggior numero di titoli posseduti.

Composizione:
le commissioni saranno costituite, oltre che dal presidente, da 2 docenti per la scuola materna, elementare e media e da 4 docenti per la secondaria superiore, in considerazione della suddivisione delle aree in sottosettori che raggruppano classi di concorso omogenee per evitare la genericità della procedura.
Nel caso in cui le domande a commissario non siano sufficienti per costituire tutte le commissioni secondo la composizione indicata sopra, si possono utilizzare anche capi d'istituto o gli ispettori (art.4) non utilizzati come presidenti, onde evitare il congelamento di alcune prove. Da ciò conseguirebbe mancata attribuzione dei benefici economici ed uno svolgimento della selezione fortemente differenziato fra province o fra ordini di scuola.

Componenti aggregati:
nel caso in cui le commissioni ritengano necessario integrare le proprie competenze, per la valutazione di docenti titolari di specifiche classi di concorso, si procede alla nomina di membri aggregati con i requisiti professionali necessari. La funzione dei membri aggregati si limitata alla valutazione della prova in situazione o simulata.

Nomina:
è effettuata dal Provveditore sulla base delle domande ricevute. Per ogni scaglione sono costituite le relative commissioni. Negli scaglioni successivi al primo le commissioni saranno composte anche da docenti in servizio che, avendo partecipato allo scaglione precedente ed avendo acquisito il diritto al beneficio economico, abbiano presentato domanda. In sostanza, i partecipanti ad ogni scaglione possono fare domanda (entro 10 giorni dalla conclusione) per fare i commissari nello scaglione successivo.

Formazione:
tutto il personale nominato, prima dell'insediamento della commissione, deve frequentare il corso di formazione previsto dall'art.38 del CCNI "finalizzato a far loro prendere cognizione dell'istituto contrattuale della maggiorazione retributiva accessoria [...] e a dare omogeneità al lavoro loro assegnato".
Coordinamento: saranno previste forme di coordinamento delle commissioni per assicurare unità di indirizzo e di applicazione dei criteri di valutazione.

Articolazione della procedura

Si articola in tre fasi distinte:

a) prima fase: presentazione della domanda di partecipazione e del curricolo professionale, culturale e formativo. Il curricolo, che può essere autocertificato, per semplificare le procedure ed evitare corse alla ricerca di documentazione, verrà poi validato dal Comitato per la valutazione del servizio della scuola (avverso la mancata validazione del curricolo è ammesso ricorso al Provveditore, entro trenta giorni);

b) seconda fase: prova strutturata nazionale che verrà svolta nello stesso giorno per tutti i candidati. La prova consiste in quesiti a risposta multipla. La prova sarà articolata in sezioni comuni ai vari ordini e gradi dell'istruzione e in settori specifici, strutturati in modo da consentire l'accertamento sia delle competenze pedagogiche metodologico-didattiche, dell'aggiornamento professionale nelle discipline di insegnamento (in relazione ai campi di attività e agli ambiti disciplinari costituiti all'interno delle due aree individuate).
Essa consterà di 100 quesiti, di cui 30 riservati alle sezioni comuni e 70 ai settori specifici di riferimento.
La verifica delle prove è fatta, per ogni scaglione, dalla rispettiva commissione non appena insediata;

c) terza fase: prevede un primo momento di illustrazione e discussione del curricolo da parte del candidato. Il successivo momento è rappresentato da una verifica in situazione alla presenza in aula degli alunni e della commissione giudicatrice. In alternativa, al candidato, che il giorno della prova strutturata ne faccia esplicita richiesta, viene assegnata la trattazione di una unità didattica destinata agli alunni senza la loro presenza.


Punteggi ed elenco finale

Punteggio complessivo:
non superiore a 100 punti.

Ripartizione:
1) curricolo: non superiore a 25;
2) prova strutturata: non superiore a 25;
3) prova in situazione o trattazione dell'unità didattica: non superiore a 50.

Alla fine della terza fase della procedura la commissione comunica ai candidati i punteggi parziali e quello finale

Elenco finale:
sulla base dei punteggi assegnati la commissione giudicatrice redige l'elenco alfabetico dei candidati destinatari della maggiorazione retributiva, in numero corrispondente a quello assegnato al territorio di competenza della commissione.
L'elenco è pubblicato agli atti della scuola o dell'ufficio indicato dal Provveditore agli studi.
Avverso l'elenco è ammesso ricorso al giudice ordinario
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