Norme concernenti il governo
delle istituzioni scolastiche.
Disegno
di Legge, approvato dalla 7a Commissione Camera il 28.02.02.
Art. 1.
(Governo delle istituzioni scolastiche)
1. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i principi della presente legge.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
3. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, disciplinano la composizione e il funzionamento degli organi di governo secondo i princìpi della presente legge. Per il dirigente scolastico restano ferme le disposizioni legislative vigenti, salvo quanto disposto dalla presente legge.
4. Gli organi di governo concorrono alla definizione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con l'autonomia scolastica, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento. Essi valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo tra famiglie e docenti.
5. L'organizzazione delle istituzioni scolastiche si articola in funzioni di indirizzo e programmazione, che spettano agli organi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e compiti di gestione e coordinamento, che spettano al dirigente scolastico.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all'ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio della scuola.
Art. 2.
(Organi delle istituzioni scolastiche).
1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:
a) il dirigente
scolastico;
b) il consiglio della scuola di cui agli articoli 3 e 4;
c) il collegio dei docenti di cui all'articolo 5;
d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all'articolo 7;
e) il nucleo di valutazione di cui all'articolo 9.
Art. 2-bis.
(Dirigente scolastico).
1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle altre disposizioni legislative vigenti, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.
Art. 3.
(Consiglio della scuola).
1. Il consiglio della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica. Esso, in particolare su proposta del dirigente scolastico:
a) delibera il
regolamento relativo al proprio funzionamento;
b) adotta il piano dell'offerta formativa, elaborato dal collegio dei docenti,
verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità
rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
c) approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo;
d) delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione
e il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione degli studenti e
delle famiglie alle attività della scuola, nonché per la designazione
dei responsabili dei servizi;
d-bis) approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il
piano dell'offerta formativa.
2. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 31 ottobre successivo alla sua scadenza.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio della scuola può adottare modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio della scuola, il dirigente scolastico regionale, provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.
Art. 4.
(Composizione del consiglio della scuola).
1. Il consiglio della scuola è composto da undici membri, tra cui il dirigente scolastico nonché cinque genitori e tre docenti nella scuola materna, elementare e media e tre genitori, tre docenti e due studenti nella scuola secondaria superiore. Fanno altresì parte del consiglio della scuola il direttore dei servizi generali e amministrativi e un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola.
2. Le modalità di elezione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento della scuola.
3. Il consiglio della scuola è presieduto dal dirigente scolastico, il quale lo convoca e fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce altresì su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti o su richiesta del Garante dell'utenza di cui al comma 4.
4. Il primo degli eletti tra i genitori assume, su delibera del consiglio della scuola, la funzione di Garante dell'utenza, col compito di rappresentare, attraverso risoluzioni, documenti e altri strumenti, il punto di vista e le esigenze degli utenti del servizio. Il Garante dell'utenza è membro di diritto del nucleo di valutazione di cui all'articolo 9 e lo presiede.
5. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge anche le funzioni di segretario del consiglio della scuola. Non ha diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio e il conto consuntivo. Per le medesime delibere, non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio della scuola.
6. Il consiglio della scuola può decidere che alle sue sedute partecipino, senza diritto di voto, soggetti esterni scelti in ambito educativo, sportivo, culturale, sociale ed economico.
Art. 5.
(Collegio dei docenti).
1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede in particolare, alla elaborazione del piano dell'offerta formativa, secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 4.
2. Sono rimesse all'autonomia del collegio dei docenti le forme di articolazione interna ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti. Tale organizzazione del collegio è recepita dal regolamento della scuola.
3. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce l'ordine del giorno dei lavori. Il collegio si riunisce altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 6.
Soppresso
Art. 7.
(Organi di valutazione collegiale degli alunni).
1. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità professionale, valutano gli alunni, periodicamente ed alla fine dell'anno scolastico, in sedi collegiali e secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento della scuola.
Art. 8.
(Partecipazione e diritti degli studenti e delle famiglie).
1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i diritti di riunione e di associazione.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, il regolamento della scuola può stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
Art. 9.
(Nuclei di valutazione del funzionamento dell'istituto).
1. In ogni istituzione scolastica è istituito un nucleo di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, che opera anche tenendo conto delle finalità fissate dall'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione in ordine alla qualità complessiva dell'offerta formativa. Il nucleo di valutazione, su indicazione del consiglio della scuola, si collega a rete con i nuclei di altri istituti. Il nucleo di valutazione è composto dal Garante dell'utenza di cui all'articolo 4, comma 4 nonché da un docente e da un soggetto esterno all'istituzione scolastica, nominato dal consiglio della scuola.
Art. 9-bis
(Disposizione finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 10.
Soppresso
Art. 11.
Soppresso
Art. 12.
Soppresso
Art. 13.
Soppresso
Art. 14.
Soppresso
Art. 15.
Soppresso
Art. 16.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla parte I, titolo I, capi I, V, VI e VII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge.