Testo della Legge Delega sulla scuola.
Delega
al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale.
Testo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 marzo 2002.
Art. 1
(Delega in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana,
nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità
di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione
tra scuola e genitori, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni
scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione, il Governo è
delegato ad emanare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e di Comuni
e Province, in relazione alle competenze conferite ai diversi soggetti istituzionali,
e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, uno o più decreti legislativi
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall'articolo 4, i decreti legislativi
di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle competenti Commissioni della Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica da rendere entro trenta giorni dalla
data di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. I decreti legislativi in materia di istruzione
e formazione professionale sono emanati previa intesa con la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone, entro 90
giorni dall'entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico di
interventi finanziari, da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Ministri,
previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n.281, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi con la loro attuazione
e con lo sviluppo dell'autonomia;
b) dell'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione nelle
tecnologie informatiche;
d) della valorizzazione professionale del personale docente;
e) delle iniziative di formazione iniziale e continua del personale;
f) del rimborso delle spese di autoaggiornamento sostenute dai docenti;
g) della valorizzazione professionale del personale amministrativo, tecnico
ed ausiliario (A.T.A.);
h) degli interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare
la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione;
i) degli interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore
e per l'educazione degli adulti;
l) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia scolastica.
4. Ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di
cui al presente articolo e all'articolo 4, possono essere adottate, con il rispetto
dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro 18
mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all'articolo 1 definiscono il sistema educativo di istruzione
e di formazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) è promosso l'apprendimento in tutto l'arco della vita e sono assicurate
a tutti pari opportunità di raggiungere elevati livelli culturali e di
sviluppare le capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte personali, adeguate
all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro anche con riguardo
alle dimensioni locali, nazionale ed europea;
b) sono favorite la formazione spirituale e morale, lo sviluppo della coscienza
storica e di appartenenza alla comunità locale, alla comunità
nazionale ed alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per
almeno 12 anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il
diciottesimo anno di età; l'attuazione di tale diritto si realizza nel
sistema di istruzione e di formazione, secondo livelli essenziali di prestazione
definiti su base nazionale a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera
m) della Costituzione e mediante i regolamenti di cui all'articolo 17, comma
2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, e garantendo
l'integrazione delle persone in situazione di handicap a norma della legge 5
febbraio, n. 104 e successive modificazioni. La fruizione dell'offerta di istruzione
e formazione costituisce un dovere legislativamente sanzionato; nei termini
anzidetti di diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere viene
ridefinito ed ampliato l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione,
nonché l'obbligo formativo introdotto dall'articolo 68 della legge 17
maggio 1999, n.144. L'attuazione graduale del diritto-dovere predetto è
rimessa ai decreti legislativi di cui all'articolo 1, correlativamente agli
interventi finanziari previsti a tal fine dal piano programmatico di cui all'articolo
1, comma 3, adottato previa intesa con la Conferenza unificata, e coerentemente
con i finanziamenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 6;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola
dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola
secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei
licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell'infanzia, di durata triennale, concorre all'educazione e allo
sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini
promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività,
apprendimento, e ad assicurare un'effettiva eguaglianza delle opportunità
educative; nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori, essa contribuisce
alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia
e unitarietà didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa
con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria. E' assicurata
la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza
della scuola dell'infanzia; alla scuola dell'infanzia possono iscriversi le
bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno
scolastico di riferimento, anche in rapporto all'introduzione di nuove professionalità
e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla scuola primaria, della
durata di 5 anni, e dalla scuola secondaria di primo grado della durata di 3
anni. Ferma restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola primaria
è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento delle strumentalità
di base, e in due periodi didattici biennali; la scuola secondaria di primo
grado si articola in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente
il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo
ciclo; nel primo ciclo è assicurato altresì il raccordo con la
scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola
primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono i 6 anni di età
entro il 31 agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che li compiono
entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento; la scuola primaria promuove,
nel rispetto delle diversità individuali, lo sviluppo della personalità,
ed ha il fine di far acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità
di base fino alle prime sistemazioni logico critiche, di fare apprendere i mezzi
espressivi, ivi inclusa l'alfabetizzazione in almeno una lingua dell'Unione
Europea oltre alla lingua italiana, e l'alfabetizzazione nelle tecnologie informatiche,
di valorizzare le capacità relazionali e di orientamento nello spazio
e nel tempo, di educare ai principi fondamentali della convivenza civile; la
scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline di studio, è
finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio ed al rafforzamento
delle attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce le conoscenze
e le abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea; è
caratterizzata dalla diversificazione didattica e metodologica in relazione
allo sviluppo della personalità dell'allievo; cura la dimensione sistematica
delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e le capacità
di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi, fornendo
strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e di
formazione; introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione Europea e
cura l'approfondimento nelle tecnologie informatiche; il primo ciclo di istruzione
si conclude con un esame di Stato, dal quale deve emergere anche un'indicazione
orientativa non vincolante per la successiva scelta di istruzione e di formazione,
ed il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema dei licei e al
sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa, culturale e professionale
dei giovani attraverso il sapere, il fare e l'agire, e la riflessione critica
su di essi, è finalizzato a sviluppare l'autonoma capacità di
giudizio e l'esercizio della responsabilità personale e sociale; in tale
ambito, viene curato lo sviluppo delle conoscenze relative all'uso delle tecnologie
informatiche e delle reti; il secondo ciclo è costituito dal sistema
dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; dal
compimento del quindicesimo anno di età i diplomi e le qualifiche si
possono conseguire in alternanza scuola-lavoro o attraverso l'apprendistato;
il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico,
musicale, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico,
economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi
fabbisogni formativi; i licei hanno durata quinquennale; l'attività didattica
si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che prioritariamente
completa il percorso disciplinare e prevede altresì l'approfondimento
delle conoscenze e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono con un esame
di Stato il cui superamento rappresenta titolo necessario per l'accesso all'università
e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, e dà accesso all'istruzione
e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione
professionale, i percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale
realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono
titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di
cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza,
anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e delle qualifiche
nell'Unione Europea, sono definite con il regolamento di cui all'articolo 7,
comma 1, lett. c); i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l'accesso
all'istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n.144; i titoli e le qualifiche conseguiti al
termine dei percorsi del sistema dell'istruzione e della formazione professionale
di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame di Stato, utile
anche ai fini degli accessi all'università e all'alta formazione artistica,
musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato
d'intesa con le università, e ferma restando la possibilità di
sostenere, come privatista, l'esame di Stato anche senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo
all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei
licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa,
mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una
preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi
segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che
possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente
interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h);
nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati
in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà
culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, sono riconosciuti
con specifiche certificazioni di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche
e formative; i licei e le istituzioni formative del sistema dell'istruzione
e della formazione professionale, d'intesa rispettivamente con le università,
con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con
il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono, con
riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità
per l'approfondimento delle conoscenze e delle abilità richieste per
l'accesso ai corsi di studio universitari, dell'alta formazione, ed ai percorsi
dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
l) I piani di studio, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche,
contengono un nucleo fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia
la cultura, le tradizioni e l'identità nazionale, e prevedono una quota,
riservata alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
anche collegata con le realtà locali.
Art. 3
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità del sistema educativo
di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate le norme generali sulla
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e degli apprendimenti
degli allievi, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento
degli allievi del sistema educativo di istruzione e di formazione, e la certificazione
delle competenze da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni
di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti è affidata
la valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo;
b) ai fini del progressivo miglioramento della qualità del sistema di
istruzione e di formazione, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema
di Istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche sulle conoscenze
e abilità degli allievi e sulla qualità complessiva dell'offerta
formativa delle istituzioni scolastiche e formative; in funzione dei predetti
compiti vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto istituto;
c) l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione considera e valuta le
competenze acquisite dagli allievi nel corso del ciclo e si svolge su prove
organizzate dalle commissioni d'esame e su prove predisposte e gestite dall'Istituto
Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione, sulla base degli obiettivi
specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell'ultimo anno.
Art. 4
(Alternanza scuola lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997,
n. 196, al fine di assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo
anno di età la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo
in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del percorso
formativo progettata, attuata e valutata dall'istituzione scolastica e formativa
in collaborazione con le imprese, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza
di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, si
provvede con apposito decreto legislativo, da emanare di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività
produttive, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281, entro il termine di 24 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge e con le modalità di cui all'articolo 1,
comma 2, sentite le associazioni comparativamente rappresentative dei datori
di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di
periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive
associazioni di rappresentanza, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli
del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio
che non costituiscono rapporto individuale di lavoro;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l'assegnazione delle risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi
gli incentivi per le imprese e l'assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell'esito positivo del tirocinio
e di valutazione dei crediti formativi acquisiti dallo studente.
Art. 5
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all'articolo 1 sono dettate norme sulla formazione iniziale
dei docenti della scuola dell'infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità e durata per tutti
i docenti e si svolge nelle università presso i corsi di laurea specialistica,
il cui accesso è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della
legge 2 agosto 1999, n. 264. La programmazione degli accessi ai corsi stessi
è determinata ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, sulla base
dei posti effettivamente disponibili in ogni regione nei ruoli organici delle
istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 95
della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 10, comma 2 e all'articolo 6, comma 4 del decreto ministeriale
3 novembre 1999 n. 509, sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica,
anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati anche alla formazione
degli insegnanti di cui alla lettera a). I decreti stessi disciplinano le attività
didattiche attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in condizione di
handicap; la formazione iniziale dei docenti può prevedere stage all'estero;
c) l'accesso ai corsi di laurea specialistica per la formazione degli insegnanti
è subordinato al possesso dei requisiti minimi curricolari, individuati
per ciascuna classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b) e all'adeguatezza
della personale preparazione dei candidati, verificata dagli Atenei;
d) l'esame finale per il conseguimento della laurea specialistica di cui alla
lettera a) ha valore abilitante per uno o più insegnamenti individuati
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di cui alla lettera a),
ai fini dell'accesso nei ruoli organici del personale docente delle istituzioni
scolastiche, svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione lavoro,
specifiche attività di tirocinio. A tal fine e per la gestione dei corsi
di cui alla lettera a), le università definiscono nei regolamenti didattici
di ateneo l'istituzione e l'organizzazione di un'apposita struttura di ateneo
per la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base di convenzioni,
anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione in servizio
degli insegnanti interessati ad assumere funzioni di supporto, di tutorato e
di coordinamento dell'attività educativa, didattica e gestionale delle
istituzioni scolastiche e formative.
Art. 6
(Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e relative
norme di attuazione nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n.3.
Art. 7
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma dell'articolo 117
sesto comma della Costituzione e dell'articolo 17 comma 2 della legge 23 agosto
1988 n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel rispetto dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche, si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di studio scolastici
per la quota nazionale relativamente agli obiettivi specifici di apprendimento,
alle discipline e alle attività costituenti la quota nazionale dei piani
di studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni nell'organizzazione
delle discipline,
b) alla determinazione delle modalità di valutazione dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità
nazionale dei titoli professionali conseguiti all'esito dei percorsi formativi,
nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c), sono definite previa
intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni di cui al decreto legislativo
n. 281 del 1997.